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DIRITTO CIVILE I 29.02.2012

Esame di due grandi contratti tipici → il contratto di compravendita e il contratto di locazione di

immobili urbani

si tratta di figure contrattuali che presentano alcuni tratti comuni, regolati da una pluralità di fonti.

Compravendita → regolata sì dal codice civile, ma anche dagli usi che sono richiamati dal codice

civile e quindi gli usi hanno sicuramente un ruolo quanto a fonte che concorre a regolare il

contratto.

Ma la vendita presenta una particolarità nel senso che è una figura contrattuale regolata non soltanto

dal codice civile, ma anche da altre fonti alternative o concorrenti: ad esempio di vendita dei beni di

consumo (artt. 128-135) si occupa in maniera intensiva il codice del consumo (d.lgs. 206/2005) e se

ne occupa in maniera intensiva perchè costruisce un regime per la garanzia per vizi che è

radicalmente opposto a quello costruito dal codice civile.

Della vendita si occupa anche una Convenzione internazionale che individua una disciplina dedicata

alla c.d. Vendita internazionale di beni mobili; questa disciplina è contenuta nella Convenzione

Vienna 1980, entrata in vigore nel 1988 e che regola i rapporti fra soggetti che sono appartenenti a

stati diversi.

= contratto oggetto di pluralità di fonti (codicistica, codice del consumo, fonte sovrannazionale)

11.10.2011 la Commissione europea ha varato una bozza di regolamento su “diritto comune

europeo della vendita” → l'idea che la Commissione sta cavalcando è quella di creare un diritto

comune europeo della vendita, che dovrebbe essere un diritto opzionale, cioè che si applicherà se le

parti lo avranno scelto.

CODICE CIVILE: Codice de Nova

Libri:

Luminoso – La compravendita – ed. 2011 n. 7 – Giappichelli

Cedam – La locazione – Padovini + Gabrieli

mercoledì 7.03 15-17 in h3

esame di due moduli 12.03.2012

se c'è una molteplicità di discipline, occorre porsi due grandi problemi, da risolvere subito per poter

lavorare su sottotemi.

I due temi sono:

1. vincolatività → grado di vincolatività che hanno le singole discipline dettate dalle singole

fonti

2. ambito di applicazione delle varie discipline evocate e dai rapporti fra l'una e l'altra

disciplina

Cominciamo dalla vincolatività.

Ci concentreremo su 4 fonti, 3 vigenti (c.c., cod.cons., conv.Vienna) + proposta di regolamento per

il diritto comune europeo della vendita.

Qual è il grado di vincolatività delle norme riconducibili alle 4 fonti.

Cominciamo dal codice civile:

2969 articoli, di principio sono derogabili e quindi saranno norme dispositive o suppletive. Ci sono

però anche delle norme imperative (alcune in materia di vendita, alcune di portata generale, altre

che mirano a regolare singoli problemi in materia di sottotipi di vendita).

ESEMPI di norme imperative:

art. 458 in materia di patti successori (=patti con i quali un soggetto dispone della successione

propria o della successione altrui – dispositivi – o rinuncia alla successione altrui – abdicativi –).

Nel nostro ordinamento questi patti sono vietati → ognuno dev'essere libero di testare fino

all'ultimo giorno della sua vita. È vietata quindi anche la vendita dei diritti che saranno compresi

nella propria eredità.

Il patto di famiglia non è una deroga al divieto di patti successori, perchè si tratta di un contratto tra

vivi

Nell'ambito della responsabilità patrimoniale vi sono alcune regole fondamentali; una tra queste

introduce il divieto di patto commissorio (=con il quale si conviene che il creditore

ipotecario/pignoratizio acquista la proprietà del bene in caso di inadempimento del debitore) → art.

2744 → introduce un limite inderogabile ai contratti di vendita dove il pagamento del prezzo sia

garantito da un pegno o da un'ipoteca.

Ci sono poi regole specificamente dedicate alla vendita e sono inderogabili.

ESEMPI:

in materia di garanzia per vizi, il venditore deve garantire

art. 1490.2 → il patto è lecito purché il venditore non abbia taciuto in malafede i vizi della cosa

clausole di esonero da resp. In generale

→ sono lecite purchè la condotta non derivi da dolo/colpa grave (1229 c.c.).

art. 1786 e ss → norme che si applicano all'albergo che ospita turisti, alle case di cura, agli

stabilimenti di pubblici spettacoli, alle pensioni, alle trattoria, …

queste norme prevedono che i gestori sono responsabili per ogni deterioramento/distruzione delle

cose importanti in albergo. La responsabilità è pari 100 volte il prezzo giornaliero.

Patto di riscatto → con il quale il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa

venduta con la restituzione del prezzo

C'è una responsabilità finanziaria intrinseca.

È fissato un termine massimo (max 2 anni per i mobili e 5 anni per gli immobili).

Divieto a pagamento ulteriore rispetto al prezzo + valore temporale del riscatto (artt. 1500-1501)

ultima norma inderogabile

Vendita con riserva della proprietà → costruita per rispondere a chi abbia esigenze finanziarie. È

possibile che io compri una cosa, la riceva in consegna ma diventi proprietario solo alla fine del

pagamento (es. pagamento a rate).

Il legislatore si preoccupa di che cosa succede se l'acquirente è inadempiente e il venditore ottiene

la risoluzione per inadempimento. La risoluzione ha, tra le parti, efficacia retroattiva (fatta

eccezione per i contratti di durata); questo significa che le prestazioni eseguite devono essere

restituite. Secondo le regole dell'indebito oggettivo – il nostro caso – le prestazioni vanno sempre

restituite (mentre nell'indebito soggettivo chi paga sbaglia e chi riceve riceve in modo corretto, le

prestazioni vanno restituite se l'errore del presunto debitore era in errore scusabile) [artt. 2033 e

2036].

Succede però che certe volte la vendita preveda un c.d. Patto di ritenzione delle rate (tu ritorni il

bene, io mi tengo le rate): il legislatore dice che questo patto non è in assoluto valido e anzi il

giudice può ridurre l'indennità pattuita, quindi è un patto sottoposto al giudizi (un po' come succede

con la clausola penale, che può essere ridotta se manifestamente iniqua) [art. 1526.2]

artt. 128-135 Cod.Cons.

“carattere imperativo delle disposizioni” → sono norme inderogabili, strettamente vincolanti.

Attenzione che questa norma, come la gran parte di quelle del Cod.Cons., imperativa sì ma con

delle peculiarità perchè questa norma esordisce dicendo che “è nullo ogni patto anteriore...”

“la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore ...”

→ è una scelta normativa, voluta, che vuole fissare le discipline per la violazione di norme

imperative a tutela del consumatore, che sia una disciplina singolare o specifica, perché in

particolare questa norma prevede che si parli di nullità, ma prevede che la nullità non possa essere

fatta valere dal professionista, bensì soltanto dal consumatore → è una soluzione radicalmente

diversa rispetto alla disciplina generale sulla nullità, dove la legittimazione è generale.

Questa è una scelta che troviamo qui, ma che troviamo spesso applicata in materia di tutela del

consumatore.

Art. 36 primo e terzo comma → nullità di protezione → nullità perchè frutto di contrarietà a una

norma imperativa, di protezione perchè vuole proteggere la parte legittimata a invocare il vizio.

Questa disciplina ha una storia lunga che si fonda sulla disciplina della nullità in generale, o meglio

sulla nullità parziale.

In caso di nullità parziale il contratto è valido a meno che non risulti che i contraenti non avrebbero

concluso senza la parte colpita da nullità → bisognerà verificare la volontà delle parti (art. 1419.1)

L'applicazione del 1419.1 significherebbe che se una norma imperativa è posta a tutela del

consumatore, la nullità parziale potrebbe essere fatta valere anche dal professionista, con un

risultato paradossale (il contratto sarebbe nullo interamente a discapito della parte debole).

Condizioni generali del contratto → condizioni contrattuali che una parte ha costruito per regolare

una serie indefinita di rapporti (molto diffuse in materia assicurativa, bancaria, di trasporto).

Il nostro codice detta due norme in materia di condizioni generali: si presumono note se conoscibili

(es. allo stabilimento balneare) art. 1341.1, le c.d. Clausole vessatorie siano specificamente

approvate per iscritto 1341.2 [doppia firma]; se non specificate sono inefficaci → soltanto la parte

aderente può eccepire la propria mancata specifica approvazione; non lo può fare né il disponente

né il giudice.

Allora la regola dell'art. 134 e la regola di cui all'art. 36 Cod.Cons. Nascono per superare due

problemi:

per evitare che si applichi la regola sulla nullità parziale → la norma di tutela imperativa non

– dev'essere invocabile dal professionista

la regola sull'inefficacia è limitante perchè rimette nelle mani del consumatore – parte

– debole – la scelta dell'avvalersi o no dell'inefficacia; attraverso le nullità di protezione il

legislatore vuole risolvere questi problemi, attribuendo il potere di provocare la nullità al

consumatore e non al professionista (così è bypassato il 1419) ma attribuisce anche ai

giudici il potere di rilevare d'ufficio, sempre per tutelare il consumatore magari un po'

inesperto.

La nullità è imprescrittibile, compresa quella di protezione.

Non è suscettibile di sanatoria – come la nullità generale – però si ammette che dopo la

contestazione della difformità del vizio si possa convalidare il patto; perchè l'art. 134 ci dice che

sono nulli i patti anteriori quindi dopo si può raggiungere un accordo → quindi la convalida

successiva è ammissibile.

Segnalazioni:

1. la norma segnalata dice che “è nullo ogni patto … volto ad escludere o limitare, anche in

modo indiretto … “ → sappiamo che esiste il contratto in frode alla legge che ha come

elemento oggettivo la necessità che venga raggiunto un risultato analogo a quello vietato,

attraverso uno strumento diverso + elemento soggettivo è la tecnica elusiva delle parti.

La locuzione “anche in modo indiretto” significa che in questi casi non occorre verificare

l'elemento soggettivo, basta che il risultato perseguito dalla clausola sia oggettivamente

sovrapponibile a quello vietato (=basta l'elemento oggettivo).

Es.: fino al '75 esisteva la dote; art. 166 bis “divieto di costituzione in dote” → questa norma

non si limita a dire che è vietata la dote, ma è nulla ogni convenzione che comunque tenda

alla costituzione di beni in dote → questo significa che è vietata ogni convenzione che,

aldilà dell'elemento soggettivo, oggettivamente sia una costituzione di beni in dote.

→ la nullità di protezione opera anche in relazione a condotte elusive purchè ci sia

l'elemento oggettivo.

2. Patti volti ad “escludere o limitare” **

3. art. 134.3 incide su fenomeni internazional-privatistico → questa regola vuole evitare il

forum-shopping (ricerca delle regola più favorevole alla parte forte = professionista)

4. alla vendita regolata dal cod.cons si applica anche la disciplina generale del c.c che è

inderogabile per certe parti e derogabile per altre

terza fonte che dobbiamo esaminare è la Conv. Vienna

regola rapporti internazionali, dove il consumatore non esiste, principalmente fra imprenditori

appartenenti a ordinamenti diversi.

Il punto di vincolatività è semplice da capire: libertà assoluta, autonomia assoluta, le parti possono

escludere l'applicazione della convenzione o possono derogare a regole della convenzione.

Questo principio è fissato all'art. 6 della Conv.

Un sistema molto più articolato è quello che viene prefigurato – futuribile – dalla bozza di

regolamento dell'Ue su un diritto comune della vendita. 14.03.2012

un ultimo ambito di attenzione, in previsione del futuribile: la disciplina oggetto della proposta di

regolamento relativa a un diritto comune della vendita (Commissione europea, 11.10.2011)

Quali caratteristiche presenterà se verrà approvato il regolamento?

Presenta intanto una funziona/natura opzionale e cioè sarà una disciplina che avrà applicazione

soltanto se le parti avranno optato a favore della sua applicazione; in particolare avrà una natura

opzionale nel senso che le parti dovranno scegliere in positivo questa disciplina.

Questa soluzione, del carattere facoltativo della disciplina, fa sì che di principio la disciplina dettata

dal futuro regolamento sia una disciplina di principio derogabile.

Tutto questo viene fissato da due norme diverse di questa bozza; perchè due regole diverse? Perchè

la commissione ha operato con una tecnica normativa, un po' singolare: cioè vi è un regolamento in

senso stretto, che fissa le grandissime regole sull'applicazione del diritto comune della vendita e poi

vi è, in allegato rispetto al regolamento, il testo sul diritto comune della vendita (come in Italia:

codice + legge).

Scaricare il testo del regolamento

Il principio di facoltatività è fissato dall'art. 3 del regolamento in senso stretto: “le parti possono

convenire ...” → se non convengono la disciplina non si applica; se poi andiamo a vedere la

disciplina comune sulla vendita, l'allegato, all'art. 1 – autoeloquente – intitolato “libertà

contrattuale” leggiamo “le parti sono libere di concludere contratti …” → principio codificato:

autonomia contrattuale (=libertà).

Libertà di decidere SE concludere il contratto, CON CHI, il CONTENUTO → ecco le tre grandi

manifestazioni dell'autonomia contrattuale.

Anzi, il comma 2 dell'art. 1 precisa che le parti possono escludere l'applicazione di qualsiasi

disposizione di diritto comune della vendita oppure derogarli → la libertà viene esplicitata anche in

un'eventuale deroga.

= disciplina che avrà come quo un principio di libertà.

Come funziona il meccanismo di opzione? Come si esercita l'opzione a favore della disciplina

comune?

Ovviamente l'opzione dev'essere bilaterale, perchè è un accordo sulla legge applicabile (è un

contratto a valore normativo), una scelta oggetto di contratto; e questo è previsto in maniera

espressa all'art. 8.1 della bozza di regolamento.

Il legislatore europeo ha però pensato a questa proposta di diritto comune come una proposta

destinata a favorire i rapporti transfrontalieri, ma soprattutto destinata a favorire rapporti tra piccole

imprese o tra imprese e consumatori. Nella grossa debolezza di questo diritto comune destinato a

regolare rapporti tra imprese e consumatori, il legislatore europeo si preoccupa anche con riguardo

al momento della scelta della legge del consumatore, cioè dettando due regole per permettere alle

parti di scegliere eventualmente lo strumento europeo.

Che scelta fa questa proposta di regolamento? Adotta la soluzione classica: la tutela è anzitutto fatta

di informazione e consapevolezza; l'idea è che il consumatore sia protetto se innanzi tutto capisce

cosa fa. (effetto sorpresa per il consumatore)

La sorpresa del diritto civile classico: 1195 imputazione del pagamento

Come si evita la sorpresa?

Attraverso

informazione preventiva

– recesso penitenziale (14 giorni)

Allora la proposta di regolamento adotta una soluzione fortemente orientato sul piano

dell'informativa e prevede in primo luogo che la scelta opzionale sia univoca al consumatore (la

univocità, la non equivocità della scelta, viene consacrata dall'art. 8.2 con la richiesta di una

dichiarazione esplicita espressa – no tacita – che sia distinta rispetto al contenuto del contratto); in

secondo luogo si prevede che il professionista, prima di stipulare il contratto con il consumatore,

richiami l'attenzione del consumatore rilasciandogli una nota informativa sui contenuti del diritto

opzionale europeo.

Riassumendo: libertà assoluta, derogabilità delle norme di disciplina comune, se una parte è il

consumatore → nota informativa, consenso espresso e distinto da parte del consumatore.

Nei rapporti professionista-consumatore (B2C → professionista-consumatore / B2B →

professionista-professionista) la scelta, se viene fatta con informativa ed è espressa, non può che

essere una scelta globale.

Ancora un elemento in relazione a questa proposta di regolamento: questo testo normativo,

applicabile sia B2B che B2C, contiene una disciplina fortemente protezionistica/protettiva/capace di

tutelare la parte debole del rapporto. Il legislatore europeo allora che scelta fa, dopo aver scelto di

tutelare la parte debole? Detta una pluralità di regole positive, laddove prevede che le regole dettate

volta per volta per i singoli fenomeni, siano derogabili nei rapporti tra professionisti e siano

inderogabili nei rapporti B2C → non è dettata una disciplina specificamente pensata per i

consumatori, ma è comunque fortemente protettiva per la parte debole, per questo è inderogabile.

→ la doppia finalità/natura di questa disciplina si manifesta nella scelta di rendere inderogabili

norme che altrimenti sarebbero derogabili (le stesse norme hanno doppia natura!).

Ci sono le norme dedicate alle informazioni precontrattuali che il professionista deve fornire al

consumatore → art. 22 sono norme inderoga

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher virginia.rosar di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Padovini Fabio.
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