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La nozione di consumatore nel diritto
La nozione è offerta in negativo, nessuna negazione non si può costruire uno stato sul. Il riferimento consumatore vale a definire i confini della causa di credito consumo e a delimitare l'ambito di applicazione della disciplina rispetto al capo Primo del titolo sesto del tub che contiene la normativa sulla trasparenza e che abbracciano sole contratti di credito al consumo a tutti gli altri servizi di operazioni bancarie e finanziarie che hanno come destinatari clienti, investitori e risparmiatori. La categoria dei consumatori quindi non è omogenea, e nel tempo si sono susseguiti tentativi di estensione anche agli artigiani ed ai titolari di imprese familiari eccetera. La concezione di consumatore oggi prevalente è ripudio alla lettura soggettivi Ustica volta di individuare restrittivamente il consumatore in colui che non riveste la qualificazione di imprenditore o di professionista ed accoglie invece la lettura oggettistica incentrata sullo scopo negoziale.
concreto dell'operazione ancorando così la nozione di consumatore alla natura di atto di consumo del contratto stipulato. Sicuramente la figura del consumatore è di limitata alle sole persone fisiche anche se le critiche rimangono sempre le stesse: non c'è ragione di non considerare consumatore un ente non economico o un ente economico che agisce per fini non istituzionali cioè estranei all'attività imprenditoriale professionale. Non si può scartare a priori l'ipotesi di acquisti per scopi estranei all'esercizio dell'attività professionale da parte degli enti. Sul punto i diversi ordinamenti europei hanno adottato soluzioni diverse: Il regno unito prevede che la disciplina si estende anche agli enti privi di personalità giuridica, la Germania circoscrive l'ambito di applicazione alle persone fisiche ma con l'eccezione dei contratti di credito stipulati imprenditori per la nascita l'avvio di una attività.professionale e commerciale purché entro il limite di 50 mila euro. Paragrafo 4. Le fattispecie escluse. Articolo 121 comma 4: A) i finanziamenti di importo inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal comitato interministeriale per il credito e il risparmio (v ) --> restano in vigore i criteri fissati dall'articolo 18 della legge 142/92 pari a 300.000 e 60 milioni di lire. B) contratti di somministrazione purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati una copia consumatore; --> definizione comunitaria dei contratti di somministrazione: contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha diritto di versare il corrispettivo di tale servizio, per la durata della fornitura. Il legislatore vi ha incluso la somministrazione. Sono inclusi anche i contratti di somministrazione dei servizi se sono rispettati requisiti formali della redazione per iscritto e della consegna di una copia deldocumento contrattuale. C) i finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro 18 mesi; --> per essere alle forme di finanziamento l'astensione gratuita D) i finanziamenti privi di corrispettivo di interessi o di altri oneri; E) I finanziamenti destinati all'acquisto alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento; F) contratti di locazione a condizione che prevedano la clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi al locatario. Sul versante dei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessi all'uso alla carte di credito si registra una divergenza tra il TUB e la direttiva 87/102. La direttiva a prevede l'esclusione di questi dalla disciplina sul credito al consumo; il TUB invece ha un'appronta nella disciplina speciale che prevede l'indicazione a pena di nullità: - Delmassimale e dell'eventuale scadenza del credito·Del tasso di interesse annuo del dettaglio analitico degli oneri applicabili al momento dellaconclusione contratto·modalità di recesso dal contratto.L'apertura di credito rappresenta una delle forme di finanziamento più diffuse dell'impresa ma sisottrae alla disciplina ordinaria del credito al consumo per l'impossibilità tecnica di calcolare il tassoannuo effettivo globale (TAEG).E sorto una disputa sulla configurazione della fideiussione quale schema contrattuale idonearealizzare la causa di credito al consumo la corte europea di giustizia ha ritenuto vera garanziafideiussoria sia estranea direttiva 87/102 sulla base di una nozione ristretta di contratto di credito.Paragrafo 5 il dovere di informazione.La disciplina del credito al consumo si incentra su misure volte a tutelare le parti del contrattomediante la previsione di norme di trasparenza-correttezza, norme di protezione
nonché di talune facoltà. La fase delle trattative è disciplinata dal tub il quale oltre a alla buona fede ed alla correttezza prevede prescrizioni in tema di pubblicità delle operazioni di credito al consumo. Si estendono a tali operazioni gli obblighi imposti per la sollecitazione del pubblico di operazioni e servizi bancari finanziari come l'obbligo di pubblicizzare in ogni locale aperto al pubblico o i tassi di interesse, i prezzi, le spese in e ogni altra condizione economica compreso il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite. È fatto divieto delle rinvio agli usi e si esclude espressamente la natura di offerta al pubblico delle informazioni pubblicizzate. Con la delibera del 4 marzo 2003 il CICR ha imposto agli intermediari di esporre nei loro locali aperti al pubblico un avviso denominato "principali norme di trasparenza" contenente l'indicazione dei diritti dei mezzi tutela previsti dal titolo
Il VI tub relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali. Gli intermediari finanziari sono inoltre tenuti a mettere a disposizione della clientela fogli informativi datati tempestivamente aggiornati contenenti informazioni sull'intermediario, sui tassi, sulle spese, sugli oneri e altre condizioni contrattuali, nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio. Per alcune operazioni e servizi individuati dalla Banca d'Italia, un intermediario è tenuto a consegnare il foglio formativo al cliente ancora prima della conclusione del contratto.
Paragrafo 6: Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Il TAEG è il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua della somma concessa, e comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito. È un parametro virtuale poiché non viene utilizzato per calcolare i ratei di restituzione della somma, ma costituisce un mero indicatore, cioè una cifra.
rappresentativa del costo globale del prestito. L'elemento di novità risiede nel carattere effettivo di tale indicatore. Nel passato vi era una tradizione ancorata al principio nominalistico in base al quale il tasso nominale esprimeva in termini percentuali il costo annuo del finanziamento. Questo tasso però non teneva conto del tempo della scadenza degli interessi e delle spese dell'operazione. La distinzione tra interesse effettivo e nominale risiede quindi nella considerazione dalla primo assegnata al tempo delle erogazioni da parte del finanziatore e dei pagamenti da parte del debitore -> pagamento frazionato degli interessi alla scadenza delle singole rate e non in unica soluzione alla fine dell'anno. Tale circostanza lascia immutato il tasso nominale, mentre è tenuta in conto del tasso effettivo il quale aumenta con l'aumento del numero delle rate. Nonché agli oneri sopportati dal debitore -> il TAEG registra le spese.obbligatorie fini della concessione e della restituzione della somma da rifinanziamento. Il TAEG impone l'esatta individuazione dell'importo del tempo dei singoli prestiti dei singoli pagamenti. Dal TAEG sono escluse alcune voci e: - le somme dovute dal consumatore per l'inadempimento di un obbligo contrattuale - le spese a carico del consumatore diverse dal prezzo di acquisto - eccetera. L'articolo 124 comma 2 impone l'inserimento nel testo contrattuale dell'importo e della causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG. Il contratto deve menzionare le condizioni dell'eventuale modifica del TAEG. Il TAEG esprime in forma elementare il costo finanziario dell'acquisto. Paragrafo 7 il contenuto minimo del contratto. L'articolo 124 del tub impone la forma scritta ad substantiam (altrimenti nullità relativa di protezione) e l'obbligo di consegnare un esemplare del contratto al cliente. Non è previsto alcun rimedio contro.inadempimento dell'obbligo di consegna. Questa missione ha dato luogo alle ricostruzioni più varie:
La tesi della inopponibilità: considera la consegna del documento come un profilo della forma scritta e acquista carattere procedimentale. Si ispira a quella corrente di pensiero che ravvisa nelle nuove prescrizioni di forma solenne una produzione di vicolo delle informazioni a foro del contraente più debole e riduce questa articolazione della forma scritta e all'onere della specifica sottoscrizione con conseguente inefficacia del contratto. Ma, se l'onere di documentazione è un aspetto della nuova forma scritta procedimenti realizzata, in mancato assolvimento dovrebbe condurre la nullità del contratto. La conclusione da trarre è che la previsione dell'obbligo di consegna della copia del contratto è deroga alla disciplina delle condizioni generali del contratto e collega l'inefficacia del contratto non alla conoscenza-conoscibilità.
delle clausole contrattuali, ma solo all'inadempimento dell'obbligo di documentazione dell'accordo. ART 124: Il contenuto minimo inderogabile del contratto di credito al consumo:- Informazioni sul TAEG
- Indicazioni relative all'ammontare alla modalità del finanziamento
- Numero, importi, scadenze delle singole rate
- Eventuali garanzie richieste
- La descrizione analitica dei beni dei servizi
- L'indicazione del prezzo di acquisto
- Del prezzo stabilito dal contratto e dell'eventuale acconto
- Le condizioni per il trasferimento di proprietà ove questo non sia immediato