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TRIBUNALI DELLA CURIA ROMANA.
Oltre ai dicasteri (congregazioni e pontifici consigli) ci sono tre tribunali
della curia Romana:
Supremo tribunale della segnatura apostolica.
▪
È un tribunale amministrativo.
Tribunale apostolico della rota Romana (cd sacra rota).
▪
Ha competenza soprattutto in materia matrimoniale. Giudicano le cause
matrimoniali in secondo o in ulteriore grado.
Tribunale della penitenzieria apostolica.
▪
Riguarda il cd foro interno: ci sono dei reati che vengono commessi ma che
tuttavia non sono di pubblico dominio e riguardano solo la coscienza
dell’autore del reato. Potrebbe essere anche un reato che comporta la
scomunica, se la voglio eliminare devo ricorrere a questo tribunale.
Tribunale apostolico. Il nome apostolico individua il legame che questi hanno
con il Papa: pronunciano le sentenze in nome del Papa.
Poi lo stato Città del Vaticano ha i propri tribunali; non sono i tre tribunali
che abbiamo appena elencato. I tribali della città del vaticano giudicano
secondo le leggi vaticane e NON secondo le leggi canoniche.
A livello periferico abbiamo i tribunali ecclesiastici diocesani. Non
confondiamo i compiti delle strutture giudiziarie canoniche dalle strutture
giudiziarie della Città del Vaticano.
Martedì 8 novembre 2016
Vediamo più nel dettaglio la competenza attribuita ai tre tribunali della curia
Romana.
IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA 49
Ha competenza specifica matrimoniale per i rapporto tra Italia e Santa
▪ Sede e tra Italia e chiesa cattolica.
Per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale il
tribunale della segnatura apostolica rilascia il decreto di esecutività: è una
certificazione che il processo canonico di nullità matrimoniale ha esaurito il
suo iter e quindi la sentenza può essere riconosciuta dallo stato italiano.
L’istituto matrimoniale come disciplinato dal concordato prevede la possibilità
di riconoscere civilmente il matrimonio canonico (ci si può sposare in chiesa
e il matrimonio u richiesta dei coniugi ottiene riconoscimento civile). Questo
riconoscimento vale non solo per i matrimonio ma anche per la sentenza di
nullità del matrimonio emanata dai tribunali ecclesiastici. La competenza per
il riconoscimento è per la corte d’appello – perché si possa richiedere questo
riconoscimento alla corte d’appello è necessario avere questo decreto di
esecutività che è rilasciato dal tribunale della segnatura apostolica. Questo
tribunale certifica che il processo canonico ha esaurito il suo iter.
È il tribunale che decide le querele di nullità circa le sentenze
▪ della rota Romana. Non è un tribunale di appello rispetto alla
rota Romana se non limitatamente a QUESTIONI DI STRETTO
DIRITTO.
Anche nell’ordinamento canonico i tribunali sono organizzati in modo tale che
ogni decisione possa essere impugnata davanti a un tribunale di secondo
grado.
La giustizia canonica essenzialmente funziona partendo dal tribunale
diocesano. Ogni diocesi organizza un tribunale ecclesiastico che si
pronuncia in nome del vescovo.
Dal tribunale diocesano si può appellare davanti al tribunale
metropolitano. Ogni diocesi fa parte di una provincia ecclesiastica a capo
della quale c’è il metropolita (vescovo della diocesi più importante-antica
della provincia).
Se la sentenza non è diventa definitiva si può fare un terzo grado di
giudizio alla rota Romana.
Non c’è poi un quarto grado al tribunale della segnatura. Al tribunale della
segnatura si possono impugnare le sentenze della rota
esclusivamente lamentando la nullità della sentenza canonica (non
per chiedere una valutazione nel merito della causa decisa).
La segnatura non riesamina nel merito ma esclusivamente le querele di
nullità avanzate nei confronti delle sentenze della rota.
Esamina i decreti della rota con i quali la rota abbia negato un
▪ nuovo esame di causa.
Nuove esame di causa: le sentenze soprattutto una volta diventate
esecutive, non sono in realtà MAI definitive (non passò in giudicato in senso
proprio); perchè le sentenze sulla nullità del matrimonio dichiarano la nullità
del matrimonio, NON LA PRODUCONO. Il matrimonio non viene annullato ma
viene dichiarato nullo – si accerta che il matrimonio era affetto da nullità.
Può succedere che non si raggiunga la prova sulla nullità del matrimonio
oppure le prove sono false: se a distanza di tempo si rinvengono prove tali
50
da inficiare la decisione presa in precedenza, si chiede un nuovo esame
della causa.
I nuovi esami della causa spettano alla rota. Di fronte al diniego
della rota sul nuovo esame della causa (cioè dice di non fare un
nuovo esame della causa) si può ricorrere alla segnatura apostolica.
La segatura decide quindi sia le querele di nullità delle sentenze della rota;
sia decide qualora la rota non accetti un nuovo esame della causa (emette
un decreto con cui diniega il nuovo esame della causa). La segnatura allora
decide se ci sono oppure no gli estremi per in nuovo esame; se ci sono
rimanda tutto alla rota perché non decide lei – la segnatura decide solo
questioni di carattere processuale.
Per altro verso ha un ruolo molto importunate nel decidere circa
▪ l’illegittimità degli atti amministrativi.
La chiesa non ha tribunali amministrativi: l’atto amministrativo ritenuto
illegittimo va impugnato attraverso al ricorso gerarchico.
Anche il diritto dello stato conosce il ricorso gerarchico per impugnare gli atti
amministrativi.
Il ricorso gerarchico va fatto all’autorità superiore a quella che ha emesso il
decreto.
Es: se c’è un decreto del vicario generale della diocesi si può ricorrere al
vescovo diocesano. Contro un decreto del vescovo diocesano si va alla curia
romana. a seconda della materia di cui si tratta si va alla congregazione
del clero, dei vescovi, ecc
Una volta arrivati alla congregazione non c’è un ulteriore grado superiore
.
Salvo andare direttamente dal Papa
.
Però seguendo la procedura prevista dal diritto canonico, contro le
decisioni delle congregazioni Romane si ricorre alla segnatura
apostolica.
In questo caso è un vero e proprio tribunale amministrativo e quindi
decide i ricorsi sulle decisioni con cui si definiscono i ricorsi
amministrativi.
Poi il tribunale della segnatura sovrintende alla corretta
▪ amministrativa della giustizia in tutti i tribunali ecclesiastici del
mondo. Ha una funzione di controllo.
Ha il compito di intervenire per esempio sanzionando l’avvocato o pretendo
provvedimenti nei confronti dei giudici inferiori che hanno violato i loro
compiti.
Decide i confitti di competenza tra i dicasteri della curia Romana.
▪
Non è sempre semplice individuare se una fattispecie rientra nella
competenza di questa o di quella congregazione. Ci pio essere un conflitto
positivo di competenze: più congregazioni si dichiarano competenti sulla
stessa materia. Oppure un conflitto negativo: nessuno si dichiara
competente. 51
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA (CD SACRA ROTA)
La rota si occupa della nullità del matrimonio in secondo o in
▪ terzo grado di giudizio.
Chi vuole impugnare una sentenza di primo grado del tribunale diocesano
può impugnare:
O al tribunale metropolitano e poi dal tribunale metropolitano si
impugna alla rota
Oppure volendo si può direttamente appellare alla rota che
diventa tribunale di secondo grado.
È giudice di primo grado delle cause che riguardano i vescovi: è
▪ giudice di primo grado delle cause tra vescovi o delle cause che
riguardano-implicano i vescovi. Devono essere cause che riguardano
questioni canoniche.
È giudice di primo grado anche delle cause che riguardano le diocesi o le
▪ altre persone ecclesiastiche che non abbiano altri soggetti al di sotto della
santa sede. Per esempio la diocesi che non ha un metropolita.
La rota Romana inoltre giudica in unico grado le cause che il Papa
▪ le assegna.
Qualsiasi causa che competa ad un tribunale ecclesiastico, il Papa può
decidere di assegnarla alla rota Romana.
In particolare spetta alla rota giudicare le cause che riguardano
▪ i capi di stato o i loro familiari (per sottrarre aia tribunali diocesani la
pressione dei tribunali civili).
Questo garantisce una maggiore obiettività del tribunale.
Per capi di stato intendiamo:
Presidenti della repubblica.
Re.
Per familiari intendiamo i familiari nell’istituzione monarchica – per esempio
i principi.
La decisione della rota non si può impugnare. Pronuncia le sentenze in nome
del Papa. Potrebbe solo esserci querela di nullità per dichiarare la nullità della
sentenza ma non si riesamina nel merito.
La rota provvede alla unità della giurisprudenza: orienta la
▪ giurisprudenza dei tribunali inferiori. 52
Ha compiti analoghi alla Cassazione in ordine all’interpretazione del diritto.
Nel nostro ordinamento non è vincolane la giurisprudenza dei tribunali
superiori ma la loro interpretazione è comunque rilevante.
Nell’ordinamento canonico i tribunali periferici si orientano
sull’interpretazione dei canoni che dà la rota Roma (soprattutto quando si
attinge al diritto naturale)
TRIBUNALE DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA.
La costituzione pastor bonus disciplina la competenza di questi tribunali.
Questa costituzione afferma che il tribunale della penitenzieria apostolica
▪ ha competenza circa le materie che concernono il foro interno e
le indulgenze.
Il foro interno è una caratteristica del diritto canonico.
▪
Nel nostro ordinamento si giudicano le azioni percepibili.
Nel diritto canonico si pone la questione delle azioni percepibili dalla comunità
e delle azioni che restano nella sfera interna del soggetto di cui è a
conoscenza solo il soggetto. La chiesa pretende di esercitare qui
una sua giurisdizione anche se si tratta di azioni non percepibili.
La chiesa ritine che rilevi giuridicamente anche un’azione NON percepita dagli
altri. Di questa è a conoscenza solo il soggetto che l’ha compita. Ci sono
delitti che sono tali a prescindere dal fatto che siano stati percepiti.
L’ordinamento canonico chiede al soggetto di auto applicarsi la pena per il
delitto commesso.
L’organo competente nel foro interno è il tribunale della penitenziaria
apostolica.
È il tribunale della coscienza, del foro interno.
Lo farà direttamente il penitente oppure il confessore chiede l’autorizzazione