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Nullità e annullabilità

Il nostro ordinamento conosce queste due specie di invalidità:

Nullità: incide in maniera più radicale sull'efficacia del contratto. Si ha quando il vizio che inficia il contratto è più grave. Spetta al diritto positivo (legislatore) individuare i casi in cui l'invalidità si atteggia come nullità o annullabilità e graduare la risposta a seconda della gravità del vizio.

Nullità virtuali: il contratto è nullo ex art 1418 quando:

  • sia contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente
  • quando manchi uno dei requisiti indicati dall'art 1325 (accordo, causa, oggetto, forma imposta a pena di nullità)
  • la causa sia illecita perché contraria a "norme imperative, ordine pubblico, buon costume" o sia reputata tale perché costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma
imperativa  motivo illecito e comune alle parti  l'oggetto manchi dei requisiti indicati dall'art 1346 (possibilità liceità determinatezza o determinabilità)  altri casi stabiliti dalla legge nullità sancita da art 1345 nelle ipotesi del contrcon cond sospensiva, risolutiva contraria anorme imperative, ordine pubblico, buoncostume) o se sia apposta condizione sospensiva impossibilità nullità sancita: da art 1471 nella violazione dei divieti dacquisto dettati per i sogg elencati nei commi uno e due. Da alcuni art del testo unico delle leggi in materia bancaria a creditizia Nullità formali e sostanziali Nullità formali: se la nullità è ricollegata alla mancata adozione della forma Nullità: " " " a carenze sostanziali. Contratto è annullabile se Quando sia viziata la Manca capacità di Negli altri casi volontà di una delle agire previsti dalla legge parti Nota distintiva tra nullità e

annullabilità Il contratto annullabile èIl contratto nullo efficace (sebbene i suoinon produce effetti effetti possano essereeliminati con la pronuncia diannullamento , che operaretroattivamente)Tale affermazione ridimensionataIl contr nullo in qualche caso è elemento di unafattispecie complessa alla quale conseguono effettiSi tratta degli effetti contrattuali>>la donazione nulla, se sia stata confermata (espressamente o concomportamento concludente)dagli eredi o aventi causa dal donante che fossero aconoscenza della nullità, ha la stessa efficacia della donazione valida .>>al contratto di lavoro nullo se gli sia stata data esecuzione ,sono ricollegati,peril periodo nel quale l esecuzione ha avuto luogo , gli stessi effetti del contratto dilavoro valido.>>la nullità del contratto costituivo di società per azioni non ne impedisce lefficacia se la causa di nullità sia stata successivamente eliminata con lamodifica dello

stesso><contratti inficiati dall’ammissione di dichiarazioni o allegazioni richieste apena di nullità diventano efficaci se uno dei contraenti successivamenteprovveda alla dichiarazioni o allegazioni mancanti.>>il contratto nullo produce effetti se sia trascritto a da terzi acquirenti in buonafede qualora non segua (entro cinque anni se beni immobili/entro tre anni sebeni mobili registrati) la trascrizione di domanda volta a farne dichiarare lanullità. Altre volte gli effetti sono diversi da quelli contrattuali>>>dall’esistenza di un contratto nullo e dal silenzio della parte che sia aconoscenza della nullità discende l obbligo di questa di risarcire il danno che laltra parte abbia risentito per aver confidato senza sua colpa nella validità delcontratto Da ciò si comprende l’inidoneità del contratto nullo adeterminare da solo ( cioè in mancanza degli effettiintegrativi della fattispecie ) effetti

Il contratto annullabile, contrariamente a quanto si afferma, non produce appieno i suoi effetti.

Di efficacia piena del contratto annullabile si può parlare solo in riferimento a effetti reali (così alla vendita annullabile consegue trasferimento del bene) non agli effetti obbligatori. La parte legittimata a proporre la domanda di annullamento può infatti far valere l'annullabilità anche in via d'eccezione (non è quindi tenuta all'adempimento degli obblighi contrattuali quindi può non ritenersi allo stesso vincolata). L'efficacia del contratto annullabile è quindi, per gli effetti obbligatori dello stesso, relativa, perché opera, se eccepita, solo nei confronti di una delle parti.

Sentenze di nullità e annullamento

All'inidoneità del contratto nullo e all'inidoneità del contratto annullabile a determinare effetti consegue che: la nullità può, senza violare il principio, la sentenza che pronuncia la nullità.

è dispositivo al quale è improntato il processo dichiarativo perché constata la situazione civile, essere rilevata d'ufficio dal giudice, quando il rilevarla non contrasti con il principio di corrispondenza tra domanda e la sentenza di annullamento è costitutiva pronuncia. Non si può rilevare la nullità se il contratto è privo di efficacia, e il giudice non è chiamato a decidere su domande che postulino la validità del contratto. Prescrizione: - L'azione di nullità (essendo dichiarativa) non è soggetta a prescrizione. - L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni. Decadenza: L'esperimento dell'azione di annullamento è subordinato ad una reazione del legittimato che deve essere attuata entro un termine di decadenza. (vedi Art 2113 sul lavoratore 2 pagine!) Un altro elemento distintivo tra nullità ed annullabilità era tradizionalmente indicato nell'assolutezza della prima.

E relatività dell'aseconda. Legittimazione all'azione di nullità: la nullità non può essere fatta valere da chiunque ma solo da chi abbia interesse a farla dichiarare. Si deve trattare non di un mero interesse di fatto, ma di un interesse qualificato. Interesse che si configura solo quando chi agisce è titolare di una posizione giuridicamente tutelata e con un pregiudizio dovuto all'incertezza per la presenza di un contratto la cui nullità non sia stata giudizialmente accertata e dichiarata. Dato l'ambito (non assoluto ma ristretto) dei legittimati all'azione di nullità, sarebbe più proprio parlare di relatività non rigidamente predeterminata più che di assolutezza. Nullità relativa: la figura della nullità relativa (che può essere fatta valere solo da soggetti determinati) non può escludersi in via di principio anche se non sembra trovare riscontri nel nostro.

cod civ , specie dopo lasoppressione di una delle norme alle quali si era soliti fare riferimenti (suibeni dotali)al di fuori del c. c. un caso di nullità relativa dovrebbe ravvisarsi conriguardo al licenziamento previsto dall'art 4 l. 604/96 , qualora lo siqualificasse nullo, e un altro caso è art del testo unico delle leggi inmateria bancaria e creditizia

Legittimazione all'azione di annullamento di rigida predeterminazionedei legittimati all'azione di annullamento si può parlare con riguardo all'annullabilità che può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge.

Annullabilità assoluta anche qui può succedere che la rigidapredeterminazione dei legittimati all'azione viene meno e si parla diannullabilità assoluta. Es. annullabilità del contratto concluso dalcondannato in stato di interdizione legale che può essere fatta valere

dachiunque.Invalidità originaria e successiva – seconda che la si prospetti come nullità o annullabilità – può dar luogo a efficacia originaria o successiva:

  • Originaria: di regola è originaria, dato che si prospetta al momento della conclusione del contratto.
  • Successiva: eccetto che per il caso di contratti a effetti differiti, la dottrina è orientata in senso negativo a riconoscere invalidità successiva. Un caso di invalidità successiva (nullità successiva) si rinviene nella normativa dettata dalla legge sul condono edilizio (vedi).

Nullità parziale: la nullità, invece che l'intero contratto, può colpire parte dello stesso o singole clausole. L'art. 1419 fa seguire alla nullità parziale la nullità dell'intero contratto solo se 'risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto che è colpita dalla nullità'.

Qui il riferimento ad una volontà ipotetica, e perciò irreale, dei contraenti va inteso come un modo per indirizzare l'interprete a valutare l'assetto di interessi perseguito con il contratto, quindi la funzione dello stesso. Se da tale valutazione emerge che l'efficacia parziale del contratto realizza un assetto di interessi congruente con quello perseguito, anche se con esso non coincidente, la nullità non si estende a tutto il contratto. In caso contrario si estende. Problemi di estensione della nullità parziale non si pongono nei casi in cui il parziale contrasto con norme imperative è risolto con l'applicazione delle regole dettate da queste norme. Di nullità parziale, sia pur intesa in senso più lato, si può parlare anche quando la nullità non colpisce il contenuto del contratto ma, nei contratti a due o più parti e con comunione di scopo, riguarda il vincolo di una delle parti. In tal caso l'art. 1420 ne fa seguire lanullità del contratto solo se la partecipazione del contraente il cui vincolo è nullo ‘debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale’. Anche qui il riferimento è al concreto assetto di interessi perseguito con il contratto. Parametro per il mantenimento del contratto: congruenza o meno con l'assetto di interessi programmato di un assetto nel quale una delle parti non sia coinvolta per effetto della nullità del vincolo. Annullabilità parziale accanto alla nullità parziale è dato configurare anche un annullabilità parziale. Questa è riconosciuta da art 1446 per i contratti plurilaterali ed è disciplinata nel senso che ‘l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto’. L'annullabilità ch
Dettagli
A.A. 2012-2013
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cautadella Antonino.