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Parte I: Diritti e tutela

Capitolo I: Contenuto, esercizio e tutela giuridica della proprietà

Il problema di stabilire quale sia l’interesse del proprietario si avverte immediatamente. Tuttavia, la dottrina dominante ritiene impossibile determinare il contenuto del diritto di proprietà, ma è solo possibile, stabilire cosa il proprietario non può fare in virtù degli interessi solidaristi e dei diritti altrui. Ogni restrizione all’esercizio del diritto di proprietà deve intendersi come limitazione.

Il carattere assoluto e il carattere fondamentale del diritto di proprietà assumono un significato differente, nel momento in cui, per tutela verso terzi s’intende la tutela di un indeterminato interesse del proprietario verso il bene. La volontà è lo strumento per la realizzazione dell’interesse e l’interesse è il fine concreto della norma. Né il carattere assoluto, né quello fondamentale, né la libertà di affermazione dell’interesse del proprietario possono indurre a negare la necessità di stabilire la determinazione tipica dell’interesse e l’ambito della sua tutela.

Il problema della proprietà non consiste nell’individuare quanta parte della libertà dell’uomo è limitata dall’ordinamento positivo, ma nello studio del modo d’essere della relazione tra bene giuridico e soggetto giuridico. La terminologia letteraria, artistica, e industriale è antica, ed è appunto utilizzata per indicare l’esclusività e l’inviolabilità dell’appartenenza. La dottrina accoglie questa terminologia considerando che anche questi diritti non presuppongono un’altra situazione soggettiva e si esercitano erga omnes.

L’opera letteraria, artistica, l’invenzione industriale, il marchio, la ditta, l’insegna diventano beni giuridici in senso proprio, con la creazione e con un’adeguata pubblicità. Diventano, dunque, oggetto di un diritto soggettivo. L’attitudine del bene immateriale ad essere oggetto del diritto soggettivo, non dipende soltanto dal fatto che il bene immateriale costituisce un prodotto della personalità dell’autore e dell’inventore. L’opera d’ingegno ha le qualità di patrimonialità e di oggettività.

L’acquirente acquista un diritto il cui oggetto è privo di quegli elementi personali che costituirebbero la caratteristica del bene immateriale, e anche la tutela del suo interesse risulta diversa dalla tutela spettante all’autore e all’inventore. Vi è certamente una differenza tra l’interesse dell’autore e dell’inventore ad essere riconosciuto tale, dall’interesse ad utilizzare l’opera dell’ingegno e l’invenzione. Il riferimento oggettivo della tutela della paternità s’identifica con il c.d. “diritto della personalità”.

Tale diritto viene riconosciuto solo ed esclusivamente all’autore o all’inventore e non viene trasferito neanche per successione a causa di morte agli eredi. I parenti possono solo continuare ad esercitare, senza limiti di tempo, i loro interessi. La tutela della personalità è indipendente dalle sorti del diritto sul bene giuridico immateriale, vediamo alcuni esempi: l’ipotesi di decadenza del brevetto, il mancato acquisto del diritto ad utilizzare il bene, e la decadenza dal beneficio di durata.

L’autore e l’inventore possono chiedere una pronuncia di accertamento che attesti la loro qualità rispetto a coloro che si spacciano per tale; eppure il diritto sul bene immateriale patrimoniale si è estinto. La tutela dell’esercizio del diritto si atteggia a tutela ad utilizzare il bene secondo autonomia. Ad esempio, come il proprietario non può opporsi ad attività che non abbia interesse ad escludere, così il titolare del diritto di utilizzare sul bene immateriale non può opporsi a quelle attività di terzi che non sono lesive del suo interesse.

La tutela di ogni forma di godimento è considerata tutela della proprietà. Il problema della tutela si traduce in un problema di limiti esterni alla realizzazione dell’interesse del proprietario. Secondo la dottrina dominante, la tutela della proprietà consiste nella possibilità di respingere qualunque pretesa altrui, perché l’interesse del proprietario non si realizza nell’ambito di un rapporto con un altro soggetto. Mentre la tutela degli altri diritti patrimoniali è segnata da un rapporto fra soggetti, sia reale che personale.

La tutela della proprietà dipende da una valutazione in astratto dell’interesse del proprietario, la tutela di ogni altro diritto patrimoniale dipende da una valutazione in concreto. L’interesse del titolare di un diritto reale limitato si determina in concreto in relazione all’interesse di un altro soggetto a utilizzare il bene. Secondo la dottrina dominante, i diritti reali limitati investono il titolare di un potere immediato ed esclusivo sul bene e per il loro carattere assoluto si esercitano e sono tutelati erga omnes.

L’interesse giuridicamente protetto da ogni diritto reale limitato si realizza soltanto verso quei soggetti che sono investiti di un altro diritto reale sullo stesso bene, tant’è vero che la tutela dei terzi è distinta dalla tutela spettante a colui che è investito del diritto reale limitato, al primo spetta una tutela antidelittuale, al secondo un’azione reale. Una parte della dottrina perviene in materia di servitù, dove si distingue il tipo di azione confessoria-negatoria reale di accertamento in condanna, dall’azione confessoria negatoria di danni.

L’azione reale tende alla rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo e si concreta con la pronuncia di accertamento in condanna del soggetto proprietario del fondo servente. L’azione di danni tende invece a rimediare alla lesione patrimoniale cagionata da un’illecita ingerenza nel godimento della servitù e si conclude con la condanna al risarcimento da parte di chi è responsabile del fatto. A volte il responsabile del fatto, costretto a risarcire il danno, può essere anche il proprietario del fondo servente.

Il carattere di assolutezza dei diritti reali limitati viene affermato per l’esigenza di distinguerli dai diritti di credito. Il creditore può ottenere l’adempimento e può agire per l’esecuzione forzata contro il debitore, non contro il terzo responsabile di una vicenda lesiva del rapporto obbligatorio. Verso i terzi vale la tutela antidelittuale diretta a soddisfare l’interesse all’integrità patrimoniale.

Il carattere di assolutezza, se viene inteso nel senso di opponibilità del titolo, è proprio sia dei diritti di credito che dei diritti reali limitati, in quanto costituiscono elementi del patrimonio del legittimato attivo all’azione di danni; e il carattere di relatività, se viene inteso come valutazione in concreto della posizione giuridica dell’altro soggetto interessato, è proprio sia dei diritti di credito che dei diritti reali limitati.

Ai sensi dell’art. 833 del cod. civ., il proprietario non può compiere atti che abbiano lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri. Se l’attività viene considerata in relazione al bene, non si applica l’art. 833 e il proprietario avrà piena tutela. La natura reale della proprietà comporta che alla patrimonialità dell’oggetto corrisponda la patrimonialità dell’interesse, al contrario di quanto avviene nei diritti personali.

La patrimonialità dell’interesse del proprietario comporta che gli atti inutili ma non dannosi non siano tutelati con l’esercizio del diritto. L’art. 840 del cod. civ. dispone che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono nel sottosuolo o nello spazio sovrastante, che non abbia interesse ad escludere. Il proprietario può opporsi solo se vi ha interesse.

Lo spazio può essere oggetto del diritto di proprietà. I criteri che conducono alla determinazione quantitativa dell’oggetto del diritto non sono gli stessi che conducono alla determinazione del contenuto. La disciplina della proprietà presenta caratteristiche in base alle quali è possibile delineare la differenza tra la proprietà e gli altri diritti reali secondo il contenuto.

È possibile distinguere l’interesse del proprietario e la sua tutela, dall’interesse all’integrità patrimoniale e dalla tutela antidelittuale che compete a chi si trova con il bene in una relazione diversa dalla proprietà. Ai sensi dell’art. 924 “dello sciame d’api” dispone che: il proprietario di sciami d’api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve un’indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato di inseguirli entro due giorni può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

È possibile opporsi all’accesso altrui quando il terzo entra sul fondo, per cacciare senza licenza, per occupare, per pescare, in tutti gli altri casi, l’accesso sul fondo altrui non è illegittimo. L’indennità dovuta se l’accesso cagiona danno spetta a colui che ha la conduzione del fondo e non al proprietario in quanto tale. L’obbligo di risarcire il danno provocato non spetta esclusivamente al proprietario in quanto tale.

Recentemente la dottrina e la giurisprudenza hanno stabilito che il risarcimento spetta a colui che si trova in rapporto con la cosa al momento in cui si è verificato il danno. Le limitazioni della proprietà non sono altro che restrizioni del potere assoluto del proprietario stabilite da un atto o da una norma. Le c.d. limitazioni legali sono dovute alla tutela di un interesse contrario o più forte.

Si prospetta un regime amministrativo della proprietà quando l’interesse tutelato è di natura pubblica e si parla di rapporti di vicinato nelle ipotesi di limitazione dell’attività del proprietario nell’interesse di uno o più soggetti privati. Il concetto di limitazione viene giustificato in base al confronto della proprietà di beni immobili con la proprietà di beni mobili non registrati. Al suo regime libero si contrappone il regime controllato dei beni immobili, che taluni identificano con la proprietà produttiva.

Il differente regime dei due tipi di beni non determina una differente disciplina del diritto di proprietà. La proprietà dei beni mobili costituisce la realizzazione piena e tipica dello schema della proprietà. Questo presupposto prospetta la proprietà come potere assoluto e come libertà alla quale contrapporvi il diverso tipo della proprietà immobiliare. Il termine limitazioni legali della proprietà è improprio quando viene riferita alla disciplina delle distanze, delle luci, delle vedute e dello stillicidio.

Il principio di solidarietà sociale opera anche nella proprietà di beni diversi dai fondi, si atteggia a condizione di effettività dello strumento e non a limite esterno all’attività del proprietario. Le norme relative ai beni immobili non stabiliscono limitazioni alla realizzazione dell’interesse del proprietario.

Capitolo II: Funzione sociale e diritti degli altri

Bisogna verificare se i portatori di interessi, esigenze, bisogni definiti nella disciplina urbanistica siano tutelati dinnanzi al giudice civile nei confronti di coloro che esercitano l’attività edilizia. La disciplina urbanistica, come possiamo notare, si occupa anche di tali soggetti e non solo di regolare il potere pubblico dei comuni, province e stato o il potere privato dei proprietari e degli imprenditori edili.

La disciplina giuridica determina le modalità d’esercizio dell’attività edilizia, ma in realtà, istituzionalmente, competenti a determinare caso per caso le modalità di esercizio, sono gli organi amministrativi. Colui che esercita l’attività edilizia è considerato soggetto ai poteri pubblici, la sua attività è sottoposta a protezione e i terzi non devono intralciare tale attività. La posizione dei terzi può essere definita come l’obbligo generico di astenersi dal turbare l’esercizio dell’attività del soggetto.

Lo jus aedificandi è la tipica espressione della forma di tutela riconosciuta al proprietario. La presenza di controlli pubblici non comporta l’inammissibilità di forme di controllo sociale da parte di privati. Il contenuto del diritto di proprietà non è stabilito dal titolare ma dalla legge. Per cui non ogni attività esercitata da colui che risulta essere il proprietario è espressione di diritto di proprietà e quindi meritevole di tutela.

L’esercizio dell’attività economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, quindi non ogni attività economica è giuridicamente rilevante e protetta. Ai sensi della legge n. 10/77 sull’edificabilità dei suoli, l’attività edilizia è un’attività che comporta la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, in cui il solo soggetto interessato a modificare l’organizzazione produttiva è il proprietario.

L’attività è subordinata al rilascio della concessione da parte del sindaco in conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. Se l’attività viene esercitata in modo conforme alla disciplina della concessione, non è necessario verificare se siano stati realizzati i bisogni, le esigenze e gli interessi dei soggetti terzi; se non è stata esercitata in maniera conforme, l’insoddisfazione dei terzi deriva dalle scelte adottate in sede istituzionale.

L’attività potrà essere soggetta a tutela penale amministrativa o alla tutela processuale civile, tuttavia, quest’ultima viene esclusa per motivi di opportunità economica. Il giudice civile non può farsi carico di tutti i problemi che non rientrano nella sua sfera di competenze istituzionali, quali, appunto, i problemi del mercato edilizio. Il giudice deve limitarsi ad accertare la difformità dell’attività esercitata e imporre al soggetto l’obbligo di fare ciò che doveva essere fatto.

I problemi nascono se ci si domanda, quale parte sia riservata all’autonomia dei privati. La posizione dei privati viene determinata dopo il rilascio della concessione a edificare, successivamente il proprietario-costruttore-concessionario, può decidere se costruire o meno, se decide di farlo, dovrà rispettare le modalità stabilite dalla legge.

Il piano di lottizzazione si occupa di urbanizzare le nuove zone e di completare l’edificazione di zone in espansione, viene deciso dai privati e dalle amministrazioni e approvato dal consiglio comunale. Sia prima, sia dopo la legge sull’urbanistica del 1942, sia soprattutto, negli anni ’50, la lottizzazione veniva considerata lo strumento generico dell’attività del costruire.

La lottizzazione doveva manifestarsi attraverso i requisiti formali e sostanziali, tipici dei contratti che avevano per oggetto la modificazione del contenuto della proprietà immobiliare e che la sua opponibilità a terzi era subordinata a trascrizione. La trascrizione è una forma di pubblicità stabilita dall’ordinamento giuridico per gli atti giuridici che riguardano i diritti reali sui beni immobili.

Adesso gli studiosi di diritto pubblico, ritengono improprio l’uso del termine lottizzazione, perché la lottizzazione privata è vietata. L’improprietà dell’uso del termine lottizzazione deriva dal fatto che a partire dalla legge 765/67 non è più ammesso il libero esercizio, del proprietario di determinare fra loro, mediante convenzioni, l’organizzazione e le modalità di esercizio dell’attività edilizia.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne stabilisce i modi di acquisto, i modi di godimento e i limiti, rendendola accessibile a tutti e assicurando la funzione sociale. Dunque, l’attività edilizia è:

  • Un’attività spontanea agli strumenti urbanistici, ossia, le convenzioni e le concessioni, hanno la funzione di individuare gli interessi, le esigenze e i bisogni degli abitanti
  • Gli stipulanti concessioni o convenzioni, si trovano di fronte ad una situazione in cui, i terzi non possono regolare e attuale, gli interessi di cui sono portatori.

Capitolo III: Concessione edilizia e responsabilità dei modi di godimento

Le nuove norme della legge n. 10 del 1977 sull’edificabilità dei suoli, conferma la necessità di adeguare le forme giuridiche degli interessi dei privati alla materia economica oggetto della disciplina urbanistica. L’art. 4 dispone che nell’atto di concessione devono essere indicati i termini d’inizio e di ultimazione dei lavori e che entro il termine di ultimazione l’opera deve essere abitabile e agibile.

Qualora i lavori non siano stati ultimati nel termine stabilito, il concessionario dovrà presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione a edificare, per la parte dei lavori non ancora ultimati. Prima della legge non esisteva un termine di ultimazione dei lavori. Tale termine si ebbe per la prima volta con la legge 765/67 per le licenze concesse. Ma, per comprendere meglio

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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