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L'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

Squilibrio in un rapporto negoziale. Legge 192/1998 sub fornitura nelle attività produttive: articolo 9.

Art.9. Abuso di dipendenza economica

  1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
  2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali.

In atto.3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.

La differenza con l'abuso di posizione dominante consiste in questo: nell'abuso di non si da rilievo alla dominazione di un'impresa sul mercato ma dipendenza economica all'abuso e allo squilibrio nell'ambito di un rapporto negoziale.

Nozione: situazione in cui un'impresa è in grado di determinare nei rapporti commerciali con un'altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica val'abuso di valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subitore perire sul mercato alternative soddisfacenti.

Divieto di una o più imprese nei confronti di un'impresa cliente o fornitrice.

Esempi:

  • Rifiuto di vendere o comprare.
  • Imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie.
  • Intenzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
(tribunale di torre annunziata2007).In italia si è discusso se collocare tale norma nella disciplina antitrust o in quella contrattuale. La norma avrebbe dovuto essere collocata all'interno della legge. Nei disegni originari, questa norma avrebbe avuto come articolo 3 bis. Come hanno fatto anche in Germania o Francia. L'esclusione dalla disciplina antitrust è stata influenzata principalmente da un parere negativo dell'acgm che ha valutato impropria la collocazione della dipendenza economica all'interno della concorrenza. Le norme antitrust sono disposizioni generali dirette a tutelare il processo concorrenziale in relazione all'assetto del mercato, mentre la norma relativa alla dipendenza economica costituisce una regola specifica inerente alla disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti con finalità che possono prescindere dall'impatto di tali rapporti sull'operare dei meccanismi concorrenziali. Inoltre, essa affonda le radici nella tematica del.RiEQUiLiBRiO CONTRATTUALE e nella valutazione del rapp negoziale trale parti. Per questo le patologie di tale rapporto trovano rimedio nel divieto e nella conseguente invalidità di clausole vessatorie e nelle garanzie stabilite a favore della parte + debole e la loro disciplina va inquadrata nell'ambito delle norme civilistiche relative alle obbligazioni e ai contratti. Così disse l'acgm. In realtà questo parere dell'acgm di escludere la disciplina della dip economica dalla legge antitrust non è condivisibile perché si fonda su un assunto non dimostrato: che il diritto antitrust debba occuparsi solo del potere di mercato in senso classico. Ovvero in termini economici come curva di domanda aggregata discendente e quindi di una posizione di monopolio, e non di curva di domanda riferibile a uno specifico produttore. Così la disciplina della concorrenza avrebbe come fine solo il benessere collettivo mentre il diritto dei contratti potrebbe perseguire.finalità di giustizia distributiva in ordine ad ogni singolo rapporto. Questo schema così rigido va a contrastare con la molteplicità di funzioni che si sono ricondotte da sempre alla disciplina antitrust. L'evoluzione normativa della legge sulla subfornitura conferma tale perplessità. Definizione di sub fornitura: La sub-fornitura comprende tutti quei rapporti contrattuali in cui un'impresa committente si avvale di un'impresa fornitrice per la produzione di prodotti finiti o semilavorati. In sostanza consiste nell'acquisto di un prodotto o di un servizio, ordinato dall'impresa committente, ma realizzato dall'impresa sub-fornitrice secondo le indicazioni ricevute. Nella sua forma più semplice il subfornitore è un erogatore esterno di prodotti o servizi che sottostà completamente alle direttive del committente, anche per quanto riguarda la progettazione del prodotto. L'impresa committentedesidera che il sub-fornitore gli consegni prodotti le cui caratteristiche siano esattamente quelle dei prodotti da lui fabbricati: a tale scopo fornisce le materie prime, nonché tutte le specifiche tecniche (disegni, stampi, modelli, ecc.). Inoltre il committente può fornire anche attrezzature specifiche per la realizzazione di prodotti ad alto livello tecnico. Con la L. 18 giugno 1998, n.192 è stata introdotta nel nostro ordinamento una normativa a carattere eccezionale, che deroga a numerosi principi relativi alla parte generale delle obbligazioni e dei contratti. La fattispecie non individua una nuova figura di contratto, ma guarda in genere al fenomeno della cooperazione tra le imprese e al c.d. decentramento produttivo, ossia all'affidamento ad imprese minori, da parte di imprese più grandi, della predisposizione di talune parti di un prodotto finale o dello svolgimento di talune fasi di un processo produttivo. La prestazione del subfornitore può

Consistere in un fare o in un dare, e quindi può inserirsi nel tipo dell'appalto o della vendita). Nella prima metà del 2000 la decima commissione industria e turismo del senato constatò la sostanziale inattuazione dell'articolo 9 e si ritenne il fatto dovuto alla formulazione dellanorma che prevedeva la possibilità di agire esclusivamente in sede civile, ad iniziativa di parte con l'esclusione di interenti di ufficio da parte di un'autorità pubblica. Al termine dell'indagine la commissione ha approvato una risoluzione in cui si auspicava l'intervento dell'agcm a tutela del corretto svolgimento dei rapp economici e al fine di rendere efficace il sistema delle sanzioni e dei controlli. Tale richiesta è stata accolta nella legge 57 del 2001 recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. L'articolo 11 di tale legge ha modificato il 3 comma attribuendo al giudice ordinario la competenza a conoscere.

tutte le controversie in materia di abuso di dipendenza economica NUOVO ARTICOLO 9 LEGGE SUBFORNITURA ::3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso". Il comma 3 bis assegna quindi una competenza SPECIFICA all'autorità garante concorrenza e mercato. Oggi l'articolo 9 è quindi sospeso tra diritto civile e diritto antitrust. La RATiO della legge sulla sub fornitura. La crisi della integrazione verticale determinata da un bisogno di flessibilità del mercato induce a nuove strategie aziendali: le imprese si svuotano e con il ricorso al contratto si decentrano settori sempre più ampi dell'azienda. Il sub fornitore non produce per il mercato ma per un committente che tramite il contratto può realizzare forti prevaricazioni e abusi di potere. Di qui l'esigenza di una protezione che la legge realizza con 3 tipi di intervento: l'esigenza formale, una disciplina di termini di pagamento e la fattispecie dell'abuso. I requisiti della fattispecie in esame sono la DEPENDENZA ECONOMICA e L'ABUSO. Non è rilevante la sola dipendenza economica ma occorre anche la situazione di abuso di un'impresa sull'altra. Il primo requisito è ispirato dai modelli francesi e tedeschi. Richiede che l'impresa dipendente non abbia reale possibilità di reperire sul mercato e che l'impresa dominante sia in grado di determinare un'alternativa soddisfacente o un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. L'utilizzo della congiunzione "anche" per indicare la rilevanza delle alternative soddisfacenti ha determinato il dubbio se tali alternative debbano essere considerate un elemento della fattispecie. Si considera infatti tale requisito essenziale. (vedi pagina 73 le soluzioni emerse in Francia e in Germania). LE CONSEGUENZE DELL'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA: i rimedi. Gli ultimi due commi dell'art 9 come modificati dall'art 11 legge 57 del 2001 sono dedicati al profilo rimediale, attraverso il quale si realizza l'abuso di.

Il terzo comma sancisce la nullità del patto di dipendenza economica attribuendo al giudice ordinario la competenza a conoscere tutte le azioni in materia, comprese quelle inibitorie e quelle risarcitorie. Se ha rilievo la tutela della concorrenza e del mercato, cioè se la violazione incide anche sul mercato o sulla concorrenza, si applicano le diffide e le sanzioni ex art. 15 legge 287 del '90 anche su segnalazioni di terzi o d'ufficio. Cioè patto: nullità ex art. 9.3, azioni inibitorie ex art. 9.3, risarcimento del danno ex art. 9.3. Il regime applicabile al contratto nullo per abuso di dipendenza economica è omogeneo alle nullità speciali introdotte da norme di settore. È una deroga all'articolo 1419 cc e la nullità è parziale e necessaria, giacché l'eliminazione della parte colpita da nullità lascia valido il contratto per il resto. L'estensione della nullità all'intero contratto vanificherebbe.

La ratio dell'art. 9 che
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A.A. 2012-2013
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Palermo Gianfranco.