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Spetta all'interprete capire l'ambito applicativo ed individuare i rapporti effettivamente interessati dalla legge.
Articolo 1: definizione di subfornitura che fa leva su due elementi caratterizzanti:
Prestazione caratteristica del subfornitore=descrizione delle possibili prestazioni che caratterizzano la subfornitura e che attengono al fenomeno della de-verticalizzazione produttiva. Può trattarsi di lavorazione su prodotti semilavorati/materie prime forniti dal committente oppure della fornitura di prodotti/servizi destinati ad essere incorporati/utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso.
Sua subalternità progettuale-tecnologica: riscontro di non semplice verifica. Bisogna chiarire quando sia dato riscontrare assenza di questo apporto progettuale-tecnologico. Se si ritiene eccessivo escludere il ricorso alla legge quando il subfornitore dispone di un minimo patrimonio.
tecnico/tecnologico allora la ratio legis non trova spazio in presenza di un fornitore che sappia il fatto suo, a nulla rilevando che la controparte sia anche migliore attrezzata. Si esclude nella vasta gamma di servizi che l'impresa può affidare all'esterno, quelli che risultano aspecifici (=possono essere resi indifferentemente a chiunque ne faccia richiesta), mentre la subfornitura si avrebbe ogni volta che le prestazioni richieste siano ritagliate sulle esigenze peculiari del committente, così come da lui elaborate. Il subfornitore non è soltanto un soggetto che orbita intorno al committente in una situazione di sudditanza economica, ma è anche un imprenditore despota perché eterodiretto sul versante dell'impegno progettuale. Ai fini della qualificazione giuridica del contratto è decisivo il fattore relativo al trapasso di conoscenza dal committente al subfornitore. Nella miriade delle possibili situazioni nelle quali si estrinsecano iRapporti tra committente e subfornitore, il discrimine risiede nella presenza di un qualche travaso di tecnologia e nell'irrilevanza sostanziale del rapporto della subfornitore su questo piano. Non tutti i subfornitori sono bisognosi e meritevoli di tutela.
La subfornitura è la connotazione terminologica di una modalità organizzativa della produzione che si è spesso incarnata nella c.d. subfornitura di capacità. La definizione normativa non si riferisce all'universo della subfornitura ma a quel suo sotto-insieme che mostra le stimmate dell'imprenditorialità espropriata.
Paragrafo 4. Forma scritta, nullità e termini di pagamento.
Articolo 2 comma 1: il contratto deve avere forma scritta a pena di nullità. Anche il prezzo, le modalità di pagamento, le specifiche la descrizione tecnica del bene da produrre devono essere dettate per iscritto a pena di nullità. (comma 4 e 5).
Comma 3: nel caso di contratti ad esecuzione
periodica e continuata anche i singoli ordinativi devono essere predisposti dal committente per iscritto a pena di nullità. La sanzione di nullità non impedisce l'operatività dell'abuso di dipendenza economica cui applicazione non è legata alla sussistenza di un contratto. L'articolo 2 comma 1 equipara alla forma scritta le forme di comunicazione come il telefax e le altre vie telematiche. Riconosce il diritto del subfornitore al pagamento delle prestazioni già effettuate ed al risarcimento delle spese effettuate in una fede ai fini dell'esecuzione del contratto. Il comma 2 asserisce che se la proposta del committente formulata per iscritto o con le forme equiparate, il subfornitore può validamente concludere il contratto iniziando direttamente l'esecuzione senza bisogno di inviare una accettazione scritta controparte. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1341 c c che stabilisce l'inefficacia delle
Condizioni generali di contratto non conoscibili e delle clausole vessatorie non approvate specificamente per iscritto: il committente è vincolato alla sua proposta senza sapere se la stessa sia stata accettata e comunque le clausole vessatorie contenute nella proposta vengono caducate e si considerano come non apposte.
In caso di violazione di disposizioni contenute nel testo della legge è prevista la nullità.
Articolo 4: la fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l'autorizzazione del committente per una quota superiore al 50% del valore della fornitura, salvo le parti non abbiano indicato una misura maggiore, prevedendo in caso contrario la sanzione della nullità degli accordi. Il subfornitore potrà incaricare liberamente un terzo dell'esecuzione delle prestazioni, per una quota complessiva fino al 50% del valore della fornitura senza necessità di
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autorizzazione alcuna. La nullità prevista in caso di superamento del limite senza consenso del committente è una nullità che colpisce l'intero contratto o solo la parte eccedente?
La dottrina più sensibile e sostiene che l'invalidità opererebbe solo nei confronti della quota eccedentaria, pur cui ma le molte difficoltà connesse a questa risposta inducono ad atteggiamenti diversi.
Articolo 5: sono nulli i patti con i quali le parti modificano il regime di responsabilità legale del subfornitore. Il subfornitore risponde del funzionamento e della qualità della parte/assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali, non può essere considerato responsabile per difetti di materiali o attrezziche siano stati forniti dal committente (purché il subfornitore li abbia tempestivamente denunciati). La norma disciplina solo la responsabilità sostanziale per inadempimento fra le parti.
Tralasciando i profili di responsabilità dell'attuale verso i terzi. Il legislatore italiano focalizza l'attenzione sul difetto piuttosto che sulla condotta del produttore al fine di riscontrare difettosità del prodotto come accade nell'esperienza statunitense che distingue tra:
- Difetti di fabbricazione -> per questi vale un criterio di responsabilità oggettiva senza che abbiano rilevanza il a regolare compimento dei controlli di sicurezza un praticati da subfornitore né l'eventuale inevitabilità del difetto.
- Difetti di progettazione -> è si interessano le imprese dotate di una leadership tecnologica in grado di esercitare un ruolo trainante in quanto capaci di controllare, implementare ed innovare un know-how estraneo al committente.
Nell'ipotesi in cui- la difettosità è dovuta interamente alla concezione del prodotto finito in quella parte componente incorporata scatta la prima esimente prevista.
dall'articolo 118 del decreto legislativo 216/05 lett f)- la componente stessa risulti inficiata da un errore di progettazione, che però risale al produttore sovraordinato scatta la seconda esimente prevista dall'articolo 118 del decreto legislativo 216/05 lett f). Né l'una né l'altra circostanza il subfornitore è non è responsabile. Articolo 121: ribadito il principio della responsabilità solidale la norma provvede a ripartire l'onere risarcitorio nel caso di pluralità di responsabili indicando come criteri: articolo 2055 c c e quello che fa leva sulle dimensioni del rischio riferito ciascuno dei corresponsabili, traslando il danno pro quota in funzione della misura in cui ciascuno degli imprenditori coinvolte ha concorso a creare le condizioni di pericolo. Articolo 6: è nullo il patto che riservi ad una delle parti la facoltà di recedere senza congruo preavviso e di modificare unilateralmente una piùclausole del contratto, ameno che non si tratti di accordi che consentano al committente di precisare le qualità da produrre ed i termini di esecuzione della fornitura. È nullo anche il patto con cui il subfornitore dispone, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale. Tra gli strumenti correttivi della disparità di potere tra le parti del contratto si inserisce l'articolo 3 che obbliga le parti del contratto di subfornitura a fissare, nel regolamento contrattuale, il termine di pagamento che non deve superare 60 giorni (può essere derogato fino a 90 giorni da accordi nazionali stipulati tra le parti sociali). Gli interessi di mora scattano automaticamente senza bisogno della messa in mora. L'ammontare degli interessi moratori è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di riferimento della banca centrale europea maggiorato di sette punti percentuali. Rimane salva lapossibilità per le parti di fissare interessi in misura superiore. Il comma 4 prevede che la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo per il recupero del credito. Se nel corso dell'esecuzione del rapporto vengono effettuate modifiche su richiesta del committente che comportino incrementi di costi, il subfornitore ha diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non è espressamente previsto dal contratto. Paragrafo 5. Abuso di dipendenza economica. Articolo 9. In ambito europeo la figura dell'abuso di dipendenza economica e la sua matrice antitrust sono state evidenziate da tempo. Germania e Francia hanno infatti esteso la disciplina prevista per l'abuso di posizione dominante all'ipotesi di dominanza relativa. Ad esse si sono aggiunte Portogallo, Grecia e Spagna. Il regolamento 03/1, nel considerando n. 8 afferma che: "non dovrebbe essere fatto ostacolo alla adozione eapplicazione da parte degli stati membri di legge nazionale sulla concorrenza più severe che vietano o sanzionano un comportamento unilaterale delle imprese. Tali leggi nazionali più severe possono prevedere disposizioni che vietano o sanzionano comportamento illecito nei confronti di imprese economicamente dipendenti. In Italia, L'AGCM ritiene di inquadrare la tematica nell'ambito della contrapposizione netta tra norme a tutela della concorrenza e disciplina protezione di parti contrattuali più deboli e, segnalando il diverso profilo teleologico tra le norme antitrust, diretta a preservare le difetto del processo concorrenziale; in relazione all'assetto del mercato, ela regola della dipendenza economica, inerente al riequilibrio dei rapporti contrattuali tra le parti, con finalità che possono prescindere dall'importo di tali rapporti sull'operare dei meccanismi concorrenziali. Da questa reazione dell'autorità.garante è scaturita una diatriba il cui risultato è