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condotta fosse considerata dalla chiesa come delitto.
2. Attenuanti . Il fatto che il soggetto abbia un età compresa fra i 16 e 18 anni.
3. Aggravanti . Predispongono aggravanti per la pena da applicare al ricorrere di particolari condizioni.
Si può infliggere o dichiarare una pena quando gli altri mezzi di cura pastorale non realizzano la
riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo.
Le procedure attraverso cui si può arrivare a una pena sono:
1. Giudiziarie .
2. Amministrative .
Le pene possono essere:
1. Inflitte .
2. Dichiarate
.
Le finalità della pena sono:
1. Riparazione dello scandalo .
2. Ristabilire la giustizia .
3. Emendare il reo .
Le pene possono assumere forme e contenuti piuttosto differenti. Esse costituiscono sempre la privazione
di un bene. Dobbiamo distinguere tra pene:
1. MEDICINALI O CENSURE . Tendono a curare il reo. Hanno una durata pari al tempo necessario al
perseguimento delle finalità della pena. È necessario che l'autore del delitto sia preventivamente
ammonito, deve essere quindi dato a tale soggetto il tempo per pentirsi. Solo qualora tale soggetto
persista nella volontà delittuosa, egli viene punito. Ci deve essere la persistenza della volontà
delittuosa (contumacia). Sono di tre tipi:
.
SCOMUNICA
• Can. 1331. 1. Allo scomunicato è fatto divieto:
1) di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di
qualunque altra cerimonia di culto pubblico;
2) di celebrare sacramenti o sacramentali (benedizioni e similari) e di ricevere i sacramenti;
3) di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.
2. Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo:
1) se vuole agire contro il disposto del §1, n.1, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione
liturgica, se non si opponga una causa grave;
2) pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del §1, n. 3, sono illeciti;
3) incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;
4) non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa;
5) non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che
abbia effettivamente nella Chiesa.
.
INTERDETTO
• SOSPENSIONE . Vieta alcuni atti di potestà (poteri di governo in senso ampio).
•
2. ESPIATORIE . Hanno la finalità di punire semplicemente il reo (finalità sanzionatoria). Possono essere
inflitte in perpetuo e sono di contenuto più materiale. Lo stato clericale può essere perso in tre
modi
Can. 1336. 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per
un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito,
sono queste:
1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;
2) la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una
grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente onorifica;
3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso;
queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità;
4) il trasferimento penale ad altro ufficio;
5) la dimissione dallo stato clericale.
2. Soltanto le pene espiatorie recensite al §1, n. 3, possono essere pene latae sententiae.
Le pene possono possono essere in ogni caso inflitte: