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Estratto del documento

Individuare la funzione equivale a cogliere il significato normativo degli effetti del fatto

Tale significato, ricostruito mediante regole e principi, si esprime in sit. soggettive, ossia ineffetti del fatto: la funzione è SINTESI degli EFFETTI ESSENZIALI del fatto.

L'analisi funzionale del fatto è completa quando oltre al punto di arrivo si tiene contoanche del punto di partenza: la funzione, infatti, si realizza in modo diverso a seconda dellasituazione preesistente: se essa muta, muta anche il percorso da seguire per raggiungere ilrisultato.

La struttura del negozio è variabile e dipende dalla funzione e dai rapporti sui quali l'attoincide. Un esempio può essere la remissione del debito (art. 1236 c.c.).

Esso è un fatto che produce il proprio effetto (estinzione dell'obbligazione) con strutture diverse:

  1. Bilaterale, nel contratto si esige dichiarazione del creditore e comportamento dichiarativo,ossia il silenzio, del

debitore.Se manca una dichiarazione, la fattispecie non si forma e non si produce l'effetto estintivo.− Unilaterale, serve la dichiarazione del solo creditore.Il giudizio sulla necessità o meno della dichiarazione del debitore dipende dall'esistenza di interessi su cui il fatto incide.Nella remissione bisogna accertare se il debitore abbia un suo interesse giuridicamente rilevante antecedente al fatto - remissione: se egli ha interesse, deve partecipare alla struttura e la remissione è bilaterale; se non ha interesse, non deve partecipare alla struttura e la remissione è unilaterale.La variabilità della struttura causa 2 conseguenze:

  1. se la struttura è variabile, sono ammissibili negozi unilaterali anche in ipotesi non previste (negozi unilaterali atipici): per l'unilateralità del negozio basta che gli interessi siano solo di una parte;
  2. il soggetto che non è parte del negozio, cosiddetto "terzo",
può subire sia un beneficio sia un danno; occorre però essere portatori di un interesse rilevante secondo il diritto. 33. L'effetto giuridico. La rilevanza preordinata all'efficacia indica l'idoneità del fatto a produrre effetti giuridici. Gli effetti giuridici sono classificabili in costitutivi, modificativi ed estintivi, secondo che, in conseguenza del fatto, nasca, si modifichi o si estingua un rapporto giuridico: questa tripartizione degli effetti è esclusiva. Le altre specie, a volte utilizzate, sono riducibili alle tre fondamentali: così gli effetti di accertamento, regolamentari, normativi, preclusivi, di qualificazione (di persone, cose o fatti). L'effetto di accertamento è attribuito al negozio con il quale le parti fissano i termini del rapporto del quale sono titolari rimuovendo qualunque incertezza circa la sua esatta configurazione. L'efficacia c.d. dichiarativa non innova le situazioni preesistenti, ma nerappresenta soltantouno svolgimento interno cosicché le situazioni preesistenti sono rafforzate (es: riconoscimento del debito), specificate (es: ordine del datore di lavoro) o affievolite (es: ipoteca, che limita il diritto di proprietà). Lo stesso vale per l'efficacia preclusiva, un cui esempio è costituito dall'usucapione. La preclusione è un modo di trattare un concorso di fatti o un conflitto di fatti; nel concorso di fatti, tutti sono idonei a produrre lo stesso effetto, ma se ne sceglie uno in quanto giuridicamente migliore degli altri nel giustificare la pretesa; nel conflitto di fatti prevale un fatto e si nega rilevanza agli altri (es: usucapione). L'effetto regolamentare è un effetto modificativo; i negozi regolamentari mutano la disciplina di situazioni costituite. L'effetto normativo è la determinazione di un regolamento di un rapporto futuro, ad esempio, i contratti normativi che determinano il regolamento di.

successivi contratti, se le parti decideranno di concluderli. L'effetto eliminativo è un effetto estintivo retroattivo: la situazione soggettiva è estinta e in più si considera tale situazione come non mai esistita. Un esempio è la revoca della stipulazione a favore di terzi (art. 1411² c.c.). L'effetto impeditivo opera impedendo a priori il verificarsi di un effetto, ad esempio, il debitore si può opporre all'adempimento del terzo (art. 1180² c.c.). La situazione soggettiva non deve essere qualificata poiché è essa che qualifica i comportamenti, ad esempio, la qualifica di una persona può essere uno status o il nome di un particolare riferimento di valore.

Il negozio c.d. attributivo di status ha un effetto costitutivo: lo status è una situazione soggettiva; attribuire lo status significa far nascere una situazione soggettiva.

Funzione come sintesi degli effetti essenziali. La qualificazione

Il procedimento che dalla determinazione della funzione giunge all'individuazione della disciplina. È dalla sintesi degli effetti essenziali (quindi dalla Funzione) che si comprende se il fatto giuridico sia, ad es., una donazione o una diversa figura negoziale e quindi poi ad individuare la relativa normativa da applicare.

In questo secondo momento dobbiamo fare delle precisazioni, in quanto c'è una corrente dottrinale che distingue nettamente l'interpretazione del fatto rispetto alla qualificazione del fatto.

Di fronte ad una fattispecie negoziale, posta in essere da privati, l'attività dell'interprete si articola in più fasi:

  1. interpretazione: cercare di capire cosa le parti hanno inteso realizzare;
  2. qualificazione: diamo veste giuridica a quel fatto posto in essere dai privati;
  3. sussunzione: riconosciamo poi che in quel fatto ci sono degli estremi dello schema delineato dal legislatore, definito COMPRAVENDITA;
  4. ...

Applicazione delle regole. Sono quattro fasi distinte l'una dall'altra. Il nostro manuale, invece, ha una posizione diversa rispetto a questa dottrinale. Secondo il Perlingieri non si devono separare così nettamente questi momenti, perché si presume che ci sia uno stacco fra quella che è la realtà empirica e quella giuridica; invece si dice che l'ordinamento è parte integrante della realtà quindi non è possibile separare Interpretazione e Qualificazione. Esse sono fasi di un unico procedimento conoscitivo, che tende a individuare il senso dell'operazione per una funzione pratica, per risolvere un certo tipo di conflitto, per applicare un certo tipo di norma, avendo presente ciò su cui andrà ad operare il regolamento stesso. Nel fare tale valutazione bisogna evitare il ricorso al rigido meccanismo della sussunzione perché applicandolo alla lettera finiamo, non sempre, per ignorare qualche

particolarità di quel regolamento e non daremmo la giusta soluzione perché ignoriamo quei profili che sono importanti per il caso concreto, ma che non lo sono ragionando in astratto. Bisogna quindi fare una distinzione tra gli effetti giuridici: questi possono essere diretti o riflessi, immediati o differiti. Per la qualificazione della fattispecie bisogna considerare quelli diretti e non quelli riflessi. Questo perché gli effetti essenziali sono sempre diretti, ma non tutti gli effetti diretti sono essenziali: sono essenziali tutti gli effetti che caratterizzano la fattispecie posta in essere, senza i quali una qualsiasi fattispecie avrebbe un altro tipo di effetto. Occorre individuare se gli effetti abbiano lo stesso rilievo nella qualificazione del fatto: se determinano la funzione pratico-giuridica sono essenziali, se non la determinano non sono essenziali. Nel valutare quali sono gli effetti essenziali dobbiamo valutare il caso concreto: bisogna considerarli nella loro.

unitarietà. È la sintesi di questi effetti che mi dà il tipo di atto e quindi la funzione: una volta individuata la funzione, ho qualificato l'atto. Gli effetti essenziali si distinguono in immediati, ossia si possono produrre in modo istantaneo, e differiti: il differimento può essere opera delle parti, ad esempio, l'apposizione di un termine iniziale (differimento) oppure è disposto dalla legge, ad esempio, nella vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.).

Per es. pongo in essere un contratto di acquisto, però mi accordo col proprietario che il trasferimento avvenga dopo 2 anni: questo effetto differito mi qualifica comunque l'atto perché già aveva posto in essere l'atto 2 anni prima.

Se il differimento è di 30 anni, cosa succede? In tal caso viene snaturata la funzione e quindi potremmo trovarci di fronte ad una diversa fattispecie, come ad es. il fatto che sia stata data una somma a mutuo con

L'obbligo di restituirla entro 30 anni. Nel caso in cui non riesce a restituire la somma, l'appartamento viene acquisito da chi ha già dato 30 anni prima la somma e quindi non c'è più la compravendita. È importante distinguere effetti diretti e riflessi: l'effetto riflesso, voluto o legale, non ha la sua causa direttamente nel fatto (come l'effetto diretto) ma, invece, è l'effetto dell'effetto. Gli effetti diretti sono quelli voluti dal soggetto agente e solo questi possono essere presi in considerazione nell'individuazione della Funzione; gli effetti riflessi NO perché non c'è congruenza tra l'effetto e la volontà del soggetto. Ad esempio, la rinuncia al diritto di proprietà, dove come primo effetto vi è la perdita della titolarità della proprietà o dismissione del diritto, ha come effetto riflesso che i "beni immobili non hanno proprietario.

sono di proprietà dello Stato" (art. 827 c.c.). Questo fatto non è da intendersi come un mero trasferimento di proprietà, ma è una rinuncia del diritto di proprietà in modo volontario a vantaggio dello Stato, perché la dismissione della titolarità è effetto voluto, il trasferimento è effetto legale.

22E. Situazione soggettiva e rapporto giuridico.

35. Situazioni soggettive. Le situazioni giuridiche soggettive vanno considerate sotto diversi profili, tra loro concorrenti:

  • profilo effettuale, ogni situazione è effetto di un fatto;
  • profilo dell'interesse, l'interesse è l'elemento giustificativo della situazione;
  • profilo dell'esercizio, l'interesse si traduce, nel momento del suo esercizio, in comportamento e in attività;
  • profilo normativo, la situazione costituisce l'individualizzazione della norma;
  • profilo funzionale, la funzione del fatto.
si realizza nell'effetto. Per quanto riguarda la funzione, il nostro ordinamento conforma la f
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Tartaglia Polcini Antonella.