LA TUTELA DEL CONSUMATORE ATTRAVERSO L’ESAME DI
CASI PRATICI – ARTT. 1469 BIS. ss.
L’art. 1469 bis e ss., offre una tutela sostanziale a favore del contraente debole, il
consumatore, riferendosi con tale termine a “la persona fisica che agisce per scopi
estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta”.
La tutela opera nei confronti del “professionista”, cioè “la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale utilizza il
contratto di cui al primo comma” (art.1469 bis, 2° comma).
In particolare questa tutela spetta a quei soggetti “consumatori” ai quali vengono
applicate le clausole “vessatorie” cioè “quelle clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto” (art.1469 bis, 1° comma). La formula è da intendersi
nel senso che non si dà rilievo, nella valutazione di una clausola come vessatoria, alla
buona fede, quindi allo stato psicologico del professionista che la ha apposta nel
contratto. Si deve comunque sempre dare importanza non alla singola clausola, ai fini
del giudizio di vessatorietà, ma al concreto assetto di interessi che con la sua
introduzione si intende dare e al fatto che lo squilibrio sia consistente. La ratio della
disciplina è ispirata alla posizione di debolezza in cui si trova il consumatore che
stipula un contratto con il professionista.
Alcuni casi pratici. La Cassazione ha ritenuto di dover rigettare il ricorso di un
rivenditore di motocicli, che, avendo stipulato una convenzione disciplinante i
finanziamenti che i clienti dello stesso potevano richiedere alla Banca, controparte
nella convenzione stessa, aveva ritenuto vessatoria la clausola di cui all’art. 5 del
contratto, che attribuiva la responsabilità allo stesso, in caso di documentazioni
incomplete, false, inesatte, presentate dai clienti alla banca, per ottenere il
finanziamento. La Corte ha infatti rilevato l’inapplicabilità della disciplina di cui
all’art. 1469 bis al caso di specie, perché il negoziante aveva stipulato quella
convenzione al fine di incentivare la vendita di motocicli e quindi nell’ambito della
propria attività professionale. Ragione per la quale, non poteva considerarsi
vessatoria la clausola di cui all’art.5. Non così, invece, ha stabilito il Tribunale di
Roma, in relazione ad una causa intervenuta tra un pittore-scultore e la DHL
International s.r.l.. In questo caso il Tribunale ha dovuto ammettere la posizione di
“consumatore” dell&rsquo