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OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE O SEMPLICI CON FACOLTÀ ALTERNATIVA E’

un’obbligazione semplice, è dedotta un’unica prestazione, ma per volontà delle parti o della legge

al debitore è attribuita facoltà, fin dalla nascita del rapporto, di liberarsi eseguendo una

prestazione diversa dall’unica dedotta in obbligazione, es. l’obbligazione alimentare, dove si ha

l’obbligo di somministrare alimenti, o con assegno o mantenendo la persona, es. il terzo

acquirente di beni ipotecati che ha trascritto il suo titolo d’acquisto e non è personalmente

obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti può rilasciare i beni stessi o liberarli da

ipoteche, la prestazione dedotta è solo quella di pagare i creditori iscritti. In caso di impossibilità

per causa non imputabile al debitore, dell’unica prestazione dedotta a cui accede quella

facoltativa, il rapporto si estingue nella sua totalità, anche se è ancora possibile esercitare quella

facoltativa prevista, perché quest’ultima non è dedotta come alternativa, ma come facoltà

concessa al debitore per liberarsi, nelle alternative in questo caso se fosse prima della scelta, ci si

concentrava su altra dedotta in obbligazione. Nell'obbligazione facoltativa, la scelta viene

esercitata solo attraverso l'esecuzione della diversa prestazione. Come nel 1197 è

un’obbligazione semplice, dove il debitore può liberarsi eseguendone una diversa da quella

originariamente dovuta la quale se diventa impossibile per causa a lui imputabile è liberato in

entrambe le ipotesi, si differenziano in quanto nel 1197 il debitore è facoltizzato ad eseguire la

diversa prestazione solo se ci sia un accordo solutorio successivo (cioè convenuto in sede di

assunzione dell’obbligazione principale) in tal senso tra le parti, in difetto di tale accordo se il

debitore eseguisse una diversa, ancorchè migliore prestazione sarebbe cmq inadempiente, nella

facoltativa tale facoltà attribuita al debitore è insita al sorgere del rapporto e non necessita di un

accordo successivo, l’obbligazione nasce già con un accessorio che è tale facoltà e in questo caso

l’esecuzione di una diversa prestazione vale come adempimento esatto.

ADEMPIMENTO DEL 3

° La tolleranza del creditore in Italia, a differenza della Germania, non ha

rilevanza giuridica. L’adempimento è in genere atto dovuto del debitore, ma può esserlo anche di

un suo rappresentante o di un 3° purchè ne abbia consapevolezza e volontà. Non sempre

l’adempimento configura quella corresponsione tra pretesa ed obbligo e quindi non sempre porta

all’estinzione del rapporto, ad es. nell’adempimento del condebitore il quale soddisfa la pretesa

creditoria ma può ripetere quanto pagato verso gli altri condebitori, o in quello del fideiussore , al

quale oltre all’azione di regresso per l’intero, verso il debitore, viene anche surrogato ex lege nei

diritti che il creditore soddisfatto, aveva verso il debitore, ipotesi queste di successione nel lato

negozio unilaterale

attivo del rapporto obbligatorio. Ladempimento del 3° art. 1180 è un

attraverso cui un 3° adempie l’obbligo altrui con consapevolezza e volontà di

pagare un debito non suo. La prestazione del 3° vale a realizzare la pretesa del creditore allo

stessa valenza satisfattoria

stesso modo di quella del debitore, con , in quanto sorretto da

una valida causa giustificatrice. L’adempimento del debitore costituisce l’attuazione di un

obbligo già preesistente tra le parti, è un’attività meramente esecutiva, come lo è un contratto

definitivo dopo un preliminare, portando perciò alla corresponsione tra pretesa ed obbligo, si

estingue completamente il rapporto obbligatorio, non è necessario l’animous solvendi, cioè

l’intenzione di realizzare la pretesa creditoria, bastando solo che la condotta da lui tenuta (a volte

atto di autonomia privata, altre attività esecutiva) corrisponda a quella astrattamente dovuta,

affinchè si abbia un corretto adempimento. Nell’adempimento del 3°, si ha una valida causa

solutoria, ma questo non ha alcun obbligo verso il creditore, si crea una dissociazione tra la

pretesa del creditore, pienamente soddisfatta, e la liberazione del debitore, che non è

automatica. Per aversi un’attività solutoria, valida a giustificare uno spostamento patrimoniale,

l’attribuzione patrimoniale va compiuta nella preesistenza di un obbligo proprio (ad.to del

debitore), di un obbligo altrui (ad.to del 3°) o preesistenza di un dovere morale o sociale (ad.to

di obbligazione naturale), al di fuori di queste 3 cause tipiche, un’attività con caratteristiche

solutorie o liberali attraverso animous donandi, configura un pagamento di indebito. Nel 1180 c’è

la consapevolezza e volontà di pagare un debito non proprio, che lo differenzia dall’art. 2036

indebito soggettivo ex latere solventis, dove il solvens si crede debitore in base ad un errore

scusabile e dove quindi la prestazione mancando la volontà non va a realizzare la pretesa

creditoria, anzi è fonte di restituzione a carico del creditore, accipiens. L’adempimento del 3° ha

valenza satisfattoria della pretesa creditoria quando si tratti di prestazione fungibile ed in questo

caso una eventuale opposizione del creditore all’adempimento del 3° è ininfluente, in quanto il

creditore non ha alcun legittimo interesse a che sia il vero debitore ad adempiere, mentre un

eventuale opposizione del debitore a che il 3° adempia al suo posto può essere accolta dal

creditore, rifiutando così la prestazione dal 3°. Quando il creditore accetta la prestazione dal 3°

A)

può: limitarsi a riceverla senza fare null’altro, in questo caso il rapporto obbligatorio si

estingue in quanto soddisfa il creditore e libera il vero debitore, venendosi a creare un

arricchimento art 2041 senza causa da parte del debitore liberato, che si vede un incremento

patrimoniale dato dal risparmio di una spesa che era tenuto a sostenere e contestualmente un

impoverimento del 3° che ha adempiuto un obbligo non suo, l’azione di arricchimento non è un

rimedio di natura restitutoria come ad es. la ripetizione dell’indebito, in quanto qui l’indennità è

dovuta all’impoverito nei limiti dell’arricchimento, e se si tratta di cose determinate è dovuta solo

se l’arricchimento sussiste al tempo della domanda, se non sussiste al tempo della domanda, verrà

a mancare l’arricchimento dello stesso debitore, non spettando così al 3° alcun indennizzo

neanche parziale, problema che non si pone per le obbligazioni pecuniarie dove c’è coincidenza tra

arricchimento ed impoverimento, in quanto all’impoverito spetta l’indennità della stessa somma

. B)

pagata al creditore il creditore può surrogare (per qualunque motivo) il 3° nel suo diritto nei

confronti del vero debitore in modo espresso e contemporaneamente al pagamento, non

costituendo in questo caso la realizzazione dell’interesse creditorio l’estinzione del rapp.to

obbligatorio, dissociazione tra pretesa ed obbligo, si ha una successione dal lato attivo del

rapporto, il 3° prende il posto del creditore.

PAGAMENTO AL 3° prestazione soggettivamente inesatta, cioè a

sta ad indicare una

persona non legittimata a ricevere la prestazione. L’adempimento è esatto solo se la

prestazione è compiuta nelle mani del creditore, l’art. 1188 ammette anche al suo rappresentante

(ad. es. se il creditore è un incapace, il debitore è libero solo se adempie verso il rappresentante

legale) o a persona indicata dal creditore (il debitore è liberato a seguito dell’ accordo tra le parti)

o autorizzata dalla legge a riceverla, se il debitore la indirizza a soggetto diverso da questi indicati,

rimane obbligato verso il vero creditore, configurandosi un pagamento dell’indebito soggettivo ex

latere accipientis, in quanto l’accipiens non aveva alcun diritto di credito verso il solvens, con

obbligo alla restituzione. Il debitore è cmq liberato dall’obbligazione anche se la prestazione era

soggettivamente inesatta se il creditore lo ratifichi, (atto del creditore che comporta

automaticamente la liberazione del debitore), cioè approvi il pagamento fatto al 3°, stando a

significare che ci sia un rapporto tra il 3° e il creditore, avendo quel pagamento per il creditore

stessa valenza satisfattiva che se fosse stata ricevuta da lui stesso, realizza quindi l’interesse

creditorio liberando il debitore ed estinguendo l’obbligazione, oppure se il creditore abbia

l’efficacia

approfittato della prestazione ricevuta dal 3°, in quanto sia cmq a lui pervenuta,

liberatoria del debitore presuppone che l’interesse creditorio si sia cmq realizzato ,

essendo cmq pervenuta al vero creditore realizzando anche qui l’interesse creditorio ed

estinguendo l’obbligazione, grava sul debitore l’onere della prova che a seguito

dell’approfittamento della prestazione ricevuta dal 3° , l’interesse del creditore risulti cmq ed

PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE

ugualmente soddisfatto. Altra ipotesi, si ha nel

art. 1189 (che deroga all’art. 2033) ci sia il pagamento al creditore apparente, dove non c’è

realizzazione dell’interesse creditorio, costituisce anzi il pagamento di un indebito soggettivo ex

latere accipientis, (dove in teoria il debitore non dovrebbe essere liberato verso il vero creditore,

ma gli sarebbe dovuta spettare un’azione di ripetizione verso il creditore apparente), qui invece

nel caso in cui dimostri di aver pagato (anche se male) in buona fede, ritenendo cioè che il 3° il

quale ha ricevuto la prestazione, gli sia apparso in base a circostanze oggettivamente univoche

come il soggetto legittimato a ricevere la prestazione o come il vero creditore, è liberato dalla sua

obbligazione verso il vero creditore, ponendo invece a carico del 3°, creditore apparente, l’obbligo

di restituire la prestazione al vero creditore, a cui è riconosciuto diritto alla ripetizione, secondo le

regole della ripetizione dell’indebito, (che in quanto azione di natura personale, potrebbe essere

richiesta solo dal soggetto che ha eseguito la prestazione non dovuta, cioè dal solvens, in questo

caso del 1189 tale regola è piegata alla fattispecie in causa, delineando così un’eccezione). Anche

qui c’è dissociazione tra interesse creditorio ed obbligo e l’interesse del debitore è considerato

maggiormente meritevole di tutela in conseguenza alla sua buona fede, più rispetto all’interess

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale315 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mazzamuto Salvatore.