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Appunti di Diritto civile I

Dalle lezioni del prof. Volpe Salvatore Salerno

Indice

13. Patto di famiglia, trasferimento con riserva di usufrutto, altri oneri

1. Struttura e funzione; la o pattuizioni ................................................... 9 contrattualizzazione dei rapporti .. 3

14. I beneficiari del trasferimento di azienda o di partecipazioni sociali ... 10

2. Negozi inter vivos e mortis causa: 15. Il requisito della forma pubblica fine di una dicotomia? ................................. 3 a pena di nullità......................................... 10

1. La realizzazione di una stessa 16. La partecipazione dei legittimati funzione mediante diverse strutture 3 al patto di famiglia .................................. 10

2. Il principio di revocabilità delle 16.1. La mancata partecipazione di taluno dei forme che sono simmetriche .................. 3 legittimati al contratto ...................................... 10

3. Il divieto di patti successori ex 16.2. L’individuazione dei legittimari ................. 11 Art.458 cod.civ. ...................................................... 3

16.3. La liquidazione dei diritti dei legittimari: 3.1. La prestazione al terzo dopo la morte la determinazione del valore delle quote ..... 11 dello stipulante ex Art.1412 ..................................... 4

16.4. I soggetti passivi dell’obbligo di 3.2. La precarietà dei beni di provenienza liquidazione .............................................................. 12 donativa e la rinuncia all’azione di 16.5. La rinuncia alla liquidazione ..................... 12 restituzione ................................................................. 4

16.6. La liquidazione con pagamento 3. Il patto di famiglia .................................. 6 dilazionato ............................................................... 12

1. Premessa. Il fondamento della 16.7. La liquidazione mediante beni in natura 12 nuova disciplina .......................................... 6

16.8. La liquidazione con contratto successivo 2. I profili di costituzionalità del ...................................................................................... 13 patto di famiglia ......................................... 6

16.9. La liquidazione operata in virtù di 3. La natura contrattuale del patto donazione o altra liberalità precedente. Le di famiglia e la causa dell’atto donazioni dissimulate ........................................... 13 traslativo ...................................................... 6

17. L’imputazione dei beni trasferiti al patto di famiglia .................................. 13

4. Patto di famiglia e patto successorio .................................................... 7

18. L’esclusione da riduzione e 5. L’ambito di applicazione della collazione ..................................................... 13 disciplina del patto di famiglia in

19. La rinunzia all’azione di riduzione diritto internazionale privato ........... 7 ............................................................................. 14

6. Patto di famiglia, donazione e 20. Il patto di famiglia come dispensa testamento ..................................................... 8 dall’imputazione ex se ............................ 14

7. Il requisito della compatibilità 21. L’impugnazione del patto di con la disciplina dell’impresa famiglia per vizi del consenso ............ 14 familiare .......................................................... 8

22. Il diritto di credito dei legittimari 8. Il “rispetto delle differenti non partecipanti al contratto .......... 14 tipologie societarie”................................... 8

23. Lo scioglimento e la modifica del 9. La qualifica di imprenditore del patto di famiglia ........................................ 15 soggetto cedente ........................................ 8

24. Il recesso convenzionale ................ 15

10. Il diritto oggetto del 4. Il fondo patrimoniale ......................... 18 trasferimento: il diritto di proprietà; gli altri diritti reali di

25. Effetto segregativo senza effetto godimento ....................................................... 9 traslativo ..................................................... 18

11. L’oggetto del patto di famiglia: la 5. Il negozio di destinazione ex comunione legale ....................................... 9 Art.2645-ter......................................................... 22

12. Patto di famiglia, beni futuri, beni altrui ................................................................ 9

1. La causa destinationis prima dell’avvento dell’Art.2645-ter .............. 22

12. I problemi derivanti dalla 14. La differenza tra vincolo di collocazione della norma .................. 22 destinazione e trust ................................. 32

7. Il contratto di affidamento 3 .................................................................................. fiduciario ......................................................... 33

La forma dell’atto .................................. 22

1. Nozione ........................................................ 33

4. La valenza giuridica della trascrizione: dichiarativa o 2. Il contratto di affidamento costitutiva? ................................................. 22 fiduciario come vincolo dinamico ..... 33

5. La struttura del negozio di 3. La fiducia ................................................... 33 destinazione................................................. 23

4. La natura della proprietà dell’affidante fiduciario 5.1. Negozio unilaterale non recettizio............23 ..................... 34

5.2. Negozio unilaterale recettizio ....................23

5. Efficacia obbligatoria e rimedi in caso di condotta infedele 5.3. Contratto di destinazione .............................23 dell’affidante fiduciario ..................... 34

5.4. Testamento .........................................................23

7. La struttura del contratto di 6. La meritevolezza................................... 24 affidamento fiduciario .......................... 34

6.1. Il soggetto a cui spetta il giudizio di 8. La forma del contratto di meritevolezza ...........................................................25 affidamento fiduciario .......................... 35

7. Indisponibilità ed inespropriabilità 8.1. L’operazione fiduciaria .................................. 35 ............................................................................. 25

8. Legittimazione attiva ......................... 26

6. Il trust ......................................................... 27

1. Nozione ........................................................ 27

2. Il trust come negozio gestorio ....... 27

3. I cinque elementi principali del trust ................................................................ 27

4. Trust interno: ammissibilità ............. 27

L’effetto segregativo 5. ......................... 28

5.1. Il trust autodichiarato ..................................28

5.2. L’impossibilità di azione revocatoria da parte dei creditori ...................................................28

6. La trascrizione del trust .................. 28

6.1. I diritti dei beneficiari ......................................29

7. Il problema della meritevolezza . 30

8. L’atto istitutivo di trust .................. 30

9. Il disponente o settlor ..................... 31

10. Il trustee ................................................. 31

10.1. La successione nell’ufficio ..........................31

11. I beneficiari ............................................. 32

12. Il guardiano ........................................... 32

13. Il trust come strumento per segregare i beni mobili ........................... 32

Atti di destinazione patrimoniale

Struttura e funzione; la contrattualizzazione dei rapporti

Il giurista deve distinguere:

  • Struttura: è la forma mediante la quale è possibile perseguire una o più funzioni;
  • Funzione: è lo scopo ottenuto mediante una struttura.

Attraverso una struttura sarà possibile ottenere più funzioni, piegando la struttura stessa. Allo stesso modo una stessa funzione può essere ottenuta mediante l’impiego di più figure diverse.

L’ordinamento tende a contrattualizzare tutto ciò che è contrattualizzabile. Fuori dall’ambito della contrattualità vi è un ambito di negoziabilità, nel quale rientrano anche rapporti che, benché rilevanti per il diritto, non possono essere definiti come contratti (Es. Negozi unilaterali) per una serie di ragioni.

Negozi inter vivos e mortis causa: fine di una dicotomia?

La realizzazione di una stessa funzione mediante diverse strutture

Le strutture presentano sempre un certo grado di complessità: esse possono essere espressione di negozi unilaterali o bilaterali, recettizi o non recettizi, inter vivos e mortis causa. Soprattutto con riguardo a quest’ultima distinzione sarà possibile cogliere il dato per cui una stessa funzione può essere realizzata con più strutture.

Si prendano infatti due strutture diverse tra loro: il testamento (negozio unilaterale e mortis causa) e la donazione (contratto bilaterale e inter vivos). Normalmente la funzione del testamento è una funzione attributiva, cui si può aggiungere una funzione distributiva (o di pianificazione ereditaria o di apporzionamento) mediante lo strumento della divisione fatta dal testatore.

Il testamento tuttavia non rappresenta l’unico strumento con il quale un soggetto può realizzare la propria pianificazione ereditaria. Infatti una persona fisica ben potrebbe decidere di pianificare l’attribuzione e la distribuzione dei propri beni ereditari mediante donazioni ed, in tal modo, la donazione assolverebbe, al pari del testamento, alla funzione di pianificazione ereditaria, dimostrando che, in tal senso, una sostanziale equivalenza delle strutture.

Tale assunto è stato confermato anche dal legislatore, essendo insito nella previsione per cui le donazioni lesive della quota di legittima sono soggette all’azione di riduzione, dimostrando come la donazione possa anche essere uno strumento di pianificazione ereditaria.

Il principio di revocabilità delle forme che sono simmetriche

Nel nostro ordinamento gli effetti di una struttura possono sempre essere revocati mediante una struttura simmetrica, in tal modo il testamento può essere revocato mediante un secondo testamento, il contratto mediante un successivo contratto nel quale le parti esprimono volontà contraria e così via.

In base a tale principio si spiega anche l’Art.458 sul divieto di patti successori in quanto, ammettendo la possibilità di succedere per contratto, si arriverebbe ad affermare che un contratto possa revocare un testamento.

Il divieto di patti successori ex Art.458 cod.civ.

Prescrive l’Art. 458 c.c., rubricato “Divieto di patti successori” che “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.

Tale divieto trova la propria ratio nella volontà del legislatore di preservare la libertà di testare fino alla fine della vita e per evitare deroghe alla regola per la quale la successione può essere regolata solamente da due fonti: dal testamento o dalla legge.

Se affermassimo inoltre la possibilità di succedere per contratto, arriveremmo alla conclusione per la quale è possibile concludere un atto inter vivos la cui causa è la morte ed arriveremmo dunque a scorgere la categoria dei negozi tra vivi a causa di morte, che andrebbe ad aggiungersi alle tradizionali categorie di atti inter vivos e mortis causa.

La prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante ex Art.1412

Una delle norme che mettono in dubbio l’assolutezza del divieto di patti successori e che fanno presumere l’esistenza di questa terza categoria di negozi è l’Art.1412 “Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante”. Si tratta di una forma particolare di contratto a favore di terzo ex art.1411, nel quale tuttavia gli effetti si produrranno solamente dopo la morte dello stipulante.

Tale norma mette in crisi il sistema, inoltre, anche con riguardo al principio della revocabilità delle strutture che sono simmetriche. Infatti è previsto che il contratto a favore di terzo può essere revocato mediante un testamento, dunque con un negozio unilaterale si revoca un contratto.

Ci si deve dunque interrogare su quale sia la natura giuridica di questo contratto. Secondo parte della dottrina (EMILIO BETTI), l’art.1412 permetterebbe semplicemente di fare un atto mortis causa e non potrebbe essere diversamente, altrimenti non si spiegherebbe la sua revocabilità per testamento.

Tuttavia, se davvero fosse un atto mortis causa, cioè che trova la propria causa nella morte, dovrebbe produrre i propri effetti solamente dopo la morte dello stipulante, ma così non è. Infatti la norma prevede che, in caso di premorienza del terzo, e salvo che lo stipulante non abbia previsto diversamente, la prestazione dev’essere eseguita nei confronti degli eredi del terzo.

Questo ovviamente significa che il contratto di cui all’art.1412 è suscettibile di produrre effetti anche prima dello morte dello stipulante. Da questo si può arrivare ad affermare che l’Art.1412 disciplina un atto che rimane atto inter vivos, ma che si atteggia diversamente rispetto agli altri negozi iscritti in tale categoria, iscrivendosi nella nuova categoria dei negozi post-mortem, i quali, similmente agli atti inter vivos, sono suscettibili di produrre effetti anche prima della morte dello stipulante ma, similmente agli atti mortis causa, contengono la morte quale elemento centrale del contratto stesso.

Tuttavia, mentre nei negozi mortis causa la morte è la causa stessa del contratto, nei negozi post mortem come quello previsto dall’art.1412, la morte si presenta come elemento accidentale del contratto. Si può dunque arrivare ad affermare che se la morte non è elemento causale, ma mero elemento accidentale del contratto, questo sarà perfettamente valido, non ricadendo nel divieto ex art.458.

La precarietà dei beni di provenienza donativa e la rinuncia all’azione di restituzione

La donazione è un negozio precario, sia a causa dell’esperibilità dell’azione di revocazione da parte dei creditori, sia a causa del possibile esperimento dell’azione di riduzione da parte dei legittimari, qualora la donazione si configuri come lesiva della quota di legittima.

Se l’azione revocatoria da parte dei creditori, prescrivendosi in cinque anni, dopo i quali il bene di provenienza donativa si consolida in capo al donatario, l’azione di riduzione presenta profili maggiormente problematici, perché si prescrive in vent’anni e può essere esperita dal legittimario solo dopo l’apertura della successione.

I legittimari inoltre, per evitare che, vivendo il proprio dante causa per oltre vent’anni dopo la donazione, questa si consolidi in capo al donatario, possono esercitare opposizione alla donazione, in modo da sospendere il decorso del termine. L’acquirente del bene di provenienza donativa che ha acquistato il bene da meno di vent’anni, potrebbe dunque vantare una proprietà sempre precaria, in quanto il legittimario sarebbe sempre legittimato a far valere la riduzione della donazione lesiva e, susseguentemente, la restituzione della medesima.

La dottrina si è dunque interrogata circa la possibilità di rinuncia all’azione di restituzione da parte del legittimario, in modo da sbloccare il mercato dei beni di provenienza donativa. Una parte della dottrina riteneva tale rinuncia come integrante gli estremi del patto successorio e dunque come un negozio nullo.

Altra parte della dottrina ritiene invece che la rinuncia all’azione di restituzione non sia un negozio nullo, al contrario della rinuncia all’azione di riduzione. L’azione di riduzione infatti mira ad affermare il diritto del legittimario ad una determinata quota sul patrimonio del de cuius, mentre l’azione di restituzione significa rinunciare preventivamente alla possibilità che, in seguito al positivo esperimento dell’azione di riduzione, si proceda alla successiva azione di restituzione.

La dottrina notarile, per consolidare i beni di provenienza donativa, ha affermato che, sebbene i legittimari non siano tali prima dell’apertura della successione, bisogna considerare comunque che essi sono titolari di un’aspettativa, di una legittimazione in pectore ancor prima della morte del de cuius.

Infatti anche la giurisprudenza ha affermato che, negando al legittimario alcune azioni da esperire prima della morte del de cuius, si arriverebbe a negare tali azioni per sempre, fino ad arrivare al paradosso per cui il de cuius potrebbe arrivare a svuotare totalmente il proprio patrimonio mediante atti donativi senza che il legittimario possa opporsi (se non con lo strumento dell’opposizione alla donazione) e dunque lo stesso legittimario si troverebbe, all’apertura della successione, con un pugno di mosche in mano.

Ad esempio, se il soggetto della cui eredità si tratterà, al fine di rendere vuoto il proprio patrimonio, promuove una vendita che dissimula una donazione (Es. Con pagamento enormemente differito nel tempo), allora, ai fini del positivo esperimento dell’azione di riduzione, il legittimario dovrebbe preventivamente esperire l’azione di simulazione per dimostrare che la vendita simulata celava, in realtà, una donazione dissimulata.

Tuttavia, fintantoché il donante resta in vita, il legittimario in pectore non ha interesse a far valere la simulazione e, al momento della morte, potrebbero essere decorsi i termini per promuovere l’azione. Pertanto la giurisprudenza ha ammesso che il legittimari

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher salvatoresalerno97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Volpe Fabrizio.
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