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Diritto civile – A.A 2019/2020

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Prof. P. Papanti Pelletier

Esonero 2020 – Contratto in generale

Argomenti

  • Capitolo 1 - Il contratto e il mercato
  • Capitolo 2 - La formazione e la categoria generale del contratto
  • Capitolo 3 - La nozione di contratto
  • Capitolo 4 - I tipi contrattuali
  • Capitolo 5 - La responsabilità precontrattuale
  • Capitolo 6 - La proposta
  • Capitolo 7 - La recezione
  • Capitolo 8 - L'accettazione
  • Capitolo 9 - La causa del contratto

Capitolo 1 - Il contratto ed il mercato

Inizialmente le società erano perlopiù basate sull'autosostentamento e non esisteva una vera e propria forma di mercato, in quanto non vi era in via di principio la necessità di contrarre obbligazioni con soggetti estranei al proprio nucleo familiare. Pertanto i Romani non conoscevano né esistevano allora i contratti.

Fino all'entrata in vigore del Codice napoleonico nel 1804, erano in vigore le leggi del diritto romano che venivano di volta in volta attualizzate con la sostituzione, abrogazione di alcune norme. Questo codice civile fu scritto in modo più comprensibile ai giuristi dell'epoca, poiché prima di questo le leggi erano scritte solamente in latino. Successivamente, il Codice civile del 1865, elaborato l'indomani dell'unità d'Italia, era diviso in due parti: il codice civile e il codice di commercio separati, da qui fu elaborata la teoria del contratto in generale. Ora essi formano un unico corpus normativo nel codice civile odierno entrato in vigore nel 1942.

In Germania rimase in vigore il diritto romano con la pandettistica tedesca, elaborazione giuridica del diritto romano e delle Pandette, ovvero categorie giuridiche che derivano dal pensiero umano, con cui vengono poi elaborate le norme con cui si regola il funzionamento della società.

Particolare rilevanza assume la manifestazione di volontà, ai fini della configurabilità degli effetti giuridici senza la quale non si può parlare né di negozio giuridico né tanto meno di contratto. È data ampia autonomia ai privati al fine di regolare il contenuto del contratto; è richiesto l'intento giuridicizzante ovvero affinché si parli di contratto, entrambe le parti devono avere l'intento di giuridicizzare il proprio accordo stabilendo una sanzione in caso di inadempimento ovvero la mancanza o l'inesattezza della prestazione oggetto di contratto.

Il contratto secondo il dettato normativo è l'accordo fra due o più parti diretto a costituire, modificare od estinguere rapporti di natura patrimoniale. Sebbene si possano intuire dal presente articolo i requisiti fondamentali al fine di istaurare un contratto, ovvero l'accordo che indica necessariamente l'esistenza come per esempio nel contratto di compravendita, l'esistenza di due soggetti: alienante e alienatario (nel caso della compravendita).

Il che differenzia il contratto dai cosiddetti atti unilaterali come lo è, ad esempio, il testamento. Un altro elemento importante è la patrimonialità del contratto, ossia che la prestazione del contratto deve essere necessariamente suscettibile di valutazione economica. Da questo possiamo desumere che non è un contratto ad esempio il matrimonio, il quale pur rivestendo anche esso un interesse patrimoniale, non rileva sul punto poiché è la componente familiare a prevalere su di esso.

Gli effetti che si producono tra le parti, tramite l'instaurazione di un contratto sono determinati in parte dalla legge e dagli usi. Ad esempio, con il riconoscimento del figlio nato non in costanza di matrimonio, ha gli stessi diritti del figlio nato dopo il matrimonio.

Ai sensi dell'articolo 1322 è possibile avere una tipologia di contratto diversa da quelle previste nel codice purché il contratto per essere valido debba rivestire un determinato interesse meritevole di tutela, come ad esempio nella proprietà, ovvero di disporre in modo pieno ed esclusivo del bene. Si ha la cosiddetta efficacia traslativa del consenso.

Se due contratti dipendono la loro esistenza l'uno dall'altro, se uno si estingue viene meno anche l'altro. Tuttavia, il contratto con finalità illecita ovvero contrario alle norme imperative, ordine pubblico e buon costume quest'ultimo è nullo, ed è come se non fosse mai esistito.

Come abbiamo poc'anzi detto, secondo il dettato normativo dell'articolo 1321 indicante la definizione normativa di contratto, ovvero che "il contratto è un accordo fra due o più parti, diretto a costituire, modificare od estinguere, rapporti giuridici di natura patrimoniale."

Secondo il dettato normativo dell'articolo 1325 costituiscono requisito essenziale, in mancanza di essi il contratto è nullo ovvero l'accordo la causa, l'oggetto e la forma prescritta dall'ordinamento per un determinato tipo di contratto implica la nullità dello stesso.

Il contratto si basa pertanto sull'accordo delle parti. Tuttavia, non è l'accordo in sé l'essenza del contratto poiché possono esserci accordi senza che vi sia un contratto. Vedi i rapporti di cortesia i quali non rivestono la natura contrattuale in quanto non è richiesta essenzialmente una controprestazione economica, si veda l'esempio del trasporto in automobile a titolo di cortesia. Questo tipo di rapporti vengono chiamati meta-giuridici, ovvero vanno al di là del diritto, e la mancata prestazione non implica necessariamente una sanzione economica, ma può essere risolta sul piano sociale, ovvero la perdita di fiducia che ha mancato l'accordo di trasportare la persona, con conseguenze non rilevanti sul piano del diritto, come ad esempio la fine di un'amicizia, fatti salvi però la responsabilità extracontrattuale derivante dal 2043 in caso di incidente stradale, come nell'esempio precedentemente detto.

Il contratto è solitamente preceduto dalle trattative nelle quali le parti delineano i propri interessi. La fase delle trattative è suddivisa in diversi momenti ben distinti.

Proposta

Atto unilaterale recettizio nel quale proponente e oblato (il compratore) si mettono d'accordo circa il contenuto, e l'oblato ha intenzione di accettare la proposta. Tuttavia, di fronte all'offerta, il destinatario può rimanere indifferente e interrompere così, fin dall'inizio, il procedimento; può accettarla nei suoi precisi termini e dare esecuzione al contratto, informando della decisione il proponente (art. 1326 c.c.); può anche formulare un’accettazione non perfettamente conforme all’offerta.

La proposta diviene irrevocabile quando arriva al destinatario, e il proponente si attiva ad eseguire la prestazione. Per quanto riguarda il contratto con obbligazioni per il solo proponente, nella quale manca il requisito della sinallagmatica, ovvero l'esistenza di due prestazioni, come ad esempio il deposito a titolo gratuito.

Rifiuto della proposta

Il rifiuto tempestivo della proposta da parte dell'oblato impedisce la conclusione del contratto.

Offerta al pubblico

(Art. 1336) Essa si configura quando un tipo di offerta è diretta ad un destinatario indeterminato a carattere recettizio, come ad esempio un vestito su una vetrina recante il prezzo e può essere revocata in caso di mancanza dell'oggetto (fino ad esaurimento scorte). L'offerta al pubblico può essere revocata, e la revoca è efficace anche nei confronti di chi non ne avrebbe avuto precedentemente notizia.

Condizioni generali di contratto

Si conclude il contratto normalmente con proposta e accettazione. I contenuti delle condizioni generali di contratto sono dettati dal proponente, come ad esempio quelle di un conto bancario le quali sono esposte in un luogo accessibile al cliente il quale con la dovuta diligenza sarebbe tenuto a prenderne visione. Tuttavia, esse vengono date a contratto già concluso una volta entrati in banca, una volta entrati in un parcheggio.

Clausole vessatorie

Esse sono clausole che dispongono degli effetti a favore del solo proponente arrecando uno svantaggio all'acquirente. Pertanto, queste ultime per essere valide, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, devono essere approvate per iscritto dall'acquirente, in caso contrario verranno considerate non apposte. D'altronde, il soggetto acquirente può esercitare l'opzione prevista dall'articolo 1331 del codice civile. Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329.

Le clausole vessatorie non valgono in caso di dolo o colpa grave. Può essere una clausola vessatoria il recesso ad nutum.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessio971 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Papanti Pelletier Paolo.
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