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Lezione 130 settembre 2020

Introduzione

Quid iuris? Come si regola dal punto di vista del diritto questa fattispecie?

Metodo generale

Non si ripete la traccia, si parte direttamente con l’esame della stessa. Dimostrare con sottolineature ricorrenti l’aderenza alla traccia: è utile rammentare quando servono gli elementi della traccia. Diritto è ordine, ordine logico, ordine consequenziale: questo deve emergere anche in sede di esame. Attenzione alla forma espositiva e alla precisione linguistica. Deve esserci problematicità e ipoteticità: a volte la norma di legge è chiara e basta semplicemente citarla; altre volte ci sono diverse problematicità, si devono prospettare tutte le varie tesi con un discorso ipotetico senza scartare a prescindere una tesi, importante non è l’esito ma il percorso, non si deve saltare subito alla conclusione del caso.

NB: non è necessario citare in sede di esame i numeri degli articoli, bisogna sapere almeno il libro del codice in cui è contenuta la disposizione di legge a cui si fa riferimento. Non è importante sapere i numeri degli articoli ma avere chiara la struttura del codice, sapere i libri in cui è suddiviso e più o meno verso quale articoli inizia un libro, si deve imparare a pescare gli articoli quando necessario. Come si fa? Continuando a sfogliare il codice.

Metodo caso concreto

Si distinguono 4 fasi:

  • Fase delle proporzioni introduttive: si presenta un risultato cui si potrebbe arrivare ma in termini ipotetici avendo cura di non dare per scontato un certo esito piuttosto che un altro. Occorrerebbe indicare alcuni elementi: chi vuol far valere una certa pretesa; contro chi si vuol far valere una certa pretesa; l’oggetto di questa pretesa; il fondamento di questa pretesa. Chi vuole / che cosa / da chi / e perché? Il tutto in termini ipotetici.
  • Fase della proposizione principale: esame della norma o delle norme che sono poste a fondamento della pretesa. È opportuno che via siano definizioni, concetti giuridici in quanto molto spesso la legge non definisce i concetti giuridici, li dà per scontati, compito della legge non è definire ma regolare (i contratti per esempio sono definiti dal codice).
  • Fase della sussunzione: siamo pronti per sussumere il caso concreto nel dato normativo, si mettono insieme il fatto ed il diritto.
  • Fase della conclusione: la pretesa è fondata oppure no.

Questo metodo si può ripresentare più volte in un caso perché ci possono essere più pretese, ovvero il convento si potrebbe tramutare in attore con la domanda riconvenzionale etc.

Caso n.1

  1. Fase della proposizione introduttiva

    Chi vuole: Caio
    Da chi: Tizietto
    Che cosa: consegna del motorino oggetto di compravendita
    Perché: art 1470, 1476 n.1, 1477 cc. Caio potrebbe essere titolare di una pretesa alla consegna del motorino dei confronti di Tizietto sulla base di quanto previsto dagli artt 1470, 1476 n.1, 1477 del cc.

  2. Fase della proporzione principale

    C’è un contratto di compravendita? Quando un contratto di compravendita può dirsi concluso? Dobbiamo dare le definizioni. Affinché quella proporzione introduttiva possa dirsi fondata dobbiamo verificare se c’è un contratto di compravendita e se tra i due soggetti è stato concluso un contratto di compravendita. Il contratto di compravendita è lo scambio di una cosa contro un prezzo. Esso può dirsi concluso quando c’è incontro di due dichiarazioni di volontà (proposta e accettazione) le quali siano coincidenti e contengano gli elementi essenziali del contratto ex art 1470 (indicazione della cosa di cui si propone di trasferire la proprietà, il prezzo e l’accettazione conforme).

  3. Fase della sussunzione

    Nel nostro caso si è verificato in concreto ciò che abbiamo ipotizzato in astratto? Si deve richiamare la traccia. Dalla traccia risulta chiaramente che il contratto di compravendita è stato concluso. Sulla base di questo ragionamento si dovrebbe dire che Caio sembra poter pretendere la consegna del motorino da Tizietto.

Lezione 2 30 settembre 2020

NB Ora bisogna esaminare le ECCEZIONI che potrebbero essere sollevate. Si verificano le eccezioni con lo stesso metodo visto sopra.

  1. Fase della proporzione introduttiva

    Tizietto potrebbe essere titolare nei confronti di Caio della pretesa all’annullamento del contratto di compravendita sulla base dell’art 1425 cc.

  2. Fase della proporzione principale

    Bisogna verificare se Tizietto era incapace di agire al tempo della conclusione del contratto. Ex art 2 cc la capacità di agire è la capacità di porre in essere validamente atti giuridici, questa si acquista alla maggiore età. In linea di principio, salvo diversa previsione, il minore prima del compimento della maggiore età si trova nella situazione di radicale incapacità di agire: il minore non può porre in essere alcun atto giuridico salvo particolari eccezioni (istituto della emancipazione). La ratio è la tutela del minore. La rappresentanza legale del minore spetta ai genitori i quali esercitano la responsabilità genitoriale.

    C’è un orientamento secondo cui il minore non emancipato potrebbe porre in essere validamente da solo i cosiddetti atti della vita quotidiana. Qual è il fondamento giuridico di tale orientamento? Bisogna sempre trovare una base normativa (articoli precisi del cc ovvero principi dell’ordinamento). L’art 1389 cc afferma che nel caso di rappresentanza volontaria nel rappresentante (il minore) basta che vi sia la capacità di intendere e volere purché vi sia la capacità legale (di agire) in capo al rappresentato (genitore) e non ci sia una causa per cui si perde la capacità di agire (interdizione, inabilitazione, incapacità naturale).

    Ulteriore ragionamento per corroborare il discorso fatto sulla rappresentanza si ricollega alla distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire. Il cc ci dice che la capacità giuridica ce l’hanno tutti dalla nascita alla morte, essa è irrinunciabile, non se ne viene privati nemmeno qualora si commettano i più gravi reati. Al contrario, la capacità d’agire è rinunciabile, può essere ridotta o rimossa dall’ordinamento. Tuttavia è vero che c’è la distinzione ma non è possibile tracciare una distinzione così netta tra le due perché c’è almeno una sfera di atti che consentono di muoversi nella vita di tutti i giorni (cosiddetti atti della vita quotidiana) alla privazione dei quali si toglierebbe al soggetto non tanto la capacità d’agire ma piuttosto la capacità giuridica. Secondo questo ragionamento quindi anche alle persone non sane mentalmente verrebbe concesso di compiere quanto meno gli atti della vita di tutti i giorni perché nel caso si vietasse loro il compimento anche di questi atti si toglierebbe loro anche la capacità giuridica che abbiamo detto essere inviolabile/irrinunciabile.

Lezione 31 ottobre 2020

  1. Fase della sussunzione

    Nel nostro caso dalla traccia risulta che Tizietto ha 15 anni quindi è minorenne. Non risulta che sia emancipato né potrebbe esserlo in quanto l’emancipazione richiede almeno 16 anni. C’è il concetto degli atti della vita quotidiana ma la vendita di un motorino non rientra tra gli atti della vita quotidiana.

  2. Fase della conclusione

    Tizietto può richiedere l’annullamento del contratto di compravendita (il quale può dirsi concluso) ai sensi dell’art 1425 cc. L’art 1442.2 cc afferma che l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni da quando il minore raggiunge la maggiore età. Tuttavia l’art 1442.4 cc afferma che il convenuto può esercitare l’eccezione anche oltre il termine di prescrizione. Da qui la prescrizione si prescrive in 5 anni nei confronti della parte attrice mentre non si prescrive per la parte convenuta.

Il cuore di un parere legale è prendere in considerazioni le pretese, chi potrebbe essere titolare di una pretesa nei confronti di chi, sulla base giuridica di quali norme. Questo vale tanto per le pretese quanto per le eccezioni. Non si deve saltare subito alle conclusioni. Nell’esaminare una pretesa può essere che la pretesa non sia nata (es elementi essenziali del contratto) ovvero che la pretesa sia nata ma poi si sia estinta (es eccezione di adempimento) ovvero che la pretesa sia nata, non si sia estinta ma non sia eseguibile in un certo momento (es condizioni, termini).

Lezione 46 ottobre 2020

Caso n.2

Prima parte del caso

Premessa su azione di riduzione: Innanzitutto la traccia richiede una definizione di azione di riduzione: è una azione/rimedio che consente al legittimario leso o pretermesso (due sono le ipotesi) di ottenere una dichiarazione di inefficacia delle disposizioni lesive di legittima (che sono istituzioni di erede, legati e donazioni). Come si fa a verificare se c’è stata lesione di legittima? L’art 556 cc ci dice che bisogna prendere il relictum (quanto è stato lasciato dal defunto), togliere i debiti e aggiungere il donatum (cd riunione fittizia, si fa semplicemente un calcolo). Gli artt 536 cc e ss ci dicono le rispettive quote spettanti ai legittimari. Contro cosa si agisce in riduzione? Istituzioni di erede, legati e donazioni.

C’è un ordine? Gli artt 554 e ss ci dicono che si parte prima dalle disposizioni testamentarie (istituzioni di erede e legati) riducendole proporzionalmente; si passa poi alle donazioni che si riducono solo se la riduzione delle disposizioni testamentarie non sono sufficienti a reintegrare la quota di legittima seguendo un criterio cronologico ovvero partendo dalle donazioni più recenti risalendo via a via alle anteriori solo e in quanto necessario. L’azione di riduzione per poter essere esperita richiede due presupposti: l’art 564.1 indica come primo presupposto che la previsione vale solo per il legittimario che sia anche chiamato all’eredità. Inoltre anche ammesso che il legittimario sia anche chiamato non sempre deve accettare con beneficio d’inventario, lo deve fare solo se agisce contro soggetti che non siano chiamati come coeredi. In sostanza serve l’accettazione con beneficio solo se legittimario agisce contro estranei, contro coloro che non sono chiamati come coeredi. Serve a tutelare il beneficiario. L’art 564.2 cc indica come secondo presupposto che il legittimario deve prima effettuare la cosiddetta imputazione ex se delle donazioni e dei legati a lui fatti.

L’azione di riduzione è una azione di tipo personale sia dal punto di vista della legittimazione attività in quanto spetta solo a certi soggetti (legittimario leso o pretermesso o soggetti strettamente dipendenti ovvero eredi ed aventi causa) sia dal punto di vista della legittimazione passiva, in quanto può essere promosso solo contro certi soggetti (i beneficiari delle disposizioni lesive di legittima). Attenzione che può accadere anche che il bene oggetto della disposizione lesiva di legittima sia finito nelle mani di terzi. Può il legittimario andare a recuperare i beni anche da terzi aventi causa dal beneficiario della quota lesiva di legittima? Sì perché nel nostro ordinamento c’è una tutela forte, reale, recuperatoria: è infatti prevista un’altra azione/rimedio da esperire una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia ovvero l’azione di restituzione da esperire o verso lo stesso beneficiario della disposizione lesiva di legittima o verso terzi aventi causa. L’azione di restituzione è da una tutela fortissima: ha efficacia reale, ha carattere recuperatorio, i beni li si recupera liberi da diritti reali o altri pesi che siano stati nel frattempo costituiti.

Lezione 57 ottobre 2020

La ratio della norma è la tutela della famiglia, il fine è quello di fare in modo che la parte più significativa dei beni del de cuius resti ai più stretti congiunti, l’obiettivo è più che comprensibile. Di contro tuttavia questa tutela forte comporta problemi pratici perché va contro alle disposizioni testamentarie e alle donazioni: e tutte le volte in cui c’è una donazione nella catena dei trasferimenti, anche precedenti, di un immobile fa preoccupare perché può accadere in un momento futuro potrebbe presentarsi un legittimario. Nella maggior parte dei casi in cui qualcuno compra casa fa un mutuo: la banca, se non lo fa l’acquirente, guarda la catena dei trasferimenti dell’immobile e se trova una donazione non concede il mutuo perché ovviamente la banca. Tutto ciò crea delle lungaggini, un impedimento concreto a certi trasferimenti immobiliari. Questa tutela entra in contrasto con le esigenze della sicurezza dei traffici. Per questo motivo il legislatore nel 2005 ha cercato di restringere questa retroattività reale: gli artt 561 e 563 cc affermano che l’azione di restituzione può essere esperita entro il termine di 20 anni dal momento della donazione.

L’azione di riduzione può però essere perduta per rinuncia o per mancato esercizio della stessa protratto così a lungo nel tempo da provocare la sua prescrizione. In merito alla rinuncia al diritto di agire in riduzione rileva l’art 557.2 cc. Iniziamo dicendo che il nostro ordinamento ha un altro istituto rigido: il divieto di patti successori ex art 458 cc. Tale divieto rende nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione ovvero ogni atto con quale taluno dispone di diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. Questo istituto si collega all’art 557.2 cc dove si dice che i legittimari non possono rinunciare al loro diritto finché vive il donante. Sicuramente quindi ci può essere rinuncia ma solo successivamente al momento di apertura della successione. Nel nostro caso ci sono state due rinunce da parte degli altri due fratelli.

In merito invece alla prescrizione del diritto di agire in riduzione rileva l’art 2934 cc. Innanzitutto la disciplina generale della prescrizione si trova nel libro VI agli artt 2934 cc e ss ma trova anche una disciplina particolare qua e là nel codice con riferimento ai singoli istituiti. L’art 2934 cc afferma che la prescrizione è un modo di estinzione dei diritti basato sulla inerzia del titolare del diritto per un certo periodo di tempo indicato dalla legge. L’art 2938 cc afferma che un diritto si può perdere per prescrizione solo se l’interessato eccepisce la prescrizione: quindi desumiamo che la prescrizione non opera automaticamente ma solo se viene rilevata dalla parte. L’art 2946 cc afferma che, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni: si guarda prima alla disciplina settoriale, in caso poi si guarda alla disciplina residuale generale ex art 2946 cc. Attenzione ai diritti imprescrittibili con riferimento ai diritti indisponibili.

Ex art 2935 cc afferma che il dies a quo decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: anche qui il codice disciplina una disciplina residuale applicabile qualora manchi una disciplina settoriale. Si deve verificare anche che non ci siano stati eventi che hanno cambiato il computo del tempo: cause di sospensione e cause di interruzione. La sospensione è una pausa nel compito del termine in presenza di certi impedimenti (c’è un allungamento del termine di prescrizione pari a tutto il tempo in cui persiste un certo impedimento) mentre l’interruzione è l’interruzione del precedente periodo di prescrizione e decorrenza di un nuovo periodo a partire dall’evento interruttivo. Le cause di sospensione della prescrizione sono disciplinate dagli artt 2941 e 2942 cc. Le cause di interruzione della prescrizione sono disciplinate dagli artt 2943 e 2944 cc. Nel primo caso abbiamo una elencazione, nel secondo caso no. Attenzione che una elencazione indica una disciplina tassativa la quale non prevede una applicazione analogica (principio certezza del diritto: analogia vietata in caso di disciplina tassativa). È invece possibile una interpretazione estensiva.

Nb: una volta che dovessimo affermare la prescrizione dell’agire in riduzione la conclusione sarebbe che Caio non può pretendere alcunché. Se invece dovessimo arrivare alla conclusione che il diritto di agire in riduzione di Caio non sia prescritto si aprirebbe un ulteriore problema ovvero quello di stabilire che cosa Caio può chiedere ed ottenere (dalla traccia emergono due domande, una principale e una subordinata).

Lezione 68 ottobre 2020

Alla luce di quanto detto dobbiamo individuare la disciplina applicabile alla prescrizione dell’azione di riduzione. Nel libro II non c’è nessuna norma che indichi il termine di prescrizione di tale azione a differenza di quanto accade per altri diritti successori. Fatta questa verifica e posto che il diritto è un diritto patrimoniale allora si tratta di applicare l’art 2946 cc cioè il termine ordinario di prescrizione. In dottrina c’era una tesi minoritaria per cui il termine di prescrizione sarebbe di 20 anni perché si dice che bisognerebbe tracciare analogia con i diritti reali su cosa altrui per cui il cc prevede termine di prescrizione ventennale. Anche in merito al dies a quo nel libro II non c’è nessuna norma a riguardo. Fatta quest’altra verifica dobbiamo quindi riferirci alla disciplina generale ex art 2935 cc: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (impararla a memoria). Ma qual è il giorno a partire dal quale il diritto di agire in riduzione può essere fatto valere?

Tesi della apertura della successione: era la tesi tradizionale, prevalente fino a non molto tempo fa.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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