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Capitolo XL: la vendita internazionale di beni mobili
Paragrafo 1. La convenzione di Vienna
La Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), conosciuta come la convenzione di Vienna del 1980, si applica quando in un contratto di vendita le parti contraenti hanno la proposta da fare in paesi diversi. Alla convenzione hanno aderito oltre 50 stati, per lo più europei (ad eccezione dell'Inghilterra), ma anche sudamericani, africani ed asiatici. La convenzione disciplina la conformità del bene al contratto, i rimedi del compratore in caso di difformità e il passaggio del rischio. Non disciplina altri aspetti della vendita a causa di una oggettiva difficoltà di uniformare la regola e categoria dogmatica molto diverse e causa della ritrosia di invadere alcuni aspetti del diritto dei contratti che è opportuno riservare al diritto interno.
Paragrafo 2. Casi di applicabilità
La convenzione costituisce il diritto applicabile alla vendita.
internazionale nel caso di assenza·di un'esplicita indicazione delle parti contraenti circa il diritto applicabile,·di una clausola compromissoria che renda applicabile la nuova lex Mercatoria.
L'unica conseguenza dell'incompetenza della disciplina della convenzione consiste nel circostanza cheper talune questioni il giudice interno si avvale comunque della disciplina della convenzione e all'usosuo tempo del diritto applicabile secondo le comuni regole internazionalprivatistiche per le questioninon disciplinate dal diritto convenzionale. In alcuni casi il problema è risolto ricorrendo ai principigenerali della convenzione piuttosto che facendo ricorso al diritto di uno dei contraenti.
Paragrafo 3. Il modello internazionale e quello europeo a confronto.
La disciplina della convenzione ha assunto rispetto alle altre normative e rispetto ai PDEC un ruolodi modello e paradigma di riferimento. La convenzione contiene le tue innovazioni previste
dalladirettiva 99/44: ·L'obbligo di consegnare beni conformi al contratto I rimedi della riparazione e della sostituzione offerti al compratore: poiché nella disciplina della·convenzione il compratore è un professionista, la convenzione riconosce al venditore il diritto di rimediare all'inadempimento in tempi ragionevoli. Il compratore infatti può sciogliere il rapporto dichiarandone la risoluzione; rimedio che, mentre nel diritto europeo della vendita è subalterno a quello conservativo della riparazione e della sostituzione, nella vendita internazionale la risoluzione per inadempimento essenziale del venditore pone la questione dell'eventuale prevalenza di questo diritto rispetto alla facoltà del venditore di correggere la propria prestazione o comunque di intervenire. Si è affermato che nel modello europeo di vendita al consumo non vi è una gerarchia tra il rimedio correttivo e quello risolutivo, piuttosto unae comunicazione al venditore entro un termine di due mesi dalla scoperta del difetto di conformità. Tale termine è previsto sia nel modello europeo che in quello internazionale. La mancata denuncia entro questo termine comporta la perdita del diritto al rimedio conservativo, ovvero alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso. Tuttavia, il compratore conserva comunque il diritto al rimedio risolutivo, ovvero alla risoluzione del contratto e al rimborso del prezzo pagato. È importante sottolineare che il termine di due mesi non è applicabile nel caso in cui il venditore abbia garantito la durata del prodotto per un periodo superiore. In tal caso, il compratore ha il diritto di denunciare il difetto di conformità entro il termine di garanzia stabilito dal venditore.notizia del difetto entro un termine ragionevole. Le conseguenze del decorso infruttuoso del termine sono la preclusione del rimedio risolutivo dell'impossibilità di accedere rimedi di tipo conservativo (riduzione del prezzo o risarcimento danni). Secondo la dottrina maggioritaria la mancata rinuncia impedisce al compratore di esercitare l'intero ventaglio dei rimedi anche se un giudice austriaco ha