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Diritto pubblico

Il diritto oggettivo è l'insieme di norme giuridiche che formano l'ordinamento giuridico; è composto da: diritto privato e diritto pubblico.

Diritto pubblico: regola i rapporti tra le parti, in cui una è un soggetto pubblico che esercita potere supremazia per soddisfare l'interesse generale. Si divide in:

  • Diritto costituzionale: comprende le regole più importanti dell'ordinamento dello Stato e disciplina i rapporti tra Stato e cittadini.
  • Diritto amministrativo: regola l'attività dello Stato e degli enti pubblici per soddisfare i bisogni dei cittadini.
  • Diritto penale: per prevenire e eliminare i reati.

Ordinamento giuridico: insieme di norme che regola la vita della comunità; comprende l'organizzazione interna dello Stato e i rapporti giuridici tra Stato e cittadini; è legato a un gruppo sociale perché detta le regole e mantiene l'ordine civile tra i cittadini.

Lo Stato

È un ente territoriale sovrano, e ordinamento giuridico territoriale sovrano: indipendenza della comunità, originarietà dell'ordinamento normativo, indipendenza e supremazia dell'autorità.

È un’istituzione:

  • Politica: diretta a fini generali.
  • Giuridica: si fonda nel diritto.
  • Originaria: fonda la validità su di sé.
  • Sovrana: non riconosce altre autorità superiori nel proprio territorio.
  • Indipendente: non riconosce nessun potere esterno che può condizionare l'attività.
  • Effettiva: idonea a imporre il proprio ordinamento e le norme a tutti i soggetti.

Territorio è formato da:

  • Popolo: insieme di cittadini che appartengono a Stato; la cittadinanza si acquisisce alla nascita, con il matrimonio e per concessione del Capo dello Stato; la popolazione è l'insieme di persone presenti sul territorio dello Stato, compresi gli emigranti.
  • Territorio: spazio con confini in cui vive il popolo e su cui lo Stato esercita potere: terraferma, mare vicino alle coste, spazio aereo, sottosuolo e territorio mobile (navi e aerei civili e militari).
  • Sovranità: potere di comando sul popolo in un territorio; originarietà, non riceve potere da nessun'altra autorità; indipendenza, potere non limitato da leggi di altri Stati; superiorità, può modificare le proprie leggi perché al di sopra di tutti i soggetti.

Fonti del diritto

Atti e fatti da cui hanno origine le norme giuridiche. Si dividono in:

  • Fonti di produzione: fatti dai quali ogni ordinamento giuridico fa derivare la modifica del diritto oggettivo. (leggi, decreti legge, decreti della Presidenza della Repubblica)
  • Fonti Fatto: comportamenti spontanei delle collettività che si ripetono nel tempo, idonei per formare norme giuridiche.
  • Fonti Atto: norme giuridiche scritte da chi ha tale potere riconosciuto dall'ordinamento giuridico (leggi del parlamento, decreti).
  • Fonti di cognizione: strumenti con cui si viene a conoscenza delle fonti di produzione e possono essere: ufficiali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica e dell'UE, bollettini ufficiali delle regioni) e divulgative (codici, libri, riviste specializzate…)

Antinomie normative e loro r

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lele84 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Salmoni Fiammetta.
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