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RATTATIVE E ESPONSABILITÀ
P RECONTRATTUALE
( )
VOLONTÀ CONTRATTUALE
La Responsabilità Precontrattuale opera secondo due importanti definizioni sulla conclusione di
un contratto:
Il contratto non è concluso sinché non sia raggiunto un accordo su TUTTI gli aspetti considerati
nella trattativa.
Il contratto si conclude quando entrambe le parti accettano la parzialità degli accordi, e stipulano
quindi un contratto diverso.
La fase che appunto precede la conclusione del contratto, deve essere esercitata da entrambe le parti in
Buona fede Art. 1337 c.c.
Correttezza e [ ]. La scorrettezza tipica può nascere con inganni, minacce o
reticenza. Non ogni reticenza è illecita: l’operatore professionale avrà obblighi maggiori, di trasparenza e
informazione (banche, tour operators, ecc.); ma allo stesso tempo, la parte che non conosce per ignoranza
colposa non può appellarsi alla mala fede della parte. Tale dovere di massima chiarezza è imposto alla parte
più forte nella maggior parte dei casi, che spesso impone condizioni unilaterali: ma solo in casi residuali di
questo tipo si applicherà una responsabilità precontrattuale, più spesso vi saranno rimedi contrattuali come
interpretazione della clausola oscura in senso contrario al predisponente
l’Art. 1371 c.c. su o la
vessatorietà
possibilità di dichiarare la . Altro tipo di responsabilità è quella per false informazioni. anche
Dovere di custodia
nel caso di , il detentore della cosa sarà responsabile ex arrt. 1218 (resp. debitore) o
vuole prevenire
2043, e quasi mai ex. Art. 1337c.c. . Tale principio ext art. 1337 c.c. :
Mancata conclusione del contratto,
contratto invalido
Conclusione di un : la parte che conosce l’invalidità è tenuta al risarcimento del
danno ex art. 1338c.c. tale invalidità è trasposta per il contratto inefficace (ex art. 1398), come ad
esempio un contratto concluso con un falso rappresentante.
Contratto valido, ma pregiudizievole per la vittima della scorrettezza: diritto al risarcimento del
danno ex. Art. 2043 (extra-contrattuale). Qui il danno copre l’intero scarto di convenienza.
Rottura della Trattativa Precontrattuale Illecita
La è violazione qualora:
consolidato affidamento sulla conclusione
- Vi sia un del contratto (ottime aspettative, magari
prestazione già iniziata).
Ingiustificata
- Sia , ossia priva di “giusta causa”.
risarcimento negativo
In tal caso, il danneggiato, ha diritto a un , che copre cioè un interesse negativo (a
non intraprendere la trattativa), su eventuali spese sostenute o eventuali occasioni perse o ancora, il
tempo sprecato, ma non positivo, del contratto stesso.
Responsabilità Precontrattuale ex art. 1337 – Risarcimento danno ex. Art. 2043
La distinzione tra ,
è molto importante anche a livello processuale: una richiesta risarcitoria ex art. 1337 può essere riproposta
ex art. 2043, e viceversa; non è ammessa la riproposizione in giudizio con passaggio da precontrattuale a
contrattuale, e viceversa.
Volontà Contràttuàle
La manifestazione di volontà contrattuale è il complesso dei segni che rendono socialmente conoscibile la
volontà di concludere il contratto. La manifestazione di volontà contrattuale può essere di due tipi:
Espressa
- (dichiarazione): realizzata col mezzo del linguaggio. Le dichiarazioni contrattuali sono le
manifestazioni di volontà contrattuale per antonomasia. Il linguaggio usato per la dichiarazione
contrattuale è normalmente il linguaggio verbale, ma possono esistere altri linguaggi, come il
linguaggio gestuale (quello per cui un cenno del capo può equivalere alla parola “sì”), od il
linguaggio informatico: ciò che conta è che i segni (pur non verbali) siano intenzionalmente usati
per manifestare la volontà.
Tacita
- (comportamento concludente): realizzata con segni non linguistici.
Testo contrattuale e Dichiarazioni contrattuali sono due cose ben distinte: nel momento in cui le
dichiarazioni delle parti concludono il contratto, questa loro dimensione soggettiva si stempera
nell’oggettività del testo contrattuale e del regolamento contrattuale che ne risulta.
principio della libertà di lingua
Vale in primo luogo il : salvo eccezioni tassativamente indicate
(multiproprietà, atto notarile, ecc.) l’ordinamento italiano non impone l’uso della lingua italiana per
convenzionale lingua del
formulare dichiarazioni e testi contrattuali. Le parti possono stabilire una
contratto , il cui senso è questo: le dichiarazioni contrattuali vanno espresse in quella lingua, chi le
esprime in una lingua diversa non può contare sulla loro efficacia. Se l’uso di una lingua straniera ingenera
un clamoroso equivoco fra i contraenti, che pur pensando di essere d’accordo in realtà non lo sono, il
contratto potrà impugnarsi per dissenso. Se il risultato è che un contraente si forma una falsa
rappresentazione dell’oggetto del contratto o di sue qualità, il contratto potrà impugnarsi per errore.
Art. 1327 : l’oblato che senza rispondere alla proposta silenziosamente inizia l’esecuzione, con ciò conclude
il contratto, perché pur tacendo rende socialmente conoscibile la propria volontà di accettare la proposta.
Questo non significa che il silenzio della parte equivalga sempre al suo accordo, né che la sua idoneità a
silenzio circostanziato
manifestare l’accordo costituisca la regola. Il silenzio vale accordo quando è : il
silenzio è circostanziato quando il contesto delle circostanze in cui si inscrive è tale da generare a carico del
soggetto un dovere (o meglio, onere) di parlare in merito al contratto, del quale il silenzio costituisce
silenzio-assenso
violazione. Il meccanismo per cui il silenzio vale accordo suole definirsi “ ”; esso trova
importanti applicazioni nel diritto amministrativo: dove, se il privato richiede ad es. un’autorizzazione alla
pubblica amministrazione e questa non risponde entro un certo termine, scaduto questo l’autorizzazione
Comportamenti Concludenti
può ritenersi accordata. Questa fattispecie si identifica con i . Tipico
1333
esempio è il , che impone al destinatario di proposta di contratto unilaterale l’onere di rifiutarla, ed
in mancanza (nel silenzio dell’oblato) considera che il contratto sia concluso.
La condotta concludente di genere attuativo invece, può riguardare anche la prestazione di controparte,
contratti per automatico
consistendo nel fatto che il soggetto che se ne appropria. I c.d. si concludono
inserendo denaro in una macchina che eroga in cambio il prodotto od il documento di legittimazione al
servizio. Protestatio
Per comprendere meglio dobbiamo avvalerci dell’aiuto di un importantissimo brocardo, ossia “
contra factum nihil relevat ” ossia “la protesta contro il fatto non ha rilevanza”: l'espressione sintetizza il
principio in base al quale ciò che viene addotto in contrasto con quanto si è precedentemente fatto non ha
alcun valore. Patti per la semplificazione dell’accordo
Considerando invece i vanno considerati con sfavore quando
riguardano la futura conclusione di contratti costitutivi e modificativi a contenuto non predefinito;
contratti risolutori
possono forse guardarsi con minore prevenzione quando si riferiscono a futuri , od
costitutivi o modificativi contenuti
anche a contratti purché i del nuovo rapporto o le modificazioni di
ragionevolmente predefiniti
quello esistente siano . In particolare, vanno disconosciuti i patti sulla
conclusione del contratto che siano mezzo per eludere norme imperative.
PARTE 2 – CAP. 11
FORMA
Ogni contratto ha una forma, perché se non l’avesse non vi sarebbe quella manifestazione di volontà che è
Il Principio di Libertà di Forma
necessaria perché vi sia un contratto. , in base al quale la
manifestazione di volontà contrattuale può essere esposta con qualsiasi modalità idonea a farla
Contratti Formali
comprendere e comunicarla, introduce ulteriori importanti distinzioni contrattuali: i (o a
Contratti Non Formali
forma vincolata, prevedono la scrittura; i (o a forma libera) sono tutti gli altri.
Contratti che devono farsi per iscritto
Art. 1350
L’ elenca i , e qui troviamo:
Diritti Reali Immobiliari
- Su (proprietà, diritti reali minori di godimento), costituendoli,
trasferendoli, modificandoli o estinguendoli [nn. 1-6].
Locazioni Ultranovennali Contratti di Società godimento di immobili
- e che conferiscono
Ultranovennali [nn. 7-9].
Rendite Perpetue o Vitalizie
- Atti su [n. 10].
Divisione immobiliare
- Contratti di [n.11].
transazioni che hanno ad oggetto i contratti sopra menzionati
- Tutte le , per connessione o
dipendenza e gli altri atti indicati dalla legge [nn. 12-13].
Le principali funzioni della forma sono favorire la ponderazione dei contraenti, promuovere la certezza del
rapporto contrattuale fra le parti e garantire la certezza delle situazioni giuridiche nei confronti dei terzi. La
certezza del rapporto previene le controversie, che l’incertezza può invece stimolare.
Le Funzioni della forma , sono dunque svariate, rispetto alla principale di garanzia di certezza e
protezione e pubblicità del contraente:
Forma per Validità : senza la forma il contratto non è valido.
Forma per la Prova : la forma è garante di prova di validità.
Forma Convenzionale : basata su accordo delle parti interessate, detto patto sulla forma.
Altre Formalità: pubblicità, adempimenti fiscali.
Vi è uno stretto rapporto tra forma e pubblicità, di cui la forma è prerequisito: e infatti i contratti formali
della classe appena considerata sono anche contratti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari ex art.
2645.
In tutta un’altra serie di contratti, la forma scritta risponde pure ad esigenze di ponderazione e certezza del
rapporto, ma con una specificità: che tali esigenze sono concepite in funzione dell’interesse di una delle
parti, considerata particolarmente bisognosa e meritevole di tutela o per la natura dell’impegno assunto o
per la sua posizione socio-economica (es. chi obbliga a pagare interessi a tasso ultralegale, oppure un patto
di non concorrenza tra due attività).
Vogliono forma scritta:
- Contratti bancari e quelli di credito al consumo,
- Contratti per la prestazione di servizi finanziari,
- Contratti per la vendita di quote di multiproprietà.
- Contratti della P.A.
- Inf