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RESCISSIONE

Scioglimento del vincolo contrattuale conseguente ad un vizio genetico del sinallagma. Il rimedio è azionabile solo nelle ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive. Non è ammissibile per i contratti aleatori.

Il codice ha disciplinato due figure di rescissione:

  1. Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo. Chi assume contrattualmente obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può ottenere la rescissione del contratto. Il giudice, comunque, nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
  2. Rescissione per lesione. L'ipotesi ricorre quando vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio.
In tale ipotesi la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. Art.1447 CC il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata. Art.1448 CC Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva altempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.= pregiudizio si determina in via residuale. Si ha rescissione quando ci sono TUTTI questi elementi.
  1. Anomalia della condizione soggettiva che spinge una parte del contratto.
  2. Contenuto oggettivo del contratto.
  3. Atteggiamento soggettivo dell'altra parte.
Azione di rescissione rimedio di protezione della parte lesa, l'azione può essere esercitata sia in via di azione che in via d'eccezione solo dalla parte lesa e non è rilevabile d'ufficio. Il termine di prescrizione è di un anno dalla conclusione del contratto. REGOLAMENTO DEL MERCATO. La regolamentazione del contratto ha due obiettivi: giustizia ed efficienza. Contratti standard. Tipi della moderna economia di massa e sono per la vendita e l'erogazione.di giurisdizione.dell'autorità giudiziaria. Condizioni generali = accessibili e comprensibili obbligo di chiarezza delle condizioni. Questo obbligo non si ha quando le condizioni standard sono diventate per il loro impiego generalizzato e costante clausole d'uso che entrano nel contratto come integrazione legale. Clausole onerose che vincolano l'aderente devono essere specificamente approvate per iscritto. L'elenco delle clausole è tassativo e non allargabile per analogia = si ammette interpretazione estensiva. Clausole di limitazione della responsabilità = necessità di una separata sottoscrizione riferita specificamente alle clausole di limitazione della responsabilità. Interpretazione dei contratti standard le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. Clausole vessatorie dei contratti. È quella che imponeparticolari oneri ad uno dei contraenti. L'art. 1341 c.c. contiene una elencazione, considerata tassativa, di clausole vessatorie, disponendo, ai fini della loro efficacia, che esse siano approvate specificamente per iscritto se contenute in condizioni generali di contratto o in contratti conclusi con moduli o formulari. A particolare tutela del consumatore è stato, da ultimo, emanato il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), che sancisce l'inefficacia delle clausole abusive poste nei contratti (aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi) conclusi tra consumatori e professionisti. Sono considerate clausole vessatorie le clausole che comportano una sproporzione tra diritti e obblighi del contraente e clausole che alterano notevolmente l'iter di formazione del contratto. Un modo di tutela dell'aderente è dato dalla direttiva europea 93/13 relative alle clausole vessatorie dei contratti di consumazione, l'Italia ha recepito la.

Direttiva del 1996 inserendo una nuova disciplina nel codice che ora si trova nel codice di consumo. Questa disciplina da una sostanziale tutela affermando che le clausole poste unilateralmente, anche in buona fede, che aggravano la posizione dell'aderente non sono vincolanti per lo stesso criteri di vessatorietà = significativo squilibrio e contrarietà alla buona fede. Clausole di vessatorietà fino a prova contraria = clausole di sbilanciamento e disorpresa. Queste sono presunzioni relative (salvo prova contraria). Si ha quindi una "lista grigia" in contrapposizione con una "lista nera" di presunzioni assolute. Può essere giudicata vessatoria in base ai criteri anche una clausola fuori dall'elenco. Elementi impeditivi della vessatorietà = coincidenza tra il contenuto della clausola e quello di atti normativi + clausole oggetto di trattativa individuale (non vale per alcune clausole dell'elenco particolarmente pesanti).

per il consumatore). Le clausole vessatorie sono inefficaci solo parzialmente, cadono dal contratto lasciando questo inefficace. Si tratta di inefficacia relativa cioè che opera solo a vantaggio del consumatore. È legittimato solo la parte protetta ed è rilevabile d'ufficio solo quando il giudice deve decidere su pretese del professionista basate su clausole vessatorie. Le clausole vessatorie sono nulle e quindi non sono convalidabili e non hanno limiti di prescrizione. Le clausole deveono essere redatte in modo chiaro e comprensibile (principio di trasparenza) e la vessatorietà non può dipendere dall'oggetto del contratto o dal prezzo. Il rimedio delle clausole vessatorie è individuale e successivo ma può essere anche giudiziale e collettivo = azione inibitoria. Contratto tra consumatori e professionisti. L'applicazione della normativa europea contenuta ne codice di consumo si differenzia dall'art.1341 CC perché non

Riguarda solo i contratti standard ma anche i contratti predisposti per un singolo affare con un singolo cliente. Le norme proteggono il consumatore come parte del contratto e non come attore contrattuale.

LA RISOLUZIONE. Scioglimento di un contratto a prestazioni corrispettive per il sopravvenire di fattiche alterano l'equilibrio tra le prestazioni (cd. sinallagma). Il vizio del sinallagma, in tal caso, non è genetico ma funzionale e i fatti che lo determinano possono essere causati dal comportamento delle parti o da eventi imprevedibili estranei alla loro sfera di controllo.

Il codice ha disciplinato tre figure tipiche in cui, dopo la conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive, si verifica una disfunzione nel nesso di interdipendenza tra le prestazioni: per inadempimento; per impossibilità sopravvenuta; per eccessiva onerosità della prestazione.

La risoluzione per inadempimento può essere di diritto (o automatica) allorquando si produce senza

Necessità di ricorrere ad una pronuncia giudiziale. Ciò non toglie tuttavia che le parti, in caso di contestazione, possano adire l'autorità giudiziaria: in tal caso però la pronuncia non avrà carattere costitutivo, ma si limiterà ad accertare se la risoluzione si è verificata o meno.

I casi di risoluzione di diritto espressamente regolati dal codice sono tre: la diffida ad adempiere; la clausola risolutiva espressa; il termine essenziale. Negli altri casi, il contraente che voglia risolvere il contratto deve agire giudizialmente e la pronuncia risolutiva ha, in tal caso, carattere costitutivo.

Conseguenze verso i terzi: la risoluzione non è retroattiva verso i terzi e non pregiudica i diritti acquistati da terzi. Si hanno due eccezioni (non conta la buona o cattiva fede):

  1. Contratti con oggetto immobili = inopponibili solo se la trascrizione dell'acquisto del terzo è precedente alla domanda di trascrizione.
  2. Se...

Acquisto del terzo dopo la domanda in giudizio di risoluzione l'acquisto è opponibile. Conseguenze tra le parti nei contratti con esecuzione istantaneo la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti = effetto ex tunc. Nei contratti di durata la risoluzione non è retroattiva per le prestazioni già eseguite = effetto ex nunc. NB. La domanda di risoluzione non comprende la domanda di restituzione che si prescrive con un termine che decorre dalla sentenza di risoluzione. Il risarcimento si fonda sulla responsabilità contrattuale = anche interesse positivo danno emergente + lucro cessante.

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. Indica la mancata o inesatta esecuzione della prestazione, cui si ricollega l'obbligo del debitore di risarcire il danno. Il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia. Il limite della sua responsabilità è costituito dalla sopravvenuta impossibilità.

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A.A. 2019-2020
43 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Nanni Luca.