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Integrazione del contratto

Art. 1374 - Integrazione del contratto: "il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità." Si tratta della integrazione dispositiva.

Art. 1339 - Inserzione automatica di clausole: "Le clausole e i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto anche in sostituzione delle clausole di forme apposte dalle parti." Si tratta della integrazione cogente.

Sembrano agevoli nell'interpretazione, ma ci troviamo di fronte al tema dell'integrazione che sta acquisendo sempre più importanza anche nell'ambito della legislazione speciale sia in materia di tutela del consumatore che nell'ambito dei contratti bancari. È un istituto che sta andando incontro ad una evoluzione.

Sappiamo che il contratto è lo strumento giuridico che consente ai...

privati di regolare i propri interessi, il contratto è lo strumento per eccellenza attraverso cui si esplica l'autonomia negoziale dei privati. Attraverso il contratto, inteso come regolamento negoziale, le parti dettano delle regole con le quali si autovincolano a rispettarle per conseguire un determinato risultato economico. I privati sono liberi di scegliere con chi tipo anzitutto stipulare il contratto, stipularlo, il contrattuale. La libertà contenuto negoziale poi si estende a determinare il del contratto, le parti determinano le regole che disciplineranno il loro rapporto e con cui si vincoleranno, quindi possiamo dire che il contratto trova la sua fonte per eccellenza nella volontà dei privati, si parla di fonte negoziale (accordo elemento essenziale del contratto). Sarebbe riduttivo ipotizzare che il contratto abbia una fonte esclusivamente negoziale, accanto a questa operano sempre più fonti eteronome, il contenuto del contratto è sempre.

più spesso determinato da un concorso tra la fonte negoziale e altre fonti diverse da questa. In questo senso dobbiamo chiederci perché possono esserci queste altre fonti e a che cosa servono queste fonti eteronome: le fonti eteronome sono integrate da quelle che consentono di il contratto.

Il tema dell'integrazione si lega anche al tema dei limiti dell'autonomia negoziale dei privati e al rapporto tra l'autonomia negoziale e l'ordinamento giuridico perché l'esercizio dell'autonomia negoziale non è illimitato, ma trova alcuni limiti. Controlli che vediamo:

È lo stesso art.1322, nel delineare il principio dell'autonomia contrattuale, a dire che le parti possono liberamente definire il contenuto del contratto nei limiti posti dalla legge anzitutto c'è una limitazione nel senso che la libertà dei privati deve esplicarsi in modo conforme a quanto è stabilito dalla legge e questo limite è

Espressione della riserva di legge che troviamo nell'art. 41 Cost. (iniziativa economica).- Sussiste un limite all'esercizio dell'autonomia dei privati quando i privati, ai sensi del comma 2 art. 1322, decidono di stipulare un contratto atipico: le parti possono stipulare contratti atipici ma è necessario che quei contratti siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, limite della meritevolezza.- Disciplina dell'integrazione del contratto e questo emerge da una lettura congiunta degli artt. 1374 e 1339. Il concorso delle fonti eteronome e le fonti negoziali è uno strumento con le quali si crea un coordinamento tra l'autonomia negoziale e l'ordinamento giuridico.

Differenza tra l'integrazione dispositiva (o suppletiva) e cogente Integrazione suppletiva (art. 1374) strumento che consente di superare il problema della lacuna contrattuale, cioè il problema di un eventuale vuoto

Nell'ambito della regolamentazione di un determinato aspetto del rapporto contrattuale, può accadere che le parti, nel definire le regole che disciplinano il loro rapporto, omettano di disciplinare un aspetto specifico. Di fronte a questa lacuna, le parti si trovano in difficoltà nell'eseguire il contratto e l'integrazione serve a superare questa mancanza di previsione.

Nell'esempio della mancanza di indicazione del luogo di consegna della merce, la lacuna si supera facilmente perché è lo stesso codice civile che stabilisce la norma: "In mancanza di accordo o di uso contrario, la consegna si effettua nel luogo in cui la merce si trovava al momento della vendita, se le parti ne erano a conoscenza [1182], oppure nel luogo in cui il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa" (art. 1510).

Quindi, il codice civile aveva già previsto una norma che disciplinasse il luogo di consegna della merce nella compravendita.

Questo“in mancanza di patto o di uso contrario”art.1510 si apre con la locuzione capiamo che la disposizione in esame è una norma di diritto dispositivo, cioè è una di quelle norme che i privati possono derogare nell’esercizio della loro autonomia negoziale. I privati non sono vincolati al rispetto della regola del 1510 sul luogo di consegna perché è lo stesso legislatore ad aver previsto che i privati possono stabilire una regola diversa proprio perché è norma del diritto dispositivo cioè che non vincola i privati allasua stretta osservanza, ma li lascia liberi di stabilire una regola diversa. Il 1510 torna a trovare applicazione nell’ipotesi in cui i privati omettano di disciplinare il profilo delluogo della consegna. Questo meccanismo dell’integrazione suppletiva viene concepito come uno strumento che collabora con i privati, è uno strumento di completamento del regolamento contrattuale in.di legge obbligatoria. In altre parole, l'integrazione cogente serve a garantire che il contratto rispetti le disposizioni di legge che non possono essere derogate. Un esempio di integrazione cogente potrebbe essere l'obbligo di fornire una garanzia sui prodotti venduti, come previsto dalla legge. Se le parti non hanno specificato nulla a riguardo nel contratto, l'integrazione cogente imporrà l'inclusione di questa clausola nel contratto. È importante sottolineare che l'integrazione cogente si applica solo in caso di mancanza di disciplina contrattuale o di scelta di una regola diversa da quella prevista dalla legge. Se le parti hanno già stabilito una regola che rispetta le disposizioni di legge, non sarà necessaria alcuna integrazione cogente. In conclusione, l'integrazione cogente è un meccanismo che assicura il rispetto delle norme di legge obbligatorie all'interno di un contratto, quando le parti non hanno disciplinato o hanno scelto una regola diversa da quella prevista dalla legge.che il legislatore ritiene importante. Inoltre, l'ordinamento prevede che le clausole contrattuali siano redatte in modo chiaro e comprensibile, in modo da evitare ambiguità o interpretazioni errate. Questo è particolarmente importante quando si tratta di contratti tra privati, in quanto le parti potrebbero non avere la stessa conoscenza o esperienza nel campo specifico. Pertanto, è fondamentale che le clausole contrattuali siano redatte in modo da garantire una corretta comprensione e un equilibrio tra le parti coinvolte.

più generale. Queste due disposizioni rispondono a due logiche diverse, ma realizzano il medesimo risultato cioè quello di un concorso tra la fonte eteronoma e la fonte negoziale del contratto; quindi non è corretto sostenere che il contratto sia determinato nel suo contenuto unicamente dalla volontà dei privati. Vediamo queste norme nel dettaglio..

Art.1374 disposizione sottoposta nel tempo ad un’evoluzione nel modo in cui è stata interpretata. Questa idea della integrazione del contratto con fonti eteronome è un’idea che gli studiosi in un primo momento hanno guardato con sospetto perché l’idea di integrare il contratto con una fonte diversa dall’autonomia negoziale era vista come un’operazione da circoscrivere nell’idea che il contratto fosse la massima espressione dell’autonomia negoziale dei privati e che ciò che le parti pattuivano non potesse essere messo in discussione secondo il c.d.

principio dell'intangibilità dell'autonomia negoziale; era possibile interferire solo in casi eccezionali. Proprio la volontà di circoscrivere il più possibile le interferenze di fonti eteronome sul contratto, aveva condotto gli interpreti, all'indomani del '42, a leggere il 1374 in termini restrittivi e quindi si vincolava l'applicazione del 1374 al riscontro della lacuna contrattuale. Si diceva quindi che in presenza di una lacuna contrattuale trova applicazione questo meccanismo integrativo.

Problema 1: quando siamo in presenza di una lacuna? Questo passaggio ci porta a cogliere il legame che si deve chiarire fra la disciplina dell'integrazione e la disciplina dell'interpretazione. Per stabilire se sussiste una lacuna contrattuale dobbiamo interpretare il contratto, quindi dobbiamo comprendere il significato delle regole che hanno pattuito i privati. L'interpretazione è un'operazione logica attraverso cui

Si attribuisce a ciascuna clausola contrattuale il suo significato utilizzando criteri predeterminati dal legislatore ai sensi del 1372 e ss. L'interpretazione è senza dubbio l'operazione antecedente logicamente al problema della lacuna contrattuale, nel senso che solo dopo aver accertato il significato del testo contrattuale possiamo accorgerci dell'eventuale lacuna.

QUINDI:

  1. Interpreto
  2. Qualifico il contratto
  3. Comprendo se quel contratto è lacunoso
  4. Quindi se è necessaria l'integrazione suppletiva di cui al 1374

Questa interpretazione così rigorosa del 1374 lascia spazio oggi ad un'interpretazione che concepisce il fenomeno dell'integrazione che lo vede non solo come strumento di completamento del regolamento contrattuale. Questo mutamento di impostazione si deve agli studi di autorevole dottrina che, a partire dalla fine degli anni '60, hanno iniziato a prospettare una rilettura in chiave costituzionale di numerosi.

istituti del diritto p

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matildemanfriani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Passagnoli Giovanni.