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ESONERO 2020 - CONTRATTO IN GENERALE
ARGOMENTI:
- Capitolo 1 - Il contratto e il mercato
- Capitolo 2 - La formazione e la categoria generale del contratto
- Capitolo 3 - La Nozione di Contratto
- Capitolo 4 - I tipi Contrattuali
- Capitolo 5 - La Responsabilità Precontrattuale
- Capitolo 6 - La Proposta
- Capitolo 7 - La Recezione
- Capitolo 8 - L'accettazione
- Capitolo 9 - La Causa Del Contratto
Capitolo 1 - Il Contratto ed il mercato
Inizialmente le società erano perlopiù basate sull'autosostentamento e non esisteva una vera e propria forma di mercato, in quanto non vi era in via di principio la necessità di contrarre obbligazioni con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, pertanto i romani non conoscevano ne esistevano allora i contratti.
Fino all'entrata in vigore del codice napoleonico nel 1804, fin qui erano in vigore le leggi del diritto Romano che
veniva di volta in volta attualizzato con la sostituzione, abrogazione di alcune norme, questo codice civile fu scritto in modo più comprensibile ai giuristi dell'epoca, poiché prima di questo le leggi erano scritte solamente in latino, successivamente; Il Codice civile del 1865, elaborato l'indomani dell'unità di Italia, era diviso in due parti: il codice civile e il codice di Commercio separati, da qui fu elaborata la teoria del contratto in generale, ora essi formano un unico corpus Normativo nel codice civile odierno entrato in vigore nel 1942. In Germania rimase in vigore il diritto Romano con la pandettistica tedesca, elaborazione giuridica del Diritto Romano e delle Pandette ovvero categorie giuridiche che derivano dal pensiero umano, con cui vengono poi elaborate le norme con cui si regola il funzionamento della società. Particolare rilevanza assume la manifestazione di volontà, ai fini della configurabilità degli effetti.giuridici senza la quale non si può parlare né dinegozio giuridico ne tanto meno di contratto, è data ampia autonomia ai privati al fine di regolare il contenuto del contratto, è richiesto l'intento giuridicizante ovvero a finché si parli di contratto, entrambe le parti devono avere l'intento di giuridicizzare il proprio accordo stabilendo una sanzione in caso di inadempimento ovvero la mancanza o l'inesattezza della prestazione oggetto di contratto.
Il contratto secondo il dettato normativo è l'accordo fra due o più parti diretta a costituire, modificare od estinguere rapporti di natura patrimoniale, sebbene si possano intuire dal presente articolo i requisiti fondamentali al fine di istaurare un contratto ovvero l'accordo che indica necessariamente l'esistenza come per esempio nell'contratto di compravendita, l'esistenza di due soggetti, alienante, e alienatario (nel caso della compravendita).
Che differenzia il contratto dai C.d. atti unilaterali come lo è, ad esempio il testamento, un altro elemento importante è la patrimonialità del contratto, ossia che la prestazione del contratto deve essere necessariamente suscettibile di valutazione economica da questo possiamo desumere che non è un contratto ad esempio il matrimonio, il quale pur rivestendo anche esso un interesse patrimoniale, non rileva sul punto poiché è la componete familiare a prevalere su di esso.
Gli effetti che si producono tra le parti, tramite l'istaurazione di un contratto sono determinati in parte dalla legge e dagli usi, ad esempio con il riconoscimento dell'figlio nato non in costanza di matrimonio ha gli stessi diritti del figlio nato dopo il matrimonio.
Ai sensi dell'art 1322 È possibile avere una tipologia di contratto diversa da quelle previste nel codice purché il contratto per essere valido debba rivestire un determinato interesse.
Meritevole di tutela, come ad esempio nella proprietà, ovvero di disporre in modo pieno ed esclusivo del bene, si ha la cosidetta efficacia traslativa del consenso.
Se due contratti dipendono la loro esistenza l'uno dall'altro, se uno si estingue viene meno anche l'altro, tuttavia.
Il contratto con finalità illecita ovvero contrario alle norme imperative, ordine pubblico e buon costume quest'ultimo è nullo, ed è come se non fosse mai esistito.
Come abbiamo poc'anzi detto, secondo il dettato normativo dell'articolo 1321 indicante la definizione normativa di contratto, ovvero che "il contratto è un accordo fra due o più parti, diretto a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici di natura patrimoniale."
Secondo il dettato normativo dell'articolo 1325 costituiscono requisito essenziale, in mancanza di essi il contratto è nullo ovvero l'accordo, la causa, l'oggetto e la forma.
Prescritta dall'ordinamento per un determinato tipo di contratto implica la nullità dello stesso. Il contratto si basa pertanto sull'accordo delle parti, tuttavia non è l'accordo in sé l'essenza del contratto poiché possono esserci accordi senza che vi sia un contratto, vedi i Rapporti di cortesia i quali non rivestono la natura contrattuale in quanto non è richiesta essenzialmente una controprestazione economica, si veda l'esempio del trasporto in automobile a titolo di cortesia, questo tipo di rapporti vengono chiamati Meta-giuridici ovvero vanno al di là del diritto, e la mancata prestazione non implica necessariamente una sanzione economica, ma può essere risolta sul piano sociale, ovvero la perdita di fiducia che ha mancato l'accordo di trasportare la persona, con conseguenze non rilevanti sul piano del diritto, come ad esempio la fine di un'amicizia, fatti salvi però la responsabilità.
riguarda l'accettazione, essa può essere espressa o tacita. L'accettazione espressa avviene quando il destinatario comunica in modo chiaro e inequivocabile la sua volontà di accettare l'offerta. L'accettazione tacita, invece, si verifica quando il destinatario compie atti che dimostrano in modo inequivocabile la sua volontà di accettare l'offerta. Una volta che l'offerta è stata accettata, si forma il contratto. Il contratto è un accordo di volontà tra le parti che crea obblighi giuridici. Le parti sono tenute a rispettare i termini e le condizioni stabilite nel contratto. Nel caso di incidente stradale, la responsabilità extracontrattuale può derivare dal 2043 del codice civile italiano. Questo articolo stabilisce che chiunque cagioni un danno ingiusto ad un'altra persona è tenuto a risarcire il danno causato. È importante sottolineare che il contratto può essere preceduto da trattative, durante le quali le parti delineano i propri interessi e cercano di raggiungere un accordo. Le trattative possono essere suddivise in diversi momenti ben distinti. La proposta è un atto unilaterale recettizio nel quale il proponente e l'oblato (il compratore) si mettono d'accordo sul contenuto del contratto. L'oblato ha l'intenzione di accettare la proposta. Tuttavia, il destinatario può rimanere indifferente all'offerta e interrompere il procedimento fin dall'inizio. In alternativa, può accettare l'offerta nei suoi precisi termini e dare esecuzione al contratto, informando il proponente della sua decisione (art. 1326 c.c.). È anche possibile formulare un'accettazione non perfettamente conforme all'offerta. La proposta diventa irrevocabile quando arriva al destinatario e il proponente si attiva per eseguire la prestazione. In conclusione, il contratto è il risultato di un accordo di volontà tra le parti, che crea obblighi giuridici. Prima della formazione del contratto, possono essere presenti trattative durante le quali le parti cercano di raggiungere un accordo. La proposta e l'accettazione sono fasi cruciali nel processo di formazione del contratto.- Contratto con obbligazioni per il solo proponente:
Il contratto manca del requisito della sinallagmatica, ovvero dell'esistenza di due prestazioni. Ad esempio, manca il deposito a titolo gratuito. - Rifiuto della proposta:
Il rifiuto tempestivo della proposta da parte dell'oblato impedisce la conclusione del contratto. - Offerta al pubblico (1336):
Si configura quando un tipo di offerta è diretta a un destinatario indeterminato a carattere recettizio. Ad esempio, un vestito su una vetrina recante il prezzo. L'offerta al pubblico può essere revocata in caso di mancanza dell'oggetto (fino ad esaurimento scorte!!!). La revoca è efficace anche nei confronti di chi non ne avrebbe avuto precedentemente notizia. - Condizioni Generali di Contratto:
Si conclude il contratto normalmente con proposta e accettazione. I contenuti delle condizioni generali di contratto sono dettate dal proponente. Ad esempio, quelle di un...