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RATTATIVE E ESPONSABILITÀ

P RECONTRATTUALE

( )

VOLONTÀ CONTRATTUALE

La Responsabilità Precontrattuale opera secondo due importanti definizioni sulla conclusione di

un contratto:

 Il contratto non è concluso sinché non sia raggiunto un accordo su TUTTI gli aspetti considerati

nella trattativa.

 Il contratto si conclude quando entrambe le parti accettano la parzialità degli accordi, e stipulano

quindi un contratto diverso.

La fase che appunto precede la conclusione del contratto, deve essere esercitata da entrambe le parti in

Buona fede Art. 1337 c.c.

Correttezza e [ ]. La scorrettezza tipica può nascere con inganni, minacce o

reticenza. Non ogni reticenza è illecita: l’operatore professionale avrà obblighi maggiori, di trasparenza e

informazione (banche, tour operators, ecc.); ma allo stesso tempo, la parte che non conosce per ignoranza

colposa non può appellarsi alla mala fede della parte. Tale dovere di massima chiarezza è imposto alla parte

più forte nella maggior parte dei casi, che spesso impone condizioni unilaterali: ma solo in casi residuali di

questo tipo si applicherà una responsabilità precontrattuale, più spesso vi saranno rimedi contrattuali come

interpretazione della clausola oscura in senso contrario al predisponente

l’Art. 1371 c.c. su o la

vessatorietà

possibilità di dichiarare la . Altro tipo di responsabilità è quella per false informazioni. anche

Dovere di custodia

nel caso di , il detentore della cosa sarà responsabile ex arrt. 1218 (resp. debitore) o

vuole prevenire

2043, e quasi mai ex. Art. 1337c.c. . Tale principio ext art. 1337 c.c. :

 Mancata conclusione del contratto,

 contratto invalido

Conclusione di un : la parte che conosce l’invalidità è tenuta al risarcimento del

danno ex art. 1338c.c. tale invalidità è trasposta per il contratto inefficace (ex art. 1398), come ad

esempio un contratto concluso con un falso rappresentante.

 Contratto valido, ma pregiudizievole per la vittima della scorrettezza: diritto al risarcimento del

danno ex. Art. 2043 (extra-contrattuale). Qui il danno copre l’intero scarto di convenienza.

Rottura della Trattativa Precontrattuale Illecita

La è violazione qualora:

consolidato affidamento sulla conclusione

- Vi sia un del contratto (ottime aspettative, magari

prestazione già iniziata).

Ingiustificata

- Sia , ossia priva di “giusta causa”.

risarcimento negativo

In tal caso, il danneggiato, ha diritto a un , che copre cioè un interesse negativo (a

non intraprendere la trattativa), su eventuali spese sostenute o eventuali occasioni perse o ancora, il

tempo sprecato, ma non positivo, del contratto stesso.

Responsabilità Precontrattuale ex art. 1337 – Risarcimento danno ex. Art. 2043

La distinzione tra ,

è molto importante anche a livello processuale: una richiesta risarcitoria ex art. 1337 può essere riproposta

ex art. 2043, e viceversa; non è ammessa la riproposizione in giudizio con passaggio da precontrattuale a

contrattuale, e viceversa.

Volontà Contràttuàle

La manifestazione di volontà contrattuale è il complesso dei segni che rendono socialmente conoscibile la

volontà di concludere il contratto. La manifestazione di volontà contrattuale può essere di due tipi:

Espressa

- (dichiarazione): realizzata col mezzo del linguaggio. Le dichiarazioni contrattuali sono le

manifestazioni di volontà contrattuale per antonomasia. Il linguaggio usato per la dichiarazione

contrattuale è normalmente il linguaggio verbale, ma possono esistere altri linguaggi, come il

linguaggio gestuale (quello per cui un cenno del capo può equivalere alla parola “sì”), od il

linguaggio informatico: ciò che conta è che i segni (pur non verbali) siano intenzionalmente usati

per manifestare la volontà.

Tacita

- (comportamento concludente): realizzata con segni non linguistici.

Testo contrattuale e Dichiarazioni contrattuali sono due cose ben distinte: nel momento in cui le

dichiarazioni delle parti concludono il contratto, questa loro dimensione soggettiva si stempera

nell’oggettività del testo contrattuale e del regolamento contrattuale che ne risulta.

principio della libertà di lingua

Vale in primo luogo il : salvo eccezioni tassativamente indicate

(multiproprietà, atto notarile, ecc.) l’ordinamento italiano non impone l’uso della lingua italiana per

convenzionale lingua del

formulare dichiarazioni e testi contrattuali. Le parti possono stabilire una

contratto , il cui senso è questo: le dichiarazioni contrattuali vanno espresse in quella lingua, chi le

esprime in una lingua diversa non può contare sulla loro efficacia. Se l’uso di una lingua straniera ingenera

un clamoroso equivoco fra i contraenti, che pur pensando di essere d’accordo in realtà non lo sono, il

contratto potrà impugnarsi per dissenso. Se il risultato è che un contraente si forma una falsa

rappresentazione dell’oggetto del contratto o di sue qualità, il contratto potrà impugnarsi per errore.

Art. 1327 : l’oblato che senza rispondere alla proposta silenziosamente inizia l’esecuzione, con ciò conclude

il contratto, perché pur tacendo rende socialmente conoscibile la propria volontà di accettare la proposta.

Questo non significa che il silenzio della parte equivalga sempre al suo accordo, né che la sua idoneità a

silenzio circostanziato

manifestare l’accordo costituisca la regola. Il silenzio vale accordo quando è : il

silenzio è circostanziato quando il contesto delle circostanze in cui si inscrive è tale da generare a carico del

soggetto un dovere (o meglio, onere) di parlare in merito al contratto, del quale il silenzio costituisce

silenzio-assenso

violazione. Il meccanismo per cui il silenzio vale accordo suole definirsi “ ”; esso trova

importanti applicazioni nel diritto amministrativo: dove, se il privato richiede ad es. un’autorizzazione alla

pubblica amministrazione e questa non risponde entro un certo termine, scaduto questo l’autorizzazione

Comportamenti Concludenti

può ritenersi accordata. Questa fattispecie si identifica con i . Tipico

1333

esempio è il , che impone al destinatario di proposta di contratto unilaterale l’onere di rifiutarla, ed

in mancanza (nel silenzio dell’oblato) considera che il contratto sia concluso.

La condotta concludente di genere attuativo invece, può riguardare anche la prestazione di controparte,

contratti per automatico

consistendo nel fatto che il soggetto che se ne appropria. I c.d. si concludono

inserendo denaro in una macchina che eroga in cambio il prodotto od il documento di legittimazione al

servizio. Protestatio

Per comprendere meglio dobbiamo avvalerci dell’aiuto di un importantissimo brocardo, ossia “

contra factum nihil relevat ” ossia “la protesta contro il fatto non ha rilevanza”: l'espressione sintetizza il

principio in base al quale ciò che viene addotto in contrasto con quanto si è precedentemente fatto non ha

alcun valore. Patti per la semplificazione dell’accordo

Considerando invece i vanno considerati con sfavore quando

riguardano la futura conclusione di contratti costitutivi e modificativi a contenuto non predefinito;

contratti risolutori

possono forse guardarsi con minore prevenzione quando si riferiscono a futuri , od

costitutivi o modificativi contenuti

anche a contratti purché i del nuovo rapporto o le modificazioni di

ragionevolmente predefiniti

quello esistente siano . In particolare, vanno disconosciuti i patti sulla

conclusione del contratto che siano mezzo per eludere norme imperative.

PARTE 2 – CAP. 11

FORMA

Ogni contratto ha una forma, perché se non l’avesse non vi sarebbe quella manifestazione di volontà che è

Il Principio di Libertà di Forma

necessaria perché vi sia un contratto. , in base al quale la

manifestazione di volontà contrattuale può essere esposta con qualsiasi modalità idonea a farla

Contratti Formali

comprendere e comunicarla, introduce ulteriori importanti distinzioni contrattuali: i (o a

Contratti Non Formali

forma vincolata, prevedono la scrittura; i (o a forma libera) sono tutti gli altri.

Contratti che devono farsi per iscritto

Art. 1350

L’ elenca i , e qui troviamo:

Diritti Reali Immobiliari

- Su (proprietà, diritti reali minori di godimento), costituendoli,

trasferendoli, modificandoli o estinguendoli [nn. 1-6].

Locazioni Ultranovennali Contratti di Società godimento di immobili

- e che conferiscono

Ultranovennali [nn. 7-9].

Rendite Perpetue o Vitalizie

- Atti su [n. 10].

Divisione immobiliare

- Contratti di [n.11].

transazioni che hanno ad oggetto i contratti sopra menzionati

- Tutte le , per connessione o

dipendenza e gli altri atti indicati dalla legge [nn. 12-13].

Le principali funzioni della forma sono favorire la ponderazione dei contraenti, promuovere la certezza del

rapporto contrattuale fra le parti e garantire la certezza delle situazioni giuridiche nei confronti dei terzi. La

certezza del rapporto previene le controversie, che l’incertezza può invece stimolare.

Le Funzioni della forma , sono dunque svariate, rispetto alla principale di garanzia di certezza e

protezione e pubblicità del contraente:

 Forma per Validità : senza la forma il contratto non è valido.

 Forma per la Prova : la forma è garante di prova di validità.

 Forma Convenzionale : basata su accordo delle parti interessate, detto patto sulla forma.

 Altre Formalità: pubblicità, adempimenti fiscali.

Vi è uno stretto rapporto tra forma e pubblicità, di cui la forma è prerequisito: e infatti i contratti formali

della classe appena considerata sono anche contratti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari ex art.

2645.

In tutta un’altra serie di contratti, la forma scritta risponde pure ad esigenze di ponderazione e certezza del

rapporto, ma con una specificità: che tali esigenze sono concepite in funzione dell’interesse di una delle

parti, considerata particolarmente bisognosa e meritevole di tutela o per la natura dell’impegno assunto o

per la sua posizione socio-economica (es. chi obbliga a pagare interessi a tasso ultralegale, oppure un patto

di non concorrenza tra due attività).

Vogliono forma scritta:

- Contratti bancari e quelli di credito al consumo,

- Contratti per la prestazione di servizi finanziari,

- Contratti per la vendita di quote di multiproprietà.

- Contratti della P.A.

- Inf

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Roppo Vincenzo.