Capitolo II
ARMONIA E CONSENSO: L’ELEZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO NELLA TRADIZIONE
DELLE COMUNITA’ DI VITA CONSACRATA
1. Regola e libertà p. 43 – 49
Il monachesimo non nasce dal nulla: esso viene preceduto dal fenomeno dell’anacoretismo per il quale una vocazione
radicale spingeva i più intransigenti fra i fedeli a separarsi completamente dal mondo per meglio avvicinarsi a Dio,
contemplandone, lontano da ogni possibile distrazione, il mistero.
Il termine monaco ha radici nella solitudine della ricerca religiosa. La fama di maestri di ascesi e di vita spirituale
raggiunta da alcuni anacoreti finiva col porli com’esempio, come modelli da seguire nella via della perfezione spirituale.
Non era raro però che qualche giovane, desideroso di avviarsi sul sentiero della ricerca strenua di una religiosità che
attuasse il più fedelmente possibile la sequela di Cristo, ambisse a vivere, anche per un breve periodo, vicino a quello che
riteneva essere un maestro di vita spirituale.
La legge assoluta era probabilmente la libertà individuale di ricerca: la regola era presumibilmente l’assenza di regole
oggettive che distogliessero la soggettività dal perseguimento dell’imitazione di Cristo. Ma ben presto la vita in comune
cominciò a basarsi su di una Regola. Essa, posta dal Maestro, tendeva a tracciare un modo di vita e l’orizzonte di una
spiritualità che contribuissero a caratterizzare ed insieme a rendere più proficua l’esperienza comunitaria.
La Regola diviene una garanzia, il metro e la misura nella quale la libertà di ognuno trova il proprio compimento. Nelle
prime regole antiche si riflette, prima di ogni altra cosa, la previsione di ritmi di vita consoni alla meditazione e alla ricerca
interiore.
La prima Regola affermatasi in occidente è quella di Agostino: egli tenta di inseguire il modello di una vita comunitaria
perfetta che abbia “un solo cuore ed una sola anima in Dio”.
La libertà è il vero fondamento della Regola: essa è frutto della Grazia, mentre la legge può viceversa risolversi in una
limitazione della libertà dell’uomo. Questo è probabilmente il motivo di fondo per il quale le regole monastiche più
antiche presentano, per lo più, caratteri ricorrenti di incompletezza e di frammentarietà, rinunciando a dettare una
disciplina completa e stabile.
Rispetto a questo quadro di fondo spicca la Regola di S. Benedetto da Norcia che inaugura una stagione nuova nella storia
del monachesimo occidentale. Essa si distingue dalle precedenti proprio per la sua architettura complessa e poderosa,
nella quale la dimensione giuridica comincia a farsi sentire. Questa Regola comincia con la delineazione della figura
dell’abate che, nel monastero, “fa le veci del Cristo”. All’abate i monaci devono obbedienza, virtù necessaria per avviarsi
sulla strada della perfezione spirituale. In questa concezione verticale del potere e dell’autorità, si cominciano però a
delineare anche i modi dell’elezione dell’abate e la possibilità per lo stesso di attivare deleghe nell’esercizio del suo potere.
La Regola benedettina fungerà da stella polare per una molteplicità di vocazioni monastiche che popoleranno l’alto
medio-evo cristiano. Solo molto più tardi, intorno al XI-XII sec, si assisterà ad un fiorire di movimenti religiosi che
pretenderanno di fondare la propria specificità su di una nuova Regola. Le Regole diventeranno allora garanzia di libertà
anche in quanto tenderanno a riflettere la specificità di ogni singola esperienza religiosa associata; ad esserne, per così
dire, il manifesto di fondazione.
Nel corso del XIII sec la Chiesa decide di intervenire e di porre il principio secondo il quale, per il futuro, solo le Regole
riconosciute e approvate dalla Santa Sede avranno valore giuridico.
Così l’equazione regola-libertà ha funzionato in un duplice senso:
quello di assicurare ordine all’interno delle varie esperienze di vita consacrata permettendo così la loro
- sopravvivenza anche dopo lo slancio iniziale;
quello ulteriore di poter trovare loro stabile cittadinanza e, quindi, tutela della propria libertà entro l’ordinamento
- giuridico della chiesa.
2. Le garanzie che circondano l’elezione dell’abate p. 49 – 53
Nelle prime Regole monastiche non si trovano tracce rilevanti che consentano di individuare una procedura che regoli in
maniera minuziosa i modi di elezione del capo del cenobio: la successione nella guida della vita associata avviene per
diretta investitura del fondatore, prima, e degli abati, poi. 9
Già nella Regola di San Benedetto si rinvengono alcune indicazioni importanti:
la prima garanzia posta a tutela dell’eccellenza della scelta operata nell’individuare l’abate è che su di essa
- converga non tanto il maggior numero di monaci, ma soprattutto coloro tra essi che più si avvicinano per
profondità di sentire religioso, per eccellenza di vita condotta secondo la Regola e per maggior statura culturale a
quell’ideale di perfezione cui la vita consacrata tende (principio della senior et maior pars). Viene stabilito, infatti,
il principio secondo il quale tocca a tutta la comunità “concordemente secondo il timor di Dio” designare la figura
adatta a ricoprire il ruolo di abate; in aggiunta viene stabilito che la scelta della persona che deve ricoprire tale
ufficio può essere operata non solo da tutta la comunità, ma anche “da una parte di essa, sia pure piccola, ma con
più savio consiglio”.
Il dato di fondo è che se è vero che il diritto canonico appare orientato verso l’assunzione dell’unanimità nei
propri sistemi elettorali perché in essa risalta senza dubbio l’ispirazione divina, è anche vero che proprio lo
sfavore con il quale esso guarda ad un principio di prevalenza numerica determina la nascita di altri modelli di
riferimento elettorali, nei quali il principio maggioritario s’imporrà solo dopo molto tempo.
La seconda garanzia posta a tutela della miglior conduzione delle comunità che si ispirano all’esempio di S.
- Benedetto riguarda le qualità dell’abate. La Regola di S. Benedetto afferma: ” chi deve essere costituito abate sia
scelto in base alla dignità della vita e alla scienza delle cose spirituali, anche se fosse l’ultimo nell’ordine della
comunità. La scelta è presieduta non da principi gerarchici consolidati ma dallo spirito di Dio, non riconducibile a
criteri burocratici o a maggioranze definite da parametri umani.
La terza garanzia riguarda la possibilità di intervento nel processo elettorale dell’abate da parte di forze esterne
- all’abbazia stessa. Questa possibilità viene contemplata nel solo caso in cui i monaci eleggessero nell’ufficio di
abate una persona non degna di tale compito. In tale ipotesi la Regola di S. Benedetto fa riferimento alla necessità
di un intervento esterno, o del vescovo alla cui diocesi quel luogo appartiene, o degli abati, o dei cristiani vicini.
Questa terza garanzia è l’unica che apre l’universo chiuso del monastero all’esterno.
La Regola di S. Benedetto dettava in materia elettorale alcuni grandi principi cardine, ma non scendeva nei dettagli
specifici
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