Caratteristiche del diritto canonico
1. Coesione interna che deriva adesione volontaria.
2. Ha un’influenza storica e un’estensione geografica numerica non indifferente: è paragonabile al diritto internazionale (per estensione geografica) e al diritto romano (per coesione).
3. È un diritto circolare.
4. Ha una fonte confessionale e religiosa.
5. Rappresenta un intero sistema extra-statuale.
Insegnamento del diritto canonico nelle università statali e pontificie
Nelle università statali viene insegnato autonomamente soltanto dagli anni '30 ad opera di Francesco Scaduto. La prima cattedra di diritto canonico viene assegnata a Vincenzo del Giudice, che scrive il primo manuale di diritto canonico. Fiorisce una nuova scienza che è il diritto canonico. Il diritto canonico assume nelle università pontificie un carattere pratico.
Una instructio del 1917 dice ai docenti pontifici di diritto canonico:
- Di studiare lo stesso codice con “religiosissime ordine servato”, ossia di studiarlo parola per parola.
- Di utilizzare come manuale di studio il codice stesso di diritto canonico (del '17).
Conosciamo un codice studiato religiosissime ordine servato? Il Corpus Iuris, che all’inizio è il Decreto di Graziano. Che differenza c’è tra il Decreto di Graziano e il Codice del 1917? Si tratta di una differenza di fonti:
- Il Decreto di Graziano è un’opera privata.
- Il codice del '17 proviene dal legislatore.
Il metodo dell’insegnamento del diritto canonico
Il diritto ecclesiastico prende delle norme che hanno carattere generale e le immette nell’ordinamento statuale italiano. Doveva a finire la positività della norma canonica? Cessa!
Pio Fedele si pone il problema se per studiare diritto canonico occorra la fede: NO!
Arturo Carlo Jemolo
è un tradizionalista → la cattedra di diritto ecclesiastico deve comprendere tanto il diritto della Chiesa quanto il diritto dello Stato, mentre la cattedra di diritto canonico è soltanto di specializzazione.
Vincenzo Del Giudice
→ Il diritto canonico ha una funzione di una qualsiasi cattedra istituzionale, completamente separata dal diritto che dovrebbe essere impartita nei primi anni dello studio del diritto. → Il diritto canonico non può essere preso come presupposto storico: se si deve studiare in senso moderno non va studiato come branca del diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico è un diritto che compara e non è un diritto positivo, in quanto le varie distinzioni del diritto ecclesiastico si possono ritrovare nel diritto costituzionale, o nel diritto civile. Occorre conciliare, vedere le particolarità dell’ordinamento canonico e studiare alcune parti specifiche dell’ordinamento canonico stesso.
Nozione di diritto canonico
Il diritto:
- Regola il comportamento dell’individuo, della società umana, secondo giustizia.
- Regola i conflitti intersoggettivi tra gli individui.
- È uno strumento di potere con cui si consolida l’ordine sociale per ottenere il bene della società e che qualifica la professione del giurista.
- Riconosce e tutela la persona umana, la libertà della persona nell’ambito della società.
Queste sono delle soluzioni empiriche al problema da cui potremmo trarre delle conclusioni e un possibile accordo:
- Il diritto regola la vita sociale dell’uomo, quanto più il diritto riflette una dimensione di giustizia, tanto più è carico di legittimità, tanto più adempie alle sue funzioni. La disobbedienza al diritto deriva dal fatto che la norma giuridica non è calibrata secondo le esigenze dell’individuo, e quindi la norma giuridica non viene rispettata.
- Il diritto regola la vita sociale →quindi→ se manca un vincolo sociale non c’è diritto. Là dove c’è ingiustizia allora non c’è diritto: la conseguenza è il tirannicidio. Nemmeno c’è diritto là dove manca un vincolo giuridico.
- Se il diritto ordina la realtà sociale, le caratteristiche del diritto seguono la natura della società stessa che esprime il diritto: non esiste un diritto più perfetto di un altro.
Canonico
Vincenzo del Giudice →insieme di norme giuridiche, poste e fatte valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica, secondo le quali è organizzata ed opera e dalle quali è regolata l’attività dei fedeli in relazione ai fini propri della Chiesa.
Pietro Agostino d’Avack →sistema di norme giuridiche poste e fatte valere dall’autorità della Chiesa cattolica per disciplinare l’organizzazione esterna sociale della stessa Chiesa e l’attività dei suoi membri in relazione ai fini che le sono propri.
Vermeersch Creusen →Complesso di leggi dell’autorità ecclesiastica attraverso le quali la società ecclesiastica è ordinata e le azioni dei battezzati vengono efficacemente dirette al fine proprio della Chiesa →Manuale di Istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico del 1844 complesso di canoni o leggi con le quali i costumi, la fede e la disciplina vengono proposte o prescritte dalla potestà ecclesiastica.
Comune denominatore = complesso di norme o leggi emanate da un’autorità legittima che regolano l’attività umana secondo i fini propri della società della Chiesa.
Queste definizioni rappresentano modi diversi di costruire il diritto:
Scuola dogmatica del diritto
- Il diritto canonico è un sistema o un insieme di norme giuridiche che la scienza del diritto innalza ad una costruzione, ad un sistema unitario.
- Cerca i principi e criteri unificatori che sono insiti nell’ambito del diritto positivo: nell’ambito delle varie suddistinzioni di diritto positivo ci sono dei principi comuni che unificano degli istituti giuridici che sembrano tra loro avere ad oggetto un fine diverso.
Scuola esegetica
- Diritto come complesso di norma: all’esegeta interessa riflettere su che cosa vuol dire la norma e su quale sia il comportamento prescritto dalla norma; cerca la funzione pratica della norma, per indirizzare il destinatario della norma alla sua osservanza.
- L’esegesi della norma è l’oggetto principale di questa scuola, di tipo più risalente e primitiva.
- Prende una nozione di diritto già confezionata da San Tommaso nella Summa Theologiae → “la legge non è altro che un comando razionale diretto al bene comune da colui che ha la cura, l’incarico, della società”.
Il diritto è un’applicazione particolare di un ordine filosofico che serve a delimitare la realtà in senso strumentale: l’esegeta non ha bisogno di una nozione originale di diritto. L’esegeta mira a capire come la norma giuridica sia applicabile alla realtà.
Il concetto utilizzato = ordinatio rationis ad bonum commune; si applica all’insieme delle norme della Chiesa e sortisce un effetto diverso a seconda che venga applicato a tutto il sistema oppure al singolo istituto giuridico: se il diritto canonico è un complesso di norme giuridiche della Chiesa, questo concetto può essere applicato al diritto matrimoniale canonico? NO! Se invece passo dal metodo esegetico allo studio sistematico della norma (=studio la norma insieme ad una costruzione giuridica sempre maggiore), fino ad arrivare ad una nozione di diritto canonico che non dipenda da altre materie (es. teologia o filosofia), allora costruisco il sistema, costruisco il concetto di ordinamento giuridico (concetto che non è proprio dell’esegeta). Il concetto di ordinamento giuridico secondo la scuola dogmatica è proprio di ogni diritto, è quello di aver individuato gli elementi essenziali del diritto, e poi specificato l’aggettivo canonico. Questo concetto è applicabile al sistema, ma non è applicabile al singolo istituto.
Scuola giuridica spagnola o scuola giuridica di Van Block
- Pedro Lombardia + Javier Hervada:
- L’ordinamento canonico non è altro che la struttura giuridica della Chiesa riflessione sugli elementi → costitutivi di organizzazione di norme di valutazione di attuazione di comportamenti di legami che uniscono coloro che fanno parte di questa società, che li pongono in una determinata relazione con la struttura della Chiesa. Il giurista studia questa società sotto l’angolo visuale del diritto, ma questa società è superiore al concetto stesso di diritto. Il concetto di ordinamento giuridico non può che essere il concetto stesso di Chiesa. Cos’è la Chiesa? Se la chiesa è una creazione della divinità, allora se comprendo la natura giuridica della Chiesa sono una divinità.
- La chiesa non è solo una Ecclesia juris ma è anche Ecclesia caritatis. La chiesa può operare solo attraverso il diritto canonico. L’Ecclesia caritatis ha bisogno dell’Ecclesia juris: questa verità teologica, a-giuridica, implica una conseguenza, che la chiesa in quanto societas debba operare secondo diritto ricavando la sua potestà legislativa dalla sua condizione di visibilità: la potestà legislativa della chiesa / il diritto è qualcosa che è connaturato nella chiesa: il diritto canonico non è altro che la struttura giuridica della Chiesa. La Chiesa è un qualcosa di più vasto rispetto al diritto canonico, così come anche lo Stato è qualcosa di più vasto del diritto che lo regola. Oltre ad un Ecclesia Juris esiste una Ecclesia caritatis perché così l’ha creata il suo fondatore: è un Ecclesia caritatis perché il suo fondatore dà la sua vita terrena per l’umanità.
Nella Chiesa esiste una coesione, una solidarietà tra le relazioni dei fedeli che presuppone un fine comune (il quale è uguale in qualsiasi società) ma che sulla base di questa solidarietà comune non si esaurisce solo nell’aspetto storico, perché viene realizzata con l’intervento di colui che crea questa societas Cristo aggrega gli uomini verso un fine comune. Dal punto di vista naturale, il fenomeno sociale nasce dalla natura dell’uomo. Tutti i fedeli fanno parte della Chiesa, definita come il corpo di Cristo.
Sulla base di questa solidarietà tra battezzati la Chiesa esiste come società: esiste il problema della necessità del diritto. Questa struttura giuridica si appoggia in grado superiore sulla realtà mistica che sta alla base della società, quindi il problema è che si crea un legame tra la societas e i suoi membri che è maggiore rispetto al legame tra fedeli e realtà sovrannaturale. Il battesimo crea il diritto, crea la societas: il rapporto tra sovrannaturale e giuridico, nella Chiesa, è molto forte. La Chiesa ha bisogno del diritto: il diritto è una manifestazione di visibilità della Chiesa; ma la Chiesa non si esaurisce nel diritto stesso. Queste realtà sovrannaturali fanno sì che il problema ubi societas ibi jus possa essere rovesciato: ubi jus ibi societas → la chiesa è fondata sul diritto divino: e quindi dove c’è diritto c’è società. Perché il fondatore ha voluto creare una societas? Non possiamo indagarlo, ma lo teniamo in considerazione come fatto. Ogni posizione giuridica nella chiesa riposa sul diritto divino. Tutte le figure e gli istituti più importanti riposano sul diritto divino.
Se guardiamo gli elementi che compongono la Chiesa c’è una necessità di struttura giuridica, ma la Chiesa non si esaurisce nel diritto. La struttura giuridica chiude il cerchio: coloro che fanno parte della Chiesa sono soggetti e vincolati alla Chiesa in modo più cogente che non in una società di diritto naturale (cioè lo Stato). Perché c’è questo bisogno del diritto? Si tratta di comprendere il punto di partenza del cristianesimo; cristianesimo che agisce e viene inteso non come risultato dell’azione degli uomini, ma di Dio creatore: è il frutto della creazione della divinità nella storia dell’umanità. L’iniziativa della divinità stabilisce un legame tra la divinità e il creato che si chiama religione. Religione significa che uno è legato due volte (re-ligo): il legame tra Dio e il fedele è qualcosa di più del diritto, qualcosa di più di un semplice concetto giuridico. Questa religione si presenta in forma visibile nella storia attraverso il diritto, ma non si esaurisce in questo concetto. La potestà che deriva agli organi della chiesa è una soggezione che riposa su una realtà ontologica trascendentale che implica una maggiore compenetrazione dell’individuo nella societas. Secondo la visione antropologica del diritto canonico l’uomo non si crea da solo, ma viene creato da Dio → l’azione di Dio nella storia è sempre prevalente e crea dei vincoli più cogenti che non nell’ambito di una società di diritto naturale.
Gaetano Locastro
- Il diritto in quanto tale trascende la norma positiva perché il diritto (tutto) è riconducibile ad una dimensione di giustizia, la quale non è solo propria della dimensione religiosa dell’uomo: l’uomo è libero!
- L’atto normativo fondamentale che giustifica il diritto è un atto spontaneo di creazione da parte della divinità (Dio creò l’uomo in generale). Tutti i poteri giuridici derivano da questa autorità.
- L’uomo è radicalmente indisponibile non assoggettabile da parte di chiunque, e deve essere riconosciuto nella sua assolutezza, negli aspetti che lo distinguono, quindi assoluta è l’esigenza del diritto che consente alla giustizia di realizzarsi. L’esigenza di essere trattati secondo giustizia è un’esigenza assoluta, ma l’uomo è libero di sbagliare: se non sbaglia, allora sceglie la salus animae.
La Chiesa, e il diritto canonico, si pone nei confronti dell’uomo per farli raggiungere la salus animae → perché?
- 1. La natura dell’uomo non è dell’uomo in quanto creato da Dio [motivo naturalistico].
- 2. Se la Chiesa tendesse a creare un uomo nuovo, il sacrificio del fondatore della Chiesa perderebbe valore; [motivo teologico].
L’uomo deve essere sempre trattato con giustizia; la sua dignità deve essere sempre riconosciuta. Ciò porta a due conseguenze:
- Se insistiamo troppo sulla specificità del diritto canonico, trascuriamo di considerare il diritto naturale; se trascuriamo il diritto naturale, allora trascuriamo una parte del diritto canonico [e il diritto naturale è una parte del diritto divino].
- Nel diritto sono insite tutte le esigenze umane, quindi anche il diritto canonico non può essere solo un diritto religioso. Tutte le esigenze dell’uomo non sono estranee nel diritto canonico.
La dimensione religiosa distingue il diritto canonico dagli altri diritti: non è tanto la struttura formale, quanto un particolare aspetto della dimensione umana, cioè la dimensione religiosa.
La soluzione di Locastro non ci soddisfa. Dobbiamo quindi ritornare al discorso istituzionale, pur tenendo presente le obiezioni di Locastro: una teoria totalizzante della nozione di diritto canonico non esiste perché la dimensione istituzionale e volontaristica vanno integrate. La dimensione istituzionale non cancella l’aspetto personalistico e proprio del diritto: qualunque diritto si occupa delle esigenze dell’uomo.
Problema della giuridicità del diritto canonico
Riguarda la possibilità che il diritto canonico incida sul volere e sull’agire della persona. La giuridicità è stata negata da due correnti:
Spiritualismo
- Contrappone la Chiesa al diritto, l’elemento spirituale all’elemento istituzionale, si spezza l’unione tra eterno e temporaneo, tra visibile e invisibile.
- La Chiesa non può presentarsi nella storia come una società organizzata, se lo fa contraddice la sua natura. L’essenza della Chiesa è esclusivamente invisibile, tenuta insieme da vincoli che esulano il diritto, perché derivano esclusivamente dallo Stato [NB: nel Protestantesimo Lutero divide la chiesa in visibile e invisibile].
- Rudolf Sohmo 1892, → l’essenza del diritto canonico è in contraddizione con l’essenza della Chiesa. La chiesa è divina e spirituale/interiore; il diritto è umano, materiale e esteriore.
Regalismo giuridico
- Identifica il diritto con lo Stato stesso; intende assorbire l’ordine ecclesiastico nell’ordinamento politico: il diritto canonico è minato nella sua giuridicità perché l’aspetto istituzionale è subordinato alla potestà politica.
- Non accetta il carattere originario della norma canonica, perché essa per essere applicata nell’ambito dell’ordinamento politico deve ottenere un decreto esecutivo.
- Formula di Cavour: Libera Chiesa e libero Stato → frutto del liberalismo borghese dell’800 si basa sull’incomunicabilità tra Chiesa e Stato (spiritualismo), sulla negazione del carattere giuridico di ogni ordinamento confessionale e sull’agnosticismo, ovvero la considerazione che la religione è un fenomeno individuale/interno. Questo condensare della dottrina liberale dell’800 ha due fonti:
- Quella del regalismo, perché c’è una concezione carismatica della chiesa,
- e quella del realismo, perché riduce la religione ad un fattore individuale/interno.
Teoria del positivismo statuale
- Riduce il fatto giuridico al diritto positivo: lo stato è l’unica fonte di produzione. Sohm: il diritto è un fenomeno esclusivamente di produzione statuale: lo Stato è l’unica organizzazione necessaria e obbligatoria per la vita del diritto.
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