Diritto civile II
Che cos'è una sentenza?
Una sentenza contiene l'indicazione del giudice, delle parti e le conclusioni, cioè la definitiva domanda rivolta dalle parti al giudice. Normalmente c'è una parte dedicata all'esposizione del fatto che indica lo svolgimento del processo, e una parte in diritto dove si illustra attraverso quali spiegazioni logiche il giudice è pervenuto a quelle decisioni. Nella parte in diritto è contenuta la ratio decidendi che è l'affermazione centrale su cui si basa la sentenza. Esistono poi altre affermazioni che non sarebbero logicamente necessarie ma vengono pronunciate per arricchire o anticipare uno ius dicere in divenire, tipico della Corte di Cassazione è la pronuncia del principio del diritto nell'interesse della legge.
Dove andare a recuperare le sentenze?
Tradizionalmente le sentenze si recuperano nei cd repertori, raccolte annuali delle massime della giurisprudenza.
Che cos'è una massima?
È la concisa sintetica affermazione in diritto contenuta nella sentenza, un riassunto della parte in diritto. La massima è frutto di un redattore, ma può non corrispondere al contenuto della sentenza. Si parla di massime mentitorie e si tratta di capire che cosa abbia detto una sentenza come se si trattasse di una lingua straniera, occorre capire i codici.
Dinanzi al caso del naufragio della Costa Concordia un giurista si pone i seguenti quesiti:
- In relazione al fatto morte la risposta del giurista è mettere in relazione la morte con un altro fatto di tipo causale.
- Quanto uno ha patito per quella morte?
- Si può compensare, retribuire quella sofferenza? Se la risposta è affermativa, occorre verificare come si fa a compensare quella sofferenza.
Nel momento in cui ci poniamo l'interrogativo, abbiamo dato una prima risposta generale e anteriore, l'interrogativo per il diritto è quella morte che ci viene data in esame è rilevante? Quei patimenti e quelle sofferenze possono essere conosciute dal diritto? Su questo fatto, una volta che il diritto vuole conoscerlo, sorge un'obbligazione.
Le obbligazioni nel Codice Civile
Le obbligazioni sono trattate nel IV Libro del Codice Civile ma la materia non finisce qui, nel V Libro sono contenute delle obbligazioni proprie del diritto del lavoro e nel libro VI vi è la disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti. Dire obbligazione è parlare di diritto di credito, le obbligazioni si contrappongono ai diritti reali, alla proprietà. Le obbligazioni sono l'aspetto dinamico, nascono come mezzo per il trasferimento della proprietà.
Fonti delle obbligazioni
Art 1173 c.c: Fonti delle obbligazioni. "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle". Noi guarderemo al fatto illecito e agli altri fatti, non al contratto. Ci interessa la disciplina delle conseguenze che derivano dall'inadempimento.
L'obbligazione è una relazione, un rapporto in cui vi sono almeno due soggetti di cui uno si chiama creditore che ha diritto ad ottenere, il debitore ha il dovere di dare o di fare. Il legame tra le parti costituisce il senso profondo delle obbligazioni, che le differenzia dal mondo dei diritti reali. In questa prospettiva l'obbligazione si esaurisce nella relazione, invece il diritto reale vale erga omnes. Il diritto di credito è un diritto relativo, può essere esercitato solo nei confronti di una determinata persona.
Esempi di obbligazioni
- In una serata a poker tra amici, chi perde paga ma non in virtù di un'obbligazione giuridica, ma in nome di un principio morale, etico, un costume che obbliga (non in senso giuridico) chi perde a poker a pagare la sua perdita.
- Art 1933 c.c: Mancanza di azione. "Non compete azione per il pagamento di un debito di gioco o di scommessa, anche se si tratta di gioco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un gioco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.
Si possono pagare gli interessi: può configurarsi un'obbligazione naturale? Può richiedersi alla banca la ripetizione oppure no? Per convincere qualcuno della risposta a taluno quesito, occorre in prima istanza guardare c'è una giurisprudenza in merito (Tribunale Torino, 10.03.2003, obbligazioni naturali e corresponsione di interessi).
Altro caso di obbligazione naturale è disciplinato all'art 2034 c.c, titolo eccezionalmente importante per noi "del pagamento dell'indebito". L'indebito è il dovere di pagare da parte del debitore, e il diritto di ricevere da parte del creditore.
Indebito e obbligazioni naturali
Accade che chi paga non deve pagare, e chi riceve si guarda bene dal dirlo, o perché non avrebbe azione o perché è in mala fede. A noi interessa l'indebito oggettivo, che è il titolo dell'art 2033 c.c per cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, è l'esatto contrario dell'obbligazione naturale.
Art 2033 c.c: Indebito oggettivo. "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede dal giorno della domanda".
Art 2034 c.c: Obbligazioni naturali. "Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti".
Quando si verificherà l'ipotesi prevista da questa norma, quando qualcuno paga e non doveva (indebito), ha diritto a riavere indietro quanto ha pagato. L'ordinamento vuole sempre che ci sia una causa giustificatrice del pagamento, e tipico esempio di indebito è il pagamento senza causa.
Prestazione contraria al buon costume
Eccezione dell'eccezione è la prestazione contraria al buon costume prevista dall'art 2035 c.c. Chi ha approfittato del mercimonio del corpo altrui pagando, non può ottenere in restituzione il denaro che ha pagato, il motivo è che è contrario al buon costume.
Art 2035 c.c. Prestazione contraria a buon costume. "Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato."
I principi generali dell'ordinamento
I principi generali dell'ordinamento sono le strutture sulla base delle quali interpretiamo la norma da applicare al fatto. I principi generali sono l'ordine pubblico, la buona fede (da leggere anche come regola di comportamento) e il buon costume. Il concetto di buon costume varia nel tempo, quello di oggi non corrisponde a quello del 1942 anche nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte costituzionale: è un valore ed un concetto storicamente dipendente.
Garanzia del credito e responsabilità patrimoniale
Se parliamo di obbligazioni, parliamo della posizione del creditore che ha le ragioni per assicurarsi che sarà soddisfatto del suo credito. Come farà ad assicurarsi l'adempimento si può dire anche garantirsi l'adempimento, chiedere una garanzia. Esiste una formula generale, una regola fondamentale in materia di garanzia del credito che è la responsabilità patrimoniale.
Art 2740 c.c. Responsabilità patrimoniale. "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Il debitore risponde dell'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri. Questa formula è detta anche garanzia generica patrimoniale, da contrapporsi al pegno e all'ipoteca. Sia il non fare che il fare del debitore possono incidere sul suo patrimonio, e quindi sulla garanzia generica sulla base della quale il creditore può agire in caso di inadempimento.
Divieto del patto commissorio
Art 2744 c.c. Divieto del patto commissorio. "È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno."
Nella realtà nessuno inserirà una clausola del genere in quanto illegale, e per simulare questo meccanismo darà luogo a una vendita fittizia. Per nascondere il patto commissorio è normalmente utilizzato lo schema del contratto di compravendita sottoposto a condizione che nasconderà la condizione dell'inadempimento: questo contratto è nullo.
In merito alla libertà del debitore, egli può porre in essere degli atti di disposizione, ed il creditore avrà ragione di obiettare qualcosa nel momento in cui quell’atto dispositivo ponga in pericolo la garanzia generica patrimoniale.
A tal fine, l'ordinamento predispone i mezzi di garanzia patrimoniale. Dinanzi a un atto di disposizione, trovandoci in materia di garanzia generica patrimoniale, occorre operare un collegamento logico: l'azione revocatoria ordinaria. Di fronte ad un atto di disposizione, il creditore potrà impugnare l’atto quando vi sia un eventus damni, un pregiudizio anche solo potenziale alla possibilità di soddisfazione del creditore. Tutto ciò significa che si dovrà comparare l’atto di disposizione rispetto al credito in gioco e rispetto al patrimonio debitore.
È possibile che il debitore contratti agendo con un'altra persona, anch'essa con un suo mondo giuridico e patrimoniale da tutelare. È sempre un discorso di conflitti e bisogna sempre tentare di comporli e trovare equilibrio. A volte questo punto di equilibrio lo individua il diritto positivo, altre volte è giudice che deve interpretare. Nel conflitto tra debitore e terzo prevale il debitore se l'atto è a titolo gratuito perché la legge favorisce chi sta tentando di evitare un danno rispetto a colui che sta tentando di avvantaggiarsi da determinata situazione.
Come si fa a stabilire se l'atto è a titolo gratuito? Difficilmente saremmo di fronte a una donazione, spesso si tratta di atti di vendita. Nel caso in cui l’atto sia a titolo oneroso (se in buona fede, cioè si ignora che quell’atto di disposizione nuoce alle ragioni del creditore del suo dante causa, consilium fraudis).
La patrimonialità delle obbligazioni
Un carattere delle obbligazioni essenziale è la patrimonialità, ciò significa che la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica, ancorché possa corrispondere a un interesse non patrimoniale del creditore. Si tratta sempre della possibilità di ridurre l'oggetto dell'obbligazione a ciò che è essenziale, a un valore di natura patrimoniale.
Esempi pratici
- Un alunno vuole suicidarsi in ambienti scolastici, si assume che è la scuola ad essere responsabile di quell'evento, perché tra le obbligazioni della scuola c'è anche il dovere di protezione. L'oggetto è il diritto alla vita, compromesso dall'autolesione/autosoppressione. Si tratta di un interesse non economico, ma è suscettibile di una valutazione economica.
- Tribunale Catanzaro, 18.05.2009: i due fidanzati per il loro viaggio di nozze affidano il cagnolino a una pensione per cani, il cane muore. Siamo di fronte allo stesso schema di prima, l'interesse non è patrimoniale ma è riducibile a un valore economico.
- Chi vince in un gioco o in una scommessa non ha diritto di azione, non è un'azione perfetta (art 1933 c.c.), ma i fatti che la realtà ci propone sono i più diversi.
- Un soggetto compra un barile di petrolio, e si indica come valore del barile di petrolio il dollaro USA, mentre chi compra indica come prezzo l'Euro. Nell'accordo le parti convengono che in una certa data fissa, verrà pagata la differenza. Potrà accadere che chi ha indicato come valore del barile l'euro, e si è deprezzato nei confronti del dollaro, dovrà pagare qualcosa in più. Qui interviene l'interpretazione del giurista: con l'accordo, le parti cosa hanno inteso fare? Una scommessa sul corso del cambio euro-dollaro, c'è un fatto speculativo? Oppure si volevano garantire dal deprezzamento? A seconda della risposta, si vedrà se il soggetto che risulta creditore rispetto al meccanismo concordato ha o non ha azione (Corte di Cassazione, 26.05.2009 n.12138).
Obbligazioni naturali e restituzione
I lavoratori si trovano in una controversia e chiedono l'assistenza di un sindacato, cui versano una somma di denaro (contributo sindacale volontario straordinario). Se la dazione di denaro fosse stata chiamata "compenso", saremmo stati dinanzi ad un contratto a prestazioni corrispettive, ma siccome si parla di contributo, non sussiste l'obbligo in capo ai lavoratori di corrispondere questa somma. Può qualificarsi perciò come atto di liberalità, donazione. I lavoratori hanno chiesto in restituzione questa somma di denaro, ecco perché si pone il problema della qualificazione giuridica.
Se fosse un indebito, può chiedersi in restituzione quanto pagato. A proposito dei dicere dei giudici, la questione viene risolta in termini di donazione nulla per mancanza di forma, in quanto si tratta di un'importante somma di denaro, e si arriva all'indebito. Se il contratto è nullo per difetto di forma, manca la causa del trasferimento, e siamo dinanzi ad un indebito che consente la restituzione. Il giudice non "si accontenta" e ci offre un interdictum, ovvero scrive una cosa non essenziale ai fini della decisione, ma utile per altre cause: non è un caso di obbligazione naturale, in quanto non è in disanima una prestazione morale o sociale.
Pagamento non dovuto
Cosa vuol dire "pagamento non dovuto"? Il non dovuto è anche in funzione del tempo, la verifica sul dovere o non dovere riguarda il tempo, perché ci può essere una dichiarazione di nullità o annullamento del contratto, e da qui nascono le azioni restitutorie. Il contratto è nullo quando contrario alle norme imperative (Tribunale di Cassino 12.07.2007).
Erorri di pagamento e diritto alla restituzione
Cosa accade se la PA paga una somma di denaro maggiore di quella che avrebbe dovuto pagare? Se ha pagato una somma maggiore, quella non era dovuta: può allora la PA ripetere quanto ha pagato in più? La giurisprudenza dice che può e deve, non rientra nella dimensione discrezionale dell'attività della PA (Indebito oggettivo, art 2033 c.c). Si tratta di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile in quanto correlato a finalità di pubblico interesse, ai quali fini sono istituzionalmente finalizzate le somme di denaro indebitamente pagate (Consiglio di Stato, 4.02.2008 n.293).
Obbligo inesistente e diritto alla restituzione
Un soggetto passa con il semaforo rosso e viene fotografato da un dispositivo omologato. Il soggetto paga la multa in misura ridotta, perché teme di impugnarla, essere respinto e pagare una somma maggiore. Dopo il pagamento si reca da un avvocato, che gli dice che siamo in presenza di un obbligo inesistente, non si doveva pagare la multa. Ipotizza dinanzi al giudice di pace la restituzione della somma da parte del Comune di Torre Annunziata. Il soggetto ha perso in Cassazione, in quanto l'amministrazione ha impugnato l'atto del giudice di pace che gli aveva dato ragione, ma la Cassazione cassa la sentenza (Cassazione, 23.07.07 n.16.222). La regola sull'indebito è che si ha diritto a ripetere, ma non si applica quando la prestazione è contraria al buon costume. È un concetto relativo ancorato alla storia, storia che viene tradotta in sentenza.
Buon costume e diritto
Era stata impugnata la norma penale sotto il profilo costituzionale che vietava la propaganda di pubblico incitamento contro la procreazione (violazione dell'art 21 Cost sulla libertà di pensiero). La Corte Costituzionale del 19.02.1965 con collegio formato tra i più illustri giuristi degli ultimi 70 anni distinse sull'azione del soggetto che incita o fa propaganda dei metodi contraccettivi in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Disse la Corte, "si viola gravemente il naturale riserbo o pudore, dal quale vanno isolate tale condotte dalla vita pubblica. Si lede la moralità giovanile e la dignità della persona umana".
Nella successiva sentenza del (16.12.1970 n.191), l'argomento che impedisce la ripetizione di prestazione contraria a buon costume è che il soggetto dovrebbe confessare la propria turpitudine, e questo l'ordinamento non lo ammette.
Donazione e revoca
La moglie tradisce il marito con uno più giovane nello stesso letto, ed è una giovane donna di 36 anni, madre di 3 figli che intesse una relazione con un 23enne che si protrae clandestinamente per anni fino all'abbandono della casa familiare per andare a convivere con il giovanotto. Il marito ha effettuato delle donazioni: può essere chiesta dal marito la revoca della donazione? La donazione può essere revocata per ingiuria grave, ed ecco l
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