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La giurisprudenza costituzionale successiva al 1966 in tema di prescrizione
In una successiva sentenza la Corte ha affermato che a seguito della introduzione della reintegrazione come rimedio al licenziamento illegittimo, sarebbe venuta meno la ragione per ritenere impedita la decorrenza della prescrizione in costanza apporto di lavoro, qualora quest'ultimo sia dotato del requisito della stabilità o c.d. forza di resistenza.
Alla luce di questa giurisprudenza, l'operatività della disciplina impeditiva del decorso delle prescrizioni durante il rapporto deve ritenersi applicabile, oltre che ai residui casi in cui vige il principio della libera recedibilità (licenziamento ad nutum), ai rapporti di lavoro compresi nell'area della c.d. stabilità obbligatoria.
Inoltre deve dirsi che secondo la Corte, la prescrizione decennale decorre, secondo il regime normale, in costanza del rapporto di lavoro per i diritti ad essa sottoposti.
La composizione
stragiudiziale delle controversie di lavoro: la conciliazione e l'arbitrato
La conciliazione e l'arbitrato sono finalizzate all'auto-composizione della lite.
La conciliazione può essere sia giudiziale che stragiudiziale.
La conciliazione giudiziale può avvenire in ogni momento del processo su iniziativa del giudice, il quale è tenuto a tentarla sin dai primi momenti di giudizio; qualora venga raggiunta, viene redatto il relativo processo verbale che ha efficacia di titolo esecutivo.
La conciliazione stragiudiziale invece può formare oggetto di tentativo in sede sindacale o amministrativa.
Nel primo caso essa è prevista dagli accordi o contratti collettivi. In mancanza, o in alternativa, il lavoratore potrà esperire il tentativo di conciliazione in sede amministrativa di fronte ad apposite commissioni miste costituite presso le Direzioni provinciali del lavoro.
Fino ad epoca recente la legge non prevedeva l'obbligatorietà
del tentativo di conciliazione, e solo nel 1998 è stato introdotto per tutte le controversie di lavoro un tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Va inoltre detto, che ferma l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale tanto nel settore pubblico che nel settore privato, la legge detta per altro due differenti discipline procedurali. Diverso dalla conciliazione è l'arbitrato. Esso è un istituto per mezzo del quale le parti pervengono alla composizione di una controversia attraverso il deferimento ad un terzo del potere decisionale. Trova la sua fonte: - nel compromesso, se la controversia è già insorta (art. 806 c.p.c.); - nella clausola compromissoria, inserita nei contratti, con cui le parti si impegnano a deferire a terzi le possibili future controversie in ordine all'esecuzione o allainterpretazione del contratto. Occorre distinguere tra:
Arbitrato rituale: si svolge come un vero e proprio giudizio, secondo le norme procedurali stabilite dalle parti nel compromesso o nella clausola compromissoria, salvo il principio del contraddittorio. Esso conduce alla formazione di un atto (lodo) che acquista autorità di sentenza mediante un decreto di omologazione del giudice, il quale accerta esclusivamente la regolarità formale del lodo. Ai sensi dell'art. 828 comma 1 c.p.c., è ammessa l'impugnazione davanti alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Per le controversie di lavoro, il ricorso ad arbitri deve essere consentito da contratti collettivi. La clausola compromissoria deve essere considerata nulla qualora autorizzi la pronuncia degli arbitri secondo equità, ovvero escluda l'impugnabilità del lodo.
Arbitrato irrituale (c.d. libero): ricorre quando le parti rimettano
all'arbitro la composizione della controversia in via negoziale e non giurisdizionale; in sostanza viene deferito al terzo l'accertamento convenzionale della lite. In tal caso l'atto ha natura negoziale ed effetti contrattuali. In entrambi i casi l'atto formato si chiama lodo. A 30 giorni dal lodo esso è depositato presso la cancelleria del giudice. La validità del lodo arbitrale può essere oggetto di ricorso al Tribunale, la cui decisione non è impugnabile. Decorso il termine di 30 gg. dal lodo, ovvero se il ricorso è respinto dal Tribunale, il lodo può essere depositato presso la cancelleria e il giudice su istanza della parte interessata, accertatane la regolarità formale, lo dichiara esecutivo con decreto. In materia di licenziamenti individuali, invece, è possibile anche l'arbitrato irrituale legalmente nominato, cioè consentito anche qualora non previsto da contratti collettivi. La disciplinaLa c.d. tutela differenziata dei lavoratori subordinati ha la finalità di rafforzare le garanzie a favore dei lavoratori. Tale tutela è stata estesa sia ai prestatori di lavoro associati nei contratti agrari indicati dall'art. 409 c.p.c., sia ai prestatori di lavoro autonomo ed ai co.co.co. Il legislatore ha voluto sottolineare l'esigenza che i rapporti in questione fossero sottoposti alla stessa disciplina processuale del lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione lavorativa sia destinata ad inserirsi con continuità in una attività imprenditoriale.
Sotto il profilo tecnico-processuale, il legislatore ha devoluto la cognizione delle controversie di lavoro in primo grado al Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro. Caratteristici del processo del lavoro sono i principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità. È previsto che lo
Il tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html. ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1; < p > svolgimento del processo si esaurisca in una sola udienza.Il giudice infatti deve acquisire attraverso l’interrogatorio delle parti, l’istruzione probatoria e ladiscussione orale della causa la conoscenza diretta dei fatti di causa e, quindi, nella stessa udienzaprocedere alla produzione della sentenza.Riguardo alle garanzie attinenti al “petitum”, cioè l’oggetto della domanda, vi sono 3 garanziefondamentali: < /p > < p > Art. 432 c.p.c.: stabilisce la valutazione equitativa da parte del giudice dell’ammontare della1. prestazione (432 c.p.c.); < /p > < p > Artt. 431: dispone che la sentenza di condanna per i crediti di lavoro sia munita di clausola di2. provvisoria esecuzione. Lo stesso vale per l’ordinanza di immediato pagamento delle sommenon contestate e per l’ordinanza relativa alla c.d. provvisionale in favore del lavoratore: si trattadel pagamento anticipato delle somme per le quali si sia raggiunta la prova del diritto.Inoltre il comma 2 e 3 dell’art. < /p >431 c.p.c. prevedono che l'esecuzione forzata in favore dellavoratore può essere iniziata in forza anche del solo dispositivo della sentenza e può, su istanzadella parte soccombente al giudice d'appello, andare incontro ad una sospensione per la parteeccedente le 250,00 , solo qualora da essa possa derivare un gravissimo danno.€
Art. 429 c.p.c.: sancisce il diritto del lavoratore di percepire oltre al normale credito per gli3. interessi legali di mora conseguenti al ritardato pagamento, il risarcimento del maggiore dannoderivante dalla svalutazione monetaria dei crediti di lavoro.
L'art.429 c.p.c. introduce una deroga alla norma secondo cui il creditore insoddisfatto deve fornire laprova del maggior danno eventualmente subito in conseguenza della svalutazione monetaria.Nelle controversie di lavoro il prestatore viene sollevato da tale onere probatorio, surrogato da unapresunzione legale assoluta di sussistenza del danno.La depenalizzazione delle
Vista la scarsa efficacia delle sanzioni penali nel 1993 si è conferito al governo la delega per trasformare in illeciti amministrativi alcuni illeciti penali non particolarmente gravi.
La sanzione penale è rimasta per i comportamenti pericolosi per la salute del lavoratore, per l'integrità psico-fisica ed il lavoro minorile.
Capitolo nono
I rapporti speciali di lavoro
Il rapporto di lavoro dei marittimi e della gente dell'aria
Il rapporto di lavoro dei marittimi e della gente dell'aria trova la sua disciplina nel Codice della navigazione.
L'assunzione deve avvenire mediante stipulazione formale ed è subordinata all'iscrizione in appositi albi o registri.
L'inserzione del lavoratore nautico nella speciale organizzazione formata dall'equipaggio, giustifica la sua sottoposizione al potere gerarchico del comandante e, prima ancora, dell'autorità.
pubblica.A questo affievolimento della tutela del lavoratore nautico fanno riscontro maggiori garanzie dal punto di vista patrimoniale: ad esempio i marittimi hanno diritto alla retribuzione in ogni caso di sospensione del servizio per malattia o lesione.
La specialità del rapporto di lavoro nautico ha indotto il legislatore dello Statuto dei lavoratori a introdurre una deroga all'applicabilità della L. 300/1970 al personale navigante. Recita, infatti, il comma 3 dell'art. 35: "Ferme restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante".
Al riguardo un ruolo decisivo è stato svolto dalla Corte costituzionale che, con una serie di sentenze, ha escluso l'applicabilità dello Statuto dei lavoratori al personale navigante limitatamente alla materia dei licenziamento e delle sanzioni.
disciplinari. Le controversie di lavoro della gente di mare sono devolute alla competenza esclusiva del giudice dellavoro.
Il pubblico impiego. Le sue origini storiche. Un rapporto di lavoro che può considerarsi speciale è quello che intercorre tra le amministrazionipubbliche e un prestatore di lavoro. La dottrina pubblicistica riteneva che l'impiegato pubblico intratteneva con l'amministrazione unduplice rapporto: il rapporto organico, o d'ufficio, in base al quale egli era inserito nell'organizzazione amministrativa ed era legittimato ad esercitare i poteri connessi a quell'ufficio; il rapporto di servizio, dal quale discendevano diritti ed obblighi reciproci.
L'interazione tra i due rapporti aveva indotto a dare maggiore importanza alla relazione funzionale tra P.A. e dipendente con le seguenti conseguenze: il rapporto non si costituiva con il contratto, ma nasceva da un atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.