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Lezione 4: 5 marzo

Sintesi delle lezioni precedenti

La responsabilità extracontrattuale fa riferimento a un'interferenza occasionale rispetto alle obbligazioni che nascono da contratto (obbligazione è una disciplina del contratto).

L'indicazione del Trimarchi circa le differenze di disciplina si integra con differenze sui vizi della cosa e del trasporto se correlata con norme delle responsabilità extracontrattuale: art 2053-2054-2051.

C'è una logica dietro questa differenza di disciplina, tranne per quella della prescrizione. Possono queste differenze essere modificate dal legislatore, ma comunque è una scelta ragionevole.

Nota bene: Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale esauriscono la responsabilità per danno, ma vi sono fenomeni di responsabilità che non si riconducono né all'una né all'altra responsabilità. Ad esempio, un coniuge tradito, poiché ha subito la violazione del dovere di fedeltà, non ha diritto al risarcimento perché non rientra nella responsabilità contrattuale che ha, invece, valore patrimoniale.

Nota bene: La responsabilità precontrattuale (violazione del dovere di buona fede nelle trattative) non c'entra con quella contrattuale, per l'interesse negativo della prima rispetto alla seconda. La responsabilità precontrattuale va integrata o con la responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Cumulo di concorso di responsabilità

Permette di superare la differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Domanda: Se ed in quale misura, art 2043 e ss disciplinano non solo le condotte che distruggono risorse ma anche l'appropriazione di risorse non restituibili in natura.

Appropriazione di risorse non restituibili in natura

Se la cosa esiste in natura ci sono le azioni reali. Ma se la cosa non è restituibile in natura:

  • Non si può restituire l'intero valore capitale.
  • Non si può restituire il valore d'uso.

A) Risorse non restituibili perché perite

Si applica l'art 2043 con due adattamenti:

  • La colpa si tramuta in colpa grave.
  • La colpa grave va valutata con riferimento all'appropiazione e non alla distruzione.

Se c'è mala fede c'è dolo; se c'è buona fede bisogna vedere se dipende da colpa lieve (non rileva) o grave (rileva).

B) Risorse non restituibili perché valorizzate

Esempio: cemento utilizzato per costruire una casa. Se c'è mala fede si applica l'art 2043. Se c'è buona fede e non è da colpa grave, l'art 2043 non dà tutela. Se c'è chi si arricchisce e chi si impoverisce, si risponde a titolo obiettivo per arricchimento.

Risarcimento in senso proprio

Somma di denaro che ricompensa quella detratta.

Risarcimento punitivo

Somma per coprire il danno più somma ulteriore.

Esempio: usurpato, la cui risorsa no...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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