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TRIBUNALI DELLA CURIA ROMANA.

Oltre ai dicasteri (congregazioni e pontifici consigli) ci sono tre tribunali

della curia Romana:

Supremo tribunale della segnatura apostolica.

È un tribunale amministrativo.

Tribunale apostolico della rota Romana (cd sacra rota).

Ha competenza soprattutto in materia matrimoniale. Giudicano le cause

matrimoniali in secondo o in ulteriore grado.

Tribunale della penitenzieria apostolica.

Riguarda il cd foro interno: ci sono dei reati che vengono commessi ma che

tuttavia non sono di pubblico dominio e riguardano solo la coscienza

dell’autore del reato. Potrebbe essere anche un reato che comporta la

scomunica, se la voglio eliminare devo ricorrere a questo tribunale.

Tribunale apostolico. Il nome apostolico individua il legame che questi hanno

con il Papa: pronunciano le sentenze in nome del Papa.

Poi lo stato Città del Vaticano ha i propri tribunali; non sono i tre tribunali

che abbiamo appena elencato. I tribali della città del vaticano giudicano

secondo le leggi vaticane e NON secondo le leggi canoniche.

A livello periferico abbiamo i tribunali ecclesiastici diocesani. Non

confondiamo i compiti delle strutture giudiziarie canoniche dalle strutture

giudiziarie della Città del Vaticano.

Martedì 8 novembre 2016

Vediamo più nel dettaglio la competenza attribuita ai tre tribunali della curia

Romana.

IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA 49

Ha competenza specifica matrimoniale per i rapporto tra Italia e Santa

▪ Sede e tra Italia e chiesa cattolica.

Per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale il

tribunale della segnatura apostolica rilascia il decreto di esecutività: è una

certificazione che il processo canonico di nullità matrimoniale ha esaurito il

suo iter e quindi la sentenza può essere riconosciuta dallo stato italiano.

L’istituto matrimoniale come disciplinato dal concordato prevede la possibilità

di riconoscere civilmente il matrimonio canonico (ci si può sposare in chiesa

e il matrimonio u richiesta dei coniugi ottiene riconoscimento civile). Questo

riconoscimento vale non solo per i matrimonio ma anche per la sentenza di

nullità del matrimonio emanata dai tribunali ecclesiastici. La competenza per

il riconoscimento è per la corte d’appello – perché si possa richiedere questo

riconoscimento alla corte d’appello è necessario avere questo decreto di

esecutività che è rilasciato dal tribunale della segnatura apostolica. Questo

tribunale certifica che il processo canonico ha esaurito il suo iter.

È il tribunale che decide le querele di nullità circa le sentenze

▪ della rota Romana. Non è un tribunale di appello rispetto alla

rota Romana se non limitatamente a QUESTIONI DI STRETTO

DIRITTO.

Anche nell’ordinamento canonico i tribunali sono organizzati in modo tale che

ogni decisione possa essere impugnata davanti a un tribunale di secondo

grado.

La giustizia canonica essenzialmente funziona partendo dal tribunale

diocesano. Ogni diocesi organizza un tribunale ecclesiastico che si

pronuncia in nome del vescovo.

Dal tribunale diocesano si può appellare davanti al tribunale

metropolitano. Ogni diocesi fa parte di una provincia ecclesiastica a capo

della quale c’è il metropolita (vescovo della diocesi più importante-antica

della provincia).

Se la sentenza non è diventa definitiva si può fare un terzo grado di

giudizio alla rota Romana.

Non c’è poi un quarto grado al tribunale della segnatura. Al tribunale della

segnatura si possono impugnare le sentenze della rota

esclusivamente lamentando la nullità della sentenza canonica (non

per chiedere una valutazione nel merito della causa decisa).

La segnatura non riesamina nel merito ma esclusivamente le querele di

nullità avanzate nei confronti delle sentenze della rota.

Esamina i decreti della rota con i quali la rota abbia negato un

▪ nuovo esame di causa.

Nuove esame di causa: le sentenze soprattutto una volta diventate

esecutive, non sono in realtà MAI definitive (non passò in giudicato in senso

proprio); perchè le sentenze sulla nullità del matrimonio dichiarano la nullità

del matrimonio, NON LA PRODUCONO. Il matrimonio non viene annullato ma

viene dichiarato nullo – si accerta che il matrimonio era affetto da nullità.

Può succedere che non si raggiunga la prova sulla nullità del matrimonio

oppure le prove sono false: se a distanza di tempo si rinvengono prove tali

50

da inficiare la decisione presa in precedenza, si chiede un nuovo esame

della causa.

I nuovi esami della causa spettano alla rota. Di fronte al diniego

della rota sul nuovo esame della causa (cioè dice di non fare un

nuovo esame della causa) si può ricorrere alla segnatura apostolica.

La segatura decide quindi sia le querele di nullità delle sentenze della rota;

sia decide qualora la rota non accetti un nuovo esame della causa (emette

un decreto con cui diniega il nuovo esame della causa). La segnatura allora

decide se ci sono oppure no gli estremi per in nuovo esame; se ci sono

rimanda tutto alla rota perché non decide lei – la segnatura decide solo

questioni di carattere processuale.

Per altro verso ha un ruolo molto importunate nel decidere circa

▪ l’illegittimità degli atti amministrativi.

La chiesa non ha tribunali amministrativi: l’atto amministrativo ritenuto

illegittimo va impugnato attraverso al ricorso gerarchico.

Anche il diritto dello stato conosce il ricorso gerarchico per impugnare gli atti

amministrativi.

Il ricorso gerarchico va fatto all’autorità superiore a quella che ha emesso il

decreto.

Es: se c’è un decreto del vicario generale della diocesi si può ricorrere al

vescovo diocesano. Contro un decreto del vescovo diocesano si va alla curia

romana. a seconda della materia di cui si tratta si va alla congregazione

del clero, dei vescovi, ecc

Una volta arrivati alla congregazione non c’è un ulteriore grado superiore

.

Salvo andare direttamente dal Papa

.

Però seguendo la procedura prevista dal diritto canonico, contro le

decisioni delle congregazioni Romane si ricorre alla segnatura

apostolica.

In questo caso è un vero e proprio tribunale amministrativo e quindi

decide i ricorsi sulle decisioni con cui si definiscono i ricorsi

amministrativi.

Poi il tribunale della segnatura sovrintende alla corretta

▪ amministrativa della giustizia in tutti i tribunali ecclesiastici del

mondo. Ha una funzione di controllo.

Ha il compito di intervenire per esempio sanzionando l’avvocato o pretendo

provvedimenti nei confronti dei giudici inferiori che hanno violato i loro

compiti.

Decide i confitti di competenza tra i dicasteri della curia Romana.

Non è sempre semplice individuare se una fattispecie rientra nella

competenza di questa o di quella congregazione. Ci pio essere un conflitto

positivo di competenze: più congregazioni si dichiarano competenti sulla

stessa materia. Oppure un conflitto negativo: nessuno si dichiara

competente. 51

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA (CD SACRA ROTA)

La rota si occupa della nullità del matrimonio in secondo o in

▪ terzo grado di giudizio.

Chi vuole impugnare una sentenza di primo grado del tribunale diocesano

può impugnare:

 O al tribunale metropolitano e poi dal tribunale metropolitano si

impugna alla rota

 Oppure volendo si può direttamente appellare alla rota che

diventa tribunale di secondo grado.

È giudice di primo grado delle cause che riguardano i vescovi: è

▪ giudice di primo grado delle cause tra vescovi o delle cause che

riguardano-implicano i vescovi. Devono essere cause che riguardano

questioni canoniche.

È giudice di primo grado anche delle cause che riguardano le diocesi o le

▪ altre persone ecclesiastiche che non abbiano altri soggetti al di sotto della

santa sede. Per esempio la diocesi che non ha un metropolita.

La rota Romana inoltre giudica in unico grado le cause che il Papa

▪ le assegna.

Qualsiasi causa che competa ad un tribunale ecclesiastico, il Papa può

decidere di assegnarla alla rota Romana.

In particolare spetta alla rota giudicare le cause che riguardano

▪ i capi di stato o i loro familiari (per sottrarre aia tribunali diocesani la

pressione dei tribunali civili).

Questo garantisce una maggiore obiettività del tribunale.

Per capi di stato intendiamo:

 Presidenti della repubblica.

 Re.

Per familiari intendiamo i familiari nell’istituzione monarchica – per esempio

i principi.

La decisione della rota non si può impugnare. Pronuncia le sentenze in nome

del Papa. Potrebbe solo esserci querela di nullità per dichiarare la nullità della

sentenza ma non si riesamina nel merito.

La rota provvede alla unità della giurisprudenza: orienta la

▪ giurisprudenza dei tribunali inferiori. 52

Ha compiti analoghi alla Cassazione in ordine all’interpretazione del diritto.

Nel nostro ordinamento non è vincolane la giurisprudenza dei tribunali

superiori ma la loro interpretazione è comunque rilevante.

Nell’ordinamento canonico i tribunali periferici si orientano

sull’interpretazione dei canoni che dà la rota Roma (soprattutto quando si

attinge al diritto naturale)

TRIBUNALE DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA.

La costituzione pastor bonus disciplina la competenza di questi tribunali.

Questa costituzione afferma che il tribunale della penitenzieria apostolica

▪ ha competenza circa le materie che concernono il foro interno e

le indulgenze.

Il foro interno è una caratteristica del diritto canonico.

Nel nostro ordinamento si giudicano le azioni percepibili.

Nel diritto canonico si pone la questione delle azioni percepibili dalla comunità

e delle azioni che restano nella sfera interna del soggetto di cui è a

conoscenza solo il soggetto. La chiesa pretende di esercitare qui

una sua giurisdizione anche se si tratta di azioni non percepibili.

La chiesa ritine che rilevi giuridicamente anche un’azione NON percepita dagli

altri. Di questa è a conoscenza solo il soggetto che l’ha compita. Ci sono

delitti che sono tali a prescindere dal fatto che siano stati percepiti.

L’ordinamento canonico chiede al soggetto di auto applicarsi la pena per il

delitto commesso.

L’organo competente nel foro interno è il tribunale della penitenziaria

apostolica.

È il tribunale della coscienza, del foro interno.

Lo farà direttamente il penitente oppure il confessore chiede l’autorizzazione

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A.A. 2016-2017
96 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiara_sette di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Comotti Giuseppe.