Capitolo XL: La vendita internazionale di beni mobili
Paragrafo 1. La convenzione di Vienna
La convention on contracts for the international sale of goods (CISG), conosciuta come la convenzione di Vienna del 1980, si applica quando in un contratto di vendita le parti contraenti hanno la proposta da fare in paesi diversi. Alla convenzione hanno aderito oltre 50 stati, per lo più europei (ad eccezione dell'Inghilterra), ma anche sudamericani, africani ed asiatici. La convenzione disciplina la conformità del bene al contratto, i rimedi del compratore in caso di difformità, il passaggio del rischio. Non disciplina altri aspetti della vendita a causa di una oggettiva difficoltà di uniformare le regole e categorie dogmatiche molto diverse e per la ritrosia di invadere alcuni aspetti del diritto dei contratti che è opportuno riservare al diritto interno.
Paragrafo 2. Casi di applicabilità
La convenzione costituisce il diritto applicabile alla vendita internazionale nel caso di assenza di:
- Un'esplicita indicazione delle parti contraenti circa il diritto applicabile.
- Una clausola compromissoria che renda applicabile la nuova lex mercatoria.
L'unica conseguenza dell'incompetenza della disciplina della convenzione consiste nella circostanza che per talune questioni il giudice interno si avvale comunque della disciplina della convenzione e del diritto applicabile secondo le comuni regole internazionalprivatistiche per le questioni non disciplinate dal diritto convenzionale. In alcuni casi, il problema è risolto ricorrendo ai principi generali della convenzione piuttosto che facendo ricorso al diritto di uno dei contraenti.
Paragrafo 3. Il modello internazionale e quello europeo a confronto
La disciplina della convenzione ha assunto rispetto alle altre normative e rispetto ai PDEC un ruolo di modello e paradigma di riferimento. La convenzione contiene le innovazioni previste dalla direttiva 99/44:
- L'obbligo di consegnare beni conformi al contratto.
- I rimedi della riparazione e della sostituzione offerti al compratore: poiché nella disciplina della convenzione il compratore è un professionista, essa riconosce al venditore il diritto di rimediare all'inadempimento in tempi ragionevoli.
Il compratore, infatti, può sciogliere il rapporto dichiarandone la risoluzione; rimedio che, mentre nel diritto europeo della vendita è subalterno a quello conservativo della riparazione e della sostituzione, nella vendita internazionale la risoluzione per inadempimento essenziale del venditore pone la questione dell'eventuale prevalenza di questo diritto rispetto alla facoltà del venditore di correggere la propria condotta.
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