Diritto civile: Il contratto
Art. 1321 Nozione
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. I requisiti perché si abbia un contratto sono quindi i seguenti:
- Accordo
- Requisito finalistico (volontà)
- Costituire, regolare o estinguere
- Rapporto giuridico patrimoniale
Il requisito finalistico deve intendersi come volontà di causare un risultato giuridico. La parola "per" deve intendersi come manifestazione della propria volontà. Quindi possiamo dire che il contratto è un negozio. I rapporti che regola modifica ed estingue hanno la caratteristica di essere giuridici e patrimoniali.
Requisito della patrimonialità
Esistono 2 funzioni tipiche contrattuali:
- Spostare la proprietà
- Creare obbligazioni
Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Gli accordi che non riguardano rapporti patrimoniali non sono contratti. Il matrimonio ha anche elementi patrimoniali, ma non prevalentemente e non serve tipicamente a regolare aspetti patrimoniali. Vi sono poi nel matrimonio le situazioni che i coniugi devono concordare mediante accordi. Tali accordi non sono comunque contratti.
Nulla cambia se invece che nel matrimonio ci troviamo nel campo degli accordi di convivenza. Invece anche nel matrimonio abbiamo alcuni tipi di accordi che invece sono contratti: quelli che riguardano il regime dei beni (si definiscono convenzioni). Vi sono poi gli atti che riguardano diritti della personalità o della persona fisica.
Talvolta il legislatore usa i termini consenso o assenso (sinonimi di accordo).
- Assenso al prelievo d’organi
- Consenso alle emotrasfusioni
- Consenso informato al trattamento sanitario
- Consenso al trattamento dei dati personali
In tutti questi casi non siamo nel campo contrattuale, in quanto:
- Manca l’elemento patrimoniale (diritti soggettivi non patrimoniali)
- Manca l’accordo perché il mero consenso è atto unilaterale e non incontro di volontà.
Esempi particolari
Accordo dei coniugi per accedere alle tecniche di procreazione assistita (abbiamo l’accordo ma manca la patrimonialità). La situazione si complica se a un accordo su materia non patrimoniale aggiungiamo degli elementi di patrimonialità. Tizio vuole andare al cinema almeno 2 volte alla settimana e chiede a Caio di impegnarsi ad accompagnarlo ogni qualvolta Tizio lo chiede. Se Caio acconsente, abbiamo l’accordo, ma manca la patrimonialità. Se però Tizio s’impegna a pagare il biglietto + 20 euro a Caio e Caio s’impegna a pagare 20 euro di penale ogni qualvolta rinuncia, allora, in tal caso avremmo un contratto!
Atti di disposizione di propri diritti non patrimoniali
La legge talvolta pone dei limiti e talvolta dei divieti.
Limiti:
Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1418). Un limite è costituito dalla diminuzione permanente della integrità fisica. Si può donare un rene; non si può donare (da vivi) una cornea.
Divieti:
Spesso la legge non vieta la disposizione del bene, ma la sua patrimonializzazione: potrò donare un rene o il mio sangue ma non ricevere un corrispettivo per questo. Ma cosa succede se io ricevo un corrispettivo in cambio di un rene? Questo è indubbiamente un contratto (c’è l’accordo e c’è la patrimonialità). Però sarà un contratto nullo in quanto l’accordo riguarda valori non negoziabili (ancorché disponibili).
La maternità surrogata (utero in affitto)
Ora è vietata dalla legge, ma prima gli interpreti erano divisi ed era opinione diffusa che il diritto fosse disponibile, ma non commerciabile.
Requisito della giuridicità
Un accordo è un contratto se e solo se produce un risultato giuridico. Caso del passaggio chiesto dall’autostoppista: c’è accordo, c’è comunque un vantaggio patrimoniale (il passaggio ha un valore economico). Si realizza una fattispecie molto simile al contratto di trasporto. Non è però un contratto in quanto le parti non hanno alcuna volontà di creare alcun vincolo legale fra loro, alcun rapporto giuridicamente vincolante. Lo spirito è sicuramente extralegale che s’inquadra nella logica della cortesia e delle buone relazioni sociali: Il diritto ne rimane quindi fuori. Il rapporto di cortesia non è un rapporto giuridico.
Diverso è il caso di un cliente che entra dentro un taxi: qui entriamo nel mondo del diritto. È socialmente tipica la circostanza che chi entra dentro un taxi manifesta la volontà di attivare strumenti legali. Inoltre nella nostra cultura tutto ciò che implica uno scambio economico ha a che fare tipicamente con il mondo del diritto. Laddove manchi lo scambio economico, il meccanismo della giuridicità scatta con più difficoltà, mentre al contrario il rapporto oneroso è sempre caratterizzato dalla giuridicità. Ciò non significa, però, che tutti i rapporti gratuiti non siano giuridici: abbiamo, infatti, rapporti gratuiti che sono giuridici.
Esempio: Mi offro di trasportare una persona gratis con la mia macchina nella speranza di fargliela apprezzare e indurlo ad acquistarla. Qui, in effetti, manca lo scambio economico, ma l’intento giuridico è presente: l’interesse patrimoniale, infatti, è di entrambi e colora di giuridicità il rapporto. Non abbiamo pertanto delle situazioni inquadrabili in maniera univoca. Infatti, la giuridicità potrà dipendere:
- Dal ruolo delle persone coinvolte (tassista o semplice guidatore)
- Dai rapporti personali fra persone (una consulenza da un avvocato è un contratto; se l’avvocato è il coniuge no)
- Dal contesto (se la consulenza è data a uno sconosciuto che chiede un parere sul treno, non avremo un contratto).
Accordo come elemento costitutivo del contratto
Ogni contratto è accordo, e il contratto ha bisogno dell’accordo. Vediamo ora, per esempio, le conseguenze della compravendita. Il proprietario della cosa perde la proprietà e quindi la sua sfera giuridica viene erosa. Il compratore acquista sì la proprietà, ma contemporaneamente diventa debitore del prezzo: quindi la sua sfera giuridica è onerata. Quindi il contratto in genere invade le sfere giuridiche dei contraenti; ed è proprio per questo motivo che ci vuole l’accordo di entrambe. Non basterebbe la volontà di uno dei due, sennò l’altra parte dovrebbe subire un’invasione della sfera giuridica non voluta. Quindi con il sistema dell’accordo vengono salvaguardate le sfere giuridiche delle persone da invasioni esterne.
Gli attacchi alla sfera giuridica di un privato possono arrivare:
- Dal potere pubblico: lo stato agisce usando il suo potere autoritativo, modificando la sfera giuridica del privato. Ciò non è possibile nel mondo del diritto privato.
- Da altri privati: qui ci vuole l’accordo.
Altri casi particolari
Donazione
Abbiamo un passaggio di proprietà, ma manca l’obbligo a corrispondere un prezzo. È evidente che il sacrificio economico è unilaterale. C’è motivo che anche in questo caso operi il sistema dell’accordo? Può la proprietà trasferirsi solo con il consenso del donante?
Consideriamo il caso dell’immobile fatiscente. Il proprietario ha tutto l’interesse di liberarsene per evitare responsabilità in caso di crollo e di essere costretto a esborsi per la manutenzione (magari imposta). Il donatario ha in questo caso l’interesse opposto: l’acquisto della proprietà in questo caso può risolversi in un pessimo affare per lui. Quindi anche nel caso della donazione è pienamente giustificato il principio dell’accordo.
Fidejussione gratuita
Abbiamo qui un’obbligazione di garanzia a carico del fideiussore e a vantaggio del creditore garantito. Per il creditore avere una fidejussione comporta semplicemente avere una garanzia in più per il suo credito. La sua sfera giuridica ne risulta arricchita senza alcun sacrificio, nemmeno potenziale. Invece la fidejussione è un contratto e quindi esige l’accordo del creditore. La ratio sta qui nel fatto che il creditore per motivi suoi, anche personale, può non aver voglia di avere alcun rapporto giuridico con il fideiussore, per cui la fidejussione non gli può essere imposta contro la sua volontà.
Remissione del debito
Qui la situazione si complica. Il debitore ha già in essere un rapporto giuridico con il creditore. La remissione del debito non può provocargli alcun inconveniente, ma solo vantaggi. E invece anche la remissione esige l’accordo; se il debitore è una persona orgogliosa e di principi morali rigorosi, non gli si può imporre la remissione.
Occorre a questo punto una riflessione. Nei casi di donazione, fidejussione, remissione l’invasione della sfera giuridica-personale è via via più sfumata. Quindi, fermo restando il principio dell’accordo, alla riduzione dell’intensità dell’invasione corrisponde una riduzione dell’intensità dell’accordo. Mentre per una compravendita occorrerà un accordo “pesante” per una remissione ci si accontenterà di un accordo in forma più leggera. Abbiamo quindi una serie di atti che producono effetti giuridici che non sono contratti; manca quindi l’accordo ed è presente solo la volontà di una parte. Sono i c.d. atti unilaterali.
La caratteristica di tali atti è quella che non sempre coinvolgono la sfera giuridica di chi li pone in essere, ma spesso anche quella di terze persone, pur non richiedendo l’accordo.
Derelizione (abbandono di cosa mobile)
Se qualcuno la trova e se ne appropria ne acquisisce la proprietà per mezzo dell’occupazione. Ma se la cosa ha un valore vi sono soggetti potenzialmente lesi dall’atto: gli eredi. In tal caso però non viene toccato il loro patrimonio giuridico in quanto essi hanno solo un’aspettativa di fatto (e non un diritto soggettivo) priva di rilevanza legale.
Procura
In questo caso si crea un potere legale in capo al procuratore che amplia la sua sfera giuridica, ma questo atto non richiede l’accordo.
Testamento
Anche questo è un atto unilaterale, sebbene modifichi, di fatto, le situazioni giuridiche di terzi. Ma come nel caso della procura il potere legale è strumentale a risultati successivi che dipenderanno dalle azioni dell’erede (accettazione) o di chi riceve la procura. Il potere di accettare un’eredità non può in alcun modo danneggiare o disturbare l’erede. Lo stesso dicasi della procura: il procuratore ha un potere che è nella sua piena disponibilità esercitare o meno.
Recesso
Qui il discorso cambia profondamente. Le dimissioni e il licenziamento ledono fortemente e pesantemente la sfera giuridica di chi subisce il recesso: eppure sono atti unilaterali. Abbiamo una clamorosa deviazione dal principio dell’accordo.
Qual è quindi la ratio? La bilancia degli interessi in gioco! Il principio dell’accordo tutela l’interesse generale di non subire invasioni non volute nella propria sfera giuridica. Ciò non toglie che in alcuni casi prevalgono degli interessi particolari rispetto all’interesse generale. In un caso l’interesse particolare starà nel fatto che un dipendente non sopporti più quel lavoro, oppure trovi un’opportunità di lavoro migliore. Nel licenziamento la modifica unilaterale della sfera giuridica altrui sarà giustificata dalla presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Conclusione del contratto
In base a quali criteri possiamo dire che si è formato l’accordo e quindi il contratto? La regola generale è che se c’è un accordo o meno tra le parti viene stabilito esclusivamente da norme giuridiche (e non p.es. da consuetudini sociali). Sapere se c’è o meno accordo è una questione legale risolta dalle norme sulla conclusione del contratto.
In particolare è fondamentale sapere:
- Se
- Quando
- Dove
Occorre preliminarmente sottolineare che non esiste un unico modello legale. Le norme regolano diversi casi e quindi avremmo una pluralità di schemi normativi per la conclusione del contratto. La ragione è che non tutti i tipi contrattuali sono uguali. Occorre però precisare che il sistema individua una gerarchia fra norme: Avremmo lo schema legale base per tutti i contratti, salvo che per alcuni contratti che hanno particolari caratteristiche individuate dalle norme, ai quali verranno applicati schemi particolari per la conclusione del contratto. Quindi il principio è che lo schema generale si applica a tutti i contratti ai quali non si applicano schemi particolari previsti dalla legge.
Schema base
Art. 1326 1° comma - Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335). La legge ha in mente che all’accordo si arrivi attraverso il combinarsi di 2 atti unilaterali provenienti dalle parti coinvolte.
- Proposta = Il proponente è la parte che fa la proposta; chi la riceve viene detto oblato (colui che ha ricevuto l’offerta).
- Accettazione = l’atto che proviene dall’oblato che diventa così accettante.
Le cose possono non essere semplici come prevede il 1326. Cominciamo col dire che proposta e accettazione sono atti unilaterali e recettizi (indirizzati a persona determinata).
Proposta
La proposta deve essere:
- Ragionevolmente completa
- Non deve contenere riserve, tali da escludere la sua natura di proposta.
- Idonea a mettere il proponente in uno stato di soggezione e il destinatario in una situazione di diritto potestativo.
- Indirizzata volontariamente. Quindi non solo deve essere formata dal proponente, ma deve uscire dalla sua sfera per essere inviata alla sfera del destinatario sulla base di una scelta volontaria.
- Nel momento in cui viene a conoscenza di chi ha fatto il contratto.
Infatti, secondo l’art. 1334:
Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. Se così fosse il sistema sarebbe sbilanciato a favore del proponente in quanto la conclusione del contratto sarebbe rimessa a un suo stato psicologico: la conoscenza dell’accettazione. Il sistema si riequilibra con la previsione dell’art. 1335:
Art. 1335 Presunzione di conoscenza
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Alla conoscenza del proponente è equiparato l’arrivo dell’accettazione al suo indirizzo, prescindendo quindi dall’effettiva conoscenza. A questo punto il legislatore interviene di nuovo a favore del proponente che può dimostrare “ di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Accettazione
L’accettazione:
- Non deve contenere riserve
- Deve essere indirizzata volontariamente al proponente.
- Deve essere conforme alla proposta; un’accettazione difforme vale come controproposta.
- Deve essere fatta nella forma richiesta dal proponente.
- Deve essere tempestiva; il proponente è in uno stato di soggezione che blocca, di fatto, le sue iniziative, per cui occorre che egli non sia vincolato troppo a lungo.
Ciò è previsto nei commi 2° e seguenti dell’art. 1326:
Art. 1326 Conclusione del contratto
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. Un primo strumento che ha il proponente è quello di porre un termine all’accettazione; se scade il termine la proposta decade e l’oblato non potrà più accettarla (salvo che il proponente non vi consenta). Se il proponente non indica un termine esso comunque sarà “quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi”.
L’oblato potrà fare però altre due cose:
- Opporre un rifiuto
- Produrre un'accettazione non conforme
I due atti hanno l’effetto comune di non concludere il contratto.
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