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LA TUTELA DEL CONSUMATORE ATTRAVERSO L’ESAME DI

CASI PRATICI – ARTT. 1469 BIS. ss.

L’art. 1469 bis e ss., offre una tutela sostanziale a favore del contraente debole, il

consumatore, riferendosi con tale termine a “la persona fisica che agisce per scopi

estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta”.

La tutela opera nei confronti del “professionista”, cioè “la persona fisica o giuridica,

pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale utilizza il

contratto di cui al primo comma” (art.1469 bis, 2° comma).

In particolare questa tutela spetta a quei soggetti “consumatori” ai quali vengono

applicate le clausole “vessatorie” cioè “quelle clausole che, malgrado la buona fede,

determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli

obblighi derivanti dal contratto” (art.1469 bis, 1° comma). La formula è da intendersi

nel senso che non si dà rilievo, nella valutazione di una clausola come vessatoria, alla

buona fede, quindi allo stato psicologico del professionista che la ha apposta nel

contratto. Si deve comunque sempre dare importanza non alla singola clausola, ai fini

del giudizio di vessatorietà, ma al concreto assetto di interessi che con la sua

introduzione si intende dare e al fatto che lo squilibrio sia consistente. La ratio della

disciplina è ispirata alla posizione di debolezza in cui si trova il consumatore che

stipula un contratto con il professionista.

Alcuni casi pratici. La Cassazione ha ritenuto di dover rigettare il ricorso di un

rivenditore di motocicli, che, avendo stipulato una convenzione disciplinante i

finanziamenti che i clienti dello stesso potevano richiedere alla Banca, controparte

nella convenzione stessa, aveva ritenuto vessatoria la clausola di cui all’art. 5 del

contratto, che attribuiva la responsabilità allo stesso, in caso di documentazioni

incomplete, false, inesatte, presentate dai clienti alla banca, per ottenere il

finanziamento. La Corte ha infatti rilevato l’inapplicabilità della disciplina di cui

all’art. 1469 bis al caso di specie, perché il negoziante aveva stipulato quella

convenzione al fine di incentivare la vendita di motocicli e quindi nell’ambito della

propria attività professionale. Ragione per la quale, non poteva considerarsi

vessatoria la clausola di cui all’art.5. Non così, invece, ha stabilito il Tribunale di

Roma, in relazione ad una causa intervenuta tra un pittore-scultore e la DHL

International s.r.l.. In questo caso il Tribunale ha dovuto ammettere la posizione di

“consumatore” dell&rsquo

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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