vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Clausole del contratto e tutela del contraente debole
Le clausole del contratto secondo cui eventuali cause andavano discusse nel foro di Milano e quella relativa ai limiti di responsabilità. La tutela del contraente debole è offerta in modo abbastanza preciso, anche dalla normativa prevista dalla legge 192/98, in materia di subfornitura. La disciplina è posta a vantaggio del subfornitore, contraente debole rispetto al committente, in quanto si trova in posizione di dipendenza tecnologica. Secondo l'art.1 di tale legge, infatti, "con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze."
tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente". Tenendo, dunque, presente questa disposizione, non si può ritenere, secondo il Tribunale di Torino, in posizione di dipendenza tecnologica, la Brondi telefonia s.p.a. rispetto alla s.p.a. Infostrada, perché questa, nel richiedere la fornitura di un apparecchio elettronico da collegare ai singoli apparati elettronici, ha solo individuato le caratteristiche funzionali che l'apparecchiatura avrebbe dovuto avere, ma non ha dato alcuna direttiva, né ha richiesto la produzione dei beni "in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche" da essa stessa procurate. Manca pertanto quella subordinazione tecnica necessaria perché si possa parlare di subfornitura e perché dunque si possa applicare la normativa apposita. Non così invece nel caso oggetto di giudizio del Tribunale di Bari. Qui la fattispecie è analizzata sotto
L'aspetto dell'abuso di dipendenza economica da parte del fornitore, verso il rivenditore, in posizione di netto svantaggio. In questo caso di specie, pur non essendosi in presenza di un contratto di subfornitura vero e proprio, è possibile comunque applicare la disciplina della legge 192/98 e in particolare l'art. 9 della stessa. Infatti, "1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di"
Vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.
Pertanto nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari, per il caso di specie, non si può fare a meno di accogliere le richieste dell'attrice, la quale, ha chiesto l'immediata consegna della merce, trovandosi peraltro nell'impossibilità di trovare alternative soddisfacenti, e l'inibizione di qualsiasi comportamento volto ad ostacolare la prosecuzione del rapporto commerciale.