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Più importante argomento utilizzato dai giuristi

legato alla formulazione dell'art 876 cc nella parte in cui viene utilizzato il verbo "servirsi", argomento sistematico basato sulla collocazione topografica dell'art 876 cc collocato vicino all'art 887 cc nel quale non c'è alcuna comunione, anche quest'ultimo articolo è una mera utilizzazione del muro altrui. Attenzione al fatto che l'art 876 cc parla di muro e non di costruzione: se così è la disciplina dell'art 876 cc si applica letteralmente solo all'innesto di muri isolati nel muro di confine altrui non anche all'innesto di parti di edificio nel muro altrui. Tale disciplina non sarebbe quindi utilizzabile nel nostro caso in quanto Caio ha intenzione di realizzare un edificio, non un muro isolato. Potremmo ragionare con un'applicazione analogica? La giurisprudenza risponde negativamente in quanto analogia è vietata per alcune norme: art 14

  • Art 877 cc costruzioni in aderenza
  • Aderenza: i muri si toccano, c'è autonomia strutturale Appoggio: il muro nuovo scarica sul muro preesistente il peso dei suoi elementi, c'è dipendenza strutturale La costruzione in appoggio rispetto alla costruzione in aderenza richiede la comunione del muro di confine. L'articolo parla di costruzioni, di costruire, di fabbrica: terminologia più generica, in aderenza si può realizzare una costruzione quindi non solo un muro isolato. Caio avrebbe potuto realizzare un collegato al muro di confine altrui senza divenire proprietario solocostruendo in aderenza. Questo è un discorso ipotetico perché nel caso Caio ha fatto qualcosa di concreto e di diverso perché ha scelto la strada della costruzione in appoggio. È stato quindi violato l'art 884 cc: Tizio dovrebbe essere titolare di una pretesa ai sensi dell'art 2043 cc il quale parla di danno ingiusto (antigiuridicità come ingiustizia del danno, lesione di un diritto assoluto, di una situazione giuridica soggettiva, di un interesse che l'ordinamento tutela erga omnes). Nel nostro caso viene leso il diritto di proprietà. Tizio non si limita a domandare solamente il risarcimento del danno ma chiede anche la riduzione in pristino cioè la demolizione dell'opera abusiva. La riduzione in pristino ai sensi dell'art 872 cc sarebbe concessa in quanto è violata una norma della sezione successiva, nel nostro caso l'art 884 cc. Questo è possibile solamente se si ritiene la domanda.

    Riconvenzionale di Caio comenon fondata: l'una esclude l'altra.

    La domanda riconvenzionale di Caio ha come oggetto la richiesta di comunioneforzosa del muro di con ne ai sensi dell'art 874 cc.

    La prima cosa da fare in questo caso sarebbe quella di rivolgersi direttamente alvicino: se il vicino è ragionevole si stipula un contratto con cui viene disposta lacomunione del muro di con ne (in forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art 1350n 3 cc, bisogna anche trascriverlo ai sensi dell'art 2643 n 3 cc -> art 1350 cc e 2643cc sono speculari) si da evitare l'applicazione dell'art 874 cc davanti al giudice; se ilvicino non vuole sentire ragioni allora la strada che rimane è quella di agire ingiudizio.

    Che natura ha la sentenza che il richiedente può ottenere ai sensi dell'art874 cc? Dichiarativa cioè di mero accertamento: la sentenza accerta l'acquisto dicomproprietà già veri

    catosi; costitutiva: è la sentenza stessa che crea il passaggio di comproprietà. Ai sensi dell'art 2932 cc (solitamente utilizzato per il contratto preliminare) se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso: nel nostro caso c'è obbligo legale di contrarre, nel nostro caso obbligo di cedere la comproprietà del muro di confine, la sentenza che ne deriva in caso di inadempimento è costituiva.

    Se la sentenza fosse invece meramente dichiarativa il momento in cui si verifica il passaggio di comproprietà sarebbe quello in cui viene formulata la richiesta al vicino.

    LEZIONE 1328 OTTOBRE 2020

    La comunione forzosa deve essere chiesta nel caso in cui si intende costruire qualcosa prima di costruire alcunché ovvero anche in un momento successivo? Non c'è una risposta chiara.

    Può essere utile confrontare l'art. 874 cc con l'art. 875 cc il quale regola una ipotesi simile ma diversa, si parla sempre di comunione forzosa però non più comunione forzosa di un muro posto sul confine ma di comunione forzosa di un muro posto a distanza dal confine. L'art. 875.2 cc dice che se il muro è posto ad una distanza minore di 1,5m dal confine chi costruisce per secondo può costruire in aderenza addirittura invadendo la proprietà di chi ha costruito per primo (questo perché distanza legale minima tra edifici è 3m), si parla di un diritto di interpello. Tuttavia tale diritto è in relazione solamente a tale ipotesi. L'art. 875.1 cc parla invece di richiesta di comunione forzosa del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso (costruzione in appoggio). L'art. 874 cc parla invece di richiesta di comunione forzosa a qualsiasi scopo, si può ottenere la comunione per.

    qualsivoglianalità (c’e favor del legislatore di favorire la comunione dei muri di con ne).Se la ratio dell’art 874 cc è quella di favorire la comunione dei muri di con ne perchési consente la comunione a prescindere da qualsiasi nalità di chi la richiede e forseanche a prescindere dal momento in cui la si chiede.È fondata la domanda riconvenzionale di comproprietà del muro di con ne: tale tesiè sostenuta anche dalla corte cassazione.La lesione dell’art 884 cc rileverà senz’altro per fondare una possibilità richiesta dirisarcimento del danno di Tizio nei confronti di Caio.L’art 874 cc dice che per ottenere la comunione occorre pagare la metà del valore delmuro e la metà del valore del suolo (cd indennità di medianza). Come incide ilpagamento della indennità sull’acquisto della comproprietà? La lettera dell’art 874 ccdice “per ottenere la

    comproprietà”: il pagamento risulta essere un presupposto senza il quale il passaggio di comproprietà non avviene. Deve essere sempre pagata? Chi deve ricevere il pagamento può rinunciarvi? Si in quanto non si tratta di un diritto indisponibile (rimessione del debito). La rinuncia deve essere espressa o tacita? Forma libera quindi anche tacita. Non risulta che Tizio si riservi l’indennità di mediana ex art 874 cc: tale mancata richiesta può consistere in una rinuncia tacita? La manifestazione tacita è quel comportamento da quale non possiamo desumere altro se non la rinuncia (cd comportamento concludente): non ci sono gli estremi di una manifestazione di volontà tacita. L’art 874 cc nell’ultimo inciso dice anche che chi chiede la comunione del condominio deve anche eseguire le opere per non danneggiare il vicino: questa previsione sembrerebbe avere portata generale per tutti i casi ma in realtà bisogna dare

    Un'interpretazione restrittiva perché la proprietà ex art 874 cc la si può applicare per qualsiasi finalità (ad esempio semplicemente per richiedere la comunione in quanto tale) quindi non sempre si danneggia il vicino. Tale previsione si applica anche nel caso in cui si costruisce qualche opera che poggia sul muro di confine. Nel nostro caso Caio dovrebbe realizzare quindi altre opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

    LEZIONE 14
    29 OTTOBRE 2020

    CASO N.4
    Siamo in tema di successioni libro II cc
    La fattispecie concreta è chiara: c'è un testamento, ci sono due eredi fratelli (legittimari) di cui uno è nominato erede e l'altro legatario.
    Centrale è la disciplina dell'art 551 cc legato in sostituzione di legittima, norma molto difficile da interpretare, sono state prese diverse posizioni a riguardo.

    Prima disposizione
    Nomino erede universale mio figlio Primo.
    Si tratta senza dubbio di una istituzione di erede.

    Il dubbio è se si tratta di una istituzione di erede unico o ci sia anche un altro erede. Erede universale può essere inteso come un sinonimo di erede nella universalità di tutto il patrimonio salvo altre disposizioni o altri legati (quindi unico erede) ma l'aggettivo universale potrebbe essere anche un pleonasmo cioè un aggettivo che non ha alcun significato, erede universale può quindi essere inteso come sinonimo di semplice erede, quindi compatibile con la presenza di un altro erede.

    Seconda disposizione

    Lego a mio figlio Secondo il fondo Tuscolano, con diritto di chiedere il supplemento. È evidente che la disciplina applicabile è quella dell'art 551 cc cioè legato in sostituzione di legittima. C'è un legittimario a cui testatore attribuisce un diritto determinato. C'è facoltà di scelta per il legatario: il comma 1 afferma che può rinunciare al legato e fare valere i suoi diritti di legittimario per

    mezzo dell’azione diriduzione oppure il comma 2 afferma che può conseguire il legato e perde il diritto dichiedere il supplemento, non diventando erede, rimanendo legatario.Tuttavia la seconda parte del comma 2 afferma che quest’ultima disciplina non siapplica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà dichiedere il supplemento.Tre strade interpretativeIl legato disciplinato nella seconda parte del comma 2 dell’art 551 cc non sarebbe• un legato in sostituzione di legittima ma un legato in conto di legittima per cui illegittimario legatario conseguirebbe il legato perché il conseguimento del legatonon precluderebbe la possibilità di agire in riduzione per ottenere l’eventualesupplemento. Ne conseguirebbe che sarebbe applicabile ove rilevante anche l’art552 cc dove si parla di legato in conto di legittima, non sarebbe applicabile il terzocomma dell’art 551 cc. Questa tesi non ha appigli

    testuali precisi nella formulazione dell'art. 551 cc.

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    Dettagli
    Publisher
    A.A. 2021-2022
    42 pagine
    SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher damianomss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tescaro Mauro.