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Capitolo XLI. Il credito al consumo

Paragrafo 1. La nozione

In termini economici, il credito al consumo rappresenta un canale di finanziamento per la soddisfazione della domanda di beni cosiddetti durevoli (mezzi di trasporto, strumenti musicali, apparecchi radio televisivi, elettrodomestici) i cui costi oltrepassano il limite del reddito del consumatore, mediante il differimento temporale dei pagamenti.

Prima del credito al consumo, era utilizzata la vendita a rate con riserva di proprietà, che designava un meccanismo di finanziamento tramite la separazione del godimento immediato del bene dall'acquisto della proprietà, quale conseguenza della dilazione del pagamento del prezzo. Successivamente, la crescita dei consumi, indotta dalla maggiore propensione all'indebitamento, ebbe come conseguenza che il meccanismo del finanziamento fuoriusciva da un rapporto bilaterale venditore-compratore, assumendo una struttura trilaterale grazie all'ingresso di un terzo specializzato (banca, istituto finanziario).

Si andò delineando una prassi contrattuale dominata da alcune costanti:

  • Il finanziatore si riserva la facoltà di decidere se accordare o meno il prestito all'esito di un'indagine sulle condizioni economiche del richiedente;
  • La somma erogata viene corrisposta direttamente al venditore;
  • Il finanziatore si cautela contro il rischio dell'insolvenza con una garanzia reale;
  • Il rimborso è a rate mensili (le rate comprendono la quota di capitale e gli interessi a un tasso annuo).

Le ricadute di questa frammentazione (poco favorevole al consumatore) sono le seguenti:

  • L'inopponibilità al finanziatore delle eccezioni inerenti al contratto di compravendita;
  • L'aggiramento della normativa sulla vendita con riserva di proprietà.

Disciplina comunitaria del credito al consumo: direttiva 87/102 recepita in Italia dalla legge 142/92, le norme di attuazione sono confluite negli articoli 121-128-bis TUB e negli articoli 40-44 Cod. Cons.

La direttiva si applica ai contratti di credito, contratti in base ai quali il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria. I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva.

Consumatore=persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;

Creditore=persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di attività commerciale e professionale, ovvero un gruppo di tali persone;

Costo totale del credito al consumatore=costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri;

Tasso annuo effettivo globale=costo globale del credito al consumatore.

La direttiva non si applica:

  • Ai contratti di credito o di promessa di credito destinati all'acquisto alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su un immobile oppure destinati al restauro o al miglioramento di un immobile;
  • Contratti di locazione (purché non prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario);
  • Credito concesso o messo a disposizione senza remunerazione in interessi;
  • Contratti di credito con i quali non si impone nessun interesse (a condizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con pagamento unico);
  • Al credito concesso da un istituto di credito o finanziario sotto forma di apertura di credito in conto corrente (diversi dai conti coperti da una carta di credito);
  • Contratti di credito per importi inferiori a 200 ECU o superiori a 20000 ECU;
  • Contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito per un periodo non superiore a tre mesi oppure in non più di 4 pagamenti rateali e entro un periodo non superiore a 12 mesi.

Uno Stato membro può esentare dall'applicazione della direttiva alcuni tipi di credito con costi effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato e che non vengono offerti al pubblico.

Paragrafo 2. L'attuazione della direttiva 87/102 nel panorama europeo

I sistemi francese, inglese e tedesco sono anticipatori della direttiva.

Francia: nel 66 estende la tutela anti usura ai crediti concessi in occasione di vendita a rate. Nel 78 emana una legge (Loi Scrivenier) relativa all'informazione e alla protezione dell'utente di servizi finanziari al consumo (dovere di informazione, recesso di pentimento entro sette giorni dalla accettazione dell'offerta preliminare, contenuto minimo del contratto). Questa legge è priva di una definizione di consumatore e si applica ad ogni operazione di credito, a titolo oneroso o gratuito (non si applica ai prestiti a breve e al credito immobiliare). Gli obblighi di trasparenza ed informazione sono estesi ad ogni forma di promozione, (anche l'offerta al pubblico dovrà contenere l'identità del mutuante, la natura, l'oggetto e la durata dell'operazione proposta, il costo totale e eventualmente il tasso effettivo globale del credito).

Regno Unito: la disciplina tocca al contempo profili privatistici e amministrativi, ponendo in correlazione la tutela del consumatore e la disciplina della concorrenza. La tutela non è offerta in ragione della qualificazione soggettiva di consumatore o della natura dell'operazione, ma soltanto dell'importo massimo del prestito. Con il credito al consumo, il creditore procura al debitore un credito non superiore a cinquemila sterline. Il Consumer Credit Act del 2006 ha poi eliminato la soglia massima e ha chiarito che oggetto della tutela è il consumer credit agreement di qualsivoglia importo. Le principali tecniche protettive a favore della parte più debole sono costituite dalla forma del contratto e dal diritto di recesso del consumatore. Manca il vincolo della forma scritta, ma è invece prescritto l'obbligo di rendere noti al debitore i diritti e i doveri attribuitigli dalla legge o dal contratto, l'ammontare delle rate, il costo totale del credito e la tutela dei rimedi offerti dalla legge. Nei cinque giorni successivi al ricevimento di copie del contratto, ovvero entro il quattordicesimo giorno dalla sottoscrizione, il debitore ha la facoltà di notificare alla controparte una comunicazione scritta dell'intenzione di recedere dal contratto, che fa sorgere il diritto di ritenzione dei beni oggetto dell'operazione fino alla totale restituzione della somma già versata. La disciplina si estende anche ai rapporti trilaterali.

Germania: la prima legge in materia risale al 1894. La giurisprudenza tedesca ha sempre esteso la tutela del consumatore anche alle operazioni di credito trilaterali. L'ambito soggettivo di applicazione della legge annovera solo il contratto per mezzo del quale un creditore concede, promette di concedere, a un consumatore un credito a titolo oneroso, in forma di mutuo, di dilazione o di una ulteriore facilitazione finanziaria. Esclude quindi il credito destinato al finanziamento dell'attività commerciale o professionale del sovvenuto, salvo si tratti dell'avvio di un'attività commerciale di lavoro autonomo con un'erogazione non superiore a 50 mila euro. L'ambito oggettivo ricomprende contratti che hanno a fronte di un'erogazione...

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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