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Estratto del documento

IMPEDIMENTI

diritto si chiamano .

Gli impedimenti si dividono in 2 categorie:

1- Impedimenti dirimenti: sono quelli che rendono nullo il matrimonio (impediscono

la valida celebrazione del matrimonio).

2- Impedimenti impedienti: sono quelle circostanze di fatto che impediscono la

lecita celebrazione del matrimonio. Questo vuol dire che il matrimonio è valido

ma illecito. L’illiceità del matrimonio comporterà un certo tipo di sanzione magari

a carico di chi ha assistito le nozze. 52

Il codice attuale di diritto canonico disciplina solo gli impedimenti dirimenti. Fa un

elenco tassativo di questi impedimenti (a partire dal canone 1083).

Gli impedimenti impedienti non sono più regolati dal codice. Il matrimonio viene

celebrato validamente, a dispetto di una norma. Il matrimonio quindi risulterà valido ma

illecito.

Esempio di impedimento impediente Il canone 1077 dispone che: “l’ordinario del luogo

può vietare il matrimonio a tutti coloro che attualmente vivono nella sua diocesi in casi

peculiari, ma solo per un determinato periodo di tempo”. L’ordinario del luogo può

rinviare per un determinato periodo di tempo il matrimonio fra due soggetti. Qualora

invece i soggetti se ne fregassero e il matrimonio fosse assistito da un sacerdote,

questo sarebbe valido ma illecito in quanto contrario all’ordine del vescovo.

Ci sono poi figure ostative al matrimonio diverse dagli impedimenti:

- Divieto di celebrare matrimoni nel periodo che va dall’avvento al Natale o nel

periodo che va dalle ceneri a Pasqua (cd. quaresima): si tratta di situazioni in

cui i celebranti sconsigliano di celebrare il matrimonio. Qualora ci fosse

necessità, lo ius connubi (il diritto di contrarre matrimonio) supera questi divieti.

Impedimenti dirimenti: libro 4°, in particolare capitolo III del titolo VII prende il nome

di “impedimenti dirimenti in specie”. A partire dal canone 1083 troveremo la disciplina

specifica degli impedimenti dirimenti. impedimento dell’età

Il primo impedimento contemplato nel canone 1083 è l’ :

“l’uomo prima dei 16 anni compiuti e la donna prima dei 14 pure compiuti non possono

celebrare un valido matrimonio”. Il primo impedimento consiste nella celebrazione del

matrimonio prima del compimento degli anni 16 per l’uomo e degli anni 14 per la donna.

L’età scelta dal diritto canonico indica presumibilmente il raggiungimento psico-fisico

dell’uomo e della donna (maturità che consente di essere capaci di comprendere il

matrimonio contratto e il matrimonio rapporto ed essere capaci di poter procreare).

L’impedimento dell’età è di diritto umano perché è un’età che il legislatore ha scelto e

quindi è possibile darne dispensa nel senso che sarà possibile autorizzare un infra-

quattordicenne/infra-sedicenne purché sia accertata la maturità psico-fisica.

La capacità di unirsi in matrimonio si raggiunge con la maggiore età, ad eccezione

dell’emancipazione per cui il giudice può accertare la maturità psico-fisica dei due

ragazzi ed autorizzarli a contrarre matrimonio ad anni 16.

La CEI (che raggruppa i fedeli della nazione italiana) nel 1983, con la delibera n. 10, ha

stabilito una regola di diritto particolare che stabilisce che: “per la lecita celebrazione

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del matrimonio l’età dei nubendi è di anni 18”. Nel 1984 vi è il nuovo concordato. Nel

caso di mancato rispetto di questa norma siamo in presenza di una sanzione. Il

matrimonio sarebbe valido ma avviene non nel rispetto di una norma di diritto

particolare.

Quindi, nell’ottica dell’ordinamento canonico, due persone che non hanno compiuto la

maturità ma che hanno compiuto 16 anni e non hanno avuto nessun procedimento di

emancipazione. Questo matrimonio è valido ma illecito (in quanto va contro la circolare

della CEI). Per l’ordinamento italiano invece non ha nessun tipo di valore.

La seconda ipotesi può essere quella di due persone in cui il ragazzo ha 16 anni e la

ragazza 14 anni. Questo matrimonio risulta valido per l’ordinamento canonico e non per

quello italiano.

Se contraggo matrimonio canonico nel rispetto dell’età prevista dal codice ma a dispetto

dell’età prevista dalla circolare della CEI, io contraggo un matrimonio valido ma illecito.

Ci troviamo di fronte ad un caso di impedimento impediente.

Il canone 1083, par. 2: “la CEI è libera di fissare un’età maggiore per la lecita

celebrazione del matrimonio”.

impedimento da impotenza

Il canone 1084 prevede l’ : “l’impotenza copulativa

antecedente e perpetua, sia da parte dell’uomo e sia da parte della donna, assoluta o

relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio”.

Impotenza copulativa (impotenza coeundi) vuol dire incapacità ad avere un rapporto

sessuale e quindi affianchiamo ad essa l’impotenza procreativa (impotenza generandi).

Il codice prende in considerazione solo l’impotenza copulativa, antecedente e perpetua:

Antecedente al matrimonio

 Perpetua, cioè non può essere derivante da un episodio al matrimonio e

 opportunamente curato per cui l’impotenza viene meno.

Come mai l’ordinamento canonico non prende in considerazione l’impotenza procreativa

ma solo quella copulativa? L’ordinamento canonico distingue un’actio umana (possibilità

dell’uomo e della donna di unirsi) e un’actio naturae (actio della natura e quindi ascrivibile

al diritto naturale: è quella che fa sì che dall’unione possa scaturire la procreazione).

L’ordinamento canonico ha sempre ritenuto che l’uomo e la donna possono essere padroni

solo dell’actio umana. L’actio naturae non deve essere oggetto di intervento umano. Noi

siamo padroni di governare solo ed esclusivamente l’actio umana.

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Nel caso di una persona sterile che può porre in essere l’actio umana, l’ordinamento

canonico consente il matrimonio perchè i due soggetti non possono intervenire sull’actio

naturae.

Il concetto che sottostà all’impedimento di impotenza è che l’ordinamento canonico si

accontenta del fatto che sia posta in essere un’azione umana.

Il 1° paragrafo parla del canone di impotenza assoluta o relativa:

- Assoluta: nei confronti di chiunque;

- Relativa: solo nei confronti di un determinato soggetto.

Il 2° paragrafo afferma che: “se l’impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di

diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il

dubbio, dichiarato nullo”. Vuol dire che se c’è del dubbio sull’impotenza maschile o

femminile, l’impedimento non può essere rilevato e il matrimonio non può essere

dichiarato nullo. Questo risponde al principio del favor matrimonii.

Sisto V nel 1587 con un breve, una tipologia di atto pontificio, chiamato “cum

frequenter” (le prime due parole del decreto) dichiara nulli con effetto retroattivo in

Spagna, e poi estendendoli a tutto il mondo cattolico, tutti i matrimoni contratti da

eunuchi e spadoni.

Eunuchi: deriva dal greco e vuol dire “custode del letto”. Nasce dalla tradizione

 araba di custodire l’arem. Si tratta di un soggetto che nasce con caratteri

maschili, atrofizzati o talmente ridotti, per cui è incapace di procreare.

Spadoni: persone che vengono castrate prima dell’inizio della maturità, quindi alla

 fine dell’età adolescenziale. Questa pratica rispondeva all’esigenza di mantenere

la voce acuta tipica dei bambini.

Nella Spagna vigeva un particolare istituto che prevedeva che il patrimonio andasse solo

al figlio primogenito o, in assenza, andasse alle persone più prossime al defunto. Certe

nobili donne spagnole decidevano di sposarsi con eunuchi o spadoni affinché fossero

certe di non poter generare prole. Questo anche perché, in molti casi, sia l’eunuco che

lo spadone non perdevano la capacità erettile.

Con queste unioni avveniva una copula saziativa ma non una copula fecondativa.

Sisto V ritiene queste unioni contro natura perché si tratta di unioni da cui non poteva

nascere alcun frutto. Quindi, per Sisto V, la copula saziativa che non poteva essere

fecondativa era semplicemente un vizio perché portava solo piacere e non procreazione.

Con il decreto “Cum Frequenter” dichiara nulli tutti i matrimoni celebrati e impedisce

per il futuro che venissero celebrati matrimoni tra eunuchi/spadoni e donne.

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Il decreto è importante perché Sisto V basa la nullità di questi matrimoni sul fatto che

manca non la copula ma l’emissione di verum semen (seme vero: che veniva elaborato

dalle ghiandole testicolari). Però ci poteva essere una copula, quindi l’unione dell’uomo

della donna con emissione di altro tipo di liquido.

Questo decreto venne applicato costantemente nel corso dei secoli.

L’interpretazione costante della giurisprudenza fu quella del tribunale della Rota

Romana, cioè il tribunale di ultima istanza per le cause di nullità matrimoniale.

La sacra Rota Romana interpretò costantemente che ci fosse impotenza anche solo

qualora mancasse la copula procreativa.

Dopo la seconda guerra mondiale, e soprattutto dopo il regime nazista, si pose un grosso

problema: fu pratica del nazismo quello di operare la vasectomia nei soggetti maschi di

razza non pura (non ariana). La vasectomia impedisce la formazione di vero seme. Si

creò un problema di ammettere al matrimonio o meno quelle persone che erano state

sottoposte a vasectomia e che quindi potevano porre in essere una copula satisfattiva

che però certamente non poteva generare prole.

La Sacra Rota Romana continuò però a sostenere che per non rientrare nel caso di

impotenza occorreva l’emissione di verum semen.

Si arriva al Decreto del 1977 ad opera della Sacra Congregazione per la Dottrina e la

Fede per cui, sottoposta ad un quesito, la Sacra Congregazione sancisce che l’impotenza

rende nullo il matrimonio e consiste in un’incapacità antecedente perpetua, assoluta e

relativa, di compiere la copula coniugale ma ritiene che non sia necessaria, nel caso di

copula fra uomo e donna, l’emissione di verum semen. In questo modo, dopo secoli, si

risolve definitivamente una questione nata alla fine del 16° secolo.

Nell’impedimento di impotenza si ritiene sia sufficiente l’unione tra uomo e donna e non

sia necessaria la capacità procreativa.

Prima di questo Decreto vi fu il Concilio Vaticano II in cui si decise di non dare

preminenza al bonum prolis ma di porre tutti i bona sul

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Lugli Matteo.