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Diritto civile: il contratto

Parte 1 – Cap. 1: Definizione di contratto e rapporti giuridici patrimoniali

Art. 1321 - Costituire, regolare, estinguere: Accordo di due o più parti, per tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Di conseguenza, è la volontà comune di produrre effetti giuridici. Ci ritroviamo nella definizione di negozio giuridico, di tipo patrimoniale, e di atto bilaterale.

Il contratto dunque, è inteso secondo tre importanti disposizioni:

Atto negoziale

Ovvero quando la volontà dell’autore è diretta a produrre gli effetti giuridici che ne scaturiranno. La volontà costituisce appunto l’elemento fondamentale e centrale del contratto, viene anche definita volontà contrattuale, cioè di fare il contratto e di produrre i conseguenti effetti giuridici. La volontà contrattuale diventa giuridicamente rilevante solo quando esce dalla stretta sfera psichica del soggetto e viene quindi manifestata con mezzi oggettivi. La manifestazione può essere espressa (attraverso il linguaggio) o tacita (attraverso comportamenti); quest’ultima è definita comportamento concludente, intendendosi le azioni del soggetto che segnalano chiaramente la sua volontà contrattuale. Questo non preclude che il silenzio sia sinonimo di volontà. Caso particolare si ha con il rinnovo tacito contrattuale, in assenza di previe specificazioni sul non rinnovo da una o entrambe le parti.

Atto bilaterale

Il contratto è un accordo stipulato tra due o più parti accomunate dalla volontà di produrre gli effetti del contratto. Questo diviene importante dal momento che i soggetti sono toccati e modificati nelle loro situazioni giuridiche. Il principio risulta chiaro nella vendita, meno chiaro nella donazione (che ricordiamo può incidere anche in modo svantaggioso per il donatario) e scontato ma non ovvio nella remissione del debito (può accadere che il debitore non voglia essere liberato dal debito, egli può rifiutare, ma se non rifiuta è considerato d’accordo).

Atto patrimoniale

Ossia che incide su situazioni patrimoniali. È ovvio dal momento che una delle funzioni principali del contratto è creare obbligazioni. Per questo non è un contratto il matrimonio, ma lo sono le convenzioni matrimoniali, con le quali si accorda le proprietà dei beni dei coniugi durante il matrimonio.

Le quattro componenti del contratto

Possono essere enucleate come:

  • Patrimonialità: trasferire proprietà o creare obbligazioni con oggetti suscettibili di valutazione economica. È necessaria la patrimonialità perché esso possa essere tutelato dalla legge, attraverso risarcimenti o attuazioni specifiche. Tuttavia, incontriamo alcune deroghe:

Accordi leciti su materie non patrimoniali

  • Matrimonio: Gli accordi su vita matrimoniale e potestà genitoriale realizzano giuridicità, ma non patrimoniale, quindi non contrattuale. Sono invece contratti, gli accordi di convivenza e le convenzioni matrimoniali. NON sono contratti il consenso informato, il consenso al trattamento dati privacy, il consenso al rapporto sessuale (senza il quale si realizzerebbe un 609bis c.p.), perché hanno ad oggetto qualcosa di inestimabile, come la vita, la vita privata, il pudore della persona.
  • Patrimonializzazione lecita di accordi su materie non patrimoniali: Gli accordi non patrimoniali sono patrimonializzati quando si inserisce in questi un elemento economico, intero o parziale, che rende comunque l’intero accordo patrimoniale. Es. possono essere la controprestazione patrimoniale a una prestazione gratuita, le conseguenze economiche alla violazione dell’impegno, il testimonial della pubblicità.

Accordi illeciti su materie non patrimoniali

  • Illeciti proprio perché non approvati dall’ordinamento in quanto NON PATRIMONIALI. Quando quindi hanno ad oggetto ad es. valori indisponibili (integrità fisica violata in modo permanente), valori non commerciabili (corpo della prostituta, sesso ok! Ma non per soldi!).

Giuridicità

Nell’art. 1321 c.c. “rapporto giuridico” significa relazione implicante uno specifico impegno legale all’attuazione di quanto concordato, la cui violazione attira sul violatore conseguenze legali conformate sul risultato che in base al rapporto doveva realizzarsi. È necessario a tal punto individuare quale sia l’intento delle parti, che non deve necessariamente essere sempre un intento giuridico, ma sufficientemente può essere il intento empirico, ossia la generalizzata consapevolezza che un determinato rapporto abbia come sfondo dei meccanismi legali (so che se pago la merce, in qualche modo la legge c’entra!). Decisivo dunque, è che la giuridicità sia socialmente tipica.

Analizzeremo nei prossimi capitoli i punti e.

Rapporti di cortesia

Qui concludiamo ricordando i rapporti di cortesia, ossia quei rapporti in cui le parti sono animate da un intento puramente sociale, di buona relazione sociale. Il trasporto oneroso ad es., è senza dubbio un contratto. Ma un trasporto gratuito? Dipende: se c’è un legame tra vettore e passeggero di tipo contrattuale, pur gratuito che sia, il vettore risponderà dell’eventuale negligenza. Ma qualora il legame sia di tipo amichevole, di cortesia (autostoppista), tale situazione deve rientrare nei rapporti di cortesia. Si pensi all’automobilista che garantisce all’amico di portarlo all’aeroporto il mattino del 10; poniamo inoltre che l’autista scalmanato abbandoni l’amico in un posto e a un’ora in cui gli sia impossibile reperire altri mezzi di trasporto: in casi come questi, l’autista potrà rispondere di danno ingiustamente provocato ex art. 2043 c.c., ma sicuramente sarà esente da responsabilità contrattuale.

Rapporto giuridico gratuito e rapporto non giuridico di cortesia

La distinzione dunque va fatta in base all’interesse di chi s’impegna a prestare: dipende tutto, nelle attività personali, se Tizio fa una prestazione gratis, perché ha interessi anche indiretti che derivano da questa = Contratto (giuridico); se invece vi è assenza di interessi, semplice benevolenza, amicizia o cortesia = Cortesia (non giuridica)); altresì, nella consegna di cose, fa fede l’avvenuta consegna (il contratto di comodato sarà tale nel momento in cui A consegna a B il bene che gli aveva promesso in prestito confermata dall’art. 2034 c.c. ossia assenza di obbligo a prestare, ma irripetibilità di quanto spontaneamente prestato). Altro dato da tenere presente è la qualità professionale del soggetto che presta + contesto situazionale (salire su un taxi non è come fare l’autostop, ma se il taxista è mio padre...).

Patti d’onore

Appurato che i rapporti di cortesia si svolgono su un piano extra-contrattuale, i patti d’onore, o gentlemen’s agreements, sono accordi volti a tenere in considerazione il diritto, ma per escluderlo dall’accordo. Patti che vengono utilizzati in comunità ristrette e omogenee (comunità degli affari). Anche i contratti sportivi fuggono al diritto generale. La giurisprudenza ha elaborato la categoria della responsabilità da contatto (sociale), ossia una responsabilità che riguarda danni causati da un operatore a un soggetto che riceve i risultati della sua attività, nell’ambito di una relazione pur se qualificata, non sottoposta a contratto (medico – paziente). In questi casi c’è un contratto? No, ma è come se ci fosse.

Per concludere, ricordiamo come la parola contratto possa avere diversi significati:

  • Atto: “al contratto si è giunti dopo mesi di trattative”.
  • Rapporto: “il contratto si è sciolto per recesso di una parte”.
  • Testo: “il contratto è molto ambiguo”.
  • Regolamento: “il contratto impegna X a pagare 1025 €”.

Per altro verso, sinonimi di contratto possono essere Patto (successorio, parasociale, di non concorrenza, ecc.), Convenzione, Trattato.

Parte 1 – Cap. 2-3: Accordo, volontà e negoziale

Accordo

Il contratto è l'... (art. 1321): nella definizione legislativa, l’accordo è il primo fra gli elementi costitutivi del contratto; esso è accordo per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Il “per” indica tensione ad uno scopo, intenzionalità, volontà. L’accordo del 1321 è dunque volontà comune delle parti, finalizzata ad incidere su rapporti (giuridici, patrimoniali) delle parti stesse. Il principio dell’accordo esprime due valori primari: in primo luogo, indica l’esistenza d’una sfera di libertà dei soggetti di fronte al potere pubblico ed alla legge. Il concetto che esprime meglio questo significato è “autonomia” privata, cioè potere di darsi da sé le proprie regole.

AUTONOMIA CONTRATTUALE = LIBERTÀ CONTRATTUALE.

Il secondo valore dell’accordo è una specificazione del primo: il principio dell’accordo protegge l’autonomia e la libertà dei soggetti contro gli attacchi provenienti da altri soggetti, ovvero contro le intrusioni di estranei nella loro sfera giuridica. L’accordo è bilaterale, ed il contratto, in quanto accordo, è atto bilaterale. Ma esistono anche atti unilaterali: ovvero atti che non consistono in un accordo, ma nella decisione solitaria del soggetto, non condivisa con nessun altro soggetto. Gli atti unilaterali possono incidere su posizioni e rapporti giuridici patrimoniali, proprio come i contratti; si consideri quel particolare tipo d’incisione che è lo scioglimento del rapporto contrattuale esistente fra A e B: esso può derivare sia da un contratto fra A e B (mutuo dissenso), sia da un atto unilaterale di A o di B (recesso unilaterale).

Vi sono atti che incidono esclusivamente nella sfera giuridica del soggetto che li compie, e di nessun altro: il volontario abbandono della cosa mobile (derelizione) fa perdere la proprietà; non occorre l’accordo di nessun altro, per la semplice ragione che la sfera di nessun altro è toccata dall’atto. Potrebbe obiettarsi che in realtà toccano sfere diverse da quella dell’autore: la derelizione toglie ai futuri eredi la possibilità di ereditare il bene relitto; ma le posizioni di questi soggetti vengono toccate non in senso giuridico, ma solo empirico: ad essi non si tolgono diritti, ma mere aspettative di fatto, ed il principio dell’accordo protegge dalle intrusioni le sfere giuridiche, non le sfere degli interessi materiali prive di rivestimenti giuridici.

La graduatoria delle incisioni più gravi vede nella fascia alta gli atti che scaricano sulla sfera giuridica dei soggetti un sacrificio forte e certo: impongono obbligazioni; tolgono o diminuiscono diritti. Questi atti richiedono l’accordo di tutti i soggetti incisi così duramente: sono necessariamente contratti (caso tipico la compravendita). Abbiamo poi una fascia intermedia, dove si colloca un atto come la donazione: non v’è donazione senza accordo del donatario, ovvero che la donazione è un contratto. Troviamo infine la fascia bassa, occupata da atti che attribuiscono ad un beneficiario solo vantaggi e nessun sacrificio: nemmeno quei sacrifici potenziali ed indiretti che sono insiti nella donazione (remissione del debito) Ma è pur sempre un’intrusione, e potrebbe non essere gradita. Si esprime quest’idea parlando di sovranità formale dei soggetti sulla propria sfera giuridica: dove “formale” indica appunto l’irrilevanza della sostanziale vantaggiosità o svantaggiosità dell’intrusione. Tutte le intrusioni nella sfera giuridica richiedono accordo. Ma le intrusioni hanno gravità diverse: in relazione a ciò il principio dell’accordo ha ragione di operare con forza variabile, ed in modo corrispondente variano la struttura e l’intensità dell’accordo richiesto per il contratto. Per le intrusioni più gravi occorre un accordo forte, a struttura pesante: la parte incisa nella sua sfera giuridica deve manifestare la volontà di accettare l’intrusione. Per le intrusioni più blande (le mere intrusioni della terza fascia, che obiettivamente portano solo vantaggi a chi le subisce), ci s’accontenta di un accordo più debole, a struttura leggera. Per essi l’accordo può strutturarsi come contratto (es.: il debitore a cui viene rimesso il debito): il principio dell’accordo significa qui che nessuno può subire intrusioni nella sua sfera giuridica, anche se obiettivamente vantaggiose, contro la sua volontà.

Atti unilaterali

Consideriamo a questo punto gli atti unilaterali: possiamo distinguerli in due classi:

  • Atti non intrusivi: atti che non realizzano nessuna vera e propria intrusione nella sfera giuridica di soggetti diversi dall’autore (anche se in qualche modo la toccano): es. il testamento, la rinuncia all’eredità, la procura.
  • Atti intrusivi: atti che realizzano un’intrusione siffatta ma autorizzata, o giustificata. Atti unilaterali che realizzano indiscutibili intrusioni nella sfera di un soggetto diverso dall’autore, modificando direttamente sue posizioni sostanziali. L’atto unilaterale intrusivo può essere previamente autorizzato dallo stesso destinatario dei suoi effetti (es.: il recesso convenzionale). Oppure l’atto unilaterale intrusivo può essere giustificato da interessi o valori che l’ordinamento considera preminenti, nel caso specifico, sugli interessi ed i valori sottesi al principio dell’accordo.

Ad esempio, nei rapporti a tempo indeterminato la parte può recedere unilateralmente anche se il potere di recesso non era concordato con controparte: sulla preservazione della sfera giuridica di questa, prevale l’esigenza di salvaguardare spazi di libertà del recedente contro la prospettiva di un vincolo eterno.

Promessa

La promessa è l’atto volontario con cui l’autore assume un’obbligazione verso il soggetto cui la promessa è rivolta (promissario); esistono promesse contrattuali e promesse unilaterali. Quando la promessa non è fatta in vista d’una controprestazione del promissario, il problema di distinguere fra promesse contrattuali ed unilaterali si complica. La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge (art. 1987 c.c.). Tale norma ci evidenzia quella che è da intendersi una tipicità delle promesse unilaterali, come descritte dalla norma in questione.

La promessa di pagamento e ricognizione di debito non hanno l’effetto sostanziale di creare debiti e crediti, ma solo l’effetto processuale d’invertire a favore del destinatario l’onere della prova circa il fondamento causale dell’attribuzione promessa (art. 1988 c.c.).

Per comprendere meglio le promesse, occorre fare un esempio che ci aiuterà a comprendere la distinzione tra promesse contrattuali e unilaterali: se X ed Y fanno un contratto da cui nascono obbligazioni contrapposte e X non esegue la sua, scattano a favore di Y giusti rimedi che si basano proprio sul nesso d’interdipendenza delle due obbligazioni (rimedi sinallagmatici). S’immagini invece che, in luogo del contratto, X prometta unilateralmente ad Y la sua prestazione; e così faccia, in senso inverso, Y verso X: la situazione può sembrare identica dal punto di vista economico, ma dal punto di vista giuridico sarebbe molto diversa: i due spostamenti patrimoniali si presenterebbero isolati e non correlati fra loro, sarebbe dissolto il nesso che li lega, e non si applicherebbero i rimedi che lo presuppongono.

Gruppi e organizzazioni

Le figure del contratto e dell’atto unilaterale ricevono applicazioni particolari nel campo segnato dall’azione dei gruppi e delle organizzazioni. Caratteristica di questo campo è la presenza di più soggetti, cui fa capo un interesse comune (ad es., i comproprietari di un bene). La decisione sull’interesse comune passa necessariamente attraverso le decisioni dei singoli componenti del gruppo o dell’organizzazione (i singoli comunisti). Oppure attraverso le decisioni dei componenti di un più ristretto gruppo, competente a decidere per l’intero gruppo organizzato. La manifestazione di volontà può essere resa in una sede non formalizzata (come accade per le società di persone, che non hanno una vera e propria assemblea); oppure in una sede formalizzata; in quest’ultimo caso, l’atto del singolo si chiama “voto”.

Il voto è un atto unilaterale del singolo componente, esprime la sua volontà, ed in base a questa sola produce i suoi effetti. La “deliberazione” indica un certo risultato del concorso dei singoli voti (unanimità o maggioranza). La deliberazione implica volontà concordi, ma questo accordo fra quanti hanno votato a favore non forma un contratto fra loro. La deliberazione non è un contratto perché non è un accordo fra più parti, bensì esprime la volontà di una sola parte: il gruppo o l’organizzazione, considerati come un tutt’uno. Semmai la deliberazione può essere il presupposto di un contratto.

Complicazioni nei contratti delle organizzazioni

I contratti delle organizzazioni (private o pubbliche) scontano alcune complicazioni rispetto ai contratti degli individui:

  • Il procedimento di formazione della volontà contrattuale...
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Roppo Vincenzo.
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