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Il diritto canonico e il diritto ecclesiastico

Il diritto canonico è un diritto non statale sovranazionale (insieme al diritto internazionale). Sovranazionale vuol dire che va oltre i confini di una determinata nazione o di un determinato stato. Regolamenta quindi la vita di tutti i fedeli di Cristo (cattolici). È il diritto dell’ordinamento della Chiesa cattolica. Il diritto canonico c’è ovunque ci sia un cattolico. Il diritto canonico ha un’estensione territoriale che è collegata alla presenza di un cattolico.

Il diritto ecclesiastico è un diritto statale che regolamenta il fenomeno religioso, sia con norme unilaterali dello stato sia con norme pattizie che derivano da accordi tra le confessioni religiose e lo stato. Il diritto ecclesiastico regolamenta anche il fenomeno della non credenza. Essendo il diritto di libertà religiosa previsto dalla nostra Costituzione, di conseguenza è previsto anche il suo aspetto negativo, cioè il diritto di non appartenere a nessuna confessione religiosa.

Diritto canonico e ordinamento della Chiesa cattolica

Quando parliamo di diritto canonico facciamo riferimento solo ed esclusivamente all’ordinamento della Chiesa cattolica. Il diritto canonico è un diritto confessionale.

Chiesa – Stato/Città del Vaticano – Santa Sede sono espressioni tra loro molto diverse.

  • Chiesa: non è l’edificio di culto ma con questo termine si indica il popolo di Dio (gruppo di tutti i fedeli). Un tempo si diceva che il popolo di Dio era composto dai cristiani fedeli (fedeli in Cristo). Si diventa fedeli in Cristo con il battesimo. Quando si è fedeli, si entra a far parte della Chiesa cattolica. Il battesimo colloca immediatamente i fedeli nel popolo di Dio. La Chiesa è quindi l’insieme di tutti i battezzati.
  • Il battesimo è un sacramento. I sacramenti sono incancellabili. Uno dei sacramenti è il sacramento dell’ordine (per chi diventa prete) e si dice che una volta diventato sacerdote si rimane tale. Come fa la Chiesa a cancellare un sacramento dal momento che tutti i sacramenti, per definizione, sono per sempre? La Chiesa ha emanato una norma interna che dice che la Chiesa non può cancellare il battesimo ma può non contare una persona come battezzata. Può far sì che la richiesta sia in ordine alla privacy di un soggetto. Questa richiesta di non essere annoverato tra i membri della Chiesa comporta un rifiuto della religione cattolica. Questo ti mette nella posizione di essere scomunicato e quindi la Chiesa non ti ritiene più un membro della Chiesa (non puoi avere un funerale religioso, non puoi essere testimone in un matrimonio religioso, ecc.). Questo fino a quando una persona si pente di quello che ha fatto e si ritorna in comunione con la Chiesa.

Stato della Città del Vaticano e Santa Sede

  • Stato della Città del Vaticano: è a tutti gli effetti uno stato e quindi si tratta di un ordinamento statuale. Nasce nel 1929 per risolvere la questione romana che sorse quando i Sardo-Piemontesi crearono l’unità d’Italia e quindi a farne i conti furono tutti gli stati dai quali era separata l’Italia (Patti Lateranensi 1929). I patti erano composti da due documenti: uno era il trattato con il quale si disegna lo Stato/Città del Vaticano e l’altro era il concordato con il quale si disponeva in ordine alla posizione dei cittadini italiani cattolici.
  • Santa Sede: con questa espressione si indica il pontefice e gli stretti collaboratori del pontefice. La responsabilità di ciò che dice la Santa Sede è il pontefice in persona. Di solito il pontefice quando rivolge messaggi agli stati utilizza la segreteria di stato, un organo della curia romana.

Unioni civili e diritto naturale

La Chiesa è molto avversa rispetto a questo tema perché un punto fondamentale è quello della procreazione. La razza umana ha bisogno di esistere. Questa è una regola di diritto naturale. Il nostro ordinamento certamente è stato influenzato dal diritto della Chiesa ma pian piano è andato in modo autonomo.

Storia del diritto canonico

Il diritto canonico è un diritto vigente da circa 2018 anni. Possiamo indicare la nascita del diritto canonico con la prima attività pubblica di Cristo. La Chiesa nasce nel 33 d.C. mentre le prime norme giuridiche sono i primi insegnamenti di Cristo attraverso i Vangeli. Un diritto con tutti questi anni è un diritto che ha visto di tutto e di più.

Possiamo distinguere tra ius vetus, che va dall’anno 0-33 d.C. ed arriva al 12° secolo (intorno al 1130/1140). Questo è anche l’anno in cui possiamo collocare l’opera di Graziano, cioè il decreto del maestro Graziano. Questo decreto apre un nuovo periodo del diritto canonico. Dal 12° secolo inizia il periodo dello ius novum, fino ad arrivare al Concilio di Trento (1545-1563). In seguito si apre un nuovo periodo per il diritto canonico che chiameremo ius novissimum (diritto canonico contemporaneo).

Quando Cristo diffonde la sua parola non era visto molto bene dall’impero romano, tanto che alla fine l’hanno fatto fuori. La prima Chiesa era una chiesa clandestina.

*La prima data importante in questo primo millennio di vita del diritto canonico è l’editto di Milano del 313 d.C. ad opera di Costantino.*

Circa un secolo dopo cade l’impero romano d’occidente (476 d.C.). Si crea quella grande divisione tra occidente ed oriente. L’impero romano d’oriente continua a sopravvivere, mentre l’impero romano d’occidente non esiste più. Abbiamo quindi quella famosa differenza tra la chiesa latina, cioè la chiesa che generalmente ha avuto sede a Roma e ha vissuto la fine dell’impero romano d’occidente e la chiesa orientale, che ha sede a Costantinopoli ed è in comunione con la chiesa latina, che invece ha continuato a vivere all’interno dell’impero romano d’oriente (che cade nel 1473 d.C.). È chiaro quindi che la chiesa d’oriente rimane separata dalla chiesa d’occidente per moltissimo tempo ed acquista quindi delle caratteristiche tutte particolari.

*Passando al periodo dello ius novum possiamo ricordare il Concilio di Trento (1545-1563)*

Nel 1582 nasce il corpus iuris canonici che risulta la fonte di cognizione del diritto canonico

Nel 1917 viene pubblicato il primo Codex Iuris Canonici (il primo codice di diritto canonico).

Eventi importanti nel diritto canonico contemporaneo

Se il corpus iuris canonici lo collochiamo già nel periodo dello ius novissimum, in questo periodo dobbiamo ricordare anche altre date importantissime:

  • *1869-1870 c’è il primo concilio (Concilio Vaticano I). Il concilio vaticano è un’occasione in cui tutti i vescovi del mondo affluiscono a Roma e collaborano nell’elaborare testi normativi, innovativi e fondamentali, per la vita della Chiesa e del diritto canonico. Il primo concilio del Vaticano avviene nel 1869 ma termina l’anno successivo, nel 1870 perché c’è stata la Breccia di Porta Pia e il pontefice è dovuto scappare all’interno delle mura leonine.*
  • *Nel 1917 ci fu il primo codice di diritto canonico.*
  • *Nel 1962-1965 ci fu il Concilio Vaticano II, aperto da Giovani 23° (il cd. papa buono). La messa veniva celebrata in latino, tranne la predica. Con il Concilio Vaticano II si introduce la lingua delle nazioni per celebrare la messa. Il celebrante (sacerdote) dava le spalle ai fedeli perché non poteva rivolgere le spalle al corpo di Cristo conservato nel tabernacolo. Tutto ciò ha creato delle modificazioni enormi (es. hanno distrutto e danneggiato molti altari meravigliosi perché hanno dovuto girare gli altari per consentire al celebrante di rivolgersi al pubblico). Uno dei provvedimenti di Papa Ratzinger fu quello di non togliere la lingua nazionale ma di dare la possibilità di celebrare durante la settimana la messa in latino.*
  • *Nel 1983 viene emanato l’attuale codice di diritto canonico (che sostituisce il codice del 1917).*
  • *Nel 1990 Giovanni Paolo II promulga il Codice dei canoni delle chiese orientali (ortodossi, copti [cristiani cattolici dell’Egitto]). Queste chiese guidate dai patriarchi ritornano in comunione con la chiesa cattolica proprio con questo codice.*

Il codice di diritto canonico è diviso in canoni. Gli articoli sono il raggruppamento di più canoni all’interno dei libri in cui è diviso il codice. Canone è una parola di origine greca e indica “retta via”, cioè cosa bisogna seguire nella disciplina di un determinato istituto.

Componenti del diritto canonico

Il diritto canonico si compone di due parti (anime): un diritto che deriva direttamente dalla parola di Dio, il cd. diritto divino (la parola di Dio è stata manifestata attraverso l’antico testamento e i vangeli) ed il cd. diritto umano (produzione legislativa fatta da vari pontefici nel corso dei diversi concili nei vari secoli), che non potrà essere mai essere contrario al diritto divino.

Es: il fatto che il matrimonio sia indissolubile fa parte del diritto divino o del diritto umano? Diritto divino. Il fatto che il matrimonio possa esistere solo tra uomo e donna fa parte del diritto divino o del diritto umano? Diritto divino.

Tutto il diritto divino trova una sua base teologica nelle sacre scritture. Il diritto divino è assolutamente indiscutibile dal diritto umano e sovraordinato ad esso. Il diritto divino è immutabile (non può essere modificato) e perfetto (che è stato già perfezionato e non può subire modificazioni). L’interpretazione umana, invece, non è mai perfetta e quindi nel corso dei secoli la rivelazione viene interpretata in diversi modi.

Divisione del diritto canonico

Il diritto canonico possiamo suddividerlo in:

  • Diritto universale; diritto che vale per tutti i cattolici.
  • Diritto particolare; diritto che vale solo per determinati insiemi di cattolici collegati da una propria cultura e da una propria tradizione. Il diritto particolare non può mai confliggere con il diritto universale. Un esempio pratico è il carnevale ambrosiano: noi a Milano lo festeggiamo fino a sabato mentre in altri posti in Italia è differente.

Le fonti del diritto canonico

Fonti storiche

Fonti che non sono più vigenti ma che ci possono aiutare a capire gli attuali istituti. Il codice del diritto canonico del 1917 non è più vigente ma possiamo considerarlo una fonte storica. Se studiando il nuovo codice del 1983 non capiamo qualcosa, possiamo andare a vedere la fonte storica (codice del 1917) per capire come sia stato interpretato in precedenza. Le fonti storiche sono molto utili.

Fonti di produzione

Sono sia gli organi sia le procedure attraverso le quali vengono prodotte le norme. Si distinguono le fonti della produzione a seconda degli autori che producono le norme e a seconda della tipologia delle fonti prodotte da questi organi.

  • Nel diritto italiano una fonte di produzione possono essere Parlamento e Senato. Il parlamento è il titolare della fonte di produzione della legge.
  • Nel diritto canonico non è mai penetrata la teoria della distinzione dei poteri perché l’ordinamento canonico si deve attenere in primo luogo al diritto divino. Il diritto divino è il diritto che possiamo ricavare essenzialmente dalle sacre scritture. Per sacre scritture intendiamo l’antico e il nuovo testamento. L’antico testamento risulta essere produttivo di norme in quanto compatibile con il nuovo testamento. Per nuovo testamento intendiamo i 4 vangeli scelti dalla Chiesa cattolica. Nel diritto canonico non si parla mai di democrazia perché l’ordinamento canonico è un ordinamento necessitato, cioè strettamente vincolato ai principi contenuti nel diritto divino. Esiste un organo collegiale (concilio ecumenico) nel diritto canonico ma non si conforma a principi democratici.

Le fonti di produzione le possiamo distinguere per autore:

  • Pontefice
  • Norme conciliari: hanno potere normativo solo se autorizzate dal pontefice (concilio ecumenico).
  • Norme che derivano dai vescovi: le norme episcopali. La conferenza episcopale italiana è l'organo composto da tutti i vescovi della nazione italiana.

Possiamo dividere le fonti di produzione anche in base alla tipologia:

  • Fonti di diritto universale e fonti di diritto particolare: norme dirette a tutti o ad un particolare gruppo di cattolici.
  • Fonti di diritto divino e fonti di diritto umano: norme divine sono necessariamente universali mentre le norme umane possono essere sia universali (se emanate dal pontefice o concilio ecumenico) che particolari (se emanate dai vescovi o dal collegio dei vescovi). La fonte emanata dal pontefice è una fonte di diritto umano e deve comunque rispettare le fonti di diritto divino.

Ordinamento gerarchico e consuetudine nel diritto canonico

L’ordinamento canonico è un ordinamento rigorosamente gerarchico. Le norme, fino a questo punto, provengono solo dall’autorità (pontefice, singoli vescovi o organo collegiale dei vescovi).

Il diritto canonico ammette però che alla legge si possa aggiungere anche la consuetudine. Quindi, nel diritto canonico, fonte di produzione è anche la consuetudine. È un comportamento ripetuto nel tempo da un gruppo sociale (elemento oggettivo), il quale pone in essere questo comportamento con una particolare convinzione, cioè che sia obbligatorio. Questo però non basta perché se io vengo in un borgo e tutti i giovani alle 17 prendono il tè, questa non può essere considerata una consuetudine. Occorre l’opinio iuris ac necessitatis (elemento psicologico: la convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente rilevante e obbligatorio).

La consuetudine non potrà mai andare contro la legge. È l’unica fonte che proviene dal basso. Ammettiamo una consuetudine secondo la legge (secundum lege), che evita ad un legislatore secondario di emanare regolamenti attuativi della legge ed una consuetudine oltre la legge (praeter legem) e va a regolare ciò che la legge non ha ancora regolato.

Esiste anche una consuetudine contro la legge (contra lege), la quale non è ammessa negli ordinamenti secolari. Non puoi seguire un comportamento contro la legge e pensare che quel comportamento sia legge.

Il diritto canonico, invece, ammette tutti e 3 i tipi di consuetudine. Può ammettere la consuetudine contra lege solo ed esclusivamente contro la legge di diritto umano. Questo potrebbe essere un comportamento derivante dall’interpretazione di un principio di diritto divino non completamente rispettato o parzialmente ignorato dal legislatore umano. Quindi la comunità di fedeli, ponendo in essere quel comportamento, va contro la legge umana ma rispetta ed applica un principio di diritto divino. Quindi, a determinate condizioni ed in seguito all’approvazione del legislatore, anche la consuetudine contro la legge umana può essere annoverata tra le fonti del diritto canonico.

Fonti di diritto divino

Distinguiamo ulteriormente tra:

  • A. Diritto divino naturale: è un diritto meta positivo, cioè va oltre il fatto di essere positivo. Una norma positiva è una norma posta, scritta. Ha valore universale. Si tratta di quei principi che sono stati impressi nell’uomo e che sono alla base dell’ordine naturale. Sono un principio di diritto naturale nel senso che, generalmente, per la sopravvivenza della specie, un soggetto che appartiene ad una specie non uccide un soggetto della stessa specie. Quindi questi principi sono universali perché impressi dalla volontà di Dio in quanto creatore. Questi principi ordinano l’assetto naturale dell’universo. Da questo deriviamo che sia un qualcosa di innato nell’uomo, quindi uguale per tutti e valido anche per chi non crede. Sono come una sorta di principi che l’ordinamento canonico riconosce perché sono universali. Un principio universale è l’unione dell’uomo e della donna, che chiamiamo matrimonio. Si tratta di principi che derivano dalla natura. Questo diritto è comune a tutti.
  • B. Diritto divino rivelato (positivo): costituito dalle norme che sono state manifestate dalla rivelazione, cioè la manifestazione di Dio nella storia. Queste norme sono ricavabili dall’antico testamento e dal nuovo testamento, nonché dalla tradizione apostolica. Tradizione apostolica vuol dire tutti quegli scritti che derivano dagli apostoli, e dai loro successori, che sono presi in considerazione dalla chiesa come diritto divino positivo. Che nesso esiste tra diritto divino naturale e positivo? Il diritto divino è immutabile e perfetto, altra cosa è la capacità dell’uomo di recepire e interpretare in norme il diritto divino. Quindi che rapporto c’è tra questi due diritti? In genere il diritto divino rivelato è una sorta di interpretazione ed esplicazione del diritto divino naturale. C’è poi l’interpretazione umana che traduce in norme obbligatorie e rende intelligibili questi principi che derivano dal diritto naturale e positivo nel corso della storia. Questa è un’interpretazione che avanza nel corso dei secoli attraverso il cammino della chiesa. La chiesa è l’insieme del popolo di Dio ed è un soggetto che deriva direttamente dal diritto divino, in quanto voluto da Cristo nelle sacre scritture. Ma, pur essendo un soggetto di diritto divino, è destinato a camminare nella storia.

Fonti di diritto umano (diritto ecclesiastico)

Sta in una posizione di inferiorità rispetto ai principi di diritto divino. Il diritto umano è un diritto prodotto principalmente dall’autorità, cioè da coloro che guidano e sono a capo della chiesa (che non ha conosciuto la democrazia). La fonte principale del diritto umano è la legge. Il diritto umano possiamo dividerlo in:

  • A. Diritto umano universale
  • B. Diritto umano particolare

Il diritto umano si deve attenere ai principi di diritto divino e deve perseguire la finalità della salvezza dell’anima (salvus animarum) e la finalità dell’unità della Chiesa.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Lugli Matteo.
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