CAPITOLO 2 .
LA DISCIPLINA GENERALE E LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO.
Contratti civili, commerciali e dei consumatori.
Nella dottrina del 1942 l’unificazione dei due codici, civile e commerciale, fu accolta con
favore. Ma è tornata oggi d’attualità la questione di riportare alla luce una categoria dei
contratti commerciali individuata come una delle nuove frontiere del diritto commerciale e
più in generale come il sintomo che nn è + tempo di diritto privato generale e che qst
ultimo deve rassegnarsi alla frantumazione dei diritti speciali.
L’impresa e l’imprenditore emergono nella formazione del contratto. 1330 cc.
Il problema che emerge è che la parte generale del libro quarto che va dagli articoli 1321 a
1469 nella sua astrattezza può appaire nn più tanto adatta ai bisogni della società
complessa come quella attuale.
Dal fatto che l’articolo 1176 cc specializza la regola quando il rapporto riguarda un
professionista si è partiti come spunto x ridefinire la categoria.
Art. 1176.
Diligenza nell'adempimento.
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
In realtà tale idea nn è convincente perché occorre chiedersi innanzitutto se la
contrattazione fra imprese porti ad identificare uno schema generale di contratto
sottoposto ad una propria e differenziata disciplina giuridica.
In realtà viene esclusa questa conclusione.
Primo perché l’interesse dell imprenditore non si traduce in una componente della causa
del contratto . cioè non si individua nell’impresa elemento differenziale del contratto sul
sale and lease back. Ma si esige un’analisi attenta sugli elementi dell affare realizzatosi in
concreto sulle parti.
Inoltre solo in termini descrittivi quei contratti possono definirsi come una categoria.
Se l’analisi si trasferisce dal diritto interno a quello europeo il discorso poi nn cambia.
Nelle raccolte di principi non assume rilievo la nozione di imprenditore ma quella di
professionista e le peculiarità + significative concernono non le deroghe alla disciplina
generale quanto l’estensione ai contratti fra imprese delle normative di riequilibrio pensate
x i rapporti fra professionista e consumatore.
Il diritto comunitario delle direttive può assumere la funzione di base strutturale di 1diritto
comune europeo. Ma anche da esso nn si indivua un corpus omogeneo di regole, anzi le
norme + specifiche gli interenti + diretti come per esempio quella sull abuso di posizione
dominante o quello sulla dipendenza economica individuano un particolare settore di
contratti fra imprese ove è necessario un riequilibrio della parte + debole.
Emerge dal quadro del diritto contrattuale europeo, che i contratti di impresa sono una
delle componenti della tipologia della contrattazione ineguale.
Contrattazione ineguale cioè :
- Parti : professionista e consumatore
- Due professionisti
- Due soggetti che non operano professionalmente
- Due professionisti dotati di uguale o diverso potere contrattauale.
I contratti di impresa.
Contratto e concorrenza. Il rapporto tra le due discipline.
Il codice civile ha una disciplina al riguardo molto generica : si riferisce ad un soggetto
destinatario di regole uguali ed astratte senza qualità.
Tale soggetto è pensato x un ordine economico e giuridico che ha necessità di rapporti
semplificati compatibile con la logica degli scambi del tempo. Cioè il titolo decimo del
quinto libro prevede solo limiti formali e spaziali una regola di correttezza x ogni
operatore.è evidente di quanto in realtà questa disciplina generica sia lontana dall’attuale
sistema economico e commerciale in continuo movimento e sviluppo.
La legislazione posta a tutela e protezione della concorrenza costituisce uno straordinario
terreno sul quale misurare la sostanziale unitarietà delle scienze sociali. In essa vive il
dilemma delle democrazie liberali impegnate da un lato a fissare il limite oltre il quale il
deve essere frenato e dall’altro di individuare una demarcazione del potere
potere privato
pubblico che può divenire oppressivo e dannoso.
3 momenti di confronto :
a) Il sorgere della legislazione antitrust in america.
b) Il dibattito in italia della costituzione sino agli anni 80.
c) Le scelte del legislatore europeo.
Il nostro ordinamento deve conciliare 3 valori strettamente connessi : l’economicità, la
giustizia sociale e l’individualità, la libertà individuale. Ciò esige un criterio di correttezza
procedurale che costituisce la base della valutazione degli atti in ogni settore di attività
compresa la concorrenza nel mercato.
La collocazione sistematica della legge 287\1990 (NORME PER LA TUTELA DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO) è al riguardo essenziale.
Una recente sentenza della cassazione del 2002 ha ritenuto che la normativa attui solo il
primo comma dell art 41 cost ma tale lettura è in contrasto con l’interpretazione
sistematica dell ordinamento interno e comunitario coma ha chiarito poi un’ulteriore
sentenza della cassazione a sezioni unite (la 2007 del 2005 ).
L’utilità sociale riassume i limiti posti alla libertà di iniziativa economica privata e il mercato
non è un fine ma un mezzo di realizzazione dell etica personalistica insita nella disciplina
formale. La normativa comunitario, dall atto unico europeo del 1986, ha fatto si che la
libera concorrenza sia divenuta un principio istituzionale centrale dell ordinamento dell
economia soggetto ad una regolazione di cui la legge italiana dal 1990 è diretta
espressione.
LA LEGGE 287 DEL 1990 .
Ruota intorno a tre argomenti principali innazitutto : da la nozione di intese, di abuso di
posizione dominante e di concentrazione. Viene scelta una cognizione a modello misto :
l’autorità garante della concorrenza e del mercato dispone di poteri di accertamento,
inibitori e sanzionatori. La corte d’appello concerne azioni di nullità e risarcimento del
danno.
Le intese.
L’articolo due della legge 287 vieta le intese che abbiano x oggetto o per effetto di
impedire falsare o restringere la concorrenza nel mercato. Sono le cosidette intese
anticoncorrenziali : accordi e pratiche concordati tra imprese nonché deliberazioni anche
se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi.
Imprese che si accordano su strategie da tenere sul mercato in modo uniforme. In questo
modo esse possono agire come unico soggetto monopolista capace di imporre prezzi
eccessivi in danno dei consumatori.
La nozione di intesa è ampia, nel senso ke comprende ogni forma d’accordo che abbia
come fine o per oggetto quello di restringere la concorrenza. Nessun rilievo assumono la
forma o la natura contrattuale dell accordo. Ciò che rileva è il coordinamento delle
condottevolto a sostituire il libero gioco della concorrenza. L’effetto anticoncorrenziale è
sufficiente a rendere illecito l’accordo.
Le intese possono essere verticali od orizzontali :
- Verticali : quando intercorrono tra soggetti della catena distributiva. Ad esempio tra
distributore e produttore.
Orizzontali : dette anche “cartelli” quando intervengono tra due concorrenti.
-
Le intese restrittive della concorrenza possono avere ad oggetto la fissazione dei prezzi di
vendita o delle quantità di beni prodotti, oppure possono consistere nel ripartire i mercato
tra imprese o nell’applicare condizioni diverse a contraenti diversi.
Le intese restrittive sono NULLE ad ogni effetto : è una nullità assoluta, che quindi può
essere fatta valere da chiunque e integrale nel senso che colpisce l’intero accordo, per
contrasto con norme imperative.
È il contatto fra gli operatori che completa la fattispecie.
L’antigiuridicità che si vuole reprimere va oltre la funzione del contratto o la sua
meritevolezza e si rivolge alle conseguenze dell’atto contrastante con la tutela della
concorrenza e con l’utilità sociale ex articolo 41 cost.
Articolo 1418 cc : Art. 1418.
Cause di nullità del contratto.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga
diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325,
l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza
nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19 dicembre 2007, n. 26724, Tribunale di
Trapani, sez. civile, sentenza 30 agosto 2007, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7
febbraio 2008, n. 2860, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 aprile 2008, n. 8445,
Cassazione Civile, sez. I, sentenza 18 giugno 2008, n. 16597 e Tribunale di Bari, sez. II
civile, sentenza 1° ottobre 2009, n. 2866 in Altalex Massimario.
Quanto ai caratteri dell’azione non si può trascurare che è mutata nel sistema delle fonti la
disciplina e la funzione delle invalidità oggetto di un ripensamento attento della dottrina
recente. Il cc conosce la nullità e l’annullabilità. Nel diritto privato europeo invece
l’annullabbilità scompare. Il diritto privato uniforme si disiteressa invece di entrambe, nei
principi di diritto europeo dei contratti ricompare un ‘ invalidità con tartti vicini
all’annullabilità.
(vicenda giurisprudenziale) : L’AGCM ha accertato che tutte le compagnie assicurative nel
ramo della responsabilità della circolazione dei veicoli avevno posto in essere un cartello,
un’intesa orizzontale, consistente nello scambio sistematico di info commerciali fra le
imprese.
Ciò aveva comportato una restrizione della concorrenza e un conseguente aumento dei
prezzi pari al 20%.
Da qui l’ordine alle imprese di astenersi dal continuare il contegno e la sanzione
pecuniaria molto elevata.
Il tar e il cds hanno poi confermato tale decisione.
Una volta accertata la violazione della norma si oera posto il problema della possibile
tutela degli assicurati che avevano stipulato un contratto con una compagnia aderente al
cartello.
Sono emersi a questo punto 2 aspetti controversi.
tutto la sorte dei contratti a valle individuali esecutivi dell’accordo illecito
a) Innanzitutto
a monte. Si è dovuto valutare se il giudizio di disvalore espresso sull’intesa vietata
potesse travalicare tale fattispecie e colpire i singoli negozi a valle e le soluzioni
sono state diverse (nullità derivata, causa illecita, oggetto illecito, contrasto con
norme imperative, risarcimento danno).
b) E poi si è dovuto precisare la competenze giurisdizionale. Cioè se era competente il
pace o tribunale) o la corte d’appello
giudice di merito in base al valore (giudice di
ex art 33 della legge 287\90.
Art. 33.
[Come modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104. Attuazione dell'articolo 44
della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo. (Allegato 4, art.3)]
Competenza giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere
provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al
IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.
Al che si è verificato un contrasto giurisprudenziale tra 2 sezioni della cassazione.
Secondo la sentenza della cassazione numero 17475 del 9 dicembre 2002, la
legge del 90 è rivolta alle imprese e nn concerne direttamente i consumatori, quindi
i consumatori potrebbero trovare tutela davanti all autortà garante o chiedere il
risarcimento del danno in forza di uno specifico diritto soggettivo da far valere
dalavanti al giudice competente.
Un’altra sezione della cassazione nel 2003, ha ritenuto invece che la legge del 90
fissa la competenza della corte d’appello e si rivolga ad un’ampia categoria di
soggetti (concorrenti, fornitori, consumatori danneggiati da atti e fatti correlati alla
legge). Questo perché l’illecito concorrenziale è astrattamente idoneo a propagarsi
secondo lo schema della reazione a catena .
Il conflitto è risolto dalla cassazione a sezioni unite con sentenza 4 febbraio del 2005
numero 2207 :: secondo la quale il diritto a chiedere il risarcimento da parte di ogni
danneggiato è elemento essenziale della disciplina del mercato e tale orientamento è un
criterio ermeneutico della nostra legge 287 che rinvia ai principi comunitari della
concorrenza. La legge attua i 3 commi dell art 41 costituzione e destinatario è ogni
soggetto interessato al rispetto delle finalità espresse nei trattati europei e nelle norme
“la legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto
costituzionali interne. Si dice :
ma è la legge dei soggetti del mercato ovvero di chiunque abbia un interesse,
processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da
poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale
carattere”.
Il consumatore finale ha a propria disposizione sia l’azione di accertamento della nullità
dell’intesa sia il risarcimento del danno, con competenza esclusiva della corte d’appello.
Abuso di posizione dominante.
Articolo 3 legge 287 del 90. Art. 3.
Abuso di posizione dominante
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo
tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse
per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella
concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
Per posizione dominante si intende quella posizione di forza economica k consente
all’impresa k la detiene di tenere comportamenti indipendenti rispetto ai concorrenti e ai
consumatori. Un’impresa in posizione dominante dispone infatti di un potere di mercato
tale da essere in grado di fissare i prezzi di vendita senza tenere di perdere clienti e quindi
senza doversi preoccupare di quanto facciano gli altri concorrenti.
Non coincide col monopolio che si ha quando nel mercato v’è una sola impresa, ma la
posizione dominante vi si avvicina moltissimo come figura.
Solo il suo abuso è punito dalla legislazione antitrust.
Si vuole evitare che imprese in posizioni dominante possano escludere altre imprese
concorrenti e imponendo ai consumatori prezzi eccessivamente gravosi.
Per la stessa ratio sono vietate anche le concentrazioni tra imprese che possano creare
una posizione dominante : le operazioni di concentrazione sono soggette ad un controllo
preventivo da parte dell acgm che ne valuta gli effetti.
L’ individuazione di un MERCATO
Presupposto della fattispecie è RiLEVANTE.
C’è un’area delimitata dalla norma che si riferisce al mercato geografico e all’estensione
del mercato nazionale o una sua parte rilevante.
Ma per determinare il mercato rilevante nn è suff l’indicazione spaziale ma occorre
individuare il mercato del prodotto o del servizio.
L’agcm ha individuato come criterio fondamentale ai fini della qualificazione del mercato
rilevante la sostituibilità del prodotto dal lato della domanda. E questa delimitazione
serve ad individare l’area in cui opera l’impresa.
La definizione di impresa ai sensi della legge 287 non coincide con quella dell’art 2082 cc
perché riguarda ogni soggetto che svolge attività economica in grado di ridurre la
concorrenza del mercato. Art. 2082. Cc.
Imprenditore.
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Sentenza 3638 cassazione del 2009 : occorre prendere in considerazione tanto
l’estensione geografica in cui l’operazione da i suoi effetti (mercato geografico) quanto
l’ambito del prodotto che la medesima investe (mercato del prodotto) : parametri essenziali
: sostituibilità della domanda e dell’offerta.
Al fine di stabilire se sia assoggettabile alla legge antitrust il gruppo di impresa è
necessario capire se questo sia configurabile come un solo soggetto o come tanti soggetti
distinti perché solo in questo ultimo caso tale normativa può trovare applicazione.
La corte di giustizia e la commissione sostengono che le imprese dello stesso gruppo
debbano essere considerate come un soggetto unico, così come l’agcm.
L’ambito di applicazione della legge 287.
Le disp di legge si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente
partecipazione statale. Non si applicano invece alle imprese che x disp di legge
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.