La tutela del consumatore attraverso l'esame di casi pratici – Artt. 1469 bis e ss.
L’art. 1469 bis e ss., offre una tutela sostanziale a favore del contraente debole, il consumatore, riferendosi con tale termine a “la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta”.
La tutela opera nei confronti del professionista, cioè “la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale utilizza il contratto di cui al primo comma” (art.1469 bis, 2° comma).
In particolare, questa tutela spetta a quei soggetti “consumatori” ai quali vengono applicate le clausole vessatorie, cioè “quelle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art.1469 bis, 1° comma).
La formula è da intendersi nel senso che non si dà rilievo, nella valutazione di una clausola come vessatoria, alla buona fede, quindi allo stato psicologico del professionista che l'ha apposta nel contratto. Si deve comunque sempre dare importanza non alla singola clausola, ai fini del giudizio di vessatorietà, ma al concreto assetto di interessi che con la sua introduzione si intende dare e al fatto che lo squilibrio sia consistente. La ratio della disciplina è ispirata alla posizione di debolezza in cui si trova il consumatore che stipula un contratto con il professionista.
Alcuni casi pratici
La Cassazione ha ritenuto di dover rigettare il ricorso di un rivenditore di motocicli, che, avendo stipulato una convenzione disciplinante i finanziamenti che i clienti dello stesso potevano richiedere alla banca, controparte nella convenzione stessa, aveva ritenuto vessatoria la clausola di cui all’art. 5 del contratto, che attribuiva la responsabilità allo stesso, in caso di documentazioni incomplete, false, inesatte, presentate dai clienti alla banca, per ottenere il finanziamento. La Corte ha infatti rilevato l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 1469 bis al caso di specie, perché il negoziante aveva stipulato quella convenzione al fine di incentivare la vendita di motocicli e quindi nell’ambito della propria attività professionale. Ragione per la quale, non poteva considerarsi vessatoria la clausola di cui all’art.5.
Non così, invece, ha stabilito il Tribunale di Roma, in relazione ad una causa intervenuta tra un pittore-scultore e la DHL International s.r.l.. In questo caso, il Tribunale ha dovuto ammettere la posizione di “consumatore” dell’artista.