Diritto pubblico
Il diritto oggettivo è l'insieme di norme giuridiche che formano l'ordinamento giuridico; è composto da: diritto privato e diritto pubblico.
Diritto pubblico: regola i rapporti tra le parti, in cui una è un soggetto pubblico che esercita potere supremazia per soddisfare l'interesse generale. Si divide in:
- Diritto costituzionale: comprende le regole più importanti dell'ordinamento dello Stato e disciplina i rapporti tra Stato e cittadini.
- Diritto amministrativo: regola l'attività dello Stato e degli enti pubblici per soddisfare i bisogni dei cittadini.
- Diritto penale: per prevenire e eliminare i reati.
Ordinamento giuridico: insieme di norme che regola la vita della comunità; comprende l'organizzazione interna dello Stato e i rapporti giuridici tra Stato e cittadini; è legato a un gruppo sociale perché detta le regole e mantiene l'ordine civile tra i cittadini.
Lo Stato
È un ente territoriale sovrano, e ordinamento giuridico territoriale sovrano: indipendenza della comunità, originarietà dell'ordinamento normativo, indipendenza e supremazia dell'autorità.
È un’istituzione:
- Politica: diretta a fini generali.
- Giuridica: si fonda nel diritto.
- Originaria: fonda la validità su di sé.
- Sovrana: non riconosce altre autorità superiori nel proprio territorio.
- Indipendente: non riconosce nessun potere esterno che può condizionare l'attività.
- Effettiva: idonea a imporre il proprio ordinamento e le norme a tutti i soggetti.
Territorio è formato da:
- Popolo: insieme di cittadini che appartengono a Stato; la cittadinanza si acquisisce alla nascita, con il matrimonio e per concessione del Capo dello Stato; la popolazione è l'insieme di persone presenti sul territorio dello Stato, compresi gli emigranti.
- Territorio: spazio con confini in cui vive il popolo e su cui lo Stato esercita potere: terraferma, mare vicino alle coste, spazio aereo, sottosuolo e territorio mobile (navi e aerei civili e militari).
- Sovranità: potere di comando sul popolo in un territorio; originarietà, non riceve potere da nessun'altra autorità; indipendenza, potere non limitato da leggi di altri Stati; superiorità, può modificare le proprie leggi perché al di sopra di tutti i soggetti.
Fonti del diritto
Atti e fatti da cui hanno origine le norme giuridiche. Si dividono in:
- Fonti di produzione: fatti dai quali ogni ordinamento giuridico fa derivare la modifica del diritto oggettivo. (leggi, decreti legge, decreti della Presidenza della Repubblica)
- Fonti Fatto: comportamenti spontanei delle collettività che si ripetono nel tempo, idonei per formare norme giuridiche.
- Fonti Atto: norme giuridiche scritte da chi ha tale potere riconosciuto dall'ordinamento giuridico (leggi del parlamento, decreti).
- Fonti di cognizione: strumenti con cui si viene a conoscenza delle fonti di produzione e possono essere: ufficiali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica e dell'UE, bollettini ufficiali delle regioni) e divulgative (codici, libri, riviste specializzate…)