Diritto penale canonico
Il diritto penale canonico è un complesso di norme che la Chiesa attua in ragione del suo potere di giurisdizione attraverso il suo potere di coercizione.
Codice di diritto canonico e norme speciali
Esistono norme che trattano del diritto canonico penale non comprese nel diritto penale canonico. Queste norme identificano i reati più gravi e delineano una disciplina più severa per i reati più deprecabili, individuati attraverso l'organo competente a conoscere di questi delitti, cioè la Congregazione per la Dottrina della Fede. Si può parlare solo della codificazione del 1917 per tali norme. Si ha una parte generale dedicata al diritto canonico generale e poi una parte relativa ai singoli delitti, a cui si aggiunge quella dei delicta graviora: apostasia, eresia, scisma, abuso sessuale sui minori.
Il peccato e il delitto
Il diritto penale è la risposta della Chiesa ai peccati aventi valenza esterna. Il peccato è definito come una mancanza contro ragione, verità e retta coscienza. È una mancanza nel foro interno (la coscienza). Quando si parla di diritto penale canonico, si passa dal foro interno al foro esterno. È quel peccato che ha una valenza esterna, una ripercussione sociale del peccato. Del delitto si ha diretta percussione nel mondo materiale. Tutti i delitti sono peccati, ma non tutti i peccati sono delitti.
Reazione della Chiesa
La Chiesa, di fronte ai peccati aventi rilevanza esterna (delitti), potrebbe reagire predisponendo un diritto penale, oppure predisporre le condizioni per garantire la salvezza dell'anima. L'esigenza della Chiesa è quindi quella di proteggere la comunità dei fedeli (il delitto ha rilevanza esterna e produce ripercussioni in ambito sociale) e di proteggere anche il soggetto autore del delitto (il reo). La salvezza dell'anima deve essere garantita a entrambi.
Sanzioni previste
Il diritto penale canonico prevede pertanto pene, completamente diverse da quelle statuali, che perseguono finalità diverse sia per il modo in cui sono costituite sia per come sono costituite.
Canone 26: Condizione giuridica canonica persone fisiche
- Can. 1311 - La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.
- Can. 1341 - L'Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo.
La Chiesa ha una potestà coattiva. Il diritto canonico penale prevede sanzioni, ma il diritto...