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LA COLPA

I cr iter i di im puta zione del danno.

La colpa è un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità civile, ex artt 2043 c.c.

Risponde ad un principio etico-morale che le conseguenze delle proprie azioni siano addossate a

colui che le ha provocate.

L'equità impone che chi abbia patito una conseguenza sfavorevole senza rimprovero, deve essere

manlevato da quelle conseguenze, non è giusto in una valutazione comparativa.

Il danno va trasferito all'autore da colui che l'ha subito.

1. Il danno è trasferito a chi lo ha causato;

2. Il trasferimento del danno si attua ed è giustificato soltanto se si accerta l'esistenza della

colpa.

Q ua l

e co

l pa? Anche la colpa come danno ingiusto è una nozione che risente del tempo e dell'area

geografica. Dipende soprattutto dal contesto storico: le imprese nascenti inevitabilmente

generavano danno molto tempo fa, e quale politica sul risarcimento del danno poteva essere

valorizzata al fine di favorire le industrie e le imprese nascenti? Si introduce una nozione di colpa

molto restrittiva, l'industria era tenuta a risarcire il danno in casi limite (politica del Lassez Faire di

Locke).

Un conto è la colpa, altro è la prova della colpa: la colpa non è il fatto, anche se la colpa si può

dedurre dal fatto.

Il principio di ordine morale impone a chi abbia causato il danno per imprudenza, negligenza,

trascuratezza ecc sia tenuto al risarcimento.

È un esito che si ha dopo un processo di affrancamento della responsabilità penale; la colpa civile

non è la colpa penale, il diritto civile nella responsabilità civile qualunque colpa è sufficiente, non

solo l'infrazione di una norma, mentre la colpa penale attiene alla violazione di una norma penale

Anche quando non vi sia intenzione di nuocere la regola fondamentale è che nella responsabilità

civile il dolo non conta.

Il principio è che occorre sempre porre la massima cura per evitare di ledere la persona e la

proprietà altrui: si può a s

s u m e

re u n conce t t

o di d a nno e di co

l pa c i v

i l e? L

a co

l pa con t ra tt

ua l e è

u g ua l e a que ll

a a q u i l i

ana?

Nella colpa aquiliana c'è un comportamento che causa un evento lesivo per imprudenza, imperizia o

per inosservanza di regole o norme di condotta: tutte le regole, basta la negligenza.

Nella colpa contrattuale si guarda alle obbligazioni dedotte nel contratto, che possono essere anche

un corollario nonché implicite dal contratto.

L a co

l pa conf i

g u ra i l fa tt

o il

l ec it o? A seconda della nozione che assumiamo di colpa. La colpa è

l'elemento soggettivo dell'illecito, colpa senza gradazioni.

Fattispecie: che ne è del danno causato da un atto amministrativo illegittimo? Chi agisce in giudizio

per il risarcimento del danno, deve provare la colpa? Secondo la Cassazione la colpa è di per sé

ravvisabile nell'accertata illegittimità del provvedimento.

Negligenza: il caso del malato di insulina che non ha preso la medicina, dovendo prevedere il suo

possibile malore. Colui è in colpa.

Inosservanza di leggi: tra la violazione della norma ed il danno c'è un nesso eziologico, ovvero tra il

danno che si è verificato e la condotta che lo ha causato quella condotta ha violato una norma che è

stata produttiva della lesione.

Guida senza patente, travolge un pedone: è in colpa di per sé per il fatto di essersi messo alla guida

senza patente? È diverso il caso della patente scaduta o lasciata a casa?

Non è perfetta l'obbligazione risarcitoria anche se rispondiamo che il soggetto sia in colpa: la

risposta è si: perché viola una norma, altro è poi il fatto che gli venga trasferito tutta la colpa.

Occorre sempre verificare la violazione della ratio della norma rispetto al danno.

Colpa per omissione: verificare l'esistenza dell'elemento psicologico rispetto a un non aver fatto. In

generale, la colpa per omissione è un obbligo di impedire un evento (ambito penale). Nel civile è

cosa diversa.

Autostrada 120 km orari, dietro la curva c'è una coda. Il tamponato fa causa, il mio avvocato

sostiene di chiamare la società autostrade, affermando che io non sono in colpa in quanto andavo

nei limiti di velocità, è in colpa la società autostrade per non aver segnalato la presenza della coda.

Dovere di informazione. In primo grado viene negata la responsabilità della società autostrade, in

Appello affermata, la Cassazione afferma con sentenza (*) 2.02.2001 n.1505 .

C'è anche il caso della macchia oleosa sull'autostrada dove la Ca s

s a z

i one 30.07.2002 afferma che

non sia necessario provare la colpa omissiva (dovere della società autostrade) di dare adeguata

informazione, è sufficiente provare il carattere insidioso.

La colpa come violazione di regole: vale ed è corretta la definizione di colpa come la violazione di

una regola, anche una norma di legge o di un regolamento, con il quid che la colpa ai fini della

responsabilità civile occorre verificare che quella norma sia stata dettata per evitare quel danno.

Il caso di chi guida senza patente: la norma è stata dettata per evitare che si faccia danno a terzi,

dimenticare la patente a casa non è quella la violazione da far rientrare nel concetto di colpa, la

macchina lasciata in sosta in curva invece viola una regola in quanto la regola è stata posta per

evitare di procurare un danno a terzi; la macchina che rimane in sosta oltre il tempo previsto, ha

commesso un'infrazione ma non c'è colpa ai fini civilistici.

Il discorso non si completa al fine di affermare la responsabilità: occorre un altro fattore, ora noi

guardiamo il profilo dell'imputazione soggettiva, e la regola ancora oggi è che non si risponde se

non c'è colpa.

Le linee di tendenza di tutti i sistemi sono di attribuire comunque la responsabilità,

indipendentemente dalla prova della colpa, in virtù di un favor per la vittima.

C'è anche un'altra prospettiva per delineare il concetto di colpa, nei termini del rischio: in quanto io

introduco nella società un rischio, e da questo derivi un pregiudizio, il soggetto che ha introdotto il

rischio è in colpa.

Fattispecie: ipotesi della rapina in banca. L'esercizio dell'attività bancaria comporta il rischio di una

rapina, comporta il rischio per il cliente che entra in quei locali di essere ferito in occasione di una

rapina.

Possiam o afferm are la responsabi lità della banca per colpa nella prospet tiva del

rischio?

La fattispecie è problematica, anche se la giurisprudenza è nel senso di escludere la responsabilità

della banca, in quanto chi rimane vittima di una rapina è normalmente esposto a quel tipo di evento,

anche fuori dalla banca.

Qui si deduce la colpa per omissione in quanto mettendo il cilindro come entrata nella banca e

mettere due guardie giurate, la banca potrebbe evitare il rischio. Non esiste un vincolo giuridico

derivante direttamente dalla legge dal quale si possa far derivare l'obbligo della banca a porre in

essere quelle condotte da azzerare la possibilità di una rapina. (Ca s

s a z

i one 1 1.03.1991 n.255 5 )

Il cliente nell'atto di versare o prelevare si colloca nell'ambito della responsabilità contrattuale o

pre-contrattuale, eccezione che potrebbe sollevarsi se un avvocato volesse provare a far cambiare

orientamento giurisprudenziale.

Altro è il danno subito dal dipendente: se durante la rapina viene ferita un dipendente della banca,

rileva la categoria della sicurezza sul lavoro, obbligazione particolare del datore di lavoro.

La responsabilità della sicurezza del datore di lavoro è valida anche nei confronti della vittima di

una violenza sessuale perpetrata da altro collega.

La colpa contrattuale vuol dire inadempimento, ovvero non è stata eseguita esattamente la

prestazione dedotta in contratto; quando il debitore non riesce a dare prova che l'inadempimento si è

verificato per causa a lui non imputabile, sorge la responsabilità.

I due fattori che condizionano la responsabilità contrattuale sono l'inadempimento e la causa non

imputabile. Inadempimento è un concetto più ampio che quello di violazione di un obbligo

contrattuale, qui si parla di buona fede, correttezza, di dovere del debitore ulteriori rispetto a quelli

che risultano dal contratto.

In conclusione, non parliamo più di colpa contrattuale ma di inadempimento: obblighi di

protezione, di custodia e di informazione.

Fattispecie degli obblighi di sicurezza: il danno riportato da un bambino di 9 anni, utilizzando

l'ascensore l'ha bloccata rimanendo tra i due piani: l'albergatore risponde per violazione dell'obbligo

di sicurezza. L'ascensore introduce un rischio.

Quando si consegnano delle cose in albergo per timore di un furto in camera, è una decisione

suggestiva in quanto si consegnò alla portineria una serie di gioielli, nonostante in camera ci fosse

una cassaforte.

L'obiezione era che l'albergo non è una banca, ma nel momento in cui rendi quel servizio ti assumi

l'obbligo corrispondente al livello dell'albergo (in base alle *****).

Sulla responsabilità contrattuale osservazione sulla causa non imputabile: la forza maggiore ed il

causo fortuito, per il fatto del terzo risponderà costui, quando la prestazione non può più essere

seguita per sopravvenienza di una legge che la impedisca.

La colpa come negligenza: se la negligenza riguarda soggetti particolarmente qualificati come

medici, ingegneri, avvocati. LA COLPA PROFESSIONALE

La colpa professionale è definita imperizia. I professionisti sono i lavoratori autonomi iscritti ad

albi professionali.

Normalmente, il professionista si vincola ad un'obbligazione di mezzo, l'avvocato assume l'incarico

senza obbligazione di vincere la causa, ma con l'obbligazione di dare il massimo della

professionalità.

Il medico non garantisce la guarigione, il professionista risponde a titolo contrattuale.

L'art 2336 c.c se la prestazione implica la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,

il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

Tale norma non è un'esclusione di professionalità per il soggetto; non occorre provare il dolo o la

colpa grave, il medico risponde sempre anche per una lieve negligenza.

Il problema del provare la colpa grave o il dolo vale solo per motivi di speciale difficoltà tecnica.

La regola è quindi sempre la colpa, anche lieve. &Egr

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Publisher
A.A. 2015-2016
98 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale.ntina83 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Cossu Cipriano.