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Estratto del documento

DECRETO:

1) impone qualcosa al destinatario pena sanzione (es. decreto ingiuntivo). Il decreto va inteso come un

obbligo di fare od omittere

Can. 48 - Per decreto singolare s'intende un atto amministrativo emesso dalla competente autorità esecutiva, mediante il

quale secondo le norme del diritto è data per un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione, le quali per

loro natura non suppongono una petizione fatta da qualcuno.

PRECETTO:

2) Can. 49 - Il precetto singolare è un decreto mediante il quale s'impone direttamente e legittimamente a una persona o a

persone determinate qualcosa da fare o da omettere, specialmente per urgere l'osservanza di una legge.

RESCRITTO:

3) (vedi successivamente)

REGOLE COMUNI per la confezione degli atti amministrativi singolari: l’atto amministrativo:

- deve essere scritto

- deve intendersi secondo il significato comune delle parole e l’uso comune della lingua

- è privo di effetto se lede un diritto, o è contrario a una consuetudine o a una legge

Can. 36 -§1. L'atto amministrativo è da intendersi secondo il significato proprio delle parole e l'uso comune del parlare; nel dubbio,

gli atti che si riferiscono alle liti o che riguardano le pene da comminare o da infliggere, oppure restringono i diritti della persona, o

che ledono i diritti acquisiti, o che sono contrari a una legge a vantaggio dei privati, sono sottoposti a interpretazione stretta; tutti gli

altri a interpretazione larga. §2. Un atto amministrativo non deve essere esteso ad altri casi al di fuori di quelli espressi.

Can. 38 - L'atto amministrativo, anche se si tratta di un rescritto dato Motu proprio, è privo di effetto nella misura in cui lede un

diritto acquisito oppure è contrario a una legge o a una consuetudine approvata, a meno che l'autorità competente non abbia aggiunto

espressamente una clausola derogatoria.

Can. 57 - §1. Tutte le volte che la legge impone di dare un decreto oppure da parte dell'interessato viene legittimamente proposta

una petizione o un ricorso per ottenere il decreto, l'autorità competente provveda entro tre mesi dalla ricezione della petizione o

del ricorso, a meno che la legge non disponga un termine diverso. §2. Trascorso questo termine, se il decreto non fu ancora dato, la

risposta si presume negativa, per ciò che si riferisce alla proposta di un ulteriore ricorso. §3. La presunta risposta negativa non

esime la competente autorità dall'obbligo di dare il decreto, e anzi di riparare il danno eventualmente causato, a norma del can.

128.

↪ se il soggetto chiede all’autorità un decreto, e questa non risponde entro 3 mesi allora la risposta si presume negativa [silenzio

- rifiuto]. L’autorità ha comunque l’obbligo di emettere il decreto e persino di riparare il danno eventualmente causato dalla

mancata emanazione del decreto [NB: non si dà alcun termine però! L’autorità ha l’obbligo di rispondere ma non c’è un termine.]

25 RESCRITTO.

Il mezzo di cui si è servita la Chiesa per l’attività amministrativa è il

Can. 59 - §1. Per rescritto s'intende l'atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva, per mezzo del quale,

di sua stessa natura, su petizione di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o un'altra grazia. §2. Le disposizioni

che sono stabilite sui rescritti, valgono anche per la concessione della licenza, come pure per le concessioni di grazie fatte a viva

voce, se non consta altrimenti.

Le condizioni per l’emanazione dei rescritti valgono anche per la concessione del permesso e anche per la concessione di grazie

fatte a viva voce se non consta diversamente.

TRADIZIONE ROMANISTICA DEL RESCRITTO = rescriptum di diritto romano → era il provvedimento preso dall’imperatore su

domanda di una parte.

SCUOLA ESEGETICA → chiunque ha la potestà legislativa può emettere un rescritto.

CANONE 59 → rescritto = atto amministrativo singolare che su richiesta di parte concede un privilegio, una dispensa, una grazia.

CONCESSIONE DEL RESCRITTO:

 Can. 60 - Qualsiasi rescritto può essere ottenuto da tutti coloro ai quali non è proibito espressamente di farlo

↪ chiunque può chiedere un rescritto, a meno che la legge lo inibisca (es. dal punto di vista penale lo scomunicato non

può chiedere un rescritto

 Can. 61 - Se non consta altrimenti, un rescritto può essere ottenuto a favore di altra persona, anche prescindendo dal suo

assenso, e ha valore prima dell'accettazione da parte del medesimo, salvo clausole contrarie

↪ il rescritto può essere ottenuto anche a favore di un terzo senza il suo consenso, ed è valido già prima che egli lo

accetti

VIZI DEL RESCRITTO: Il rescritto, dal punto di vista contenutistico e formale, deve essere immune dal vizio della orrezione e dal

vizio della surrezione → canone 63:

 ORREZIONE = esposizione del falso; quando la parte rivolge la domanda all’autorità, nella richiesta esplica i motivi per

cui richiede il provvedimento; a questa domanda segue il rescriptum, la risposta di colui che è dotato di potestà. Se chiedo

un rescritto ma espongo nella richiesta dei motivi falsi, allora l’emissione del rescriptum è viziata dalla orrezione.

 SURREZIONE: vizi che non comportano la nullità del rescritto; se nella domanda si tacciono alcune particolari circostanze

che non sono essenziali per il rescritto, oppure non si ha la forma canonicamente prescritta => IL RESCRITTO E’ VALIDO

(per un principio di economia del diritto).

QUINDI: L’orrezione comporta la NULLITA’, la surrezione NO.

COMPOSIZIONE DEL RESCRITTO: - Richiesta

- Motivazione

- Provvedimento

Il rescritto può essere un atto legislativo? NO, perché c’è il canone 73 che sostiene la tesi di D’Avack (rescritto = natura giuridica

amministrativa), nel senso che non ci sarebbe bisogno di questo canone se il rescritto avesse realmente natura di atto

amministrativo singolare:

Nessun rescritto è revocato a causa di una legge contraria, a meno che la legge stessa non disponga altrimenti

Quando parliamo della natura giuridica del rescritto noi possiamo dire che il rescritto:

- è un atto amministrativo singolare perché così dice il codice

- ha una natura legislativa particolare: è un atto di imperio (d’Avack)

- non è di per sé un atto autonomo perché è una forma di concessione di privilegio – dispensa –grazia;

NB: Se al rescritto viene apposta la formula M.P. il rescritto diventa norma: il valore normativo non è dubbio. La natura giuridica

del rescritto è più quella di essere un atto legislativo, magari particolare, che non quella di atto amministrativo singolare.

26

PERSONE FISICHE NEL DIRITTO CANONICO

In ogni ordinamento giuridico la persona è un soggetto di diritto: la capacità giuridica è misura della personalità.

CODICE ‘17: il 2° libro è intitolato De personis → con persona si intende:

A- o un soggetto di diritto

B- o una qualifica meramente formale (secondo il positivismo giuridico)

↪ Il codice del 1917 per persona intende una qualifica meramente formale che l’ordinamento canonico nella fattispecie

attribuisce a un soggetto che abbia determinate caratteristiche. Utilizza questa concezione proprio per il positivismo giuridico:

l’adozione della categoria della personalità riduce ad unità sistematica tutta la varietà dei soggetti nell’ordinamento giuridico. Fare

questa operazione vuol dire trascurare il dato sostanziale, entrare nel puro nominalismo.

Che cosa fa il legislatore canonico utilizzando questo concetto secondo il criterio positivistico nominalistico?

1) nega la personalità a tutti i soggetti

2) attribuisce la personalità giuridica secondo un suo criterio (battesimo)

↪ MA: per il diritto naturale può esistere un soggetto che non sia “persona”? La scuola dogmatica prova a risolvere il problema,

Pietro Gismondi,

mentre la scuola esegetica non se lo pone minimamente. 1970: è assurdo che il diritto canonico non consideri

come persona colui che non è battezzato, in quanto anche gli infedeli sono soggetti di diritto per il diritto naturale e compiono

azioni importanti per il diritto canonico (battesimo, matrimonio, capacità di testimoniare). Altri autori dicono che per il diritto

canonico in generale, l’uomo è persona: con il battesimo diventa un membro della Chiesa → DISTINZIONI tra persona in iure

canonico in generale E persona in ecclesiae.

 Bisogna trovare una definizione che sia utile! Questi tentativi non soddisfano.

Nel codice del 1917 c’è il concetto di CHRISTUS FIDELIS (fedele di Cristo): sta tra il crisma e il Christus dominus:

CODICE ‘17 CAN. 87

Baptismate homo constituitur in Ecclesia Christi Gli uomini diventano fedeli di Cristo con il battesimo, con

persona cum omnibus christianorum iuribus et officiis tutti i diritti e i doveri inerenti a questa loro qualifica.

Nei canoni introduttivi del cod. ’17 si parla di persona in Ecclesia e si parla anche di Christus fidelis → questi concetti sono sinonimi?

Si può dire che il concetto di persona è più ampio di quello di Christus fidelis? Potrei dire che persona è una qualità formale ma

Christus fidelis è una qualità sostanziale ma non è sufficiente.

Il concetto di Christus fidelis non viene utilizzato per vari motivi:

1- non è un concetto giuridico, bensì proviene dalla teologia (favorevoli la scuola giuridica nordica).

2- Ci sono ragioni eminentemente culturali

Ma il codice del 1917 è rimasto imbalsamato, con questo concetto di persona, senza utilizzare il concetto di Christus fidelis che

di per sé è più idoneo a stabilire il nesso tra la personalità giuridica e il sacramento del battesimo.

CODICE ‘17 CAN. 107:

Ex divina institutione sunt in Ecclesia clerici a Per divina istituzione nella Chiesa i chierici sono distinti dai laici,

laicis distincti, licet non omnes clerici sint divinae sebbene non tutti i chierici siano di divina istituzione*; ci sono

institutionis; utrique autem possunt esse religiosi. religiosi che non sono chierici e chierici che non sono religiosi

↪ il codice fa una distinzione tra chierici laici e chierici religiosi; indirettamente quindi il codice parla anche dei laici. * In realtà

tutti sono di divina istituzione che si basa sul sacramento dell’ordine‼ il codice trae in inganno!

Interviene il Concilio Vaticano II:

L.G. par. 9 descrive tutta la Chiesa come popolo di Dio.

L.G. par. 10 parla dell’importanza di appartenere alla Chiesa prima di ogni specificazione personale e fondata sull’ordo sacer,

quindi ministeriale p

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valemag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Maceratini Ruggero.