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PATTI PREPARATORI - Contratto preliminare

DIRITTO CIVILE

45 che il contratto non sia concluso, però c'è una figura che si pone in questa fase preparatoria con un grado di maggiore ambiguità perché è anche contratto preliminare che prepara la stipulazione del contratto definitivo e rispetto ad esso si colloca in una funzione preparatoria, ma al tempo stesso è un contratto concluso e produttivo dei propri effetti in parte l'obbligo vicendevole di quanto è un contratto ad effetti obbligatori con cui sorge in capo alle prestare il consenso per il contratto definitivo, sorgono reciproci obblighi di contratto. parliamo di preparazione e di contratto e adempimento quindi. È una figura che trovava una normazione essenziale, minimale.

Nel codice del '42 ci si fermava qua:

All'art.1351, disposizione che regola la forma del contratto preliminare descrivendo che esso debba esser

fatto nella stessa forma ce la legge prescrive per quello definitivo, ipotesi di forma perrelationem quindi viene decisa di volta in volta.

Art.2932 dove è disciplinata l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto che è l'effetto obbligatorio del contratto preliminare: "Se colui che è obbligato a concludere un non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, contratto ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso."

può ipotesi di sentenza costitutiva.

Col tempo le cose si sono evolute..Si fa uso più ampio di questo preliminare, tanto che il legislatore, con modifica al c.c. del 1996, introduce l'art.2645-bis che prevede la trascrivibilità del contratto preliminare purché esso abbia i requisiti formali per la sua trascrivibilità (i soliti). Questo art. precisa espressamente il requisito

al“secomma 1: risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.”

La trascrizione produce effetti particolari diversi da quelli tipici (art.2644).

Il contratto preliminare ha ricevuto dunque ampia regolamentazione, anche se alcuni problemi sono rimasti; infatti, un problema che tipicamente si è posto è quello della “ammissibilità” di un contratto preliminare di cui si è fortemente dubitato, un simile atto sarebbe privo di una funzione pratica, sarebbe cioè privo di causa. Posto che il preliminare deve contenere gli elementi essenziali del definitivo, allora sarebbe vero anche per il preliminare di un preliminare. Questa reiterazione con carattere meramente riproduttivo a quale funzione potrebbe assolvere? Quale causa riempirebbe? Un accordo privo di causa è nullo quindi ciò si è opposto all’ammissibilità.

Solo con recente giurisprudenza si è affermato il contrario. In questo contesto degli atti di natura preparatoria che producono effetti obbligatori si collocano anche due figure molto importanti:
  1. Art. 1329 proposta irrevocabile atto unilaterale DIRITTO CIVILE46
  2. Art. 1331 opzione atto con cui le parti convengono di rimanere vincolate
Questo è quello che viene fuori dando una prima lettura, dovrebbe essere il loro tratto distintivo, 1329 perché si dice che nell'ipotesi di perché poi la stessa disciplina rinvierebbe alla disciplina dell'accordo di opzione, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effettivisti nel 1329; questo rinvio sembrerebbe equiparare, dal punto di vista degli effetti, l'opzione alla proposta. "Se Art. 1329 comma 1 il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo è senza effetto". tempo, la revoca Siamo in presenza di una proposta.che il proponente dichiara essere irrevocabile entro un termine e si fa un uso ambiguo delle parole. Si capisce che siamo in presenza di un atto unilaterale che produce un effetto obbligatorio, cioè l'insorgere dell'obbligo di non revocare in capo al proponente. La proposta irrevocabile fa sorgere un diritto potestativo. Siamo in presenza di una figura preparatoria che opera sul piano della posizione di un diritto soggettivo e di una correlativa soggezione delle parti. Il proponente che si pone in una situazione di soggezione e il destinatario che è investito di un diritto potestativo. Si produce anche nel caso dell'opzione. Questo effetto, ecco in che senso va interpretato il rinvio al 1329. Vi è un accordo nel quale si pattuisce la irrevocabilità della dichiarazione contrattuale di una delle parti e l'effetto è il medesimo dell'oblato che si sarebbe prodotto con una proposta irrevocabile. È investito del diritto potestativo di.

accettare la proposta altrui.“QuandoArt.1331→ le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propriadichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si consideraquale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329 .”

L’opzione, se gratuita, comporta obbligazione in capo al proponente, in capo a colui che concedel’opzione gratuita che sarebbe riconducibile al 1333 (proposta + mancato rifiuto). Il 1333sembrerebbe una previsione generale del legislatore di una figura di negozio unilaterale soggetto arifiuto; se questo fosse vero la distinzione tra proposta irrevocabile e opzione, là dove sia gratuita,verrebbe meno perché l’opzione gratuita sarebbe un negozio unilaterale soggetto a rifiuto . Mentrecon riferimento alla proposta si dice la determinazione del termine entro cui la proposta è irrevocabileè uno strumento di struttura della proposta

stessa (se il proponente si è obbligato a tenere ferma laproposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto) e quindi se faccio una proposta che qualificocome irrevocabile ma non indico il termine entro cui il potere di revoca è inefficace, difetta unelemento di struttura della proposta e quindi questa diventa proposta semplice.Viceversa se guardo alla disciplina dell'opzione trovo al "Secomma 2: per l'accettazione non è statodal giudice."fissato un termine, questo può essere stabilito Qui il termine omesso non fa venir menoquella efficacia che le è propria, di rendere irrevocabile cioè la dichiarazione.Si è tentato di giustificare questa disparità di disciplina sulla base di: la proposta irrevocabile portasolo l'assunzione di un obbligo procedimentale, nell'opzione invece le parti non si limiterebbero aregolare il procedimento formativo dell'atto, ma intervengono già

sugli stessi interessi patrimoniali sottostanti costituendo una situazione giuridica soggettiva che non ha mero rilievo procedimentale.
DIRITTO CIVILE47 ma ha un effetto anche di natura sostanziale perché si origina da una fattispecie contrattuale o negozio unilaterale soggetto a rifiuto già perfezionati. Una situazione che ha così tanto un rilievo sostanziale che di norma l'opzione costituisce un diritto di essere trasferito → cessione di un'opzione. Tale sarebbe la diversità funzionale tra le due ipotesi (più che strutturale) che per l'appunto tra esse non vi sarebbe un'applicazione analogica della disciplina. Circostanza confermata dal fatto che là dove si è voluta applicare la disciplina del 1329 all'opzione la si è richiamata espressamente; è per questa via che la nostra giurisprudenza viene a reputare che l'assenza del termine nella proposta irrevocabile non consente.

L'applicazione analogica del comma 2 del 1331. Contratti normativi sono caratterizzate dall'essere esse stesse. Anche questi contratti. Parliamo dei c.d. contratti normativi che, dal punto di vista formale, assolvono ad una funzione di natura preparatoria alla stipulazione di altri contratti che stanno a valle di questi accordi formativi. La funzione di questi contratti normativi è quella di stabilire anticipatamente le clausole di un successivo contratto che tuttavia le parti non si obbligano a contrarre, non vi è un obbligo di contrarre ma in un contratto successivo che verrà regolarmente stipulato, i contenuti del contratto normativo si considerano automaticamente inclusi. Da questo punto di vista si distinguono due figure di contratti normativi:

  1. Interni → le parti del contratto normativo e del successivo contratto, detto contratto particolare, sono le stesse. Le parti del contratto normativo assumono l'obbligo, per l'ipotesi in cui liberamente

Esterni→concludano con terzi successivi contratti particolari, di includere nel regolamento quanto traesse pattuito nel contratto normativo con norme di carattere generale. Questo non impediscealle parti di derogare alle norme che si sono date, ma dovranno farlo in maniera espressa.

Esempio: L.287/1990 disciplina della concorrenza e delle intese restrittive (art.2)→ unacaratteristica dell’intesa restrittiva è quella che intercorre tra le intese le quali si obbligano a contrarrecon terzi adottando determinati contenuti standardizzati, conformi e per ciò stesso lesivi dellaconcorrenza. Siamo in presenza di un accordo normativo esterno.

Patto di prelazionePatto preparatorio molto diffuso nella pratica ancorché non vincoli di per sé la stipula di un futurocontratto. questo condivide la caratteristica degli accordi normativi. La struttura di questo patto diprelazione, vista dal lato del soggetto che si obbliga, è ricondotta al mantenimento

in capo al soggetto che concede alla prelazione della libertà circa la previsione o meno del futuro contratto rispetto cui la prelazione dovrebbe trovare applicazione. A fronte di questa libertà di stipulare o meno un contratto, l'assunzione immediata di un'obbligazione a carattere strumentale consiste nella doverosa comunicazione al preferito della sua volontà di concludere il contratto con il terzo. Quindi, sorge un obbligo strumentale di denuntiatio a seguito del quale sorgerà un obbligo strumentale di astenersi dal contrarre con terzi nel lasso di tempo che il prelazionario ha a sua disposizione per l'esercizio del patto di prelazione. Se si guarda dal lato attivo, il preferito prelazionario ha il diritto di ricevere la denuntiatio e, dall'altro lato, ha il diritto di esercitare la prelazione concludendo così il contratto alle medesime condizioni oggetto della negoziazione tra il soggetto vincolato alla prelazione e il terzo.

Prelazione si dice a parità di condizioni col terzo ancorc

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A.A. 2020-2021
143 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher adelemcqueen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Passagnoli Giovanni.