Estratto del documento

Capitolo 5: L'inefficacia del contratto

Inefficacia in senso lato e in senso stretto, invalidità

Inefficacia abbraccia tutti i casi in cui al contratto non sono ricollegati gli effetti originari suoi propri. Può essere alla conclusione del contratto o successiva.

Tipi di inefficacia

Inefficacia definitiva

Si ha quando dipende da nullità del contratto.

Inefficacia temporanea

Può verificarsi nel contratto sottoposto a termine iniziale o a condizione sospensiva. La nozione di inefficacia temporanea è speculare a quella di efficacia differita.

Inefficacia temporanea

Nel caso di termine iniziale, l'inefficacia temporanea è destinata a dar luogo a una situazione di efficacia (contratto con termine iniziale è quello che inizia a produrre effetti a partire da quel termine).

Nel caso di condizione sospensiva, l'inefficacia temporanea dovrà convertirsi in efficacia oppure consolidarsi in una situazione di inefficacia definitiva. (Contratto con condizione sospensiva: il contratto non produce immediatamente i suoi effetti che sono quindi sospesi e si realizzeranno solo al verificarsi della condizione.)

Casi di inefficacia temporanea:

  • Nella vendita alternativa o di cose determinate nel solo genere o di cose altrui o di cose future.
  • Nel contratto concluso dal falso rappresentante (al quale conseguono gli effetti suoi propri se e quando sopravvenga la ratifica di colui nel cui nome il contratto è stato concluso).
  • Nel contratto per persona da nominare (al quale conseguono gli effetti suoi propri quando la nomina sia validamente ed efficacemente attuata).

Inefficacia successiva

Si verifica quando l'ordinamento ricollega al contratto l'efficacia sua propria, che tuttavia viene successivamente preclusa o retroattivamente eliminata.

Così come nell'inefficacia originaria, anche qui possiamo distinguere tra:

  • Inefficacia eventuale successiva (condizione risolutiva, contratto annullabile, rescindibile, risolubile).
  • Inefficacia operante da un momento posteriore a quello della conclusione del contratto (termine finale).

Retroattiva

Si può distinguere tra inefficacia che, pur essendo successiva, opera retroattivamente sin al momento della conclusione del contratto (avveramento della condizione, annullamento, rescissione).

Limiti alla retroattività

La retroattività è comunque contemperata dall'oggettiva impossibilità di cancellare situazioni che la provvisoria efficacia ha determinato e dall’esigenza di tenere conto degli interessi di terzi. Es. a seguito dell'annullamento per incapacità, l'incapace deve restituire la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui è stata risolta a suo vantaggio. La pronuncia di annullamento (se non dipende da incapacità legale) non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento. (Rescissione e risoluzione non pregiudicano i diritti acquistati da terzi, salvi, sempre, gli effetti della trascrizione della domanda.)

La retroattività della risoluzione (nei contratti a esecuzione continuata e periodica) non si estende alle prestazioni già eseguite. La retroattività della condizione sospensiva può essere esclusa dalla volontà delle parti o dalla natura del rapporto.

Automatica

Si può distinguere tra inefficacia che si determina in maniera automatica (risoluzione giudiziale, rescissione, annullamento, recesso) e inefficacia che dipende dall'iniziativa dell’interessato.

Assoluta e relativa

A seconda che operi nei confronti di tutti o solo nei riguardi di determinati soggetti.

Inefficacia originaria relativa

Es. nella simulazione: terzi in buona fede aventi causa dal simulato acquirente + creditori del simulato acquirente che, sempre in buona fede, abbiano compiuto atti di esecuzione sul bene simulatamente alienato.

Inefficacia successiva relativa

Es. azione di riduzione delle donazioni per lesioni di legittima + azione revocatoria.

Un caso di inefficacia relativa, che opera senza necessità di esperire azioni, è stato considerato quando si è constatata, nella duplice alienazione dello stesso bene, la prevalenza sul primo acquirente del secondo acquirente che abbia per primo trascritto (nel caso di bene immobile o bene mobile registrato) o che abbia per primo conseguito in buona fede il possesso (nel caso di bene mobile non registrato).

Invalidità e inefficacia in senso stretto

Una parte della dottrina afferma che l'invalidità dipende da vizi intrinseci al contratto mentre l'inefficacia in senso stretto dipende da impedimenti estrinseci. Ma tale distinzione, così prospettata, non appare fondata perché l'invalidità riguarda anche elementi estrinseci (soggetto o oggetto).

  1. Inefficacia in senso stretto può riguardare circostanze che incidono su elementi del contratto (es. inefficacia conseguente a condizione sospensiva o termine finale, esterni alla struttura del contratto, ma che incidono sugli effetti).
  2. Nozione di invalidità = ricomprende solo i casi normativamente previsti.
  3. Nozione di inefficacia in senso stretto = abbraccia tutte le ipotesi in cui l'inefficacia non dipende dalla invalidità del contratto.

Nullità e annullabilità

Il nostro ordinamento conosce queste due specie di invalidità. La nullità incide in maniera più radicale sull’efficacia del contratto (si ha quando il vizio che inficia il contratto è più grave). Spetta al diritto positivo (legislatore) individuare i casi in cui l'invalidità si atteggia come nullità o annullabilità (e graduare la risposta a seconda della gravità del vizio).

Nullità virtuali

Il contratto è nullo ex art. 1418 quando:

  • Sia contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
  • Quando manchi uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 (accordo, causa, oggetto, forma imposta a pena di nullità).
  • La causa sia illecita perché contraria a "norme imperative, ordine pubblico, buon costume" o sia reputata tale perché costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
  • Motivo illecito e comune alle parti.
  • L'oggetto manchi dei requisiti indicati dall’art. 1346 (possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità).
  • Altri casi stabiliti dalla legge.

La nullità è sancita dall'art. 1345 nelle ipotesi del contratto con condizione sospensiva, risolutiva contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume, o se sia apposta condizione sospensiva impossibile

Nullità sancita da art. 1471 nella violazione dei divieti d'acquisto dettati per i soggetti elencati nei commi uno e due.

Da alcuni articoli del testo unico delle leggi in materia bancaria a creditizia.

Nullità formali e sostanziali

Nullità formali: se la nullità è ricollegata alla mancata adozione della forma.

Nullità sostanziali: a carenze sostanziali.

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 17
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Cautadella, I Contratti, Cap 5 Pag. 1 Riassunto esame Diritto Civile, prof. Cautadella, I Contratti, Cap 5 Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Cautadella, I Contratti, Cap 5 Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Cautadella, I Contratti, Cap 5 Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Civile, prof. Cautadella, I Contratti, Cap 5 Pag. 16
1 su 17
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cautadella Antonino.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community