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PROCEDIMENTI E ATTI AMMINISTRATIVI 6

Il potere amministrativo è il potere di adottare, attraverso un determinato procedimento, una

decisione, alla quale le norme riconducono effetti giuridici che si producono senza bisogno di una

pronuncia di un giudice, ma che può essere impugnata dinanzi a un giudice.

I poteri amministrativi conferiti dal diritto europeo presentano la stessa varietà che caratterizza

quelli nazionali: le amministrazioni emanano atti generali e puntuali, atti restrittivi e favorevoli, atti

definitivi e interlocutori. Alcuni poteri sono attribuiti alle amministrazioni europee, ora a quelle

nazionali, ora esercitati congiuntamente.

Vi è una amministrazione diretta (si hanno dei poteri propri) e indiretta (si svolge un lavoro su

delega di un superiore). In ambito europeo si ha un’ amministrazione diretta da parte delle

istituzioni comunitarie che applicano il diritto comunitario (sostanziale) (oltre a crearlo) e un’

amministrazione indiretta da parte delle autorità amministrative degli stati membri che applicano il

diritto comunitario (sostanziale).

Per quanto riguarda gli aiuti pubblici ad esempio solo l’amministrazione europea può valutare la

legittimità.

L’amministrazione diretta è rimasta in alcuni ambiti, ma molto spesso si utilizza l’amministrazione

indiretta che però non ha un applicazione disancorata dall’ambito comunitario, per cercare di

mantenere un unitarietà. Infatti spesso devono essere applicate norme che sono molto dettagliate,

definite a livello europeo.

Quando un amministrazione non utilizza il diritto comunitario, utilizza i principi? I principi sono

comunitari.

Procedimenti : serie di atti che sono finalizzati al provvedimento finale.

COAMMINISTRAZIONE: competenza che appartiene sia all’istituzione comunitaria e sia alla

pubblica amministrazione (antitrust nazionale e commissione europea: la commissione può

avocare la competenza bloccando l’antitrust)

PROCEDIMENTI COMPOSTI: le fasi sono distinte, in parte in ambito comunitario e in parte in

ambito nazionale.

- Top down: la sequenza è avviata in ambito comunitario e conclusa in sede nazionale (es.:

procedimento di assegnazione del marchio di qualità ecologica - ecolabel).

- Bottom up: la sequenza è avviata in ambito nazionale e conclusa in ambito comunitario

(es.: procedimenti sulle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

- Bottom top down: segmenti di andata e ritorno (es. OMG)

- Di avocazione: la sequenza inizia e finisce, in sede nazionale, ma, in ambito comunitario,

l’avvio del procedimento paralizza l’azione delle autorità degli Stati membri, sopravvenendo

un difetto di competenza in capo alle medesime (es.: intese vietate e abuso di posizione

dominante).

INTERESSE A RICORRERE: La giurisprudenza amministrativa identifica, come condizione

generale per l’azione, un interesse a ricorrere, inteso non genericamente nei termini della idoneità

dell’azione a realizzare il risultato perseguito, ma più specificamente come interesse proprio del

ricorrente al conseguimento di una utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale).

Se ci sono procedimenti composti che sono costituiti da un segmento europeo e uno nazionale,

quali rimedi processuali sono esperibili in caso di invalidità?

7

Se l’atto è nazionale il parametro è nazionale, se è l’atto comunitario il parametro è comunitario.

L’atto nazionale è impugnabile a livello nazionale, se comunitario in ambito comunitario. La Corte

ha sostenuto che ogni atto soggiace al proprio legittimo, come se i segmenti fossero disgiunti. La

parte quindi può avere doppi problemi processuali, con conseguenti possibili difformità.

Il diritto dell’Unione fissa le regole, che vengono attuate dalla amministrazioni nazionali. Questa

amministrazione avveniva con procedimenti che gli stati erano liberi di disciplinare e attraverso

rimedi nazionali, c’era cioè un’uniformità comunitaria ma che non comprendeva il procedimento e il

processo principio di autonomia procedimentale e processuale. Il diritto comunitario prevedeva un

certo livello di omogeneità ma le regole devono essere applicate da ogni paese secondo le proprio

regole e tradizioni giuridiche. Ad un certo punto la Corte ha detto che non c’è il principio di

autonomia processuale ad esempio procedimento per appalti pubblici.

TUTELA GIURISDIZIONALE 8

L’ordinamento giuridico dell’UE è fortemente caratterizzato da principi generali preposti alla tutela

dei propri soggetti e da un sistema giudiziario pensato per assicurare effettività ai principi stessi.

Inoltre, per il processo di integrazione con gli ordinamenti giuridici degli stati membri, le varie forme

di tutele previste dal diritto dell’UE rilevano direttamente per i giudizi nazionali ove si trattano

questioni a rilevanza europea, ed influenzano in senso riformato i sistemi nazionali processuali

anche per la parte ancora non direttamente coinvolte dal diritto dell’UE.

Occorre vedere il rapporto tra l’ordinamento giurisdizionale e l’ordinamento interno processuale.

Nel sistema giurisdizionale UE, da dopo Lisbona (prima c’era solo la Corte di giustizia), c’è la Corte

di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), il tribunale e i tribunali specializzati.

Di tribunale specializzato c’è solo quello per gli impiegati pubblici dell’UE. Il tribunale è l’appello

dei tribunali specializzati.

Il tribunale è in molti casi giudice di primo grado, e la Corte di Giustizia è giudice di appello. In altri

casi la Corte di Giustizia è giudice di unico grado.

Ogni organo ha il proprio regolamento procedurale.

Il tribunale ha una competenza generale in primo grado per:

- I ricorsi promossi dalle persone fisiche o giuridiche contro gli atti di cui sono destinatarie e

che le riguardino direttamente e individualmente.

- Per i ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione e il Consiglio, in determinate

materie.

- Per le azioni di risarcimento dei danni causati dalle istituzioni dell’UE e dai suoi agenti

nell’esercizio delle sue funzioni.

- Responsabilità contrattuale dell’UE.

- Contenzioso sul marchio comunitario.

- Ricorsi avverso le decisioni di alcuni uffici ed agenzie europee.

In Italia la procura presso la Corte di Cassazione, non ha potere propulsivo, ma ha solo il potere di

rassegnare le proprie conclusioni, non è parte in senso tecnico, è un soggetto che dà argomenti a

sostegno di un’altra parte.

Presso la Corte di giustizia si ha l’istituto dell’avvocato generale (sono 11): rassegna le proprie

conclusioni, che spesso, vista l’autorevolezza, viene poi seguita dal giudice. I giudici della Corte,

come gli avvocati generali e i cancellieri, beneficiano di privilegi, garanzie e di immunità, a tutela

della loro indipendenza.

I giudici della Corte (così come dei tribunali) sono nominati, di comune accordo, dai Governi degli

Stati membri e restano in carica per 6 anni, con possibilità di riconferma. Solitamente gli Stati

scelgono persone molto bene preparate, di prestigio.

La Corte e il Tribunale nominano il proprio presidente e il cancelliere.

La Corte svolge, talora, importanti funzioni consultive, così come avviene nel caso della

conclusione di accordi internazionali da parte dell’UE, ove uno Stato membro, il Parlamento, il

Consiglio, la Commissione possono chiedere il parere della Corte sulla compatibilità dei trattati. Il

parere è di natura vincolante.

Inoltre, la Corte di Giustizia si pronuncia:

- Sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o

giuridica

- In via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto

dell’UE o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni

- Negli altri casi previsti dai trattati. 9

I tribunali specializzati sono istituiti dal Consiglio e hanno competenze in particolari materie: le loro

sentenze sono impugnabili presso il Tribunale, che diventa giudice di ultimo grado.

La Corte di Giustizia è giudice di secondo grado delle cause decise dal Tribunale e può anche

essere di unico grado: quando giudica come giudice amministrativo giudica come una corte

Costituzionale di unico grado.

Rimedi giudiziali

1. Ricorso per annullamento

PROFILI SOGGETTIVI:LEGITTIMAZIONE

- Ricorrenti privilegiati: stati, istituzioni (Consiglio, Parlamento europeo, Commissione) e

BCE Corte di Giustizia

- Persone fisiche o giuridichetribunale

- Dipendenti pubblici tribunale per la funzione pubblica

PROFILI OGGETTIVI:ATTI IMPUGNABILI

- Istituzioni comunitarie: atti che non siano raccomandazioni o pareri del Consiglio, della

Commissione e della BCE, atti che producono effetti per terzi del Parlamento Europeo.

- Singoli: atti che li riguardano direttamente o individualmente: decisioni o atti regolamentari

(direttive: cioè quando forma non coincide con la sostanza, conta la qualificazione

sostanziale). Per quanto riguarda le comunicazioni della Commissione sorge il problema

della qualificazione sostanziale.

PROFILI OGGETTIVI (sono stati richiamati poi anche nel nostro ordinamento: incompetenza,

violazione di legge, eccesso di potere):

- Incompetenza (relativa) sconfinamento di un’Istituzione nei poteri di un’altra istituzione.

- Violazione di forme sostanziali un atto non può mai essere annullato, se l’amministrazione

dovrebbe comunque adottare un atto che è stato annullato. Cioè, quelle forme che siano a

garanzia di situazioni individuali (es. una violazione del procedimento non basta, se

sostanzialmente non può essere fatto valere un contenuto). Sono cioè quelle irregolarità

nella forma o nella procedura che determinano una conclusione del procedimento diversa

da quella prevista dalla normativa applicabile.

- Violazioni del trattato

- Sviamento di potere casi in cui un’istituzione usa i suoi poteri per un fine diverso da quello

per cui sono stati conferiti.

REGIME PROCESSUALE

L’azione va proposta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla pubblicazione, dalla notificazione

o dalla conoscenza dell’atto (art. 263, § 6, TfUE). In difetto, l’atto diviene inoppugnabile, a meno

che risulti radicalmente nullo e/o inesistente (caso raro ed eccezionale).

L’azione ha natura costitutiva: la sentenza produce effetti retroattivi, ora per allora (ex tunc).

Tuttavia, i giudici di Lussemburgo possono determinare nel decisum i suoi effetti (art. 264, § 2,

TfUE, per i regolamenti: ma la giurisprudenza ha esteso tale potere alle direttive). Quindi, se così

dispone la sentenza, questa è in grado di effetti -in t

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Publisher
A.A. 2015-2016
30 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher zorro93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Antonioli Marco.