DIRITTO CIVILE A.A.2024/2025
PROF.DE BELVIS
LA PERSONA FISICA
la persona fisica intesa come soggetto di diritto nasce con la nascita(art.1) :si acquisisce la
capacità giuridica:con il termine nascita si intende espulsione dal corpo materno,deve
essere caratterizzata da respirazione anche per 1 secondo,che permette al giudice di
stabilire che quel soggetto è nato.Nel momento della nascita acquista la capacità giuridica
ma non è detto che sia caratterizzato da idoneità a sopravvivere,basta che respiri anche
per pochi secondi.per vedere se ha respirato si va a vedere se si sono gonfiati gli alveoli
dei polmoni mettendo un polmone in una vaschetta d’acqua:se galleggia,c’è stata la
respirazione.se un soggetto è nato,acquisce capacità giuridica anche per pochi secondi
nel campo delle successioni ha ereditato.L’eredità in questo caso andrà ai suoi eredi
legittimi mentre se nasce morto,andrà eliminato dalla linea degli eredi e non ha acquisito
alcun diritto.
art.1 comma 2:utilizza il termine concepito:è un nascituro già concepito (uomo in
fieri)mentre un nascituro non concepito non si sa se nascerà es.un anziano lascia la casa
in eredità al nipote ma non sa se il figlio avrà degli eredi.L’articolo stabilisce che qualora si
stia stabilendo di posizioni giuridiche soggettive di vantaggio ( il concepito non può essere
titolare di posizioni giuridiche negative) , questi diritti di carattere patrimoniale (successioni,
art.462 ,784donazioni) possono essere acquisiti anche dal concepito ma ne diventa
titolare con la nascita:l’acquisto è subordinato alla condizione sospensiva della
nascita.Anche se venisse effetuata l’interuzzione di gravidanza e il soggetto nasce
vivo,acquisterebbe comunque capacità di agire.Ma di solito,l’interrizione si fa quando la
respirazione non è ancora possibile.(l.194/1978).
La capacità giuridica si perde con la morte (l.578/93):un soggetto muore quando le
funzioni celebrali cessano in modo irriversibile.I modi per accertare la morte sono 2:
1. METODO DIRETTO:verificazione di cessazione per almeno 15 minuti delle funzioni
dell’encefalo.
2. METODO INDIRETTO:mancanza per almeno 20 minuti delle funzioni vascolari(il
cuore si ferma).è detto indiretto perchè il cuore che non batte determina
indirettamente la mancanza di ossigeno all’encefalo.
Nel caso in cui per effetto di incidente più soggetti siano deceduti e non sia
possibile provare il momento della morte di ciascuno,si considerano morti nello
stesso momento (art.4).
Non ci sono altri modi per perdere la capacità giuridica (mors omina solvit)che non
fa confusa con la capacità di agire.
lo status è la posizione di un soggetto rispetto all’appartenenza a determinati gruppi
sociali.costituisce pure un dirittoinprescrittibile,assoluto,inalienabile e di ordine
pubblico:non ammettono compromessi ne transazioni. Diritto civile 24/25 1
INCERTEZZA SULL’ESISTENZA DELLA PERSONA
Ci sono 3 situazioni nelle quali non si ha la certezza che un diritto abbia ancora il
suo titolare:
1. SCOMPARSA:persona che scompare dal domiclio o dall’ultima residenza e
non dà piu notizie di se,per cui non si da dove sia e si dubita che sia ancora
viva o no.art.70:l’eventuale successione aperta in favore di uno scomparso
viene devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in sua mancanza.art,48:il
tribunale può nominare un curatore allo scomparso.
2. ASSENZA:ART.49:dopo due anni di scomparsa si può fare istanza per
dichiarazione di assenza.quando la sentenza passa in giudicato si
immettono i successori nel possesso temporaneo dei beni dell’assente.
3. DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA:trascorsi 10 anni dal giorno al
quale risale l’ultima notizia,il pm o qualunque interessato può chiedere che il
tribunale emetta con sentenza una dichiarazione di morte presunta del
scomparso.Il soggetto si considera morto nel giorno in cui risale l’ultima
notizia.Gli effetti sono retroattivi analoghi alla morte.Se il presunto morto
tritorna gli effetti cessano ex nunc.
LA CAPACITÀ GIURIDICA E LA CAPACITÀ DI AGIRE
CAPACITà DI AGIRE:ART.2:attitudine a compiere validamente atti giuridici (efficaci,senza
vizi) che riguardano i propri interessi.Anche chi non ha la capacità di agire può compiere
atti giuridici ma sarebbero viziati,annullabili.Per gli atti giuridici relativi a interessi altrui
(rappresentanza) la capacità di agire del soggetto agente non è fondamentale.
(art.1389).es.il minore va a prendere il pane e stipula un contratto di compravendita ma
agisce in nome del genitore..La capacità di agire può essere_ NATRUALE:capacità di
capire,scegliere,decider
LEGALE:idoneità a compiere atti e atti giuridici
giuridici idonei a produrre modificazioni delle compendendone le
proprie situazioni giuridiche.La legge conseguenze.Capacità
stabilisce con una presunzione assoluta che al di intendere (capire)e di
compimento dei 18 anni la capcità legale volere(scegliere),Capacit
venga raggiunta,Ci sono tuttavia dei casi in à di riconoscere le
cui le leggi speciali stabiliscono un’età conseguenze del proprio
inferiore in materia di capacità per prestare il
proprio lavoro .In tal caso il minore è abilitato
all’esercizio dei diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di
lavoro.es.L.977/1967:ANCHE I minori di età
maggiore a 16 anni (.296/2006) possono
esercitare un’attività lavorativa sempre che
abbiano terminato il periodo di istruzione Diritto civile 24/25 2
l’art.2 fa riferimento alla capacità legale di agire e presuppone che al compimento della
maggiore età vi sia anche la capacità naturale ma non è smepre è così:vi sono degli istituti
che pongono rimedio in questi casi e restringono o annulano la capacità legale.Questi
intervengono quando soggetti maggiorenni non hanno la capacità di intendere o di volere
e ciò si è consolidato.
1. INTERDIZIONE: INTERDIZIONE LEGALE:istituto sanzionatorio.è una pena
accessoria (art.32 cod.penale)che sussegue automaticamente in presenza di una
condanna di tipo penale che porta
2. alla reclusione non inferiore a 5 anni,per reato doloso, all’ergastolo.Comporta una
incapacità d’agire relativa:conferisce la possibilità di compiere atti di natura non
patrimoniale (sposarsi,adottare).La legittimazione all’impugnazione degli atti
compiuti dall’interdetto è assoluta (art.1441 comma 2) per accentuare l’aspetto
sanzionatorio..
INTERDIZIONE GIUDIZIALE:istituto di tutela per gli incapaci.art.414:può essere interdetto
un soggetto maggiorenne o un minore emancipato (con la capacità di agire anticipata per
il matrimonio ed è assistito da un curatore ma se è autorizzato dal tribunale all'esercizio
dell'impresa può compiere da solo anche atti di straordinaria amministrazione,solo che
non può fare testamento e donare) i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di
mente ( l’infermità è un abitus, intrinseco al soggetto, fa parte del suo essere ) che li rende
incapaci di provvedere ai propri interessi,sono interdetti anche quando cio è necessario ad
assicurare la loro adeguata protezione e art.416:i minori di 17 anni ,ma l’interdizione ha
effetto solo quando raggiunge la maggiore età,la procedura di interdizione può essere fatta
nell’ultimo anno della minore età ma l’efficacia la acquisisce quando diventa maggiorenne.
ratio:nel momento in cui un soggetto diventa maggiorenne,la capacità la acquisisce nel
giorno in cui compie gli anni,la procedura è lunga,impiega mesi per concludersi.con
l’art.416 il legislatore vuole evitare di trovarsi di fronte all’incapacità naturale tra il momento
in cui il soggetto diventa maggiorenne e il momento in cui si riesce a interdirlo.
questa anticipazione è unicamente della procedure non dell'efficacia..
conseguenze di un procedimento di interdizione
perde la capacità di agire omni comprensiva:sia per i negozi di tipo patrimoniale e
personale(non può sposarsi,fare testamento ).è rappresentato da un soggetto chiamato
tutore che cura gli aspetti patrimoniali e personali dell’interdetto. Tuttavia la
rappresentanza del tutore trova una limitazione antologica che risiede nell’istituto della
rappresentanza:istituto che si ha quando un soggetto agisce in nome e per conto di
un’altro.istituto generale ma non vale per tutti i negozi e atti giuridici:ce ne sono alcuni
strettamente personali (testamento) che non ammettono la rappresentanza.
Quindi se l’interdetto non ha la capacità di agire e tutto quello che lo riguarda deve essere
coperto dal tutore, che ha la RAPPRESENTANZA LEGALE (è la legge che fa derivare
dall’interdizione la rappresentanza) e pone in essere gli atti in nome e per conto
dell’interdetto, ma esistono degli istituti che la rappresentanza non la ammettono,allora
almeno per questi istituti l’interdetto si trova in uno stato di INCAPACITà GIURIDICA
SPECIALE :non potrà compiere questi atti,neanche per mezzo del tutore:non può essere
titolare di quelle situazioni giuridiche che non ammettono la rappresentanza.
il tutore ha l’amministrazione del patrimonio,la rappresentanza legale e la cura della
persona dell’interdetto. Diritto civile 24/25 3
PROCEDURA DI INTERDIZIONE:(art.419):il giudice deve effettuare un’esame della
persona.può,non deve avvalersi di un tecnico.Il codice si basa sull’idea che il giudice sia il
PERITUS REPITORUM (perito dei periti),non ha bisogno di esperti periti,se ritiene di poter
decidere da solo.La perizia non è richiesta dalla legge ma nella pratica il giudice la
richiede costantemente per varie situazioni.es.perito geometra per valutare beni
art.421:l’inabilitazione ha effetto dal giorno di pubblicazione della sentenza.
art.423:pubblicità:la sentenza va pubblicata nell’appostito registro e va indicata nell’atto di
nascita.
Gli atti di ordinaria amministrazione li compie il tutore da solo ( ritiro pensione,pagamento
bollette).Per gli atti di straordinaria amministrazione ( che incidono sull’entità
patrimoniale ,acquisto casa) il tutore si deve premunire di autorizzazione dal giudice
monocratico art.374,per atti ancora più importanti deve essere autorizzato da un
tribunale,collegio di 3 giudici (art.375).
Prima della L.6/2004 l’interdetto era privato totalmente della capacità di agire,poi è stata
fatta una minima correzione:gli atti minimi della vita quotidiana che non possono recare
pregiudizio possono essere compiuti dall'interdetto,su valutazione del giudice,con
l’assistenza del tutore (art.427).
In realtà,se il soggetto ha una minima capacità di intendere e di volere,non viene
interdetto,si fa riferimento agli altri istuti.
COSA SUCCEDE SE L’INTERDETTO PONE IN ESSERE DEGLI ATTI GIURIDICI?
compie atti da solo:art.427 comma 2:annullabilità relativa dell’atto:l’annulamento
può essere chiesto solo dal soggetto o dai rappresentanti del soggetto nel cui
interesse l’annulabilità è prevista (art.1441)
il tutore compie atti senza seguire le procedure previste dal codice (agisce senza
autorizzazione ):art.377 annullabilità relativa.
3. INABILITAZIONE:restrizione della capacità di agire,meno grave
dell’interdizione.Art.415:possono essere inabilitati i maggiori di età.vale anche in questo
caso l’art.416.Può essere inabilitato:
la persona che si trova in condizioni di abituale malattia mentale ma non così grave da far
luogo all’interdizione.Cambia l’aspetto quantitativo rispetto all’interdizione:ciò che non dà
luogo a interdizione può dar luogo a inabilitazione.
colui che per prodigalità (per non conoscere il valore del denaro lo spendilo per motivi
frivoli ), o abuso di alcool espone se e la propria famiglia a GRAVI PREGIUDIZI
ECONOMICI :non basta essere alcolizzati,occorre che ciò si traduca in un potenziale
pregiudizio.
il cieco,il sordo (l.95/2006) dalla nascita che non abbia ricevuto una sufficiente
educazione.oggi però anche queste persone possono ricevere un’istruzione idonea.
EFFETTI DELL’INABILITAZIONE
Incapacità limitata di agire;all’inabilitato è lasciato un perimetro di movimento più esteso.Le
funzioni del soggetto preposto alla sua cura (curatore) sono limitate alla cura del
patrimonio ,non si estendono all’ambito personale.Il curatore ASSISTE l’inabilitato,non
rappresenta la volontà dell’inabilitato che assume e mantiene una certa rilevanza.
Si applica l’istituto della tutela dei minori emancipati (art.394) come stabilito dall’art.424
:rinvio di disciplina.
L’inabilitato può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.La riscossione di capitali
(stipendio,pensione) può essere fatta con l’assistenza del curatore. gli atti di straordinaria
amministrazione possono essere fatti con il consenso del tutore e del giudice tutelare
(art.427 ).alcuni atti anche senza l'assistenza del curatore. Diritto civile 24/25 4
ASSISTENZA:combinazione di volontà per gli atti compiuti dall’inabilitato:le manifestazioni
di volontà sono quelle dell’inabilitato e del curatore, che si combinano e formano una
volontà unica dando vita a un evento COMPLESSO.
L’assistenza è diseguale perchè una delle volontà (inabilitato ) è più rilevante rispetto
all’altra.ciò da vita a un ATTO COMPLESSO DISEGUALE :il curatore integra la volontà
dell’inabilitato.Se manca la volontà dell’inabilitato l’atto è nullo.Se manca la volontà del
curatore l’atto è annulabile.Invece in un ‘ASSISTENZA EGUALE:le due manifestazioni sono
sullo stesso piano es.delibera consiglio amministrazione.
La tutela e la curatela si basano sul criterio di domicilio (art.43) per la nomina del curatore
/tutore.gli atti sono annnullabili
4. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:più diffuso nella pratica.è stato istituito nel
2004 dopo un’ampio dibattito in cui si ritenevano i 2 istituti precedenti troppo gravosi
per il soggetto che vi fosse sottoposto.Nella pratica si erano tradotti come una sorte
di morte sociale,venivano recepiti in modo negativo.Il nuovo istituto è meno rigido e
questa legge (l.6/2004) va a modificare l’art.427 per renderli piu elastici.Chi può
essere assistito da amministratore di sostegno?
art.404:la persona (maggiorenne) che ,per effetto di una infermità (malattia) ovvero
di una menomazione fisica o psichica,si trova nella impossibilità,anche parziale o
temporanea di provvedere ai propri interessi.L’amministratore viene nominato dal
giudice tutelare del luogo in cui l’assistito ha la RESIDENZA o il domicilio(invertito il
criterio del domicilio).Non c’è disciplina nel codice perchè le tipologie di atti e il
grado di limitazione della capacità sono di volta in volte decise dal giudice con il
decreto di nomina (art.405 comma 5):per alcune tipologie di atti l’amministratore
può avere la rappresentanza per altri il sostegno.
art.409:il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non
richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria
dell’amministratore di sostegno:l’amministrato mantiene la capacità di agire,salvo
che non sia richiesta la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore,In ogni
caso non è il decreto che stabilisce quando,tutto quello che trovo nel decreto lo può
fare.Nella pratica questo istituto è diventato un modulo precompilato che il giudice
compila con i dati anagrafici dell’assistito.
art.411:reinvia alle norme su inabilitazione e interdizione.
LEGITTIMAZIONE A PRESENTARE RICORSO:art.406-407:il soggetto,il coniuge,la
persona stabilmente convivente,parenti entro 4 grado,affini entro 2 grado,assistente
sociale può presentare ricorso per la nomina dell’amministratore.
Gli atti compiuti in violazione delle indicazioni contenute nella legge e nel decreto
sono annullabili.
I 3 istituti sono procedure di volontaria giurisdizione(tipo di giurisdizione civile in cui
non c’è contenzioso,per queste procedure non è necessaria l’assistenza legale.VS
procedure civile.
Tutti i provvedimenti limitativi deòòa capacità vanno pubblicizati:
presso il registro delle tutele presente in ogni tribunale (art.47
disp.transitorie) Diritto civile 24/25 5
presso i registri dello stato civile:la limitazione della capacità viene annotata
al margine dell’atto di nascita.
Anche la capacità naturale trova una sua regolamentazione:per esistere la capacità
naturale presuppone l’esistenza di intendere e volere.L’incapacità naturale è
l’incapacità di intendere o volere.Può essere:
TOTALE:manca del tutto la PARZIALE:non c’è del tutto la
consapevolezza del proprio consapevolezza e la maturità per
agire.CONSEGUENZA:nullità compiere quella determinata tipologia di
dell’atto posto in essere da un atto.es.16enne,soggetto in depressione
incapace naturale.TAMQUAM cronica.CONSEGUENZA:annulabilità
NON ESSET(come se non ci dell’atto:atto ciziato ,invalido ma che è
fosse).l’atto è idoneo a produrre effetti (efficace
invalido,gravemente viziato. transitoriamente )in via transitoria.gli
effetti possono essere fatti veniere meno
art.428:gli atti compiuti da persona,seppur non interedetta,si provi essere stata per
qualsiasi causa ,anche transitoria,incapace di intendere o di volere al momento in cui gli
atti sono stati compiuti,possono esser
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