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-DECRETO GENERALE DELLA CEI SUL MATRIMONIO CANONICO (1990)

Norme per completare le disposizioni del CIC e per assicurare una conforme applicazione della

disciplina vigente.

Il matrimonio svolto, davanti a ministro di culto autorizzato, con redazione atto matrimoniale ed

lettura art del CC e trasmissione atto del matrimonio all'ufficio civile, e conseguente trascrizione,

comporta la produzione degli effetti del matrimonio celebrato con il rito religioso.

ORGINI E SVILUPPO DELLA DOTTRINA CRISTIANA SUL MATRIMONIO

su due punti l'unione coniugale si distingue rispetto alle unioni civili:

indissolubilità (tipica della Chiesa)

1) ? (tipica della Chiesa )

2)

- Origine e sviluppo della dottrina cristiana sul matrimonio legato all sviluppo delle prime

comunità cristiane.

- Dopo il VI secolo anche il matrimonio finisce per essere attratto nella sfera del diretto

interesse della Chiesa fino a diventare materia di esclusiva competenza ecclesiastica.

marcare il patto coniugale, mezzo una serie di forme esteriori, al fine di sancire al meglio il patto

coniugale, con atti quali la benedizioni degli anelli, il velo, etc..

l'evoluzione del diritto della chiesa è una evoluzione lenta.

GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLA CHIESA E LA RIVENDICAZIONE DEL POTERE

STATALE

- Tra l'XI e il XII secolo il matrimonio è completamente sottoposto all'autorità ecclesiastica

- tra il XII e il XIV secolo viene elaborata dai canonisti una solidissima dottrina canonistica in

materia matrimoniale.

- la giustificazione teorica dell'esclusività della giurisdizione ecclesiastica viene individuata nella

natura sacramentale del matrimonio. (la giustificazione teorica dell'esclusività ecclesiastica

matrimoniale, è individuata nella natura sacramentale del matrimonio. Diviene quindi il

matrimonio un sacramento)

- il monopoli ecclesiastico dura fino al XVI secolo. (accadono tre cose, con Lutero, la

frantumazione dell'unità religiosa, dando vita da un pluralismo religioso. Il secondo aspetto è

l'affermazione degli Stati moderni, grazie anche all'aiuto di Machiavelli, e successivamente gli

stati assoluti, con questo si afferma che lo Stato prende coscienza che lo stesso governa su

tutto ed è l'unico legislatore ecco allora che anche il matrimonio, lo ingloba nelle materia da lui

medesimo regolamentata. Terzo ed ultimo motivo è la rivoluzione Francese)

- a seguito delle rivendicazioni statali e delle pretese degli Stati Nazionali si verificarono profondi

contrasti tra Stato e Chiesa. (vedi al punto sopra)

- Dalla Rivoluzione Francese in poi netta separazione tra sfera civile e sfera religiosa. (il

matrimonio religioso, relegato nel mero culto. Nel 1965 il cc stabilisce che l'unico matrimonio

con effetti validi è quello appunto civile).

CARATTERE SACRAMENTALE DEL MATRIMONIO:

- Can 1055: CRISTO HA elevato alla dignità di SACRAMENTO il patto (foedus) tra l'uomo e la

donna con cui le parti fanno sorgere un CONSORTIUM TOTIUS VITAE. (anche se lo si

riconosce come sacramento solo con S.Bonaventura)

- CARATTERE SACRAMENTALE non era ven chiaro nella Chiesa primitiva. Tale coscienza si

sviluppò dopo l'XI secolo S.Bonaventura, S.Agostino, Pietro Lombardo nel XII secolo

individuano il sacramento nella concorde volontà delle parti.

- Il carattere sacramentale del matrimonio venne definito come verità di fede nel Concilio di Trento

e ribadito nel CODEX del 1917 e in quello del 1983.

DEFINIZIONE DI MATRIMONIO (CAN.1055)

FEODUS PATTO /ALLEANZA

1) CONSORTIUM TOTIUS VITAE

2) Fini del matrimonio (O ELEMENTI ESSENZIALI):

3) il bene dei coniugi (bonum coniugum)

A) Procreazione ed educazione della prole (bonum prolis)

B)

4) Carattere sacramentale

con il matrimonio si forma un consorzio per tutta la vita, finalizzato sia al bene dei coniugi, ma

anche alla procreazione ed educazione della prole.

LE PROPRIETà DEL MATRIMONIO (CAN. 1056)

l'unità (nel duplice aspetto di rapporto monogamico e di sinonimo di fedeltà)

1) indissolubilità (perpetuità del vincolo fino alla morte e quindi con esclusione del divorzio).

2)

gli elementi essenziali del matrimonio (ossia i fini) più le proprietà più il carattere

sacramentale costituiscono (nel linguaggio canonistico) i BONA MATRIMONII.

(espressione derivante da S. Agostino, ossia dei beni particolari strettamente connessi al

matrimonio): (tria bona) bonum prolis, bonum fidei (unità/fedeltà), bonum sacramenti

(indissolubilità) a cui aggiungere il bonum coniugum (il bene dei coniugi)

I C.D. beni che la chiesa tutela in relazione al matrimonio, appunto detti BONA MATRIMONII,

passarono da tre a quattro:

BONUM PROLIS

BONUM FIDEI (unità/fedeltà)

BONUM SACRAMENTI (indissolubilità)

BONUM CONIUGUM (bene dei coniugi, "aggiungendo il concetto del amore reciproco" si è

aggiunto dopo perché non era preso in considerazione. Diviene solo dopo il concilio Vaticano II lo

si mette in luce, l'importanza della sfera personale ed affettiva, con riflesso sulla materia

matrimoniale ecco allora perché oggi è annoverato fra le parti del c.d. BONUM MATRIMONII.

IL CONSENSO can. 1057

- dal consenso nasce il patto coniugale, che genera il vincolo matrimoniale. Per questo si dice che

il consenso è causa efficiente del matrimonio.

- Si tratta di consenso qualificato prestato da 2 persone si sesso diverso abili per il diritto a

contrarre matrimonio.

- can. 1057.1 insostituibilità del consenso (non trovano posto nell'ordinamento canonico,

cose come decadenza e prescrizione tipiche del codice civile)

- can. 1057.2 il legislatore tenta di definire la natura e il contenuto del consenso è la donazione

reciproca (tradunt et accipiunt) con la quale l'uomo e la donna diventano marito e moglie

sostituendo quell'intima comunità di amore e vita coniugale che è il matrimonio.

i vecchi matrimoni combinati, giravano attorno alla prole, i nuovi, tutelano l'amore fra i coniugi,

ecco allora la nascita dopo il Concilio Vaticano II del quarto punto del buon matrimonio.

LA DEFINIZIONE DEL MATRIMONIO COME FEDUS.

18/11/14

Can. 1404 (libro VII "de processibus"). Il foro competente (il tribunale competente); la prima sede

non è giudicata da nessuno (problema di diritto sostanziale prima di essere processuale), la prima

sede è la Santa Sede (SS) il papa questa sede non è giudicata da nessuno.

Questo principio si fonda sul passo di Mt 16-19 in cui Cristo da a Pietro la potestà di legale e di

sciogliere, questo primato. Lo pone in una posizione superiore (nel medioevo veniva chiamato

vicarius petrii e nel medioevo maturo vicarius Christi). Questo è principio di richiamo anche della

letteratura fin dai primissimi secoli.

Anche in momenti difficili, in cui la chiesa minacciata dal potere politico o al suo interno tensioni

che portano a scismi. Contestazione di questo ruolo di pietro di essere il primo non solo in senso di

onore ma anche di giurisdizione. Nella chiesa il diritto non è dominio ma servizio, per la verità

per la giustizia.

Quello del papa servizio di verità. La prima volta che troviamo il principio è del V secolo papa

Zosimo (papa per due anni 417-418). Un secolo dopo l'editto di Costantino (313 d.C.) pochi

decenni dopo dell'editto di Tessalonica (Editto di Teodosio 380 d.C.). L'impero romano diventa

formalmente impero romano cristiano; Giuliano l'Apostata cerca di riportare il paganesimo. Il

cristianesimo religione ufficiale e comporta la pretesa dell'imperatore di comportarsi come nel

paganesimo (in questa religione imperatore era pontifex maximus).

Papa Zosimo in un suo scritto afferma "De eius iudicius...." "il giudizio del papa nessuno osi

metterlo in discussione"; contro la discussione della prima sede non c'è possibilità di ricorso a un

giudice superiore.

Un secondo momento importante in età medievale, costituzione del Sacro Romano Impero

(formalmente si costituisce con incoronazione di Carlo Magno nel 800 nella basilica paleocristiana

di San Pietro). Fatto ha segnato le vicende dell'identità europea.

Contro Carlo Magno che difende la Chiesa contro i popoli non romani, ma anche lui ha delle

pretese contro le sue pretese si afferma principio "nos sede apostolica..." "noi non osiamo

giudicare la Sede Apostolica". Nello stesso periodo papa Niccolò I (dall'858 all'867) formula

questa frase "prima sedes non iudicatur a quoquam" "la prima sede non sarà giudicata da

nessuno". La formula si sta perfezionando in senso giuridico.

Questa formula passa nel decreto di Graziano, intorno al 1140 raccoglie il monaco Graziano

tutte queste formule e mette a confronto testi che possono apparire differenti e trovarvi

un'interpretazione che ne dia un significato univoco non contraddittorio (nasce l'ermeneutica

giuridica).

Graziano università di Bologna (nata nel 1088), nasce con il diritto romano e se ne scoprono le

fonti. Nasce a Bologna perché questa è nella piana (padana) crocevia tra Nord/sud/est/ovest punto

dei commerci, contratti, notai, avvocati. Bologna nasce per il diritto. Nasce un sistema di diritto

romano e di conseguenza di diritto canonico. Nasce il metodo scientifico (prendere due cose

contrapposte e mettere insieme).

Parigi altra università, grandi teologi medievali si formano a Parigi. "Sic et non" il sistema delle

contrapposizioni che porta a interpretare i problemi, il sapere non solo conoscenza di norme e

dottrina.

Il passo di Niccolò I passa nel decreto di Graziano che nasce per la scuola. Il decreto di

Graziano che nasce come compilazione privata, questo decreto viene inserito nel C.I.C (raccolta

ufficiale) una specie di codice; consolidazione raccolte di leggi tutte dietro un'altra in modo da

averle lì. Raccolte con indice analitico.

Il decreto nato per la scuola diventa poi normativo.

Medioevo alto, una vicenda che ha marcato la Chiesa e la sua memoria storica. Questa vicenda è

rimasta nella chiesa per secoli. Lotta per le investiture la lotta per la nomina dei titolari di uffici

ecclesiastici in particolare dei vescovi, degenerazione della vita ecclesiale prevaricazione dei

poteri laici e religioni. Imperatori che esercitavano e avevano pretese nella vita interna della

Chiesa.

Nella nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici si hanno persone nominate con criteri diversi, il

vescovo era anche un feudatario soprattutto in DEU. Potere ecclesiastico e civile in mano alla

stessa persona, se la scelta fatta dal civile l'ecclesiastico non era scelto per le sue competenze

pastorali ma militari/politico.

Interesse molto forte del sistema pubblico medievale (feudale), mettere a capo di un feudo

l'ecclesiast

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gaegat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Dalla Torre Giuseppe.