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Contratti di lavoro e contratti d'impresa
Il contrat de louage corrisponde al moderno contratto di lavoro subordinato.
Il contrat d'entreprise disciplina l'esecuzione di un'opera o di un lavoro immateriale da parte di un imprenditore in regime di autonomia giuridica. Mediante questo contratto, l'imprenditore si obbliga nei confronti di un altro soggetto (il committente) ad eseguire un lavoro godendo di piena autonomia in cambio di un corrispettivo. Questo contratto rappresenta una fattispecie più ampia di quella del contratto d'appalto del codice italiano perché copre sia le prestazioni di cui all'articolo 1655, che quelle proprie del contratto d'opera: il compimento di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza il vincolo di subordinazione.
È importante distinguere l'appalto dal contratto di vendita di cose future quando i materiali vengono forniti dall'appaltatore. La distinzione tra questi rimane netta.
negli ordinamenti che all'efficacia obbligatoria della appalto contrappongono l'efficacia traslativa della vendita (Italia), mentre si attenua negli ordinamenti che non ricollegano al consenso delle parti, bensì alla consegna del bene tale efficacia traslativa (Germania). Vendita = contratto in cui la materia riveste carattere prevalente, soprattutto se il bene viene fabbricato nell'ambito di una produzione di serie (es. automobili). Appalto = contratto in cui il lavoro acquista carattere prevalente la fornitura dei materiali presenta carattere strumentale. Decisiva è la circostanza che le parti abbiano voluto disciplinare il trasferimento della proprietà della cosa/compimento dell'opera o servizio quale risultato dell'attività dell'appaltatore conseguito con propri mezzi e a proprio rischio. Problema di individuare la distinzione con il contratto d'opera (art 2222 c.c) --> carattere comune: la ripartizione del rischio che grava suchi compie l'opera/si impegna a prestare un servizio --> l'obbligo nei confronti del committente di compiere dietro corrispettivo una opera un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi esegue. Differenze: nel contratto d'opera la prestazione prevalente e compiuta personalmente dal contraente; il quale si qualifica come piccolo imprenditore, nella appalto si rinviene una organizzazione produttiva con prevalente ricorso al lavoro di altri soggetti, pertanto, la prestazione del lavoro assume rilievo secondario rispetto al capitale impiegato e all'organizzazione dell'impresa. Infatti in l'opera o servizio vengono compiuti con lavoro prevalentemente proprio dell'obbligato, con l'eventuale aiuto dei propri familiari e di pochi collaboratori, pertanto il contratto d'opera si differenzia dalla appalto sotto l'aspetto quantitativo piuttosto che qualitativo. Si esclude inoltre che abbiacome un contratto in cui un'impresa organizzata si impegna a fornire una prestazione di servizi specializzati, con l'obbligo di ottenere un risultato specifico. Il committente, a sua volta, si impegna a pagare il corrispettivo pattuito. Somministrazione: invece, si configura come un contratto in cui un'impresa fornisce al committente la disponibilità di lavoratori specializzati, senza l'obbligo di ottenere un risultato specifico. In questo caso, il committente paga un corrispettivo per l'utilizzo dei lavoratori. È importante notare che il codice civile tedesco accomuna le due figure, stabilendo che entrambe implicano un obbligo per l'imprenditore di realizzare l'opera promessa e per il committente di pagare il corrispettivo. Inoltre, il contratto può riguardare sia la produzione e la modifica di una cosa, sia un altro risultato ottenuto tramite lavoro o prestazione di servizio (werkvertrag). Tuttavia, il dienstvertrag (contratto di servizio) non prevede un obbligo di risultato, ma solo l'obbligo di effettuare la prestazione di lavoro o servizio secondo standard di diligenza e competenza professionale, in cambio del corrispettivo pattuito. Un problema che può sorgere riguarda la distinzione tra appalto di servizi e somministrazione. È importante stabilire chiaramente i confini tra le due forme contrattuali, al fine di evitare ambiguità e controversie.alla luce di un criterio di prevalenza quantitativa della prestazione di lavoro rispetto alle cose fornite;
Somministrazione: può avere ad oggetto anche la prestazione periodica e sistematica di servizi. Ai sensi dell'articolo 1677 del codice civile è se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi si osservano in quanto compatibili anche norme dettate per il contratto di somministrazione.
Nei paesi di common law non si riscontra una figura contrattuale corrispondente all'appalto bensì una serie di building and engineering contracts.
Il fenomeno dell'associazione temporanea di imprese consente di creare una organizzazione comune di imprese appaltatrici, con responsabilità solidale, per il conseguimento di una opera di rilevanti dimensioni.
I contratti d'appalto internazionali trovano disciplina anche nei principi unidroit e nella lex mercatoria.
Paragrafo 2. L'appalto come contratto d'
impresa.Peculiarità: Nella fase della formazione del contratto le lunghe trattative sono scomparse nei rapporti contrattuali relativi allo scambio di beni e di servizi, ed impongono notevoli costi per lo studio del progetto nella predisposizione dell'offerta nonché obblighi di riservatezza. Relativamente ai posti in si avverte l'esigenza della regola in base alla quale se il committente esige che nella fase trattativa le imprese elaborino disegni, progetti o altra documentazione e i relativi costi devono essere rimborsati in tutti gli afferenti che hanno consegnato entro i termini previsti quanto richiesto.Forma del contratto: scritta. Il testo contrattuale può essere composto da una serie di documenti (verbali di trattativa) che racchiudono l'accordo delle parti su alcuni aspetti e consentono di pervenire alla redazione di un documento finale. Il contenuto delle obbligazioni a carico delle parti viene inserito nei capitolati generali.contratto o degli usi, la materia necessaria per compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore (articolo 1658 codice civile). La proposta o l'accettazione non perdono efficacia in caso di morte o sopravvenuta incapacità prima della conclusione del contratto (salvo risulti diversamente dalla natura dell'affare/circostanze). Il contratto non si risolve quando l'appaltatore muore durante la fase dell'esecuzione, a meno che le qualità personali dell'appaltatore fossero decisive per la scelta effettuata dal committente, oppure gli eredi non diano affidamento della buona esecuzione dell'opera/servizio. Paragrafo 3. Disciplina italiana e spunti comparatistici. L'appalto si caratterizza per la previsione di un corrispettivo che (a forfait oppure a misura) pagato dopo la conclusione e la consegna dell'opera o del servizio, passa a seguito della verifica e della accettazione da parte del contratto o degli usi.committente (collaudo). E abituale l'effettuazione di pagamenti in corso d'opera collegati agli stati di avanzamento lavori (sal) che hanno la natura di acconti ma non implicano l'accettazione parziale dei lavori da parte del committente.
Normativa italiana: in caso di mancata determinazione, il corrispettivo è calcolato in base alle tariffe/usi/giudice.
Il diritto dell'appaltatore al pagamento del prezzo non si configura con l'accettazione dell'opera finita e completa a meno che sia stata concordata l'esecuzione per partita. L'accettazione produce anche l'effetto non del venir meno della responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera conosciuti o conoscibili con l'ordinaria diligenza da parte del committente. La responsabilità rimane nel caso in cui l'appaltatore abbia taciuto o occultato i vizi malafede.
Variazioni delle modalità di effettuazione dell'opera
rispetto a quanto previsto nel progetto: solo il committente può disporre unilateralmente e ma limitatamente che vengano apportate variazioni al progetto. Questa facoltà può essere esercitata purché l'ammontare della variazione non superi il sesto del prezzo complessivo dell'opera. Le variazioni non devono comportare notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto. Sella appaltatore che vuole modificare il progetto, deve essere autorizzato dal committente e l'autorizzazione si deve provare per iscritto. In questo caso se il prezzo dell'opera è stato determinato globalmente l'appaltatore non ha diritto a compenso per le variazioni o per le giunte, salvo diverso accordo delle parti. Le variazioni per la migliore esecuzione dell'opera devono essere accordate alle parti altrimenti spetta al giudice determinare le variazioni da introdurre e lecorrispondenti variazioni del prezzo. Il potere di controllo della regolare esecuzione dei lavori è accordato al committente il quale, se constata delle irregolarità, può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a quanto stabilito nel contratto. Si ammette che il prezzo pattuito sia soggetto a revisione qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti/diminuzione del costo dei materiali o della manodopera tali da determinare un aumento/diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. Questa norma ha carattere dispositivo: le parti possono derogarvi eliminando il limite di un decimo e fissando un limite diverso. Il committente ha diritto di verificare l'opera compiuta (collaudo) prima della consegna. Se non effettua il collaudo ovvero riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e.Vizi dell'opera. Se vizi sono riconducibili a carenze del progetto l'appaltatore risponde nei confronti del committente. L'azione di denuncia di vizi è soggetta al termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta e al termine di prescrizione biennale decorrente dalla consegna. La garanzia non è subordinata alla colpa dell'appaltatore, infatti il committente può chiedere che difformità e vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore in ogni caso. Se però l'appaltatore è in colpa, deve anche risarcire a richiesta del committente i danni. Il committente può chiedere la risoluzione quando le difformità o vizi sono tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione. Nel caso in cui l'opera sia un immobile, l'appaltatore è responsabile verso il committente per un periodo di dieci anni dal compimento dell'opera, qualora l'immobile presenti evidente pericolo di rovina o gravi
cia dei vizi.