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OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE O SEMPLICI CON FACOLTÀ ALTERNATIVA E’
un’obbligazione semplice, è dedotta un’unica prestazione, ma per volontà delle parti o della legge
al debitore è attribuita facoltà, fin dalla nascita del rapporto, di liberarsi eseguendo una
prestazione diversa dall’unica dedotta in obbligazione, es. l’obbligazione alimentare, dove si ha
l’obbligo di somministrare alimenti, o con assegno o mantenendo la persona, es. il terzo
acquirente di beni ipotecati che ha trascritto il suo titolo d’acquisto e non è personalmente
obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti può rilasciare i beni stessi o liberarli da
ipoteche, la prestazione dedotta è solo quella di pagare i creditori iscritti. In caso di impossibilità
per causa non imputabile al debitore, dell’unica prestazione dedotta a cui accede quella
facoltativa, il rapporto si estingue nella sua totalità, anche se è ancora possibile esercitare quella
facoltativa prevista, perché quest’ultima non è dedotta come alternativa, ma come facoltà
concessa al debitore per liberarsi, nelle alternative in questo caso se fosse prima della scelta, ci si
concentrava su altra dedotta in obbligazione. Nell'obbligazione facoltativa, la scelta viene
esercitata solo attraverso l'esecuzione della diversa prestazione. Come nel 1197 è
un’obbligazione semplice, dove il debitore può liberarsi eseguendone una diversa da quella
originariamente dovuta la quale se diventa impossibile per causa a lui imputabile è liberato in
entrambe le ipotesi, si differenziano in quanto nel 1197 il debitore è facoltizzato ad eseguire la
diversa prestazione solo se ci sia un accordo solutorio successivo (cioè convenuto in sede di
assunzione dell’obbligazione principale) in tal senso tra le parti, in difetto di tale accordo se il
debitore eseguisse una diversa, ancorchè migliore prestazione sarebbe cmq inadempiente, nella
facoltativa tale facoltà attribuita al debitore è insita al sorgere del rapporto e non necessita di un
accordo successivo, l’obbligazione nasce già con un accessorio che è tale facoltà e in questo caso
l’esecuzione di una diversa prestazione vale come adempimento esatto.
ADEMPIMENTO DEL 3
° La tolleranza del creditore in Italia, a differenza della Germania, non ha
rilevanza giuridica. L’adempimento è in genere atto dovuto del debitore, ma può esserlo anche di
un suo rappresentante o di un 3° purchè ne abbia consapevolezza e volontà. Non sempre
l’adempimento configura quella corresponsione tra pretesa ed obbligo e quindi non sempre porta
all’estinzione del rapporto, ad es. nell’adempimento del condebitore il quale soddisfa la pretesa
creditoria ma può ripetere quanto pagato verso gli altri condebitori, o in quello del fideiussore , al
quale oltre all’azione di regresso per l’intero, verso il debitore, viene anche surrogato ex lege nei
diritti che il creditore soddisfatto, aveva verso il debitore, ipotesi queste di successione nel lato
negozio unilaterale
attivo del rapporto obbligatorio. Ladempimento del 3° art. 1180 è un
attraverso cui un 3° adempie l’obbligo altrui con consapevolezza e volontà di
pagare un debito non suo. La prestazione del 3° vale a realizzare la pretesa del creditore allo
stessa valenza satisfattoria
stesso modo di quella del debitore, con , in quanto sorretto da
una valida causa giustificatrice. L’adempimento del debitore costituisce l’attuazione di un
obbligo già preesistente tra le parti, è un’attività meramente esecutiva, come lo è un contratto
definitivo dopo un preliminare, portando perciò alla corresponsione tra pretesa ed obbligo, si
estingue completamente il rapporto obbligatorio, non è necessario l’animous solvendi, cioè
l’intenzione di realizzare la pretesa creditoria, bastando solo che la condotta da lui tenuta (a volte
atto di autonomia privata, altre attività esecutiva) corrisponda a quella astrattamente dovuta,
affinchè si abbia un corretto adempimento. Nell’adempimento del 3°, si ha una valida causa
solutoria, ma questo non ha alcun obbligo verso il creditore, si crea una dissociazione tra la
pretesa del creditore, pienamente soddisfatta, e la liberazione del debitore, che non è
automatica. Per aversi un’attività solutoria, valida a giustificare uno spostamento patrimoniale,
l’attribuzione patrimoniale va compiuta nella preesistenza di un obbligo proprio (ad.to del
debitore), di un obbligo altrui (ad.to del 3°) o preesistenza di un dovere morale o sociale (ad.to
di obbligazione naturale), al di fuori di queste 3 cause tipiche, un’attività con caratteristiche
solutorie o liberali attraverso animous donandi, configura un pagamento di indebito. Nel 1180 c’è
la consapevolezza e volontà di pagare un debito non proprio, che lo differenzia dall’art. 2036
indebito soggettivo ex latere solventis, dove il solvens si crede debitore in base ad un errore
scusabile e dove quindi la prestazione mancando la volontà non va a realizzare la pretesa
creditoria, anzi è fonte di restituzione a carico del creditore, accipiens. L’adempimento del 3° ha
valenza satisfattoria della pretesa creditoria quando si tratti di prestazione fungibile ed in questo
caso una eventuale opposizione del creditore all’adempimento del 3° è ininfluente, in quanto il
creditore non ha alcun legittimo interesse a che sia il vero debitore ad adempiere, mentre un
eventuale opposizione del debitore a che il 3° adempia al suo posto può essere accolta dal
creditore, rifiutando così la prestazione dal 3°. Quando il creditore accetta la prestazione dal 3°
A)
può: limitarsi a riceverla senza fare null’altro, in questo caso il rapporto obbligatorio si
estingue in quanto soddisfa il creditore e libera il vero debitore, venendosi a creare un
arricchimento art 2041 senza causa da parte del debitore liberato, che si vede un incremento
patrimoniale dato dal risparmio di una spesa che era tenuto a sostenere e contestualmente un
impoverimento del 3° che ha adempiuto un obbligo non suo, l’azione di arricchimento non è un
rimedio di natura restitutoria come ad es. la ripetizione dell’indebito, in quanto qui l’indennità è
dovuta all’impoverito nei limiti dell’arricchimento, e se si tratta di cose determinate è dovuta solo
se l’arricchimento sussiste al tempo della domanda, se non sussiste al tempo della domanda, verrà
a mancare l’arricchimento dello stesso debitore, non spettando così al 3° alcun indennizzo
neanche parziale, problema che non si pone per le obbligazioni pecuniarie dove c’è coincidenza tra
arricchimento ed impoverimento, in quanto all’impoverito spetta l’indennità della stessa somma
. B)
pagata al creditore il creditore può surrogare (per qualunque motivo) il 3° nel suo diritto nei
confronti del vero debitore in modo espresso e contemporaneamente al pagamento, non
costituendo in questo caso la realizzazione dell’interesse creditorio l’estinzione del rapp.to
obbligatorio, dissociazione tra pretesa ed obbligo, si ha una successione dal lato attivo del
rapporto, il 3° prende il posto del creditore.
PAGAMENTO AL 3° prestazione soggettivamente inesatta, cioè a
sta ad indicare una
persona non legittimata a ricevere la prestazione. L’adempimento è esatto solo se la
prestazione è compiuta nelle mani del creditore, l’art. 1188 ammette anche al suo rappresentante
(ad. es. se il creditore è un incapace, il debitore è libero solo se adempie verso il rappresentante
legale) o a persona indicata dal creditore (il debitore è liberato a seguito dell’ accordo tra le parti)
o autorizzata dalla legge a riceverla, se il debitore la indirizza a soggetto diverso da questi indicati,
rimane obbligato verso il vero creditore, configurandosi un pagamento dell’indebito soggettivo ex
latere accipientis, in quanto l’accipiens non aveva alcun diritto di credito verso il solvens, con
obbligo alla restituzione. Il debitore è cmq liberato dall’obbligazione anche se la prestazione era
soggettivamente inesatta se il creditore lo ratifichi, (atto del creditore che comporta
automaticamente la liberazione del debitore), cioè approvi il pagamento fatto al 3°, stando a
significare che ci sia un rapporto tra il 3° e il creditore, avendo quel pagamento per il creditore
stessa valenza satisfattiva che se fosse stata ricevuta da lui stesso, realizza quindi l’interesse
creditorio liberando il debitore ed estinguendo l’obbligazione, oppure se il creditore abbia
l’efficacia
approfittato della prestazione ricevuta dal 3°, in quanto sia cmq a lui pervenuta,
liberatoria del debitore presuppone che l’interesse creditorio si sia cmq realizzato ,
essendo cmq pervenuta al vero creditore realizzando anche qui l’interesse creditorio ed
estinguendo l’obbligazione, grava sul debitore l’onere della prova che a seguito
dell’approfittamento della prestazione ricevuta dal 3° , l’interesse del creditore risulti cmq ed
PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE
ugualmente soddisfatto. Altra ipotesi, si ha nel
art. 1189 (che deroga all’art. 2033) ci sia il pagamento al creditore apparente, dove non c’è
realizzazione dell’interesse creditorio, costituisce anzi il pagamento di un indebito soggettivo ex
latere accipientis, (dove in teoria il debitore non dovrebbe essere liberato verso il vero creditore,
ma gli sarebbe dovuta spettare un’azione di ripetizione verso il creditore apparente), qui invece
nel caso in cui dimostri di aver pagato (anche se male) in buona fede, ritenendo cioè che il 3° il
quale ha ricevuto la prestazione, gli sia apparso in base a circostanze oggettivamente univoche
come il soggetto legittimato a ricevere la prestazione o come il vero creditore, è liberato dalla sua
obbligazione verso il vero creditore, ponendo invece a carico del 3°, creditore apparente, l’obbligo
di restituire la prestazione al vero creditore, a cui è riconosciuto diritto alla ripetizione, secondo le
regole della ripetizione dell’indebito, (che in quanto azione di natura personale, potrebbe essere
richiesta solo dal soggetto che ha eseguito la prestazione non dovuta, cioè dal solvens, in questo
caso del 1189 tale regola è piegata alla fattispecie in causa, delineando così un’eccezione). Anche
qui c’è dissociazione tra interesse creditorio ed obbligo e l’interesse del debitore è considerato
maggiormente meritevole di tutela in conseguenza alla sua buona fede, più rispetto all’interess