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Diritto canonico - Appunti Pag. 1
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condotta fosse considerata dalla chiesa come delitto.

2. Attenuanti . Il fatto che il soggetto abbia un età compresa fra i 16 e 18 anni.

3. Aggravanti . Predispongono aggravanti per la pena da applicare al ricorrere di particolari condizioni.

Si può infliggere o dichiarare una pena quando gli altri mezzi di cura pastorale non realizzano la

riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo.

Le procedure attraverso cui si può arrivare a una pena sono:

1. Giudiziarie .

2. Amministrative .

Le pene possono essere:

1. Inflitte .

2. Dichiarate

.

Le finalità della pena sono:

1. Riparazione dello scandalo .

2. Ristabilire la giustizia .

3. Emendare il reo .

Le pene possono assumere forme e contenuti piuttosto differenti. Esse costituiscono sempre la privazione

di un bene. Dobbiamo distinguere tra pene:

1. MEDICINALI O CENSURE . Tendono a curare il reo. Hanno una durata pari al tempo necessario al

perseguimento delle finalità della pena. È necessario che l'autore del delitto sia preventivamente

ammonito, deve essere quindi dato a tale soggetto il tempo per pentirsi. Solo qualora tale soggetto

persista nella volontà delittuosa, egli viene punito. Ci deve essere la persistenza della volontà

delittuosa (contumacia). Sono di tre tipi:

.

SCOMUNICA

• Can. 1331. 1. Allo scomunicato è fatto divieto:

1) di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di

qualunque altra cerimonia di culto pubblico;

2) di celebrare sacramenti o sacramentali (benedizioni e similari) e di ricevere i sacramenti;

3) di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.

2. Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo:

1) se vuole agire contro il disposto del §1, n.1, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione

liturgica, se non si opponga una causa grave;

2) pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del §1, n. 3, sono illeciti;

3) incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;

4) non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa;

5) non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che

abbia effettivamente nella Chiesa.

.

INTERDETTO

• SOSPENSIONE . Vieta alcuni atti di potestà (poteri di governo in senso ampio).

2. ESPIATORIE . Hanno la finalità di punire semplicemente il reo (finalità sanzionatoria). Possono essere

inflitte in perpetuo e sono di contenuto più materiale. Lo stato clericale può essere perso in tre

modi

Can. 1336. 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per

un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito,

sono queste:

1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;

2) la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una

grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente onorifica;

3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso;

queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità;

4) il trasferimento penale ad altro ufficio;

5) la dimissione dallo stato clericale.

2. Soltanto le pene espiatorie recensite al §1, n. 3, possono essere pene latae sententiae.

Le pene possono possono essere in ogni caso inflitte:

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Publisher
A.A. 2013-2014
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flyinadream di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Milani Daniela.