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LA COLPA

Fin qui abbiamo studiato il danno, l’imputabilità e parlando di quest’ultima abbiamo

visto la nozione della colpa. Che cosa è la colpa? Risposta corretta: un criterio di

imputazione della responsabilità. È il criterio soggettivo, è l’elemento psicologico, e ciò

di cui parla l’art 2043. È un principio metagiuridico, di ordine morale che esige la

responsabilizzazione le proprie azioni e delle proprie condotte: è enunciare il principio

che le conseguenze delle azioni non possono non ricadere, non possono non essere

addossate a chi ha posto in essere l’azione. Si può anche intendere nel senso che

l’equità impone che chi ha conseguito un pregiudizio, un danno, senso che vi si possa

muovere alcun rimprovero deve essere sollevato da quel pregiudizio. Bisogna sempre

bilanciare le situazioni: chi ha compito l’azione e chi è stato danneggiato e non può

essere che quest’ultimo il preferito, colui che soffre anche se l’autore del danno può

esser mosso anche solo un minimo rimprovero. Nella nostra materia non esiste l’errore

scusabile, la negligenza minima: il danno è comunque trasferito a chi lo ha causato se si

accerta la sua colpa, ecco perché criterio di imputazione.

Anche questa valutazione Silla colpa, sulla negligenza è una variabile storica: nella

rivoluzione industriale, comandando la fregola del lasciar fare lasciar passare, difficile

immaginare di obbligare i padroni delle ferrovie, delle nuove industrie a essere

condannati per colpa; se il principio era quello di lasciar correre perché ciò che importa

è l’incremento della produzione, tutto rientrava nei limiti.

Per poi arrivare a una responsabilità presuntiva per colpa: nel momento in cui non si

accettano più quelle regole del lasciar passare, ma bisogna guardare anche ad altri

valori ma non si è ancora pronti ad addossare quelle condizioni tout court ma non si

ancora appronti ad addossare quelle colpe all’imprenditore. Responsabilità ex 2049.

La colpa non è un fatto: c’è un danno, la condotta e la colpa, la quale semmai si deduce

dal fatto. C’è un processo che va sotto il titolo di affrancazione della responsabilità civile

da quella penale, e cioè obbligo il soggetto al risarcimento anche quando il fatto non è

tale, non è così grave da comportare la reazione del diritto penale. Quindi anche se non

c rateo c’è l’illecito civile. Qualunque colpa è sufficiente, rilevando anche la colpa

lievissimo, cioè anche quando manca l’intenzione di nuocere, cioè non vi è Dolo, la

coscienza e la volontà di nuocere e offendere. Il Dolo è rappresentarsi la conseguenza e

volerla.

C’è anche una colpa cosciente, dolo eventuale; cass 15/03/2011 n. 10411

Ai civilisti il Dolo non interessa perché qualunque leggerezza è rilevante ai fini della

responsabilità civile in quanto occorre la massima cura per evitare di ledere la persona o

la proprietà altrui.

Anche nella stessa nozione di colpa si assistito a un dibattito che ha portato a

un’obiettivizzazione del concetto di colpa: non bisogna andare a veder nella testa di chi

messo in atto al condotta, ma è la condotta che si discosta da un parametro prefissato.

Di colpa nel diritto civile si parla anche nel diritto contrattuale. La domanda è: quella

penale e civile è la stessa cosa? Sicuramente no. Non si può nemmeno, in campo civile,

affermare un concetto unitario di colpa: la colpa in materia civile è diversa dalla colpa

della responsabilità contrattuale perché è vero che in entrambi i campi vale la diligenza,

la massima cura per l’adempimento o per non led3re la sferra giuridica altrui ma in

campo contrattuale c’è il contratto, ancorché in esso le obbligazione del debitore non

siano tutte esplicite. Pensando alla responsabilità contrattuale si pensa al concetto di

inadempimento e all’adempimento. Non c’è solo la diligenza del buon padre di famiglia,

e in materia aquiliana serve poco anche se chi si comporta come buon padre di famiglia

non commette illecito perché metterà la massima cura nel non ledere la sferra giuridica

altrui.

L’art.1176 non abbraccia tutte le ipotesi e la responsabilità civile. Difficile quindi

procedere a una ricostruzione unitaria del concetto di colpa. 64

La colpa è la violazione di una regola generale, di un comando generale che è il

neminem ledere. Le società civili si costruiscono su questo principio. La violazione di

questa regola avviene per negligenza, imprudenza, per imperizia(=non conoscenza, pur

non conoscendo si agisce).

Allora la colpa come violazione di regole va bene, ma non necessariamente di precetti

normativi. Se vi è violazione di un precetto c’è sicuramente la colpa. Quindi tutte le

regole, perché basta l’imprudenza, la negligenza, l’imperizia.

La colpa configura fatto illecito? Le due nozioni, fatto illecito e colpa, coincidono? Si e

no: dipende dalla nozione di fatto illecito: se questo è solo quello in cui c’è la colpa

allora coincidono ma il fatto illecito va al di là della colpa e quindi le due nozioni non

coincidono, ma semmai è l’elemento soggettivo, ma comunque non è sempre

necessario.

Se si vuole definire l’illecito rispetto alla colpa è perché si ritiene che la colpa rientra nel

fatto illecito,

Lez.12

12/04/2014

Colpa come inosservanza di leggi. Si è fatta questione a proposito di un atto

amministrativo dichiarato illegittimo e illecito, cioè che ha provocato un danno. In

ipotesi di questo tipo ci si chiede se da parte del privato danneggiato debba dimostrare

l’elemento psicologico, la colpa. È un interrogativo che rimane aperto ma in realtà non

occorre: cass 9/06/95 6542, che afferma che non occorre la prova dell’elemento

psicologico perché è ravvisabile nell’accertata illegittimità del provvedimento.

Colpa come inosservanza di legge: non è sufficiente la verifica della violazione della

Norma ma occorre che il danno sia connesso a quella condotta che la Norma intendeva

vietare. Si parla di scopo della Norma, qual è lo scopo della Norma? E in quella

prospettiva va fatta la verifica.

Guida senza patente,perché mai ottenuta o perché lasciata a casa: sicuramente c’è una

negligenza, una inosservanza di una prescrizione. Nel caso di difetto assoluto di

abilitazione alla guida, lo scopo della prescrizione è anche quello di evitare sinistri

stradali nella presunzione che saper guidare evita un sinistro stradale. Se lasciata a casa

la patente si è comunque multati, ma se causano un incidente, non per questo

automaticamente si potrà dire della nostra colpa: la prescrizione di tenere con s’è la

patente è altro rispetto a quella di evitare il danno.

La contravvenzione ai subisce anche quando si lascia oltre la sosta la macchina: se il

protrarsi della sosta, che viola una prescrizione, è causa di un danno non per la

violazione di quella prescrizione potremmo affermare l’esistenza della colpa. 65

Altra ipotesi: lasciare il veicolo in sosta in curva. Qui la prescrizione della Norma è al fine

di evitare l’incidente.

Possiamo chiederci perché l’art 2056 richiama per il risarcimento del danno le regole

che il codice detta in materia di responsabilità contrattuale, soprattutto gli art. 1223 e

1227.

Tra le norme in materia di danno contrattuale non è richiamata la regola della

prevedibilità del danno: in questa materia vale il limite della prevedibilità del danno

riferito al tempo della conclusione del contratto. In materia di responsabilità aquiliana

non c’è contratto e quindi non c’è nemmeno un tempo a cui riferire questo parametro

limitativo: nono possiamo riferirci alla prevedibilità parlando di colpa.

Fattispecie del singolare di un casellante delle ferrovie che non aveva abbassato le

sbarre del passaggio a livello sulla presunzione del ritardo del treno: l’imprevedibilità è

irrilevante.

Un genere di colpa è quella per omissione che è data da un non fare, un obbligo

giuridico di impedire l’evento e non semplice diversità di tale comportamento.

Le fattispecie esemplari sono in materia di responsabilità della pubblica amministrazione

per la gestione e manutenzione delle strade, cioè il buio sulla strada che è causa del

danno. Si può imputare alla PA il danno nella misura in cui era doveroso da parte della

PA mantenere le strade in modo tale da evitare il danno. Una grande bella fattispecie è

anche l’obbligo di informazione: la segnaletica in autostrada; se dopo una curva in

autostrada si incontra una Coda non segnalata c’è o no la responsabilità da parte della

società autostrade? È doveroso l’obbligo di informazione, c’è una colpa per omissione?

Si. La fattispecie è di un automobilista sull’autostrada del Brennero dive viene affermata

la responsabilità per concorso dell’autostrada. Cass 2/2/2001 1505.

È tipica anche la macchia oleosa sull’asfalto: qui occorre provare la colpa omissiva? I

giudici di merito la pensano diversamente, la cassazione afferma che è sufficiente

provare l’invidia. Cass 30/7/2002 11250.

Altra teoria propone di collocare la colpa nella prospettiva del rischio e cioè l’attitudine

di una condotta, di una cosa a rendere meno sicuro, e quindi più probabile, il danno. Se

è così esercitare un’impresa bancaria, l’esistenza di un’agenzia bancaria, e mettersi in

contatto con quell’agenzia e essere rapinato in quell’agenzia con lesioni alla persona si

può convenire la banca per colpa ricostruendo la fattispecie in termini di sua

introduzione nel vivere civile del rischio? No, perché parlando di rischio bisogna

aggiungere rischio consentito: esistono dei rischi consentiti. Ma se la banca omette di

collocare il vigilante alla porta questa è colpa omissiva? E’ un obbligo giuridico della

banca? No, è un fare volontario della banca ma semmai si può fare un discorso diverso

nel caso del cliente della banca perché qui si parrebbe configurare la fattispecie nei

termini della responsabilità contrattuale. Immaginando la rapina in banca e le

conseguente lesioni al dipendente, li non ci sono dubbi: responsabilità della banca. Nel

primo caso il riferimento normativo sarebbe il 2043, nel caso del cliente 1218, nel caso

di lesioni al dipendente è l’obbligo

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simon@22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Cossu Cipriano.