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DIRITTO CIVILE A.A.2024/2025

PROF.DE BELVIS

LA PERSONA FISICA

la persona fisica intesa come soggetto di diritto nasce con la nascita(art.1) :si acquisisce la

capacità giuridica:con il termine nascita si intende espulsione dal corpo materno,deve

essere caratterizzata da respirazione anche per 1 secondo,che permette al giudice di

stabilire che quel soggetto è nato.Nel momento della nascita acquista la capacità giuridica

ma non è detto che sia caratterizzato da idoneità a sopravvivere,basta che respiri anche

per pochi secondi.per vedere se ha respirato si va a vedere se si sono gonfiati gli alveoli

dei polmoni mettendo un polmone in una vaschetta d’acqua:se galleggia,c’è stata la

respirazione.se un soggetto è nato,acquisce capacità giuridica anche per pochi secondi

nel campo delle successioni ha ereditato.L’eredità in questo caso andrà ai suoi eredi

legittimi mentre se nasce morto,andrà eliminato dalla linea degli eredi e non ha acquisito

alcun diritto.

art.1 comma 2:utilizza il termine concepito:è un nascituro già concepito (uomo in

fieri)mentre un nascituro non concepito non si sa se nascerà es.un anziano lascia la casa

in eredità al nipote ma non sa se il figlio avrà degli eredi.L’articolo stabilisce che qualora si

stia stabilendo di posizioni giuridiche soggettive di vantaggio ( il concepito non può essere

titolare di posizioni giuridiche negative) , questi diritti di carattere patrimoniale (successioni,

art.462 ,784donazioni) possono essere acquisiti anche dal concepito ma ne diventa

titolare con la nascita:l’acquisto è subordinato alla condizione sospensiva della

nascita.Anche se venisse effetuata l’interuzzione di gravidanza e il soggetto nasce

vivo,acquisterebbe comunque capacità di agire.Ma di solito,l’interrizione si fa quando la

respirazione non è ancora possibile.(l.194/1978).

La capacità giuridica si perde con la morte (l.578/93):un soggetto muore quando le

funzioni celebrali cessano in modo irriversibile.I modi per accertare la morte sono 2:

1. METODO DIRETTO:verificazione di cessazione per almeno 15 minuti delle funzioni

dell’encefalo.

2. METODO INDIRETTO:mancanza per almeno 20 minuti delle funzioni vascolari(il

cuore si ferma).è detto indiretto perchè il cuore che non batte determina

indirettamente la mancanza di ossigeno all’encefalo.

Nel caso in cui per effetto di incidente più soggetti siano deceduti e non sia

possibile provare il momento della morte di ciascuno,si considerano morti nello

stesso momento (art.4).

Non ci sono altri modi per perdere la capacità giuridica (mors omina solvit)che non

fa confusa con la capacità di agire.

lo status è la posizione di un soggetto rispetto all’appartenenza a determinati gruppi

sociali.costituisce pure un dirittoinprescrittibile,assoluto,inalienabile e di ordine

pubblico:non ammettono compromessi ne transazioni. Diritto civile 24/25 1

INCERTEZZA SULL’ESISTENZA DELLA PERSONA

Ci sono 3 situazioni nelle quali non si ha la certezza che un diritto abbia ancora il

suo titolare:

1. SCOMPARSA:persona che scompare dal domiclio o dall’ultima residenza e

non dà piu notizie di se,per cui non si da dove sia e si dubita che sia ancora

viva o no.art.70:l’eventuale successione aperta in favore di uno scomparso

viene devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in sua mancanza.art,48:il

tribunale può nominare un curatore allo scomparso.

2. ASSENZA:ART.49:dopo due anni di scomparsa si può fare istanza per

dichiarazione di assenza.quando la sentenza passa in giudicato si

immettono i successori nel possesso temporaneo dei beni dell’assente.

3. DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA:trascorsi 10 anni dal giorno al

quale risale l’ultima notizia,il pm o qualunque interessato può chiedere che il

tribunale emetta con sentenza una dichiarazione di morte presunta del

scomparso.Il soggetto si considera morto nel giorno in cui risale l’ultima

notizia.Gli effetti sono retroattivi analoghi alla morte.Se il presunto morto

tritorna gli effetti cessano ex nunc.

LA CAPACITÀ GIURIDICA E LA CAPACITÀ DI AGIRE

CAPACITà DI AGIRE:ART.2:attitudine a compiere validamente atti giuridici (efficaci,senza

vizi) che riguardano i propri interessi.Anche chi non ha la capacità di agire può compiere

atti giuridici ma sarebbero viziati,annullabili.Per gli atti giuridici relativi a interessi altrui

(rappresentanza) la capacità di agire del soggetto agente non è fondamentale.

(art.1389).es.il minore va a prendere il pane e stipula un contratto di compravendita ma

agisce in nome del genitore..La capacità di agire può essere_ NATRUALE:capacità di

capire,scegliere,decider

LEGALE:idoneità a compiere atti e atti giuridici

giuridici idonei a produrre modificazioni delle compendendone le

proprie situazioni giuridiche.La legge conseguenze.Capacità

stabilisce con una presunzione assoluta che al di intendere (capire)e di

compimento dei 18 anni la capcità legale volere(scegliere),Capacit

venga raggiunta,Ci sono tuttavia dei casi in à di riconoscere le

cui le leggi speciali stabiliscono un’età conseguenze del proprio

inferiore in materia di capacità per prestare il

proprio lavoro .In tal caso il minore è abilitato

all’esercizio dei diritti e delle azioni che

dipendono dal contratto di

lavoro.es.L.977/1967:ANCHE I minori di età

maggiore a 16 anni (.296/2006) possono

esercitare un’attività lavorativa sempre che

abbiano terminato il periodo di istruzione Diritto civile 24/25 2

l’art.2 fa riferimento alla capacità legale di agire e presuppone che al compimento della

maggiore età vi sia anche la capacità naturale ma non è smepre è così:vi sono degli istituti

che pongono rimedio in questi casi e restringono o annulano la capacità legale.Questi

intervengono quando soggetti maggiorenni non hanno la capacità di intendere o di volere

e ciò si è consolidato.

1. INTERDIZIONE: INTERDIZIONE LEGALE:istituto sanzionatorio.è una pena

accessoria (art.32 cod.penale)che sussegue automaticamente in presenza di una

condanna di tipo penale che porta

2. alla reclusione non inferiore a 5 anni,per reato doloso, all’ergastolo.Comporta una

incapacità d’agire relativa:conferisce la possibilità di compiere atti di natura non

patrimoniale (sposarsi,adottare).La legittimazione all’impugnazione degli atti

compiuti dall’interdetto è assoluta (art.1441 comma 2) per accentuare l’aspetto

sanzionatorio..

INTERDIZIONE GIUDIZIALE:istituto di tutela per gli incapaci.art.414:può essere interdetto

un soggetto maggiorenne o un minore emancipato (con la capacità di agire anticipata per

il matrimonio ed è assistito da un curatore ma se è autorizzato dal tribunale all'esercizio

dell'impresa può compiere da solo anche atti di straordinaria amministrazione,solo che

non può fare testamento e donare) i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di

mente ( l’infermità è un abitus, intrinseco al soggetto, fa parte del suo essere ) che li rende

incapaci di provvedere ai propri interessi,sono interdetti anche quando cio è necessario ad

assicurare la loro adeguata protezione e art.416:i minori di 17 anni ,ma l’interdizione ha

effetto solo quando raggiunge la maggiore età,la procedura di interdizione può essere fatta

nell’ultimo anno della minore età ma l’efficacia la acquisisce quando diventa maggiorenne.

ratio:nel momento in cui un soggetto diventa maggiorenne,la capacità la acquisisce nel

giorno in cui compie gli anni,la procedura è lunga,impiega mesi per concludersi.con

l’art.416 il legislatore vuole evitare di trovarsi di fronte all’incapacità naturale tra il momento

in cui il soggetto diventa maggiorenne e il momento in cui si riesce a interdirlo.

questa anticipazione è unicamente della procedure non dell'efficacia..

conseguenze di un procedimento di interdizione

perde la capacità di agire omni comprensiva:sia per i negozi di tipo patrimoniale e

personale(non può sposarsi,fare testamento ).è rappresentato da un soggetto chiamato

tutore che cura gli aspetti patrimoniali e personali dell’interdetto. Tuttavia la

rappresentanza del tutore trova una limitazione antologica che risiede nell’istituto della

rappresentanza:istituto che si ha quando un soggetto agisce in nome e per conto di

un’altro.istituto generale ma non vale per tutti i negozi e atti giuridici:ce ne sono alcuni

strettamente personali (testamento) che non ammettono la rappresentanza.

Quindi se l’interdetto non ha la capacità di agire e tutto quello che lo riguarda deve essere

coperto dal tutore, che ha la RAPPRESENTANZA LEGALE (è la legge che fa derivare

dall’interdizione la rappresentanza) e pone in essere gli atti in nome e per conto

dell’interdetto, ma esistono degli istituti che la rappresentanza non la ammettono,allora

almeno per questi istituti l’interdetto si trova in uno stato di INCAPACITà GIURIDICA

SPECIALE :non potrà compiere questi atti,neanche per mezzo del tutore:non può essere

titolare di quelle situazioni giuridiche che non ammettono la rappresentanza.

il tutore ha l’amministrazione del patrimonio,la rappresentanza legale e la cura della

persona dell’interdetto. Diritto civile 24/25 3

PROCEDURA DI INTERDIZIONE:(art.419):il giudice deve effettuare un’esame della

persona.può,non deve avvalersi di un tecnico.Il codice si basa sull’idea che il giudice sia il

PERITUS REPITORUM (perito dei periti),non ha bisogno di esperti periti,se ritiene di poter

decidere da solo.La perizia non è richiesta dalla legge ma nella pratica il giudice la

richiede costantemente per varie situazioni.es.perito geometra per valutare beni

art.421:l’inabilitazione ha effetto dal giorno di pubblicazione della sentenza.

art.423:pubblicità:la sentenza va pubblicata nell’appostito registro e va indicata nell’atto di

nascita.

Gli atti di ordinaria amministrazione li compie il tutore da solo ( ritiro pensione,pagamento

bollette).Per gli atti di straordinaria amministrazione ( che incidono sull’entità

patrimoniale ,acquisto casa) il tutore si deve premunire di autorizzazione dal giudice

monocratico art.374,per atti ancora più importanti deve essere autorizzato da un

tribunale,collegio di 3 giudici (art.375).

Prima della L.6/2004 l’interdetto era privato totalmente della capacità di agire,poi è stata

fatta una minima correzione:gli atti minimi della vita quotidiana che non possono recare

pregiudizio possono essere compiuti dall'interdetto,su valutazione del giudice,con

l’assistenza del tutore (art.427).

In realtà,se il soggetto ha una minima capacità di intendere e di volere,non viene

interdetto,si fa riferimento agli altri istuti.

COSA SUCCEDE SE L’INTERDETTO PONE IN ESSERE DEGLI ATTI GIURIDICI?

 compie atti da solo:art.427 comma 2:annullabilità relativa dell’atto:l’annulamento

può essere chiesto solo dal soggetto o dai rappresentanti del soggetto nel cui

interesse l’annulabilità è prevista (art.1441)

 il tutore compie atti senza seguire le procedure previste dal codice (agisce senza

autorizzazione ):art.377 annullabilità relativa.

3. INABILITAZIONE:restrizione della capacità di agire,meno grave

dell’interdizione.Art.415:possono essere inabilitati i maggiori di età.vale anche in questo

caso l’art.416.Può essere inabilitato:

la persona che si trova in condizioni di abituale malattia mentale ma non così grave da far

luogo all’interdizione.Cambia l’aspetto quantitativo rispetto all’interdizione:ciò che non dà

luogo a interdizione può dar luogo a inabilitazione.

colui che per prodigalità (per non conoscere il valore del denaro lo spendilo per motivi

frivoli ), o abuso di alcool espone se e la propria famiglia a GRAVI PREGIUDIZI

ECONOMICI :non basta essere alcolizzati,occorre che ciò si traduca in un potenziale

pregiudizio.

il cieco,il sordo (l.95/2006) dalla nascita che non abbia ricevuto una sufficiente

educazione.oggi però anche queste persone possono ricevere un’istruzione idonea.

EFFETTI DELL’INABILITAZIONE

Incapacità limitata di agire;all’inabilitato è lasciato un perimetro di movimento più esteso.Le

funzioni del soggetto preposto alla sua cura (curatore) sono limitate alla cura del

patrimonio ,non si estendono all’ambito personale.Il curatore ASSISTE l’inabilitato,non

rappresenta la volontà dell’inabilitato che assume e mantiene una certa rilevanza.

Si applica l’istituto della tutela dei minori emancipati (art.394) come stabilito dall’art.424

:rinvio di disciplina.

L’inabilitato può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.La riscossione di capitali

(stipendio,pensione) può essere fatta con l’assistenza del curatore. gli atti di straordinaria

amministrazione possono essere fatti con il consenso del tutore e del giudice tutelare

(art.427 ).alcuni atti anche senza l'assistenza del curatore. Diritto civile 24/25 4

ASSISTENZA:combinazione di volontà per gli atti compiuti dall’inabilitato:le manifestazioni

di volontà sono quelle dell’inabilitato e del curatore, che si combinano e formano una

volontà unica dando vita a un evento COMPLESSO.

L’assistenza è diseguale perchè una delle volontà (inabilitato ) è più rilevante rispetto

all’altra.ciò da vita a un ATTO COMPLESSO DISEGUALE :il curatore integra la volontà

dell’inabilitato.Se manca la volontà dell’inabilitato l’atto è nullo.Se manca la volontà del

curatore l’atto è annulabile.Invece in un ‘ASSISTENZA EGUALE:le due manifestazioni sono

sullo stesso piano es.delibera consiglio amministrazione.

La tutela e la curatela si basano sul criterio di domicilio (art.43) per la nomina del curatore

/tutore.gli atti sono annnullabili

4. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:più diffuso nella pratica.è stato istituito nel

2004 dopo un’ampio dibattito in cui si ritenevano i 2 istituti precedenti troppo gravosi

per il soggetto che vi fosse sottoposto.Nella pratica si erano tradotti come una sorte

di morte sociale,venivano recepiti in modo negativo.Il nuovo istituto è meno rigido e

questa legge (l.6/2004) va a modificare l’art.427 per renderli piu elastici.Chi può

essere assistito da amministratore di sostegno?

art.404:la persona (maggiorenne) che ,per effetto di una infermità (malattia) ovvero

di una menomazione fisica o psichica,si trova nella impossibilità,anche parziale o

temporanea di provvedere ai propri interessi.L’amministratore viene nominato dal

giudice tutelare del luogo in cui l’assistito ha la RESIDENZA o il domicilio(invertito il

criterio del domicilio).Non c’è disciplina nel codice perchè le tipologie di atti e il

grado di limitazione della capacità sono di volta in volte decise dal giudice con il

decreto di nomina (art.405 comma 5):per alcune tipologie di atti l’amministratore

può avere la rappresentanza per altri il sostegno.

art.409:il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non

richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria

dell’amministratore di sostegno:l’amministrato mantiene la capacità di agire,salvo

che non sia richiesta la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore,In ogni

caso non è il decreto che stabilisce quando,tutto quello che trovo nel decreto lo può

fare.Nella pratica questo istituto è diventato un modulo precompilato che il giudice

compila con i dati anagrafici dell’assistito.

art.411:reinvia alle norme su inabilitazione e interdizione.

LEGITTIMAZIONE A PRESENTARE RICORSO:art.406-407:il soggetto,il coniuge,la

persona stabilmente convivente,parenti entro 4 grado,affini entro 2 grado,assistente

sociale può presentare ricorso per la nomina dell’amministratore.

Gli atti compiuti in violazione delle indicazioni contenute nella legge e nel decreto

sono annullabili.

I 3 istituti sono procedure di volontaria giurisdizione(tipo di giurisdizione civile in cui

non c’è contenzioso,per queste procedure non è necessaria l’assistenza legale.VS

procedure civile.

Tutti i provvedimenti limitativi deòòa capacità vanno pubblicizati:

 presso il registro delle tutele presente in ogni tribunale (art.47

disp.transitorie) Diritto civile 24/25 5

 presso i registri dello stato civile:la limitazione della capacità viene annotata

al margine dell’atto di nascita.

Anche la capacità naturale trova una sua regolamentazione:per esistere la capacità

naturale presuppone l’esistenza di intendere e volere.L’incapacità naturale è

l’incapacità di intendere o volere.Può essere:

TOTALE:manca del tutto la PARZIALE:non c’è del tutto la

consapevolezza del proprio consapevolezza e la maturità per

agire.CONSEGUENZA:nullità compiere quella determinata tipologia di

dell’atto posto in essere da un atto.es.16enne,soggetto in depressione

incapace naturale.TAMQUAM cronica.CONSEGUENZA:annulabilità

NON ESSET(come se non ci dell’atto:atto ciziato ,invalido ma che è

fosse).l’atto è idoneo a produrre effetti (efficace

invalido,gravemente viziato. transitoriamente )in via transitoria.gli

effetti possono essere fatti veniere meno

art.428:gli atti compiuti da persona,seppur non interedetta,si provi essere stata per

qualsiasi causa ,anche transitoria,incapace di intendere o di volere al momento in cui gli

atti sono stati compiuti,possono esser

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lamis123. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof De Belvis Elisa.
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