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DIRITTO CIVILE - MOSCATI

DITITTI SOGGETTIVI, il creditore è titolare di un diritto soggettivo

Dir. soggettivo assoluti = reali e della personalità, non serve collaborazione di altri,

potere

in quanto non c’è relazione giuridica tra i soggetti, è un

esercitabile erga omnes

relativi = di credito dove in base alla relazione giuridica tra creditore e

debitore, la loro realizzazione dipende dal comportamento del soggetto passivo,

potestativi c’è una soggezione del soggetto passivo, es. il

diritto di divisione nella comunione, dove tale potere è così forte da incidere, senza la

relativi perché esercitabili

collaborazione dell’altro, sulla sua sfera giuridica. Sono entrambi

solo verso soggetti ben determinati , la relatività del diritto attiene alla direzione non al suo

contenuto.

CONCEZIONE PERSONALE dell’obbligazione (anacronistica) aveva ad oggetto la persona del

debitore, il quale se non adempiva spontaneamente ne rispondeva personalmente ad es. con

CONCEZIONE

l’arresto, non erano perciò ammessi i surrogati dell’adempimento, tipici della

PATRIMONIALE , basata sulla responsabilità patrimoniale espressa dall’art. 2740 dove il debitore

risponde dell’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri ossia con la responsabilità

patrimoniale, in cui si ha tutela coattiva del credito sul patrimonio e non sulla persona ed

attraverso: la conservazione di tale garanzia attraverso le garanzie del pegno e dell’ipoteca,

l’esecuzione forzata(per equivalente cioè l’espropriazione, ed in forma specifica nel caso in cui il

bene sia fisicamente presente nel patrimonio del debitore, consegna o rilascio, fare o non fare solo

per le prestazioni fungibili e di concludere un contratto, tipico es. questo di dir. potestativo dove il

promissario acquirente di un preliminare, può chiedere al giudice l’esecuzione forzata al fine di

concludere il contratto definitivo), l’azione surrogatoria, revocatoria e il sequestro conservativo,

non ci si fa giustizia da se, la realizzazione coattiva avviene sotto il controllo del giudice; questa

tutela coattiva del credito è assente nelle obbligazioni naturali art. 2034, nelle quali il debitore

non è soggetto alla responsabilità patrimoniale, ma essendoci cmq un debito c’è l’irripetibilità di

quanto spontaneamente pagato, giustificata dal dovere morale o sociale.

PRETESA ED OBBLIGO alla base del rapporto obbligatorio che necessita di due figure, un

creditore che vanta una pretesa nei confronti di un debitore, sta il principio secondo cui la pretesa

del creditore può essere realizzata solo se il debitore tiene in concreto il comportamento

astrattamente dovuto, ma non sempre il creditore è soddisfatto per adempimento dell’obbligato,

due es. sono l’art. 1180 adempimento del 3° e il 1189 pagamento al creditore apparente, dove

non c’è corresponsione tra pretesa ed obbligo : nel 1180 infatti, a fronte dell’interesse

creditorio soddisfatto da un 3°, il debitore non è automaticamente liberato, lo è, nonostante non

abbia adempiuto in quanto unico soggetto obbligato, solo se il creditore decida di non surrogare

nei suoi crediti il 3°, ma in questo caso, venendosi a creare uno squilibrio dei due patrimoni (3° e

debitore liberato senza aver adempiuto, in quanto unico soggetto obbligato), il 3° potrà esercitare

nei confronti del debitore l’azione di arricchimento senza causa art. 2041, nel caso in cui questo

venga surrogato il debitore rimane obbligato non più verso il creditore ma verso il 3° che ha

adempiuto ora, suo nuovo creditore. Nel 1189 si verifica l’inverso, il debitore viene liberato

nonostante non abbia adempiuto correttamente, in quanto ha indirizzato la prestazione ad altra

persona, rimarrà quindi insoddisfatta la pretesa del vero creditore che potrà rivalersi su quello

apparente attraverso l’azione di ripetizione d’indebito art. 2033 qui ex latere accipientis.

FAVOR CREDITORIS è il principio secondo cui nell’ordinamento si accorda il massimo favore al

creditore, affinchè venga agevolato l’interesse creditorio, es. obbligazioni solidali in cui c’è

solidarietà passiva che permette al creditore di ottenere l’intero anche da un solo coobbligato,

non incappando nell’insolvenza di un debitore(tant’è che non esiste una solidarietà attiva perché

andrebbe contro l’interesse creditorio), assunzione del debito altrui, delegazione, espromissione e

accollo, dove all’originale debitore se ne aggiunge un altro, e la surrogazione per volontà del

creditore. E’ anche prevista dall'ordinamento una serie di strumenti che assicurano la

TUTELA DELL’INTERESSE DEL

realizzazione degli interessi debitori considerati meritevoli per la

DEBITORE ALL’ADEMPIMENTO, affinchè venga liberato dalla sua obbligazione. Il debitore,

infatti, non può essere completamente assoggettato alle pretese creditorie, il singolo rapporto,

infatti, fa emergere una serie di interessi debitori che rischiano di venire compromessi dal

perdurare del vincolo causato dal rifiuto illegittimo del creditore di cooperare all'adempimento

cioè di ricevere la prestazione, ed addirittura allo scadere del termine mettere in mora il debitore

che voleva adempiere, ad es. la mora del creditore attraverso l’offerta reale con eventuale

deposito e successiva sentenza di congruità è lo specchio della lesione di un diritto altrui

rappresentato dal diritto del debitore alla liberazione dal vincolo, remissione del debito art. 1236,

dove a differenza del adempimento di 3° dove il rifiuto del debitore all’adempimento del 3° non è

vincolante per il creditore, qui il debitore può rifiutare la remissione e lasciare quindi in vita il

rapporto obbligatorio avendo interesse, anche solo morale, ad adempiere. Il credito ed il debito

vanno perciò ricostruiti come “situazioni giuridiche complesse” caratterizzate variamente da

poteri, obblighi, facoltà, oneri, così da prospettare una nozione di “obbligazione sensibile ai valori

e ai principi fondamentali dell’ordinamento.

TUTELA AQUILIANA è un mezzo di tutela del diritto di credito che rafforza la realizzazione

pretesa risarcitoria verso il 3° che

dell’interesse creditorio, per cui è possibile esercitare una

abbia pregiudicato la realizzazione dell’interesse creditorio. Tale tutela rompe con la

concezione avutasi fino agli anni '50, dove l'ingiustizia del danno era identificata per lo più nella

lesione dei diritti soggettivi assoluti, si riteneva che la lesione dei diritti relativi trovasse ristoro

solo nell'ambito della responsabilità contrattuale, poiché, in forza della relatività del diritto di

credito, la pretesa del creditore, potendo essere realizzata solo se il debitore avesse tenuto in

concreto quel determinato comportamento astrattamente dovuto, di conseguenza poteva essere

lesa solo ad opera del debitore stesso. Tutto partì dalla richiesta di risarcimento che alla fine degli

anni '40, la società calcistica del Torino chiedeva alla compagnia aerea, per la morte dell'intera

squadra del Torino, a seguito della collisione dell'aereo, sul quale la squadra viaggiava, con il colle

di Superga, si oppose che il diritto del quale lamentava la lesione era relativo e non già assoluto,

ma la morte dei giocatori aveva pregiudicato il diritto di credito della società, alla prestazione

sportiva dovuta dai calciatori, in quanto l’obbligazione infungibile era divenuta impossibile per

causa non imputabile ai debitori (calciatori), ma a un 3° estraneo al rapporto obbligatorio, la

compagnia, che aveva impedito ai debitori di adempiere alla loro obbligazione, era quindi

il diritto di

pienamente giustificata la richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043, in quanto

credito è un valore che fa parte del patrimonio del creditore, al pari di un

qualunque altro bene suscettibile perciò di essere leso da un 3°; il risarcimento perciò non

sarà a titolo contrattuale ex art. 1218, come nel caso di inadempimento a causa del debitore, ma

extracontrattuale 2043. Stesso se il debitore non adempia perché il 3° lo abbia indotto a non

adempiere, induzione all’inadempimento, o se un 3°, effettui la trascrizione su un bene sapendo

che è già stato alienato senza trascrizione, nella consapevolezza di arrecare un danno

all’acquirente

OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione, alcuni

intendono il contenuto della prestazione, se il contenuto è lo stesso comportamento del debitore

(se c’è quindi distinzione tra contenuto ed oggetto della prestazione), altri intendendo la

I

prestazione in generale, cioè la “cosa” se tale differenza non c’è. requisiti dell’oggetto della

prestazione non sono indicati dalla legge, la dottrina fa riferimento a quelli dell’oggetto del

contratto : possibile (nella prestazione dal punto di vista fisico-naturalistico che il debitore è in

grado di compiere), lecito cioè non illeceità di norme imperative(parametro oggettivo

certo),altrimenti sarebbe un contratto nullo, di ordine pubblico e di buon costume ( norme

parametro generali rimesse alla valutazione dell’interprete), mentre violare norme dispositive o

suppletive è concesso alle parti, determinato ( cioè al momento in cui sorge l’obbligazione sia

individuata dalle parti o da una disposizione di legge) o determinabile (suscettibile di essere

individuata in base a criteri predeterminati dalle parti dalla legge es. se il danno non può essere

provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa v. anche

L’art. 1174

artt. 2056 e 1474), riferiti, alla prestazione o al suo contenuto. detta che la

patrimonialità

prestazione deve avere il carattere della , ossia essere suscettibile di valutazione

, oggettivo apprezzamento sociale

economica intesa come , ciò che la collettività sarebbe

disposta a dare per ottenere quel bene o servizio di fare o non, a differenza della giuridicità che è

invece quel carattere che consente la realizzazione coattiva dell’interesse creditorio ad es.

attraverso la presenza del corrispettivo o di una penale per ritardo o inadempimento, indici non

presenti nelle obbligazioni naturali dove l’unico effetto possibile è la soluti retentio; la prestazione

realizzazione di un interesse anche non patrimoniale

deve inoltre essere finalizzata alla

del creditore , ad es. di un interesse morale come nel contratto in favore di 3°, o nella donazione

modale. Nel rapporto obbligatorio sono necessarie due parti, non necessariamente determinate

entrambi, come nella promessa al pubblico, unilaterale, contratto di persona da nominare, o

testamento in favore di persona da scegliere dall’onerato tra + persone, ne deriva che serve sia

determinata anche solo una parte.

FONTI DELL'OBBLIGAZIONE , NEL CODICE DEL '65 E IN QUELLO ATTUALE, FONTE LEGALE E

. nominate

FONTE PRIVATA Nel nostro art 1173 le fonti sono “ ” contratto o fatto illecito,

innominate

“ ” altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico (es.

gestione d’affari, pagamento dell’indebito, arricchimento senza causa, titoli di credito, obb.ni

testamentarie, promessa al pubblico, obb.ni da contatto sociale e da atto illecito dannoso), spetta

all’interprete individuarle in quanto idonee ad essere fonti e cioè a far sorgere un rapporto

obbligatorio, in conformità con l’orientamento giuridico. L’art. 1097 del codice del 1865 basato

sulla compilazione giustinianea prevedeva figure + tassative senza spazio per l’interprete e

l’analogia, quali il contratto e quasi-contratto, cioè atti di autonomia privata diversi dal contratto,

manifestazione di volontà di una sola parte, delitto (delicta, arcaiche figure illecite tassative con

valenza civilistica e penalistica) e quasi-delitto (figure più nuove socialmente rispetto ai delicta ma

non così omogenee) + la legge ( intesa come altre figure previste da norma scritta). Nel 1942

nuova rielaborazione ripresa dalle Istituzioni di Gaio e la sua tripartizione, quindi non + sistema

chiuso, ma aperto e flessibile consentendo evoluzione ed adeguazione a nuove esigenze della

società civile. Tutti i contratti, tipici (con propria regolamentazione dal legislatore) e atipici, (che

emergono dalla realtà sociale es. leasing) sono soggetti alla disciplina generale dei contratti art

1323, tranne che l’art. 1322 (che da facoltà alle parti di concludere contratti atipici purchè diretti

a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, altrimenti sarà inificiato

da nullità. In realtà anche il fatto illecito è atipico in quanto è “ogni fatto doloso o colposo che

cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi l’ha commesso al risar.to del danno” è così

risarcibile un credito leso da terzo (tutela aquiliana) o un interesse legittimo come avvenne nella

sent. 500 del 1999 dove un’impresa che aveva ottenuto dall’autorità amministrativa

competente, una concessione edilizia si vedeva ad esecuzione avviata, un’ordinanza di

sospensione dal sindaco, questa impugnò l’ordinanza davanti al giudice amministrativo

ottenendone l’annullamento, l’impresa sopportò cmq danni e costi e la Corte di Cass. sancì che

l’interesse legittimo essendo una situazione giuridica soggettiva protetta, la cui tutela non è

è fonte di un’obbligazione risarcitoria

preclusa dal 2043, , in quanto possibile, , passibile di

ottenere dalla Pubb.ca amm.ne il risarcimento del danno sofferto. Da notare che all’interno delle

fonti innominate c’è anche la promessa unilaterale, caratterizzata dalla tipicità “non produce

effetti fuori dai casi previsti per legge” pena perciò la nullità, privilegiando la fonte contrattuale

rispetto alla unilaterale che può essere fonte solo nei casi espressamente previsti.

OBBLIGAZIONI DI DARE nel diritto romano erano presenti tre tipi di prestazione: dare, facere,

prestare o oportere, per prestazione di dare si intendeva una prestazione diretta al trasferimento

dei diritti reali sulle cose, cioè l’obbligo del venditore di far acquistare la proprietà della cosa al

compratore, nel codice vigente questo si ha con il trasferimento della titolarità dei diritti

soggettivi che avviene attraverso il consenso traslativo, il quale si legittimamente manifestato,

basta a far acquistare la proprietà. Nel diritto romano tale consenso non bastava, serviva la

materiale consegna della cosa, quello che per noi è il contratto ad effetti reali art. 1376, dove in

virtù del consenso si trasferisce un diritto reale diverso dalla proprietà, nelle obbligazioni lo

ritroviamo nel contratto di cessione del credito art. 1260 e ss. che è un contratto ad effetti reali,

strumento per la successione nel lato attivo del credito: per noi l’obbligazione di dare è intesa

non in senso giuridico, ma materiale, consistendo cioè in un fare, ossia obbligo di consegnare una

cosa, in questa prospettiva l’obbligazione di dare riguarda la fase puramente esecutiva del

rapporto es. nella compravendita non nasce un’obbligazione di dare in senso giuridico, ma una di

fare, ossia di tenere un certo comportamento materiale, il pagamento del prezzo o il fare della

consegna al compratore ed il trasferimento del diritto è già avvenuto a seguito del consenso

traslativo. Solo nella vendita di cosa altrui è presente un dare in senso romanistico di far

acquistare la proprietà del bene, in quanto con il consenso, non è possibile l’immediato

trasferimento della proprietà, non essendo l’alienante il titolare del bene, l’effetto traslativo è

differito a quando l’alienante acquisterà il bene dal vero proprietario, solo in questo momento

l’obbligazione sarà adempiuta. La prestazione di fare si ha quando il debitore è obbligato a

svolgere una certa attività e si dividono in obbligazioni di risultato, necessaria conseguenza del

comportamento dovuto, dove l’opera dovrà risultare conforme alle regole dell’arte ed alle

prescrizioni contrattuali es. un appaltatore avrà adempiuto quando farà conseguire il risultato

promesso; o di mezzi dove si compie un’attività in vista di un risultato finale, ma dove invece non

è possibile garantirlo, in quanto questo no dipenderà esclusivamente e necessariamente

dall’esatta esecuzione del comportamento dovuto, per verificare il giusto adempimento si dovrà

raffrontare la diligenza usata nella prestazione, rispetto a quella astrattamente dovuta, se c’è

corresponsione è stata adempiuta correttamente es. medico che prescrive una terapia. Nelle

obbligazioni di consegna grava sul debitore l’attività strumentale della custodia. Quelle di specie

hanno ad oggetto una cosa determinata, sono perciò di regola infungibili, l’effetto traslativo si ha

con il consenso ed è quindi possibile un inadempimento per impossibilità sopravvenuta, in quelle

di genere l’oggetto è una massa di cose individuate su alcuni aspetti fisici es. forma, colore, ecc. il

debitore si libera prestando cose almeno della media qualità, per aversi effetto traslativo, oltre al

consenso è necessaria l’individuazione del bene di accordo tra le parti, essendo generiche, non è

possibile qui un inadempimento per impossibilità sopravvenuta. Disciplinate dalla legge poi le

obbligazioni a carattere oggettivo, quelle alternative, pecuniarie, divisibili e indivisibili e soggettivo

solidali.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale315 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mazzamuto Salvatore.
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