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Capitolo primo

Le fonti: profili storici e di politica legislativa

Le fonti del diritto del lavoro in generale: interrelazione tra legge e contrazione collettiva

In ordine alle fonti del diritto del lavoro, l’unica particolarità degna di nota è offerta dall’art. 2708 comma 1 c.c., secondo cui gli usi prevalgono sulle norme di legge se più favorevoli al prestatore di lavoro. Nella storia del diritto del lavoro un ruolo fondamentale lo gioca anche la volontà politica dei soggetti dell’autonomia collettiva.

L’autonomia collettiva è il potere di autoregolamento degli interessi di collettività professionali organizzate normalmente in sindacati, è infatti produttiva non soltanto di effetti diretti sul piano dell’autonomia negoziale e dell’ordinamento intersindacale, ma anche di effetti indiretti rilevanti sul piano della formazione dell’ordinamento, nella misura in cui i contenuti della contrattazione collettiva sono destinati ad influenzare la fonte di produzione legislativa.

Infatti le tecniche della recezione, della consolidazione e dell’estensione dei contenuti della contrattazione collettiva sono tipiche della legislazione del lavoro, la quale sotto questo profilo si caratterizza per la sua funzione ausiliaria della contrattazione collettiva.

Peraltro il rapporto tra legislazione e contrattazione collettiva si può sviluppare anche secondo il modello della c.d. legislazione di sostegno dell’attività sindacale e dell’autonomia collettiva, nel quale è lo sviluppo della seconda ad essere promosso per mezzo dell’intervento della prima. Infatti in tale modello la legislazione del lavoro ha una funzione promozionale e non più soltanto ausiliaria della contrattazione collettiva.

L’evoluzione storica del diritto del lavoro: la fase della legislazione sociale

Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro si possono distinguere 3 fasi:

  • Fase della legislazione sociale: le leggi in materia di lavoro si presentano soprattutto come eccezionali rispetto al diritto privato comune;
  • Fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato: caratterizzata dall’inserzione della disciplina delle leggi e dei contratti collettivi nell’ambito della codificazione civile;
  • Fase della costituzionalizzazione: in cui i principi fondamentali del diritto del lavoro vengono garantiti dalla costituzione.

Sul piano formale, la legislazione sociale si presenta in posizione eccezionale rispetto al diritto comune, come risposta dell’ordinamento alla questione sociale sorta in seguito alla rivoluzione industriale.

Il Codice civile del 1865 d’altra parte non prevedeva una disciplina del contratto di lavoro, ma solo quella della “locazione delle opere e dei servizi”. La regolamentazione del lavoro industriale, invece, non era prevista dalla legge, ma lasciata all’autonomia privata.

Tuttavia già nel corso del XIX secolo, in seguito all’estensione del processo di industrializzazione, gli europei cominciarono ad intervenire, introducendo una speciale legislazione. Quindi alla fine del XIX secolo, di fronte al sistema del diritto civile inteso come diritto comune dei privati, si veniva sviluppando tutta una serie di disposizioni di legge, dettate in deroga ai principi del Codice civile, per proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole del rapporto di lavoro (c.d. legislazione sociale).

Si assiste così ad un processo di formazione della legislazione sociale del lavoro ed alla sua identificazione con un insieme di norme speciali, rivolte alla disciplina non del contratto di lavoro ma di talune condizioni economico-sociali ad esso afferenti.

La fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato e la codificazione del 1942

L’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato coincide con una accresciuta rilevanza giuridica del fenomeno sociale del lavoro dipendente, inteso come impiego della manodopera all’altrui servizio. Tale incorporazione non ha fatto venir meno l’autonomia dei principi fondamentali del diritto del lavoro: in particolare il principio della tutela del lavoratore come contraente debole viene generalizzato e rafforzato.

Il Codice civile del 1942 ha rappresentato, comunque, il punto di arrivo di una evoluzione lunga, di cui un momento fondamentale è rappresentato dall’emanazione della prima legge sull’impiego privato (D.lgs. 112/1919). Questa legge ha segnato una tappa essenziale per l’inclusione della disciplina del contratto di lavoro nell’area legislativa.

Un importante fenomeno riconducibile alla incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato fu quello della contrattazione collettiva corporativa. Il contratto collettivo corporativo era espressione della competenza attribuita dalla legislazione alla potestà normativa dei sindacati nell’ambito della categoria professionale: come tale era dotato di efficacia generale ed inderogabile.

La legislazione corporativa aveva messo fine alla libertà sindacale ed aveva trasformato il contratto collettivo in atto normativo avente efficacia erga omnes, proveniente dal sindacato fascista, che si basava sulla rappresentanza legale della categoria professionale e sulla contribuzione obbligatoria dei singoli lavoratori e imprenditori, anziché sull’adesione volontaria. I sindacati erano così trasformati in organi burocratici privi di effettiva rappresentatività. Nello stesso tempo i contratti collettivi assolvevano a una funzione paralegislativa ed assumevano il ruolo di vere e proprie leggi speciali di categoria.

Su queste basi il Codice civile del 1942 ha potuto realizzare l’inserzione della legge sull’impiego privato e dei contratti collettivi corporativi nel corpo del diritto privato.

La fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro

Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana inizia una nuova fase nell’evoluzione storica del diritto del lavoro, il quale si vede attribuita una rilevanza costituzionale. In questa prospettiva, si può dire che il rapporto interprivato di maggior rilievo sul piano costituzionale è ormai il rapporto di lavoro in quanto tipico rapporto di produzione.

Tale rapporto non viene tutelato soltanto per mezzo di un’attività amministrativa, ma viene disciplinato in funzione protettiva del lavoratore anche al livello dell’autonomia dei privati. È evidente che il carattere prevalente della materia è quello della protezione del lavoratore come soggetto – contraente più debole.

La protezione del lavoratore come singolo appartenente a una determinata categoria sociale non è più espressione di un favor speciale, bensì di una istanza di trasformazione della posizione professionale e sociale del lavoratore stesso nel contesto che lo circonda. Gli esempi sono diversi: dall’art. 35 secondo cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, all’art. 36 che prescrive una retribuzione proporzionata e sufficiente.

La tutela del soggetto contraente debole rappresenta la finalità di tutte queste norme, ma non si tratta di una finalità esclusiva; ad essa si aggiunge infatti quella della garanzia dei diritti sociali. Si introduce così il nuovo concetto secondo cui il cittadino, in quanto tale, deve essere titolare dei diritti soggettivi idonei a realizzare l’obiettivo dell’uguaglianza sostanziale garantita dall’art. 3 comma 2 Cost.

In definitiva, tutte queste norme sono riconducibili a una medesima matrice: la rilevanza riconosciuta dal legislatore costituzionale alla posizione di sottoprotezione sociale del lavoratore. Quanto detto offre una attestazione del fenomeno della costituzionalizzazione del diritto privato: quest’ultimo, abbandonata la tradizionale neutralità, si raccorda al modello di sistema economico configurato dalla Costituzione, privilegiando la tutela degli interessi dei soggetti più deboli di fronte alle posizioni di potere autoritario e/o contrattuale.

In particolare, l’estensione della tutela costituzionale ad istituti fondamentali del diritto privato tradizionale si accompagna all’imposizione di limiti aventi portata generale, come ad esempio quello dettato dall’art. 41 Cost. che garantisce l’iniziativa economica privata ma inserisce la dignità, la libertà e la sicurezza quali limiti invalicabili.

Il diritto del lavoro nella sua attuale estensione è rivolto alla tutela dei prestatori di lavoro non in quanto appartenenti a una classe sociale unitaria, bensì in quanto espressione articolata delle diverse categorie sociali di lavoratori.

L’attuazione dei principi costituzionali per mezzo della legislazione speciale

L’esistenza dei principi costituzionali ha ridimensionato il ruolo delle regole fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro originariamente assegnato dal legislatore del codice civile: infatti dalle norme costituzionali scaturisce un modello ampiamente sostitutivo rispetto al modello di normazione regolamentare accolto nel codice civile.

Se a ciò si aggiunge che la liberalizzazione dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva ha eliminato la connessione tra la legge e il contratto collettivo, quali fonti di regolamentazione eteronoma del rapporto di lavoro, è agevole comprendere come si sia pervenuti a una progressiva erosione dell’area della disciplina del lavoro nel codice civile ed alla sua sostituzione con la norma delle leggi speciali e dei contratti collettivi.

Per quanto riguarda l’evoluzione del diritto del lavoro nel periodo successivo all’emanazione della Costituzione, è possibile distinguere 2 linee di tendenza. La prima è rivolta all’integrazione della disciplina codicistica e quindi al perfezionamento del sistema di tutela c.d. minimale del lavoratore come soggetto contrattualmente debole e bisognoso di protezione. Nella seconda fase diviene prevalente l’orientamento verso una tutela più ampia del lavoratore, considerato non più soltanto come contraente debole ma anche nella sua duplice qualità:

  • Di soggetto inserito in un rapporto di produzione;
  • Di appartenente ad una classe o categoria socialmente sottoprotetta.

Così intesa la tutela si estende alla dignità sociale e quindi alla persona del lavoratore, specificandosi anche come tutela contro le discriminazioni. Un primo intervento in tale direzione si ha con l’introduzione nella disciplina dei licenziamenti individuali del giustificato motivo come limite al potere di recesso dell’imprenditore e la nullità dei licenziamenti intimati per rappresaglia politica o sindacale.

Sulla stessa linea si colloca lo strumento della legislazione c.d. promozionale: così lo Statuto dei lavoratori assolve non solo una funzione primaria di sostegno, ma anche di promozione dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva.

Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione contrattata

A partire dal 1975 si può individuare una nuova fase della legislazione del lavoro, dapprima ricollegabile alla recessione economica e poi legata all’evoluzione del mercato del lavoro. Al riguardo si è parlato di diritto del lavoro della crisi, ed in effetti non pochi interventi legislativi hanno assunto carattere originale rispetto ai precedenti.

In linea generale si può dire che queste leggi, si sono poste in misura prevalente l’obiettivo di favorire la difesa e al crescita dei livelli di occupazione, prevedendo forme di impiego flessibile.

Tratto caratteristico di questa legislazione è l’evoluzione della disciplina protettiva da rigida in flessibile: in determinate fattispecie, la legge utilizza il rinvio alla figura del contratto collettivo e del provvedimento amministrativo c.d. delegato come strumento di controllo sulle condizioni di assunzione e di impiego dei lavoratori, autorizzando deroghe ai propri precetti imperativi.

In questa prospettiva rivolta a promuovere la razionalizzazione e lo sviluppo del sistema produttivo e delle imprese, la tutela dell’occupazione prevale sulla tutela della posizione contrattuale debole del lavoratore: quest’ultima deve essere armonizzata con l’interesse pubblico al contenimento dell’inflazione e con l’interesse dell’impresa allo svolgimento dei processi di ristrutturazione produttiva e di innovazione tecnologica.

A questi fini, l’attenuazione della protezione inderogabile dei diritti del lavoratore può essere giustificata dalla ricerca di forme di organizzazione e di occupazione più articolare e flessibili. Nel corso degli anni ’80 la ricerca di punti di equilibrio tra flessibilità organizzativa dell’impresa e tutela individuale e collettiva della posizione del lavoratore, tipica del c.d. garantismo flessibile, è accompagnata da un significativo rafforzamento dei poteri del sindacato e di taluni diritti individuali dei lavoratori.

Va ancora sottolineato come la legislazione in questione sia solo in parte rivolta alla specifica disciplina del rapporto di lavoro, ma assolve anche ad una funzione di governo dell’economia. In tale contesto, la produzione legislativa ha assunto la particolare caratteristica di non essere meramente frutto della recezione dei contenuti della contrattazione collettiva, bensì di essere stata originata essa stessa dalla partecipazione delle parti sociali: al riguardo si è parlato di legislazione contrattata.

La flessibilizzazione del mercato del lavoro e la riforma della Pubblica Amministrazione e del lavoro pubblico

Gli interventi legislativi degli anni ’90 hanno rappresentato per molti aspetti un ulteriore sviluppo della politica del diritto del lavoro del precedente decennio, orientato verso nuovi modelli di governo delle relazioni industriali. Sono da ricordare importanti interventi legislativi che hanno mirato al rafforzamento di istituti chiave del sistema delle tutele del contratto e del rapporto di lavoro con particolare riferimento alla protezione della persona del lavoratore e dei suoi diritti fondamentali.

Va in particolare segnalata la riforma del pubblico impiego, incentrata sulla c.d. contrattualizzazione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni e sulla loro sottoposizione alle norme del codice civile e delle leggi speciali. L’obiettivo dichiarato della riforma consiste nell’unificazione normativa dei dipendenti pubblici e privati al fine di accrescere l’efficienza dell’organizzazione amministrativa.

Va osservato che molta parte dell’attività legislativa di questo decennio è stata influenzata dall’esigenza di adeguare l’ordinamento nazionale ai vincoli dettati dalla Unione Europea. Questo spiega come i forti vincoli economici sul versante dell’inflazione, del deficit di bilancio e del debito pubblico, abbiano condizionato le politiche legislative più recenti in materia di previdenza sociale e di controllo della spesa sociale.

Inoltre merita di essere ricordata la riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge costituzionale 3/2001. Tale riforma prevede una forma di federalismo legislativo e attribuisce all’ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché la previdenza sociale alla competenza esclusiva dello Stato, mentre affida alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, l’istruzione e formazione professionale, la tutela e sicurezza del lavoro.

Il diritto comunitario ed i suoi rapporti con il diritto interno

Resta da segnalare l’importanza assunta soprattutto nell’ultimo decennio dal diritto comunitario. Per quanto riguarda il sistema delle fonti, le istituzioni comunitarie possono adottare regolamenti e direttive nelle materie attribuite dalle norme del Trattato alla loro competenza.

Mentre il regolamento ha portata generale ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro, la direttiva, invece, vincola lo Stato membro cui è rivolta soltanto rispetto al risultato da raggiungere, lasciando agli organi nazionali la competenza circa la forma e i mezzi da utilizzare.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il regolamento è espressione del potere riconosciuto dal Trattato alle istituzioni comunitarie di sostituirsi alle legislazioni degli Stati membri nella disciplina delle materie in cui esso può essere adottato. Le direttive invece sono espressione del diverso potere riconosciuto dal Trattato alla Comunità di prescrivere agli Stati membri i risultati da raggiungere attraverso la regolazione di determinate materie che richiedono l’adozione di appositi atti di adattamento da parte dello Stato membro.

Quindi, ormai, l’intensa produzione normativa comunitaria, nella prospettiva di un’armonizzazione della disciplina del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro all’interno dei singoli Stati membri dell’UE è in grado di condizionare in misura rilevante la legislazione interna del nostro Paese.

A livello comunitario le politiche sociali hanno acquisito un’importanza centrale nella costruzione dell’Unione Europea. In effetti al dialogo sociale è riconosciuto un ruolo determinante nello sviluppo delle politiche sociali che si concretizza in due punti:

  • A fronte di interventi in materia di politica sociale, le parti sociali possono richiedere alla Commissione di sospendere per 9 mesi la sua azione, al fine di consentire loro la ricerca dell’accordo;
  • Eventuali accordi collettivi conclusi a livello comunitario devono essere attuati secondo procedure proprie delle parti sociali e degli Stati membri.

La Corte costituzionale ed il suo contributo allo sviluppo del diritto del lavoro

Molte leggi recenti hanno contribuito all’attuazione dei principi della Costituzione.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Caruso Bruno.
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