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CAPITOLO II: SERVIZIO PUBBLICO DI MEDICINA PREVENTIVA E FALSO NEGATIVO

Ci si domanda se in caso di falso negativo, cioè in caso di esiti negativi di diagnosi medica, seguiti da patologia del soggetto sano, sussista una responsabilità civile del medico.

Per la responsabilità extracontrattuale, la legge dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Il danno deve essere determinato nel suo preciso ammontare e consiste nella perdita subita e nel mancato guadagno. Non tutti i danni sono risarcibili, ma solo i danni ingiusti.

Il danno deve essere provato e deve sussistere un nesso di causalità tra il danno ingiusto e il pregiudizio patito.

Per la responsabilità contrattuale, la legge dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato.

determinato da cause alui non imputabili.Essendo la salute un diritto fondamentale del cittadino e un interesse dellacollettività, sussiste sempre un danno ingiusto ogni qual volta viene pregiudicata la salute di una persona.Ciò non vuol dire che ogni danno sia ingiusto e che tra ogni danno ingiusto edogni pregiudizio, ci sia sempre un nesso di causalità.Né è possibile applicare o disapplicare sempre la regola secondo cui, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde se non in caso di dolo o colpa grave.Non è possibile pensare che essendo ogni patologia, un pregiudizio e quindi un danno risarcibile, sussiste sempre.La prova del fatto che la terapia non era adeguata, che la cura non ha sortito gli effetti desiderati, che la terapia non è stata regolare, che le cautele non sono state sufficienti, non è una prova della colpa del medico.Se il rapporto

terapeutico è stato instaurato tra il paziente e il liberoprofessionista, la responsabilità si configura come una responsabilità contrattuale; il medico risponde solo a titolo di dolo o colpa grave. Questo è il regime che la dottrina e la giurisprudenza considera di favore per il medico.

Al paziente è sufficiente provare l'esito deludente della cura o della diagnosi, e il medico dovrà dimostrare non solo l'esistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma anche l'assenza di dolo o colpa grave, che altrimenti gli verranno attribuiti.

Questo regime si applica al medico, dipendente o autonomo, di una struttura pubblica o privata.

La responsabilità del medico si aggiunge a quella della struttura che risponde senza regime di favore. Prima dell'applicazione di questo regime, in caso di trattamento terapeutico con esito negativo, il paziente danneggiato si trovava di fronte alla struttura, la quale aveva la

Responsabilità contrattuale e il medico, il quale aveva una responsabilità extracontrattuale, ma non poteva usufruire del regime di favore, per cui in qualunque caso il medico era sempre responsabile. Per questo motivo i giuristi hanno realizzato un complesso unitario di regole uniformi e transtipico, nel senso che prende in prestito dalle due forme di responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale, le regole della sua disciplina.

  1. Applicazione dell'art. 2236, regime di favore del medico;
  2. Oneri della prova a carico del responsabile, medico o struttura;
  3. Obbligo del consenso informato da parte del responsabile, medico o struttura.

Maggiori sono le precauzioni adottate, maggiori sono i costi da sostenere. Ciò vuol dire materiali, sistemi e metodi più sofisticati, con un aumento dei tempi dedicati al paziente. La possibilità per il paziente di rivolgersi a più strutture sanitarie e a più medici, confrontare i risultati.

Questo implica una maggiore necessità di informazione. La responsabilità del medico prende il nome di "terra di nessuno tra contratto e illecito". In questa terra di nessuno operano i medici e le strutture in maniera diversa, a seconda che si tratti: 1) di prevenire le malattie nei confronti della massa dei cittadini; 2) di prevenire patologie dei singoli malati. Dunque, le regole rimodulate sono: 1) il criterio di favore, art. 2236 che opera nei confronti del medico e non della struttura, la quale risponde dei danni attesi, perciò in caso di fatti dolosi o colposi che abbiano cagionato danno ingiusto, sono previsti i danni risarcibili; 2) L'onere della prova; 3) L'obbligo del consenso informato. CAPITOLO III: OGGETTO E TUTELA DELL'ESCLUSIVITÀ DELL'IMMAGINE DI SÉ. L'immagine viene rappresentata nei testi giuridici, come la situazione giuridica soggettiva più esclusiva e assoluta. L'appartenenza esclusiva non

èuna caratteristica tipica dell’immagine di sé.L’esclusività è una caratteristica di tutte le situazioni di appartenenza dei benigiuridici, materiali e immateriali. Nella teoria giuridica, l’esclusività è stata eviene proposta come metafora per l’apprezzamento di tutti i beni della vita,materiali, immateriali relativi alla personalità.L’esclusività non è riferita alla titolarità del diritto, ma al bene che ne formaoggetto. Dalla legge sul diritto d’autore del 1941 dire che un’operadell’ingegno appartiene al titolare, vuol dire: che la paternità è sua in viaesclusiva e che il diritto di sfruttamento è suo in via esclusivo.Il titolare della paternità conserva la tutela giuridica contro le contraffazioniche ne pregiudicano la reputazione anche dopo aver ceduto il diritto disfruttamento dell’opera.Il titolare del diritto di sfruttamento ha

tutela contro attività di terzi che pregiudicano il suo diritto. La tutela contro il terzo sussiste se la sua attività pregiudica, ostacola, o intralcia lo sfruttamento dell'opera. Il diritto ha la funzione di regolare rapporti umani e di risolvere conflitti sociali ed economici. L'esclusività finisce dove inizia la libertà di cronaca, e la libertà di diffusione finisce dove inizia l'esclusività. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici, culturali, o da fatti, avvenimenti, cerimonie pubbliche. Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o la messa in commercio può pregiudicare la reputazione, l'onore o il decoro della persona. L'art. 10 del cod. civ. dispone che qualora l'immagine della personasia stata esposta o messa in commercio fuori dai casi previsti dalla legge, provocando pregiudizio al decoro, all'onore o alla reputazione della persona, l'autorità giudiziaria può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento del danno. Qualunque diffusione dell'immagine può costituire un abuso, non solo se recadanno, bensì quando interferisce con l'oggetto della tutela dell'esclusività. Non è vero che qualunque fatto divulgato al pubblico è cronaca e non è vero che qualunque diffusione della propria immagine costituisce lesione del vero io. La legge stabilisce il principio, che la diffusione dell'immagine di una persona non è lecita senza il suo consenso. L'art. 10 stabilisce tante regole: 1) che la tutela compete al titolare esclusivo dell'immagine; 2) l'inibitoria si verifica sia nei casi in cui la diffusione dell'immagine è consentita dalla legge, sianei casi in cui non è consentita;3) prevede il risarcimento nei casi in cui si verificano dei danni.L'immagine delle persone note può essere diffusa senza il loro consenso.Persone note hanno preteso l'inibitoria e il risarcimento dei danni per la diffusione della loro immagine senza il loro consenso. Per cui, la legge dispone, che a tutti, anche alle persone note, appartiene l'esclusività dell'immagine di sé e che la diffusione ad opera di terzi è vietata.La diffusione è vietata se avviene con pregiudizio dell'onore, della reputazione della persona stessa.RISCHI TEMUTI, DANNI ATTESI, TUTELA PRIVATA.PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI.Contenuto, esercizio e tutela giuridica della proprietà.I diritti reali sono diritti patrimoniali tipici, che assicurano al titolare un potere immediato e assoluto su un determinato bene.Caratteristiche dei diritti reali:tipicità (numero chiuso); immediatezza: c'è

Una signoria diretta sul bene senza intermediazioni da parte di terzi;

Assolutezza: valgono "erga omnes";

Sequela: facoltà di perseguire la cosa presso qualunque soggetto.

Tra i diritti reali vi è il diritto di proprietà (art. 832 c.c.): è il diritto di godere e disporre della cosa nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.

Tale articolo ha indotto parte della dottrina a ritenere che l'interesse del proprietario coincida con ogni forma di godimento del bene, riconoscendo come unico limite la presenza di interessi contrapposti. Questa concezione non può essere accettata in quanto è troppo generica.

Caratteristiche del diritto di proprietà:

  • Pienezza: il titolare ha il diritto di godere e disporre della cosa in tutti i modi leciti;
  • Esclusività: diritto di escludere quanti turbano il godimento del bene da parte del proprietario;
  • Imprescrittibilità, ad eccezione
dell'usucapione;  perpetuità: non è soggetto a limiti temporali;  autonomia e indipendenza: sulla medesima cosa non può coesistere  un diritto altrui di uguale portata (è la differenza più marcata rispetto agli altri diritto reali di godimento). Modi di acquisto della proprietà (art. 922 c.c.): - a titolo originario (e non da un precedente titolare); - a titolo derivato, per successione mortis causa universale o particolare, o mediante contratto (nonché: espropriazione, occupazione, invenzione, accessione, usucapione, possesso in buona fede di beni mobili). Azioni a tutela della proprietà: - rivendicazione: accertamento del diritto previa dimostrazione, da parte dell'attore, del suo diritto di proprietà; - mero accertamento: non serve a recuperare la cosa, ma a rimuovere la situazione
Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
61 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Costantino Michele.