Parte Prima: La figura
Il contratto
Art. 1321 CC Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Fattispecie conformi = TUTTI gli elementi della definizione.
Accordo
Il contratto è un atto consensuale. Accordo elemento costitutivo per... tensione ad uno scopo = intenzionalità delle parti.
- Due valori primari regolano il principio dell’accordo = autonomia contrattuale (libertà contrattuale) + tutela contro le intrusioni di estranei nelle sfere giuridiche altrui.
L’accordo è la volontà comune delle parti del rapporto oggetto di contratto = contratto atto bilaterale. Volontà contrattuale = libertà contrattuale. 1800 concezione soggettiva del contratto = dogma della volontà.
- 1900 teoria della dichiarazione = principio della responsabilità del dichiarante.
- Metà 1900, Italia teoria precettiva = contratto basato sull’autoregolamentazione degli interessi delle parti.
Teoria dei rapporti contrattuali di fatto rapporto contrattale si può costituire anche in assenza di manifestazione di volontà solo con un contratto sociale stabilito tra le parti che si può formare tramite negozi di attuazione e contratto nullo eseguito. Non c’è accordo effettivo ma l’effettivo contatto tra le parti surroga a questa mancanza.
Oggetto
Rapporto giuridico patrimoniale che forma oggetto del contratto, contratto solo se patrimoniale. Accordi su materie non patrimoniali = portano effetti giuridici ma non sono contratti.
Modo di atteggiarsi dell’accordo rispetto all’oggetto
Giuridicità del contratto per rapporto giuridico si intende uno specifico impegno legale all’attuazione di quanto concordato = violazione porta conseguenze legali. Importante come le parti intendono il rapporto = intento delle parti, può anche essere solo intento empirico cioè basta che le parti abbiano rappresentazione del risultato economico che vogliono raggiungere. Giuridicità del rapporto deve essere socialmente tipica. Rapporto professionale è tipicamente giuridico.
Rapporti di cortesia
Un accordo gratuito può comunque portare ad un rapporto giuridico. Le prestazioni promesse o senza corrispettivo possono portare ad un contratto. Chi presta senza corrispettivo ma interessato ad un vantaggio obbiettivo anche indiretto. Prestazione corrispettivo con consegna, si ha contratto non con la promessa ma con la consegna della cosa. Grado di giuridicità violazione di una promessa non porta conseguenze giuridiche a meno che non sia in via di esecuzione o già eseguita, in questo caso si hanno conseguenze anche se di minor rilievo rispetto alla violazione del contratto.
La promessa
È promessa l’atto volontario con cui un soggetto assume un’obbligazione verso un altro soggetto e se si ha una controprestazione si ha un contratto. Promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi. Solo in casi tipizzati dalla legge la promessa può fare a meno dell’accordo = quando non c’è un’invasione della sfera giuridica altrui particolarmente grave. Gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona a cui sono destinati = no principio dell’accordo (art.1334 CC) espressamente previste dalla legge per quelle non previste si utilizza il normale principio dell’accordo e sono promesse contrattuali (art.1333 CC).
Standardizzazione del contratto
Le imprese utilizzano contratti standard, contratti uniformemente applicati a tutti i rapporti con i suoi clienti = contratti per adesione; sono contratti generali e astratti. Questi contratti derivano da un’ineguaglianza di potere contrattuale delle parti. Perché ci sia volontà basta che non ci sia una costrizione legale-formale = parte libera di fare il contratto. La parte debole può cancellare il contratto (in modo compatibile con la tutela dell’affidamento) quando la menomazione del ruolo volitivo dipende da fattori a base individuale = errore, minaccia, inganno, caso di pericolo o bisogno.
Fonti del diritto
Costituzione. Le leggi costituzionali come fonti del diritto operano sia come parametro per il giudizio di costituzionalità delle leggi ordinarie sia come regole direttamente applicabili ai rapporti. La libertà contrattuale non riceve una diretta tutela costituzionale che però può essere ricavata indirettamente.
- Art. 41 iniziativa economica privata è libera.
- Art. 42 la proprietà è pubblica o privata.
La costituzione limita la libertà contrattuale = contratti illeciti, quelli che hanno come fine risultati disapprovati dall’ordinamento, sono nulli. Esempi: contratti di lavoro art. 36, principio di giusta e sufficiente retribuzione; art. 37 principio di parità tra lavoratori e lavoratrici. Principio di uguaglianza? Non trova applicazione diretta nei rapporti contrattuali, il contratto si può basare anche su discriminazioni e disuguaglianza che però a volte possono essere vietate.
Codice civile. Quarto libro del codice civile = disciplina del contratto generale (titolo II) e disciplina dei singoli contratti (titolo III). Il contratto è regolato da una disciplina omogenea che però si frammenta in relazione ai singoli contratti; la disciplina generale si applica a tutti i contratti mentre quella particolare ha portata circoscritta e carattere eccezionale ma può derogare alla disciplina generale sui punti su cui si discostano.
Diritto europeo. Regolamenti regolamento Roma I del 2008 legge delle obbligazioni contrattuali + altri regolamenti dedicati a contratti particolari. Direttive hanno come obiettivo quello di armonizzare la disciplina di settori significativi del mercato per evitare di ostacolare l’attuazione di un mercato unico europeo concorrenziale. 1995, principi del diritto europeo dei contratti = iniziativa accademica che porta ad un testo di natura di soft law e cioè non hanno valore giuridicamente vincolante ma sono un modello ideale di regolamentazione dei rapporti contrattuali.
Parte Seconda: La formazione
La conclusione del contratto: Proposta ed accettazione
Art. 1326 CC Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Conclusione del contratto = proposta + accettazione incontro tra i due porta ad accordo contrattuale. Proposta – accettazione = atti unilaterali (eccezione dell’offerta al pubblico) e atti ricettizi (effetti solo nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona a cui sono destinati).
Caratteri della proposta
- Proposta deve essere completa = causa e oggetto.
- Proposta deve essere senza riserve sul suo carattere impegnativo.
- Proposta può essere condizionata da un evento futuro incerto.
- Proposta atto ricettizio = effetti solo quando portata a conoscenza dell’oblato.
- Proposta incedibile.
Caratteri dell'accettazione
- Atto ricettizio = produce effetti solo quando a conoscenza del proponente = giungere all’indirizzo del proponente che può essere incolpevole sull’impossibilità di conoscere l’accettazione (provare la sua incolpevolezza).
- Conformità della proposta totale ed assoluta. La proposta può essere anche rifiutata.
- Tempestività dell’accettazione.
- Formalità della proposta = solitamente a forma libera ma può avere anche una forma vincolata.
Offerta al pubblico
Proposta rivolta ad un pubblico tramite un mezzo di comunicazione di massa, la proposta deve avere gli elementi essenziali del contratto e non deve essere diversa a seconda di usi e circostanza. NON è un atto ricettizio ma produce i suoi effetti da quando viene emessa mentre l’accettazione rimane un atto ricettizio. Revoca dell’offerta = atto NON ricettizio, fa cadere l’accettazione dal momento della sua emissione.
Schemi particolari per la conclusione del contratto
Previsti per particolari classi di contratti.
- Schemi legali o schemi giurisprudenziali.
- Schemi semplificanti o aggravanti.
- Contratto concluso mediante inizio dell’esecuzione.
Schema proposta + inizio della prestazione dell’oblato = contratto concluso nei modi e tempi in cui ha inizio l’esecuzione. Lo schema comporta comunque l’accordo tra le parti = accordo che l’oblato manifesta con l’inizio dell’esecuzione. L’area di applicazione di questo schema si ha nelle classi di contratti in cui la prestazione deve eseguirsi senza una preventiva risposta in base alla richiesta o usi. Non sono comprese le prestazioni di non fare o le prestazioni in cui la prestazione rimane chiusa nella sfera dell’oblato; non sono compresi i contratti formali. Sono idonee le prestazioni positive destinate ad uscire dalla sfera dell’oblato per entrare in quella del proponente. La conclusione del contratto si ha con l’inizio dell’esecuzione e solo se l’esecuzione è conforme e proviene dall’oblato. Obbligo di pronto avviso dell’oblato verso il proponente a pena di risarcimento del danno (responsabilità precontrattuale) ma non tocca la conclusione del contratto.
Contratto concluso con proposta non tempestivamente accettata
Procedura semplificata valida per i contratti in cui si ha obbligazione solo per il proponente (superflua l’accettazione = oblato ne trae solo vantaggi); l’oblato può rifiutare la proposta ma se non lo fa nel termine richiesto il contratto è concluso. Schema proposta + mancato rifiuto della proposta da parte dell’oblato. Schema tipico dei contratti gratuiti (no donazioni e contratti gratuiti con modus).
Contratto concluso mediante consegna della cosa
Schema tipico dei contratti reali cioè quei contratti implicanti la consegna della cosa. Schema contratto concluso con la consegna della cosa, senza consegna non si ha contratto. [Esempi: deposito, comodato d’uso, donazione manuale, pegno...] Nuda consegna nella sua nudità la causa non è conosciuta = non conclude il contratto. Contratti consensuali implicano la consegna della cosa ma si concludono con il consenso delle parti (accordo, la consegna è esecuzione del contratto = vendita, locazione, trasporto di cose, appalto...
Formazione progressiva del contratto
- Formazione istantanea = unico atto isolato che si esaurisce nella sfera del proprio autore.
- Formazione progressiva = interazione continua tra le parti, trattativa.
Diversi accordi su diversi punti del contratto, quando è sufficiente per la formazione del contratto?
- Accordo su tutti i punti della trattativa.
- Accordo solo su alcuni punti se manifestato dalla volontà comune delle parti di considerare concluso il contratto.
- Punti ancora scoperti devono poter essere integrati se no si ha nullità per indeterminabilità dell’oggetto.
Contenuto minimo dell’accordo contenuto minimo per la conclusione del contratto e deve coprire tutti i punti che non possono essere integrati in un secondo momento = necessario per la conclusione del contratto. Accordo parziale che non conclude il contratto può comunque portare ad una responsabilità precontrattuale di chi ingiustificatamente disattende l’accordo. La trattativa può portare ad una puntazione o ad un testo provvisorio (minuta). Dalla minuta può risultare la volontà delle parti di vincolarsi contrattualmente in un accordo parziale (anche se sono coperti tutti i punti e non sembra provvisorio); può poi essere formalizzato o scritto in bella copia ma se non avviene il contratto è concluso comunque e la minuta è il testo a meno che non ci sia una clausola specifica che lo richiede. Lettere di intenti utilizzate nelle contrattazioni più complesse e di grande valore economico, non creano un contratto ma vincolano le parti su aspetti del contratto.
Vicende e circostanze della formazione del contratto
Perdita di efficacia della dichiarazione
Dichiarante (proponente) muore o diventa incapace di agire tra proposta e accettazione la dichiarazione è inefficace ed impedisce la conclusione del contratto. In caso di morte a contratto concluso questo viene trasmesso agli eredi. La dichiarazione perde efficacia in caso di morte dell’oblato perché il dichiarante potrebbe trovarsi coinvolto in un contratto con un soggetto diverso. Ma ci sono due deroghe.
- Proposta irrevocabile crea un vincolo giuridico dando all’oblato un diritto soggettivo che comunque in caso di morte del proponente può impugnare per errore sulla persona o per la natura dell’affare o altre circostanze che escludono l’efficacia del contratto.
- Proposta o accettazione dell’imprenditore nell’esercizio della sua impresa a meno che non si tratti di piccoli imprenditori o che risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.
Revoca delle dichiarazioni contrattuali
Potere di revoca = autonomia privata = libertà di valutare e decidere nel proprio interesse. Potere di revoca conciliato con la tutela dell’affidamento della controparte e ciò porta a diversi rimedi e rispetto degli interessi volontariamente assunti e quindi si ha potere di revoca fino alla conclusione del contratto. La legge non disciplina la forma della revoca, la giurisprudenza sostiene che sia a forma libera ma tramite il bilanciamento con il principio di buona fede si ha l’obbligo per la parte che revoca che la stessa sia nella forma della dichiarazione. L’accettazione può essere revocata purché questa giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Proposta irrevocabile
Proponente può obbligarsi a mantenere ferma la proposta per un certo tempo e di fronte alla violazione dell’obbligo si ha una riparazione in forma specifica. Si può revocare una proposta irrevocabile a patto che la revoca arrivi all’oblato prima della proposta irrevocabile e la stessa sopravvive in caso di morte o di incapacità di agire del proponente. Il termine deve essere previsto ed è un elemento essenziale della proposta irrevocabile, il termine si può recuperare in base alla natura dell’affare e secondo gli usi. L’irrevocabilità può essere anche stabilita dalla legge = donazione, contratto con obbligazione solo del proponente...
Opzione
È un atto bilaterale concordato dalle parti, è contratto preparatorio di un contratto finale, la proposta irrevocabile invece è un atto unilaterale del proponente. Si hanno due parti: concedente e opzionario, la revoca da parte del concedente è inefficace e l’opzione sopravvive alla morte e all’incapacità sopravvenuta dello stesso. L’opzione non può essere gratuita (sarebbe una normale proposta irrevocabile) perché partecipa alla causa (onerosa) dell’atto negoziale di cui è elemento. È composta dalla proposta del contratto (contenuto tipico) + contenuto ulteriore composto da una più ampia regolamentazione d’interessi delle parti. L’opzione ha un termine che può essere stabilito dal giudice e l’iniziativa di adire al giudice spetta al concedente e la sua inerzia è punita dalla giurisprudenza con un termine di 10 anni. Il contratto finale di cui l’opzione è strumentale si conclude nel momento in cui l’opzionario la esercita o meglio se indirizza ala controparte la dichiarazione di esercitarla. L’opzione deve essere completa e l’atto di esercizio vale come accettazione della proposta atto ricettizio = contratto finale si forma secondo lo schema generale.
- Opzionario = diritto potestativo.
- Contendente = soggezione.
In caso di violazione si ha responsabilità precontrattuale = risarcimento dell’interesse negativo.
Prelazione
Meccanismo che condiziona il procedimento di formazione del contratto, il concedente si obbliga verso il prelazionario che ha interesse ad impedire che altri concludano quel contratto con il concedente nel momento in cui lo stesso decide di farlo. In questo caso il prelazionario non ha nelle sue mani il contratto che non dipende da lui ma la conclusione del contratto dipende dal concedente. La prelazione ha forma libera, la trasmissibilità della prelazione è la stessa dell’opzione e ha un termine che può essere soggetto ad integrazione giudiziale. La denuntiatio è la dichiarazione con cui il concedente comunica al prelazionario la volontà a concludere il contratto e se il prelazionario non esercita la prelazione il concedente può trattare con altri alle stesse condizioni proposte al prelazionario ma se il contratto viene fatto a condizioni meno gravose il prelazionario deve essere informato con una nuova denuntiatio. Si ha tutela del prelazionario leso quando il condente contrae con terzi alle stesse condizioni senza denuntiatio.
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