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LA CAPARRA
Acconto cauzione caparra quando al momento della conclusione del contratto una parte consegna all'altra una somma di denaro o altre cose fungibili, può trattarsi di:
- acconto sul prezzo
- cauzione (a garanzia di adempimento)
- caparra
In tal caso possono essere due le finalità distinte da perseguire:
- finalità di rafforzamento del vincolo contrattuale
- o di fissare un corrispettivo per l'eventuale recesso dal contratto (caparra penitenziale). In tal caso il contraente può recedere dal contratto perdendo la caparra versata o pagando il doppio della caparra ricevuta.
ENUNCIATIVE CON VALENZA DISPOSITIVA
Presupposizione. Il tema della presupposizione può essere considerato sotto diversi aspetti:
- turbative proc. Form. volontà contraenti
- funzione del
contratto- contenuto del contratto.-Presupposizione = casi in cui i contraenti danno per certe det. situazioni ( passate ,presenti , future- nel cui caso la certezza puo riguardare sia il sopravvenire dieventi sia il permanere della situazione attuale)su cui fondano , in tutto o in parte,l'assetto di interessi dettato con il contratto.Sono situazioni che vengono date per scontate ma è preferibile parlare disubordinazione più che di condizionamento (dato che condizione riguarda soloaventi futuri e incerti, qui invece le circ presupposte possono essere passate opresenti). Essendo situazioni date per scontate non sono contemplate nel contrattocon formulazioni dispositive ma enunciative (che le esprimono come premesse difatto)??????????''disposizioni con valenza enunciativa???CONTENUTO ED EFFETTIContenuto ed effettiDistione tra i due:contenuto opera sul piano dell'autonomia privata- effetti operano sul piano dell ordinamento giuridico ( sono risposta
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dell ord. all- atto di autonomia privata, quindi lo presuppongono , ma sono distinti)Pluralita di fonti degli effetti: si, ma non del paino del contenutoDistinzione di piani tra contenuto ed effetti: necessita di mantenerla taledistinzione. L ordinam. puo infatti a fronte di un fatto ricollegare certi effetti,ma non puo modificare la fattispecie (modificando pattuizioni cancellandole esostituendole con altre)L ’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTOInterpretazione del contratto E’ collegato con il contenuto (complesso di regoleper l assetto di interessi) quindi lo strumento per individuare tali regole è lacomprensione del senso dell’accordo. Nel dettare le regole contrattuali leformulazioni non si discostano dal linguaggio corrente.Regole interpretative Nostro cod. civ. detta comunque regole vincolantisull’interpretazione. Alcune regole interpretative operano laddove non risultipossibile accertare cio che le parti hanno inteso disporre.Ricerca dell intento comune
La prima delle norme dettate per l'interpretazione del contratto indica la finalità dell'interpretazione. Nel contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362). Teoria delle dichiarazioni e teoria della volontà. Malgrado la chiarezza del dettato, il senso della disposizione non è univoco. Prevale la volontà o la dichiarazione? Il riferimento all'intento comune e il fatto che non ci si debba fermare al significato letterale fa supporre che il legislatore abbia privilegiato la teoria della volontà. Ma la norma non fa riferimento alla contrapposizione tra volontà e dichiarazione né all'intento dell'uno o dell'altro contraente, ma all'intento comune che significa la comune volontà esteriorizzata. La norma puntualizza quindi semplicemente che non bisogna fermarsi al significato letterale delle parole, ma il fine è accertare.ciò che i contraenti abbiano effettivamente voluto dire. In claris non fit interpretatio. Un diffuso orientamento giurisprudenziale stabilisce che se le espressioni adoperate dai contraenti non offrono margini di dubbio non c'è bisogno di procedere ad un indagine interpretativa più approfondita - quindi l'invito ex art. 1362 ha senso solo se le espressioni possono avere un significato diverso da quello letterale, ma se hanno significato univoco non si può pensare di assegnare alle stesse un senso diverso. Il contrasto interpretativo. Il giudice è chiamato a interpretare il contratto se le parti sono in contrasto sul senso da attribuire allo stesso (non se concordino). La prospettiva dell'interprete. Il contrasto può insorgere dopo la conclusione del contratto o al momento del perfezionamento dell'accordo. La prospettiva da considerare il regolamento contrattuale varia oltre che dal punto di vista di una delle parti se ci si pone dal punto di vista del terzo che.interpretazione. L'articolo 1336 del codice civile stabilisce che l'interpretazione del contratto deve avvenire secondo il principio della buona fede. Questo principio si applica non solo all'interpretazione del contratto, ma anche alla procedura di formazione del contratto e alla sua esecuzione. L'interprete è tenuto a rimuovere la presunzione che le parti abbiano agito in modo leale e corretto nel raggiungere l'accordo. Se questa presunzione non corrisponde alla realtà, la regola interpretativa favorisce la parte contraente in buona fede. Ci sono due teorie che attribuiscono all'articolo 1336 una funzione correttiva o integrativa. La funzione correttiva implica che la risposta dell'ordinamento giuridico potrebbe non essere conforme all'assetto di interessi che le parti hanno previsto. La funzione integrativa, invece, implica che l'ordinamento giuridico può dettare regole volte a colmare le lacune dell'assetto di interessi. In entrambi i casi, l'intervento avviene sul piano degli effetti giuridici e non sulla fattispecie oggetto di interpretazione.valutazione. Altri criteri se tenore letterale del contratto non è chiaro: Comportamento delle parti sia anteriore che posteriore alla conclusione del contratto. Art. 1362
Interpretazione complessiva il contratto va interpretato nella sua interezza, cioè senza isolare le singole clausole che vanno invece inquadrate nel complessivo assetto di interessi. Art 1363
Formule generali e indicazioni esemplificative risponde a criteri di comune ragionevolezza che le formule generali siano interpretate in maniera più restrittiva e che alle formule specifiche sia attribuita una portata più generale (se ciò è conforme alla logica dell'assetto di interessi perseguito dai contraenti)
Norme di interpretazione soggettiva e oggettiva le norme viste finora individuano l'intento dei contraenti utilizzando i criteri comuni ad ogni tipo di interpretazione. Altre norme svolgono una funzione diversa: esse dettano regole che trovano applicazione, quando, malgrado utilizzando gli usuali criteri
effettivo intento comune alle parti. Norme di interpretazione soggettiva e oggettiva: - Norme di interpretazione soggettiva individuano l'effettiva volontà comune dei contraenti. - Norme di interpretazione oggettiva operano quando non è possibile individuare con certezza questa volontà. Graduazione delle norme interpretative: l'interprete applica prima le norme di interpretazione soggettiva e poi fa ricorso a quelle di interpretazione oggettiva solo se non è riuscito ad individuare l'intento comune delle parti (interpretazione oggettiva solo in caso di clausole ambigue o contratto oscuro). Art. 1336: è collocato in posizione intermedia tra i due gruppi di norme. L'art. 1336 può attribuire, se non c'è buona fede, un senso non coincidente con l'effettivo intento comune alle parti. Se c'è buona fede, attribuisce un senso coincidente con l'effettivo intento comune alle parti.effettivo intento- comune alle parti (la norma svolge in tal caso la funzione propria delle regole diinterpr soggettiva).
art. 1369 le espressioni che possono avere piu sensi devono , nel dubbio, essereintese nel senso piu conveniente alla natura e oggetto del contratto( senso secondoambiente sociale che puo essere diverso da quello da quello che in concreto gli hannoattribuito i contraenti)
Principio di conservazione art. 1367 per il principio di conservazione del contratto ,nel dubbio, questo va interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto anzichein quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.
Usi interpretativi art. 1368 dispone che le clausole ambigue si interpretano secondocio che si pratica nel luogo in cui il contratto è stato concluso (es. se una parte èimprenditore ---= impresa). Sono considerati interpretativi sotto un duplice senso:- nel senso che si tratta di pratiche generali che il legislatore vuole siano- utilizzate al fine di interpretare il
contratto-nel senso che si tratta di pratiche caratterizzate da un comportamento- costante , ispirato all'idea che certe espressioni non possono che intendersi in una data maniera. Usi normativi sono richiamati da art. 1374 per ricondurre al contratto effetti ulteriori rispetto a quelli voluti dalle parti. Le pratiche generali (usi interpretativi) sono invece utilizzate come strumento per capire ciò che le parti hanno voluto. Usi negoziali (o clausole d'uso) art. 1340: si intendono inserite nel contratto se risulta che siano state volute dalle parti. Non è chiaro. Tale uso consiste nell'inserire determinate clausole in certi contratti, pur in mancanza di espresse previsioni dei contraenti. Non si tratta di interpretare una singola clausola ma di affermarne l'esistenza. Interpretazione contro il predisponente art. 1370: le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei 2 contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro --> finalità
Di favorire l'aderente, contraente debole. (non si guarda a comune intento, ne a senso ex ambiente sociale) La regola interpretativa di chiusura art. 1371 se, malgrado il ricorso alle altre norme, il contratto rimanga oscuro esso deve essere inteso:
- nel senso meno gravoso per l'obbligato (se è a titolo gratuito)
- nel senso che realizza l'equo contemperamento degli interessi delle parti (se è a titolo oneroso)
-> finalità di assegnare al contratto il senso che consenta di realizzare un assetto equilibrato degli interessi in gioco. (non si guarda a comune intento, ne a senso ex ambiente sociale)
Le funzioni delle norme di interpretazione:
- Art. 1362-1365: Funz. Di individuare effettivo intento dei contraenti
- Art. 1367.1368: Funz. Di individuare effettivo intento dei contraenti - solo se ricorrono determinati presupposti
- Art. 1366.1369: Si interpreta il contratto