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PROPOSTA IRREVOCABILE

Art. 1329 Proposta irrevocabile

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

A tale fattispecie dobbiamo aggiungere anche quella dell'art. 1333.

Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

Se la proposta è irrevocabile, in pratica l'oblato può prendersi del tempo per studiare.

La proposta senza correre il rischio di vedersela revocare. Al contrario se la proposta è revocabile al vantaggio di ponderare bene la proposta contrattuale corrisponde lo svantaggio di subire il rischio di revoca. Naturalmente questo meccanismo ha un senso solo se riferito a un tempo determinato, se l'impegno a tener ferma una proposta ha un termine. Ma se trascorre il termine la proposta decade oppure diventa revocabile? Questo è una delle classiche situazioni da dover risolvere caso per caso.

OPZIONE

Come è facile intuire l'irrevocabilità della proposta è un grosso vantaggio per l'oblato e talvolta questo vantaggio ha un COSTO. Se così è, allora abbiamo un contratto di opzione onerosa, in quanto in questo caso occorre naturalmente l'ACCORDO delle parti. Se l'opzione viene esercitata si conclude il contratto principale (es. compravendita). In tale situazione 2 contratti regolano la fattispecie: L'opzione

(preparatoria e strumentale)Il contratto principale

Ma consideriamo ora il caso che l'opzione non preveda un corrispettivo, sia per ciò gratuita.

Se la consideriamo come un contratto, varrà la regola dei contratti con obbligazioni del solo proponente che si concluderà se l'oblato non rifiuta.

Ma come si fa a distinguere tale situazione da una proposta irrevocabile?

Infatti le norme parlano:

Dell'opzione come un contratto

Della proposta irrevocabile come un atto unilaterale

Infatti parte della dottrina sostiene che il contratto di opzione o è ONEROSO oppure NON è un contratto, ma una semplice proposta irrevocabile

Questa è la norma:

Art. 1331 Opzione

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329. RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE

procedimento di formazione del contratto si può definire TRATTATIVA. La responsabilità precontrattuale si riferisce quindi a comportamenti delle parti durante le trattative. Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208). La buona fede prevista dalla norma è sinonimo di CORRETTEZZA, che si sposa in positivo con 2 concetti ben precisi: - Serietà - Lealtà In negativo i concetti sono: - Assenza di serietà (colpa) - Assenza di lealtà (dolo) I comportamenti sleali o poco seri possono (e non necessariamente devono) portare alle seguenti conseguenze: 1) Condurre alla conclusione di un contratto che la controparte non avrebbe mai concluso 2) NON portare alla conclusione di alcun contratto Vediamo le situazioni separatamente: 1) Viene

stipulato un contratto NULLO

Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidità

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (1308).

È un applicazione SPECIFICA del 1337. La mancanza di correttezza di una parte ha portato alla conclusione di un contratto invalido.

Es. : Contratto concluso da un risparmiatore con una SIM non iscritta all'albo CONSOB (nullo ex lege).

La parte (in questo caso la SIM) che era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, e non lo ha comunicato all'altra parte, risponde del danno.

Ma attenzione questo non è sufficiente: La parte danneggiata deve aver confidato SENZA COLPA nella validità del contratto.

La giurisprudenza in tal caso è molto rigorosa e ha stabilito che se la

nullità del contratto deriva dalla violazione di norme di ordine pubblico, ciò equivale a non essere MAI senza colpa. La dottrina invece opta per un criterio più ragionevole: dipende da chi si sta parlando (uomo della strada piuttosto che funzionario di banca). Questa è la prima fattispecie legale di responsabilità precontrattuale (le altre si ricavano per interpretazione). 2). Rottura della trattativa (Il contratto NON viene stipulato) Occorre stabilire quando vi è la violazione del principio di buona fede. Un caso regolato da norme è quello dell’art. 1328 (revoca della proposta). La ratio della norma è quello di lasciare estrema libertà alle parti nella gestione dei loro affari. Perciò il consentire la revoca della proposta equivale a lasciare la massima libertà nella fase delle trattative e realizzare un giusto equilibrio fra gli interessi delle parti. Quando questa libertà sarà considerata contraria al

principio di buonafede?

Due condizioni:

La rottura è avvenuta quando la parte aveva maturato un LEGITTIMO AFFIDAMENTO sulla conclusione del contratto

La rottura manchi di una GIUSTA CAUSA

Conclusione di un contratto valido ma NON conveniente

Abbiamo qui una parte che con dolo (inganno) induce l'altra a contrarre.

In questo caso il dolo è inteso non come criterio di attribuzione della responsabilità ma come vizio della volontà.

Ne deriva che la conseguenza dell'inganno (mancanza di buona fede) NON sarà il risarcimento ma l'invalidità del contratto.

È questo quello che si chiama DOLO DETERMINANTE senza l'inganno l'altra parte NON avrebbe stipulato il contratto.

Diverso è il DOLO INCIDENTE. La parte avrebbe sì stipulato, ma a condizioni diverse.

Questo tipo di inganno NON comporta l'invalidità del contratto, ma dà il diritto al risarcimento del danno.

Art. 1440 Dolo incidente

Se i raggiri non

informazione? La risposta dipende dal contesto e dalle circostanze specifiche del caso. In generale, una parte è tenuta al dovere di informazione quando ha conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero influenzare la decisione dell'altra parte di concludere il contratto. Questo dovere di informazione si applica sia prima che durante la fase di negoziazione del contratto. Tuttavia, il dovere di informazione non è illimitato. Una parte non è tenuta a fornire informazioni che sono già note all'altra parte o che possono essere facilmente ottenute da essa. Inoltre, il dovere di informazione può essere limitato da accordi specifici tra le parti o da norme di legge che disciplinano il settore in cui si svolge il contratto. È importante sottolineare che la violazione del dovere di informazione può comportare la responsabilità precontrattuale della parte inadempiente. Ciò significa che la parte danneggiata può richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata informazione. In conclusione, il dovere di informazione è un principio fondamentale nel diritto contrattuale e dipende dal contesto e dalle circostanze specifiche del caso. Le parti devono agire in buona fede e fornire informazioni veritiere e rilevanti per consentire all'altra parte di prendere decisioni consapevoli e informate.

informazione ?MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

Attraverso la manifestazione della volontà abbiamo l'evidenza dell'accordo contrattuale.

La volontà si può manifestare attraverso il LINGUAGGIO e le sue diverse forme (verbale, scritto).

All'interno delle varie forme del linguaggio vi sono pure le varie lingue.

Lo scopo del linguaggio nel diritto contrattuale è trasmettere delle dichiarazioni di volontà.

Questi concetti sono sussumibili sotto la frase MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ ESPRESSA e cioè trasmessa attraverso le forme che tipicamente sono atte a trasmetterla.

Nel diritto contrattuale la maggior parte delle manifestazioni di volontà sono espresse.

Il prototipo è la DICHIARAZIONE di cui all'art. 1335.

Art. 1335 Presunzione di conoscenza

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo.

del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Riguardo al problema linguistico occorre premettere che nel diritto italiano le manifestazioni di volontà, in genere, non necessitano della lingua italiana. Le eccezioni sono previste dalla legge per la redazione degli atti pubblici e per le compravendite di multiproprietà. Il problema ovviamente sorge quando le parti non parlano la stessa lingua: chi sopporterà il rischio linguistico? Non c'è una regola precisa, si dovrà valutare caso per caso. MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ TACITE: sono quelle più problematiche in quanto non sono dichiarazioni. Un primo concetto che ci viene in mente è il SILENZIO. Di per sé il silenzio non vale come manifestazione di volontà (NUDO SILENZIO) nemmeno se la proposta è formulata in modo da darvi valore (il contratto si intenderà concluso in caso di mancata).

Risposta entro tot giorni). Una parte NON ha il potere di decidere unilateralmente il significato da dare al silenzio. Aggiungiamo un tassello: Tizio oltre alla proposta invia a Caio l'oggetto in offerta. Neppure in questo caso il silenzio di Caio potrà equivalere a manifestazione di volontà: egli non avrà nemmeno l'onere di restituire l'oggetto a Tizio; lo terrà semplicemente lì a disposizione. Il discorso può cambiare se il silenzio è QUALIFICATO da qualche elemento che lo caratterizza e gli può dare valore. Esempio: in un rapporto contrattuale duraturo e definito fra due parti, una scrive all'altra di voler modificare, per esempio, le modalità.

Dettagli
Publisher
A.A. 2004-2005
107 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Roppo Vincenzo.