Leggi e direttive sul diritto dei consumatori
Riferimenti normativi italiani
- Legge 6/9/2005 n. 206: Codice del consumo
- Legge 10/10/1990 n. 287: Tutela della concorrenza e mercato
- Legge 223/90: Pubblicità radiotelevisiva
- Direttiva 10/3/1984 su pubblicità ingannevole → DLGS 74/1992
- Direttiva 87/55/CEE su pubblicità comparativa
- Direttiva 87/102/CEE su credito al consumo → L 142/19/92 n. 142
- Direttiva 93/13/CEE su clausole abusive → L 6/2/1996 n. 52
- Direttiva 98/14/CE su vendite a distanza → DLGS 21/2/2002 n. 24
- Direttiva 85/577/CEE su vendite aggressive → DLGS 50/92
- Direttiva 97/7 CEE su vendite a distanza → DLGS 185/99
- Direttiva 26/10/1994 n. 4 CEE su multiproprietà → DLGS 427/98
- Direttiva 85/574/CEE su viaggi vacanze → DLGS 111/95
- Direttive 98/27/CE, 2000/31/CE: Commercio elettronico
- Direttiva 2002/65/CE su vendita a distanza prodotti finanziari → DLGS 150/2005
- Direttiva 25/7/1985 n. 374: Responsabilità prodotto → DPR 224/98
- Direttiva 89/34/CE: Muccapazza
- Direttiva 2001/95/CE: Prodotto sicuro
Evoluzione del diritto dei consumatori in Italia
- Prima fase (1970-1979): Definizione di consumatore come controparte dell'impresa e individuazione dei suoi diritti.
- Seconda fase (1985-1990): Interventi legislativi e giurisprudenziali a favore del consumatore.
- Terza fase: Primi provvedimenti di tutela.
- Decreto legislativo 30/7/1998 n. 281 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» —> abrogato poi
- Decreto legislativo 6/9/2005 n. 206 «Codice del consumo» (CC): Importante strumento normativo; si apre con richiami alle normative europee
Definizione di consumatore
Chi agisce per scopi estranei alle attività imprenditoriali o professionali eventualmente svolte.
Associazioni e formazioni sociali
Devono essere votate esclusivamente alla tutela dei diritti e interessi dei consumatori e utenti. Alcuni diritti: salute e sicurezza, informazione adeguata, comparabilità, non fiorente, pubblicità corretta, educazione del consumatore da parte istituzione, potere delle associazioni (az.dire.initieria.api), ottenuto ecc.
Altre fonti del diritto interno
Dopo il primo titolo, uomo regio, uomo acquisto vuole completezza, cose come comuni e province. Atlante indipendenti meno potere fondamentale normativi etc. Associazione dotata molto importante: esercitare attività giuridiche, informazione, educazione negoziare con imprese, risolvere conflitti.
Diritto dei consumi nel contesto europeo
Ambito europeo
Nel 1973 il Consiglio d'Europa approva la Carta europea dei consumatori → 4 diritti fondamentali:
- Diritto alla protezione e assistenza
- Diritto al risarcimento del danno da prodotti difettosi
- Diritto all'informazione e educazione
- Diritto alla rappresentanza
Nel 1975 la CEE approva la Risoluzione sui Diritti Consumatori che ha come scopo tutelare il consumatore ed armonizzare la legislazione degli Stati membri. Obiettivi:
- Protezione contro rischi salute e sicurezza per consumatori
- Rischi economici del consumatore
- Protezione del consumatore, contenzioso, sicurezza
- Informazione ed educazione
- Consultazione e rappresentanza dei consumatori nelle proposte delle decisioni che li riguardano
→ Anni '80 intensa attività legislativa tesa ad armonizzare → Frammentarietà legislativa. Con l'Atto Unico Europeo e il Trattato di Maastricht, vengono potenziati i diritti dei consumatori → La Corte di Giustizia Europea sanziona gli Stati che non applicano direttive. Applicabilità diretta solo fra singolo e Stato.
Trattato di Amsterdam (1997)
Articolo 153 esplicita l'impegno UE sulla promozione dell'interesse del consumatore ed elenca diritti:
- Diritti perfetti: non acquisibili esclusivamente dal consumatore ma da ogni individuo (salute, sicurezza)
- Interessi economici
- Diritti soggettivi o cointeressi collettivi (informazione, libertà d’associazione, educazione)
Convenzione europea sulla legge applicabile in materia di obbligazioni contrattuali
Entrata in vigore il 1/4/1991. «Si applica ai contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni mobili materiali o servizi a una persona il consumatore per uso estraneo ad attività professionali ed ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura». Le parti possono scegliere la legge che regola il contratto o parte di esso. La scelta di una legge straniera non può pregiudicare disposizioni imperative del paese in cui si trovano altri elementi fermi di riferimento. Se non ci fosse scelta, si applica la legge del paese che presenta collegamenti al contratto.
Problemi e principi interpretativi
Mancano definizioni dei contratti; definizione dell’ambito di applicazione; gli effetti pratici sono scarsi perché previste situazioni diverse (il consumatore non è coperto da tutte le leggi). Il principio di funzione si sviluppa sul diritto comunitario; armonizza la legislazione e posiziona elevati livelli di tutela e ricorso. Principi interpretativi: comprende ciò che si vede, dove si vede, restituire ciò che non funziona, informare; successo che si mangia i contratti esso nei confronti di causa; la causa può continger e idea confondente prezzo dev’essere facile causa, non uomo ingenio molto, tutele consumatore nelle vacanze, ricerca efficace informazioni.
Concorrenza e correttezza nell'attività commerciale
Legge 10/10/1990 n. 287: Tutela della concorrenza e del mercato
Gli interpreti affermano necessità di aiutare tenendo conto anche del diritto comunitario. Importante è che la tutela del consumatore non sia il fine ma un mezzo. Questo perché sono ovviamente necessari strumenti di tutela:
- Rappresentanza: diritto di essere ascoltato e partecipare agli organismi
- Azionabilità interessi indivisi (mancano ancora class action)
Volontà di tutelare sia l'interesse del consumatore che dell'imprenditore. L'imprenditore può vantare vantaggi storici.
Pratiche commerciali sleali
Minaccia o colpisce pratiche ingannevoli ed aggressive. Oggetto: sia altri imprenditori che consumatori. Definizione:
- Consumatore: persona fisica che agisce per fini che non rientrano nelle sue attività commerciali, artigianali o professionali
- Professionista: include anche chi opera in suo nome e per suo conto
- Diligenza professionale: esaminare il grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente si presume dal professionista verso il consumatore
- Prezzo unico e consumatore medio: normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici
Il marchio afferma che il mercato integrato va rapportato in tre modi: tutela concorrenza, tutela consumatore, contatore commerciale. Sono distinti: in Italia predominano le prime due in modo che tutti al contempo l'assumano.
Informazione del consumatore e pubblicità
Pubblicità in Italia
Oggi la pubblicità non ha finalità informative ma persuasiva. Prime in Italia due pilastri: codice civile e autodisciplina. L'autodisciplina: codice etico degli utenti della pubblicità (1951). Codice di autodisciplina pubblicitaria (1965) ad opera della Confederazione generale italiana della pubblicità - pubblicità deve essere onesta, veritiera, corretta, non lesiva della morale. La pubblicità non deve ingannare il consumatore.
Autodisciplina
ISC certifica 7 membri nominati dalla Conferenza. Statuisce per giorni, comitato di accertamento, segreteria. Comitato composto da 7 membri, tre giuristi ed esperti, movimento da conferenzia in stato sistema del comitato giurì conosce i punti ed esprime decisioni in base al codice.
Legge sulla pubblicità radiotelevisiva
Legge 223/1990: la pubblicità radiotelevisiva non deve offendere la dignità delle persone, discriminare per sesso, razza, religione, non deve istigare a comportamenti pericolosi per la salute, l'ambiente, né causare danni economici ai minori. Non incita animali; altri mezzi (stampa, internet) sono esclusi dalla disciplina.
Direttiva europea sulla pubblicità ingannevole
Direttiva Europa 10/9/84 > n. 450 su pubblicità ingannevole recepita → DLGS 25/1/1992 n.147 poi integrati nel Codice del Consumo. Riproduce buona parte del codice di autodisciplina. Obbligo di attivare ECSU e AGCM per il controllo su pubblicità ingannevole. È pubblicità sulle etichette e confezioni. Interesse pubblico non è oggetto di contenuto e l'assenza del mix induce comportamenti che possono provocare svantaggi economici al consumatore.
Pubblicità ingannevole
Non rileva il profilo della correttezza, né l'esistenza di un danno economico. Corretta l'informazione e la lesione dell'interesse economico. Il messaggio è valutato nella sua correttezza, non quanto si vuole esprimere. Deve essere palese, non dissimulato. Particolare attenzione alle pubblicità rivolte ai minori, tenendo conto della loro credulità ed inesperienza.
Pubblicità comparativa
Considerata pratica sleale, secondo il codice di autodisciplina, dopo le regolamentazioni e protetto quello oggetto. Comunitario invece lo considera lecito e la concorrenza. → Direttiva 97/55/CE: «Pubblicità che individua in modo esplicito ed implicito un concorrente o i beni o servizi di identico o del concorrente.»
Limiti della pubblicità comparativa
- Confronto deve essere obiettivo
- Su caratteristiche essenziali e verificabili
- Su beni concorrenziali
- Non ingannevole
- Non deve generare confusione tra concorrenti
- Non deve essere discreditante con il fine unico di trarre vantaggio dalla notorietà di un concorrente
- Terzo che fa ricorso non è responsabile della pubblicità comparativa
Credito al consumo
Parti coinvolte
Tre soggetti: consumatore, fornitore, finanziatore. La Commissione ha approvato direttive 87/102/CEE.
Obblighi di informazione
Obblighi di informare il consumatore in particolare. Effettuare se il prodotto non corrisponde → Rimborso. Direttive attuate con 142/1992 n. 142, ora nel Testo Unico Bancario. Riproduce sostanzialmente il testo delle direttive.
Diritti del consumatore
Consumatore: diritto di ricorrere al credito con propositi non commerciali nei confronti. → Sono escluse le associazioni, istituti beneficiari, ecc. Non si applica: al consumo per uso misto; alle vendite o ristrutturazione di immobili; a contratti < 200 ECU, 20.000 ECU; ai crediti sopra intorno da rimborsare con pagamento unico entro 18 mesi.
Tasso annuo effettivo globale (IAEG)
Espresso in percentuale annua, da comunicare all'atto della conclusione contrattuale, può essere modificato dal finanziatore, ma deve comunicarlo al consumatore e non può essere addebitato. Deve comunicare l'ammontare totale del credito. Tale TAEG deve contenere tutti i costi del credito comprese le eventuali interposizioni.
Contratto
Concludere un contratto con copia al consumatore; contenere TAEG ed altre informazioni relative al contratto. Possibilità di pena di nullità → oltre TAEG = tasso nominale minimo su base annua; euro; invieri 12 mesi precedenti; scadenza credito 30 mesi. Non ammissione penali per il fornitore finanziatore. In caso di rimborso anticipato del credito sono vietati costi aggiuntivi, ovvero equo ricalcolo del costo totale del credito.
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Introduzione al diritto europeo dei consumatori - Alpa cap. 7-10
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