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FONTI:
Art. 2581 → disciplina analitica del diritto d'autore (+ leggi speciali)
Legge 635/1941 dall'art. 107 in poi → legge sul diritto d'autore, contratti
per quel che riguarda i brevetti, il dato normativo in materia di trasferibilità art. 2589
Oggetto di vendita possono essere anche i segni distintivi dell'impresa. Ogni impresa ha una Ditta
(nome commerciale), delle insegne.
Anche con riguardo a questi nomi commerciali, il nostro legislatore ammette che vi sia un
trasferimento, a titolo oneroso, con un unico limite rappresentato dalla circostanza che la ditta non
può essere trasferita separatamente dalla vendita (→ tutela del mercato e delle parti). L'art. di
riferimento è il 2565.
Stesso discorso si può fare per il marchio – strumento descrittivo dei prodotti dell'impresa – che può
essere trasferito, oltre che concesso in licenza, con un unico limite, rappresentato dal divieto che
questo trasferimento tragga in inganno l'apprezzamento del pubblico → libera trasferibilità con il
limite del divieto di non generare fraintendimenti nell'apprezzamento.
Che cosa non si può vendere o cosa si può vendere in modo limitato?
Una prima considerazione: in relazione a tutti i beni sopra elencati, le parti del rapporto possono
convenire un divieto di alienazione. Se c'è questo divieto, avrà ovviamente, come tutti gli accordi di
natura contrattuale, efficacia relativa (inter partes e non i terzi), sicchè gli eventuali atti di vendita
resteranno validi ed efficacia, ci sarà soltanto una responsabilità contrattuale.
Il nostro codice ammette il patto di non alienazione, con efficacia relativa, ma lo ammette soltanto
se convenuto entro limiti di tempo convenienti (tempo limitato) e deve corrispondere ad un
apprezzabile interesse di una delle parti (secondo requisito) [art. 1379 limite al divieto di
alienazione].
Un patto di alienazione può essere concordato anche fra le parti di un rapporto obbligatorio
(debitore/credito) → c.d. Patto di non cedibilità del credito, molto frequente.
Il nostro codice ammette espressamente il patto di non cedibilità e qui il patto, che incide su un
carattere del credito, è talvolta opponibile, ma è opponibile soltanto se si prova che il cessionario lo
conosceva al tempo della cessione (per questo si differenzia dal divieto di alienazione.
Il patto di non cedibilità del credito serve a consentire al debitore di opporre al creditore, aspirante
cedente, tutte le eccezioni che possono nascere dalla esecuzione del rapporto o durante l'esecuzione
del rapporto obbligatorio.
Es. sappiamo che esiste la compensazione [da rivedere] → può succedere VEDI GIOVI . Cosa
succede se il creditore originario cede il suo credito? La norma dell'art. 1248 ci dice che il debitore,
che ha puramente e semplicemente accettato la cessione, non può opporre al cessionario la
compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente → se un credito viene ceduto e il
presupposto per la compensazione sorge successivamente alla cessione, il debitore deve pagare al
cessionario e andare a riscuotere dal cedente. Il divieto di cessione serve a evitare che il debitore
ceduto sia spogliato del potere di opporre eccezioni al cedente, perchè il credito è stato trasferito ad
un cessionario.
Si può cedere un diritto di credito che sia un diritto personale di godimento (es. diritto del
conduttore)? La risposta è nel senso che il titolare di un diritto personale di godimento (il
conduttore), non può come tale cedere il creditore perchè così facendo trasferisce la posizione di
parte del contratto e tutti sappiamo che la qualità di parte di un contratto non può essere ceduta
perchè significa modificare il contenuto del contratto in maniera unilaterale. Quello che il titolare di
un diritto può fare è il c.d. Subcontratto → che è un rapporto dipendente e speculare rispetto al
rapporto principale (es. submandato).
Limite: il contratto, se vi è consenso tra cedente, cessionario e ceduto (negozio trilaterale), può
essere fatto oggetto di vendita, ma è necessario che ci sia il consenso di tutte e tre le parti appunto.
es. cessione del contratto preliminare.
Se il terzo ha dato il consenso alla circolazione in via anticipata è molto più semplice → la
circolazione della qualità di parte può avvenire con assoluta facilità (es. nei contratti dove la
cessione è autorizzata fin dall'inizio, o ipotesi di cessione di partecipazione societaria).
Che cosa possiamo dire che non è possibile oggetto di vendita?
Il possesso → è un rapporto di fatto, mentre la vendita ha per oggetto diritti, quindi il possesso non
può essere oggetto di vendita.
Più in generale possiamo dire che non sono possibili oggetti di vendita tutti gli atti riferiti ad entità
che non sono oggetto autonomo di diritti; se manca l'entità oggetto autonomo di diritti non c'è
vendita.
Esempi:
si parla di vendita di informazioni → l'informazione come tale, non è un bene suscettibile di essere
oggetto di diritto quindi non c'è una vera vendita, ci sarà un contratto attraverso il quale un soggetto
ha fornito informazioni ad un altro soggetto → contratto d'opera
si parla di vendita di clientela → il vecchio professionista va in pensione e vende anche il banco
clienti assieme all'attività → i clienti non sono oggetto di diritti, e quindi non si parla di vendita →
si tratterà di un accordo, a fronte del quale, il vecchio professionista si impegna a far sì che i vecchi
clienti si rivolgano al nuovo professionista → contratto di prestazione d'opera
*ipotetico fenomeno di accaparramento della clientela
vendita di giocatori → i giocatori non sono oggetto di vendita → si tratta di cessioni di contratti
stipulati tra giocatore e società sportiva
vendita di pacchetti turistici → è un contratto di prestazione di servizi, non una vendita (Codice del
Turismo artt. 35-41) 28.03.2012
noi abbiamo sempre parlato di oggetti esistenti. È possibile concludere un contratto di vendita con
oggetto un bene futuro?
Sicuramente la risposta è di principio positiva. Che sia così è detto dal nostro codice civile, da due
norme; una norma generale in materia di oggetto del contratto (art. 1348 → la prestazione di cose
future può essere dedotta in contratto, “salvi i particolari divieti della legge”). Una conferma, in
materia di vendita, la troviamo all'art. 1472.
L'art. 1348 pone dei divieti di disporre di cose future, quali?
divieto dei patti successori che vieta sia quelli istitutivi, sia quelli abdicativi, ma anche quelli
– dispositivi (con cui si dispone di una futura eredità)
divieto in materia di donazioni → la donazione non può comprendere beni futuri
– atto pubblico **
– in materia di società di capitali (SpA) → art. 2331 iscrizione nel registro delle imprese,
– all'ultimo comma c'è il divieto di atti che abbiano per oggetto azioni da emettere nel periodo
che passa tra costituzione ed iscrizione nel registro delle imprese
diritto di ipoteca: diritto reale di garanzia che ha per oggetto diritti reali su beni immobili; si
– può iscrivere ipoteca su un bene futuro? Art. 2823 → l'ipoteca su cosa futura può essere
validamente iscritta solo quando la cosa è venuta ad esistenza.
Se la vendita ha per oggetto un bene futuro, non può dispiegare, nel momento della sua conclusione,
tutti i suoi effetti tipici; non può in particolare dispiegare l'effetto tipico del trasferimento della
proprietà sul bene [→ ha natura obbligatoria anche se non è immediatamente traslativa art. 1472.1].
Che cosa succede se la cosa non viene ad esistenza? Qui il nostro legislatore prevede che se il bene
non viene ad esistenza la vendita è nulla perchè manca l'oggetto del contratto (art. 1472.2).
Eccezione: nel caso in cui le parti del contratto abbiano ricostruito il contratto di vendita come un
contratto aleatorio → la mancata esistenza non comporta nullità.
[Contratti aleatori: art. 1448.4 non c'è rescissione per questi contratti + art. 1469 risoluzione per
eccessiva onerosità non si applica → si ricava che l'alatorietà è ammessa sia nei casi in cui la legge
riconosco lo strumento sia nei casi in cui le parti costruiscono un contratto per loro scelta aleatorio].
Art. 1472 è giustificato quando dice “vendita aleatoria o no, secondo la volontà delle parti”.
“venuta ad esistenza” → qui il codice non dava indicazioni precise e gli interpreti erano consolidati
nell'affermare che si intendesse una “venuta ad esistenza piena del bene” → completamento delle
attività necessaria per la realizzazione del bene, sì da essere il bene idoneo all'utilizzo.
…
art. 2643
VEDI C.
L'oggetto del contratto dev'essere lecito, possibile, determinato, determinabile.
Cominciamo da determinatezza/determinabilità
determinatezza → l'oggetto dev'essere individuato in tutte le sue caratteristiche
qualitative/quantitative;
determinabilità → se le qualità e le quantità non sono individuate, vi dev'essere un criterio che
consenta in modo automatico di individuare l'oggetto.
Ipotesi della determinabilità attribuita ad un terzo → arbitraggio (si differenzia dall'arbitrato) → non
risolve un conflitto tra diritti, ma determina il contenuto/l'oggetto di un contratto e quindi fa
qualcosa di molto meno, perchè non risolve un conflitto, ma anzi crea un conflitto di interessi. È
uno strumento che non ha funziona giurisdizionale; si chiude con una decisione chiamata
determinazione (non lodo come nell'arbitrato). = grande fiducia al soggetto terzo.
Chi può essere arbitratore?
Un terzo, ma può anche essere una delle parti, ma in questo caso si ritiene che all'arbitratore
debbano essere fissati dei criteri, per evitare abusi (sempre nel rispetto della buona fede).
Il legislatore prevede poi che l'arbitratore possa decidere secondo due grandi criteri: o con equo
apprezzamento o secondo il suo mero arbitrio (capriccio) → le parti possono fare un atto di fede
limitato (equo apprezzamento) o assoluto (mero arbitrio) → nella pratica si propende per la prima
soluzione.
Determinazione con equo apprezzamento → la determinazione può essere impugnata dinnanzi al
giudice solo se manifestamente iniqua/erronea (l'errore/iniquità modesta non rileva);
determinazione con mero arbitrio → l'impugnazi