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Diritto canonico

Introduzione allo studio del diritto canonico moderno

La trascrizione giuridica dei valori cristiani

Come un qualsiasi potere fra i poteri la Chiesa si è retta con le leggi, i tribunali e i codici, fino a creare un ordinamento giuridico fra i più complessi che si conoscano: l’ordinamento canonico. Chiesa della carità ma al tempo stesso dell’autorità, del diritto, del potere e del dominio: organizzazione giuridica nella quale la stessa comunità cristiana per distinguere le leggi del potere civile, denomina CANONES (dal greco, regole).

Fonti del diritto canonico

In relazione alla loro scaturigine le norme di diritto canonico si dividono in:

  • Norme di diritto divino si assumono poste direttamente da Dio.
    • In relazione al modo in cui la volontà divina viene esternata si distinguono in:
      • Norme di diritto divino naturale, che sono quelle che Dio imprime nell’uomo;
      • Norme di diritto divino positivo, che sono quelle che Dio pone attraverso la Rivelazione e che la Chiesa certifica e autentica nella loro veridicità. La Rivelazione è trasmessa di generazione in generazione attraverso la tradizione orale delle verità cristiane e la Sacra Scrittura, che altro non è che la tradizione orale solidificata per iscritto.
  • Norme di diritto umano o ecclesiastico si assumono poste dalle Autorità Ecclesiastiche.

Cenni storici

Età apostolica (30 d.C.-100 d.C.): la Chiesa si fa missionaria per irradiare il messaggio cristiano al mondo senza un territorio determinato, una Chiesa itinerante e clandestina che va disseminando nel mondo romano piccole comunità carismatiche, prive di strutture stabili, sprovviste di capi e protese alla realizzazione di una unità. Eppure già da questi primi albori si va affermando che la Chiesa è un’unità organica, un corpo, una corporazione, una associazione: questo corpo, la Chiesa, ha il suo centro in Cristo e i cristiani ne sono le membra.

Fine I secolo: se la speranza popolare che si esprimeva nel pensiero cristiano non voleva dissolversi nel nulla, essa doveva in fretta darsi un’organizzazione giuridica: verso la fine del I secolo si delinea la funzione istituzionale del Vescovo (dal greco, sorvegliante), successore dell’apostolo e preposto alla cura della Chiesa locale. Il primato va al Vescovo di Roma, il Pontefice, in quanto andava facendosi strada la convinzione che la Chiesa di Roma fosse quella preposta “all’unione dell’amore”.

La Chiesa nell’Impero Romano (I Secolo – V Secolo): l’opera di disseminazione del Verbo di Cristo entro i confini dell’impero si svolge fra notevoli difficoltà. L’impero di Roma non tollera la fede cristiana, in quanto è una verità che rende liberi, il loro è un messaggio eversivo. L’impero reagisce con le persecuzioni che obbligano i cristiani a soccombere e ad affrontare il martirio. Ma le persecuzioni non bastano a spegnere il nome di Cristo tanto che nel 313 Costantino con l’Editto di Milano riconosce finalmente libertà giuridica ai cristiani ponendo fine alle persecuzioni e alle discriminazioni. La Chiesa diviene collegio lecito nella sfera del diritto pubblico romano, al fine di controllare meglio l’utopia cristiana: stop alla rielaborazione del diritto divino ma sempre più spazio al diritto ecclesiastico in collaborazione con il diritto romano, accrescendo il peso dell’autorità pontificia.

La Chiesa dopo il declino di Roma (476 d.C.): cade l’impero romano d’Occidente sotto l’urto delle milizie barbariche. In Oriente l’Impero riesce a sopravvivere come struttura organizzata e per sopravvivere, negli anni si lega sempre di più alla Chiesa di Bisanzio, sulla quale pretende però di esercitare la sua tutela a tal punto che l’impero Bizantino elabora un proprio diritto ecclesiastico affinché la Chiesa sia sempre più legata allo Stato. In Occidente invece di ciò che fu l’impero romano non rimane più nulla ma l’idea di Roma sopravvive come memoria e nostalgia, e la Chiesa si erge custode di quell’idea. L’occasione propizia si offre alla Chiesa sul cadere del VIII secolo quando in Francia fiorisce un grande movimento di cultura nostalgico della Roma imperiale: Carlo Magno sale al trono di Francia (771 d.C.) e il Pontefice Leone III, porgendo la mano a quel moto di cultura, nella notte di Natale dell’800 depone sul capo di Carlo Magno una corona d’oro, mentre il popolo di Roma, adunato in S. Pietro, lo acclama Imperatore. L’impero di Roma è tratto d’improvviso a nuova vita ma esso non è più solo romano ma anche e soprattutto Sacro. Di qui per la Chiesa una possibilità infinita di collaborazioni e alleanze ma anche di duri scontri.

La Chiesa nel Sacro Romano Impero (800 – 1806): I primi sintomi della lotta della Chiesa per la sua libertà dal potere secolare, divenuto fin troppo invasivo, si hanno intorno al IX secolo, attraverso due raccolte di decretali pontificie, le quali contengono numerosi testi falsificati al fine di respingere le inferenze carolinge nella vita della Chiesa. Il momento eroico della battaglia della Chiesa per la sua libertà si ha con la c.d. Riforma Gregoriana quando il pontefice Gregorio VII nel Dictatus Papae, giungerà a ribaltare la posizione di sottomissione della Chiesa gridando al mondo che tutti i Principi devono inchinarsi al soglio papale e che il Papa da nessuno può essere giudicato. La tanto rivendicata autonomia ed autorità della Chiesa, porterà inevitabilmente a risolversi in un patto tra Chiesa e Impero: il Concordato di Worms (concluso nel 1122, l’imperatore rinunciava al diritto di investire i vescovi, concedendo al Pontefice tale compito, ma doveva presenziare alle elezioni), degna conclusione di una lunghissima lotta per le investiture (disputa tra Papato e Impero riguardo a chi dovesse dare il titolo di vescovo ad un membro della società ecclesiastica). Con il Concordato di Worms si apre il periodo più aureo del Diritto Canonico; infatti chiuso un periodo durissimo di lotte con il potere secolare, la Chiesa si occupa di consolidare la sua compagine interna. La separazione fra Chiesa gerarchica e comunità dei fedeli si fa sempre più forte tanto che pullulano comunità ereticali che vengono represse con ogni mezzo da parte della Chiesa stessa, intollerante e integralista. Viene incontro alla Chiesa un fenomeno culturale, voluto dal potere imperiale, sin lì inedito: il sorgere dell’Università, tra cui quella di Bologna che, con il maestro Irnerio, fa proprio degli studi giuridici (diritto secolare e diritto antichissimo di Roma) il suo punto di forza. Fino al XI Secolo non esistevano, a Bologna, altre Università se non quelle episcopali create dall’autorità ecclesiastica e sottoposte al controllo del Vescovo. Chiaro è che in questo tipo di scuole non esistesse un insegnamento autonomo del diritto romano e canonico.

La scienza ecclesiastica non rimase estranea a questo moto di nuova cultura: all’insegnamento di Irnerio si contrapponeva la scuola di Graziano (monaco camaldolese che insegnava in un Convento), il quale procedette ad una sorta di tentativo di codificazione, raccogliendo tutto il materiale che si era accumulato nel tempo (Il Concordia discordantium canonum; i contemporanei per marcarne l’importanza lo chiameranno poi, il Decretum come se si trattasse di un decreto inappellabile di un’autorità fornita di giurisdizione). Graziano nella sua codificazione muove da un principio gnoseologico secondo il quale la religione debba essere assetata di razionalità, non deprima la cultura ma anzi che se ne alimenti: da ciò il fatto che non tutti i testi di origine ecclesiastica confluiscono nella raccolta ma solo quelli giuridici o giuridicamente rilevanti. La legge di Roma e la Legge della Chiesa a cementare l’unità dell’Impero. Alla radice di questa unità i nomi di due maestri bolognesi: Irnerio e Graziano. Successivamente al Decretum di Graziano, si moltiplicano gli interventi legislativi della Chiesa dando vita ad una attività normativa complessa che culminerà nel 1230 quando il Pontefice Gregorio IX incaricherà Raimondo di Penyafort di intraprendere una nuova compilazione avente valore di codificazione ufficiale del diritto canonico. Ne nasceranno quindi le Decretali (promulgate nel 1234) che verranno inviate all’Università di Bologna quasi a sottolineare il legame tra la nuova scienza universitaria e la suprema autorità della Chiesa, Chiesa del diritto e del potere che in questo modo celebra il suo trionfo.

Nel 1500 tutte le collezioni canoniche a cominciare dal Decretum, fino alle Clementinae di Clemente V, verranno raccolte da un giurista francese, Chappuis, in un unico corpus che, ad imitazione del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano (530 d.c.), verrà denominato Corpus Iuris Canonici.

Nel frattempo, nonostante la forte repressione della Chiesa, l’esigenza di rinnovamento si faceva strada nella comunità dei credenti e la voce più alta si era elevata da Erasmo da Rotterdam, a ricordare la necessità di ritornare alle origini pure del cristianesimo. Essendo un umanista, nonché bibliotecario, da lui non poteva scaturire un vero e proprio moto di cultura, lo stesso che invece ebbe come condottiero Martin Lutero. Proprio in Germania, paese sfruttato fiscalmente dalla Chiesa e bisognoso di un maggiore e ampio livello spirituale piuttosto che di una Chiesa ridotta ad istituzione giuridica. Lutero in realtà all’inizio non si poneva problemi di riforma ecclesiastica, ma in linea con le esigenze tedesche, perseguiva lo scopo di riuscire a leggere nel suo destino ultraterreno un possibile segnale di salvezza. Secondo Lutero infatti, l’uomo per quanti sforzi faccia, non si salva grazie alle sue opere, inutili e vane al cospetto di Dio, ma si salva solo per la fede, dono gratuito di Dio. Allora se fosse così si deve dedurre che la Chiesa non è necessaria alla salvezza e le sue opere (es. i sacramenti) sono tutte vane osservanze rispetto alla fede che sola salva. Nel 1517 Lutero affigge alla porta della Cattedrale di Wittenberg le sue 95 tesi teologiche e in men che non si dica si trova a capo di un vero e proprio moto riformatore che dilaga in Germania in modo incontenibile. La rottura definitiva dell’unità ecclesiastica si ebbe, secondo la tradizione, quando Lutero, con i suoi studenti di Wittenberg, bruciò la bolla di scomunica insieme a tutti i libri di diritto canonico. Il movimento riformatore avrebbe ben presto superato i confini della nazione tedesca e si sarebbe diffuso in Francia (Calvino) e in Svizzera (Zwigli). Solo l’Italia sarebbe rimasta estranea al moto.

La risposta della Chiesa alla riforma protestante fu affidata ad un Concilio ecumenico convocato da papa Paolo III a Trento (Concilio di Trento – 1560 circa, dura 18 anni). I Padri conciliari avevano compreso la necessità di una rinascita della pietà cattolica, la quale poteva avvenire solo da una radicale riconsiderazione del problema della “cura delle anime”: inizia la riforma dell’episcopato e del presbiterato: obbligo per i vescovi alla residenza nella loro diocesi, divieto di cumulo dei benefici ecclesiastici e istituzione di seminari. Nel suo sforzo di ricostruzione la Chiesa fu aiutata da una nuova istituzione potente ed efficacie che fu la Compagnia di Gesù, fondata dallo spagnolo Ignazio di Loyola.

All’inizio dell’età moderna (1492-1815) si rivendica allo stato una potestà giuridica di controllo preventivo che comportava un vaglio di tutta la produzione legislativa della Chiesa universale. Questo fu possibile solo grazie alla Riforma protestante che mette in crisi la stessa idea di legittimità del diritto canonico e susseguentemente il processo di consolidamento delle grandi monarchie nazionali avrebbero dato luogo ad una compiuta e ormai matura teorizzazione del concetto di sovranità dello Stato. Più delicata la situazione negli stati cattolici: in Francia ad esempio, una più antica a radicata lotta per l’indipendenza politica e religiosa aveva portato alla formazione di una vera e propria Chiesa nazionale (la Chiesa gallicana) la quale poneva una linea rigida all’azione della Chiesa di Roma infatti l’autorità pontificia non può invadere la sfera temporale e non può derogare alle leggi della Chiesa locale.

Il Concilio Vaticano I (1870): Per la Chiesa la convivenza con gli stati assoluti non era affatto semplice e non più facile poteva essere la convivenza con gli stati usciti dalla Rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche: per cercare di trovare una soluzione a tutto ciò papa Pio IX convocò il Concilio Vaticano I che però venne interrotto durante i lavori, per effetto dell’occupazione di Roma da parte delle truppe italiane per lo scoppio della guerra Franco-Prussiana. Il suo unico risultato rilevante, fu la costituzione dogmatica dell’Infallibilità del papa Il dogma dell'infallibilità papale afferma che il papa non può sbagliare ex cathedra, quando parla ossia come dottore o pastore universale della Chiesa e definisce un nuovo dogma, principi di morale e di fede. Il progetto di una Chiesa raccolta come una milizia obbediente attorno al pontefice era compiuto. Nel corso dei questo Concilio era stato chiesto di procedere alla codificazione del diritto canonico ma per questo bisognerà attendere il 1904 quando, a richiesta di Pio X una commissione di cardinali e una commissione di consultori, gettano le basi della codificazione. Coordinatore dei lavori fu il Cardinale Gasparri, che si conclusero nel 1916. Il Codex Iuris Canonici fu promulgato da Benedetto XV con la costituzione Providentissima Mater Ecclesia del 1917. Tale codice appare notevolmente diverso rispetto alle raccolte che nascevano in quel periodo (es. codici napoleonici), le quali tendevano a tutelare i diritti individuali. Il CIC appariva invece direttamente funzionale al processo di accentramento ecclesiastico.

Il Concilio Vaticano II (1961): Giovanni XXIII avvertiva l’esigenza di incoraggiare una svolta decisiva, di avviare un serio confronto tra la Chiesa e il mondo: scelse di convocare un Concilio ecumenico Vaticano (II). Il programma di Giovanni XXIII era quello di un cauto ma coraggioso aggiornamento alla fede cristiana verso la mentalità dell’uomo di oggi. La morte di quest’ultimo nel 1963, non fermò il concilio vaticano che venne immediatamente ripreso dal suo successore Paolo VI. Alla sua chiusura nel 1965, il Concilio aveva inciso sulle strutture giuridiche stesse della Chiesa, basti pensare alla proclamazione del diritto di libertà religiosa.

1983 Vede finalmente la luce il nuovo Codice di diritto canonico, c.d. giovanneo-paolino, in quanto frutto del duro lavoro dei pontificati di Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II: questo nuovo codice non solo disegna l’immagine complessiva della Chiesa come popolo di Dio ma fa largo posto a quelle funzioni che costituiscono l’esperienza cristiana (es. insegnare e predicare la parola di Dio, amministrare i sacramenti…). Ciò non poteva che portare al ripensamento e alla modifica delle metodologie di studio del diritto canonico con l’inevitabile abbandono degli eccessi di giuspositivismo e con la riscoperta del valore insostituibile, per il canonista, delle scienze sacre quali la teologia e la liturgia.

Il metodo di studio del diritto della Chiesa

Presupposto della ricerca e dell’insegnamento canonistico nelle Università pontefice è il “sentire et vivere cum Ecclesia” ossia vivere in perfetta comunione con la Chiesa, con comunità dei fedeli. Tale fondamento è sempre stato piuttosto poco condiviso nelle Università statali a causa di divergenze intellettuali e pratiche.

  • Per quanto concerne le Università statali, in Italia, dopo l’unità, l’insegnamento del diritto canonico si indebolì fino a spegnersi del tutto. Una volta soppresse del tutto le Facoltà teologiche sembrò incompatibile con lo stato laico, la continuità dell’insegnamento di diritto della Chiesa nelle scuole. Il piemontese Ruffini, avvertì l’esigenza di far riaffiorare questa disciplina e passato del tempo in Germania ad istruirsi a fondo, tornò in Italia dedicandosi all’istituzione e al potenziamento di una nuova disciplina: il diritto ecclesiastico (caratteristica di questo indirizzo di ricostruire la storia degli istituti canonistici come un frammento della storia della più generale civiltà giuridica). Un contributo di prim’ordine venne apportato da Romano il quale pubblicò il “L’Ordinamento Giuridico” (1917), libro che faceva cogliere l’esistenza, accanto all’ordinamento statale, di una pluralità di ordinamenti giuridici. I giuristi a seguito di questo posero gli occhi quindi sull’ordinamento internazionale e quello canonico. Queste nuove intemperie culturali dovevano portare all’istituzione di uno specifico insegnamento canonistico nelle Università statali, e sotto il profilo metodologico l’apporto più incisivo è rappresentato dall’opera di D’Avack, il quale sosteneva che il canonista laico in nessun caso può spogliarsi della sua educazione giuridica. Ne rimette invece, in discussione i capisaldi dottrinali e dogmatici, il Bellini.
  • Appartata e chiusa, la vicenda culturale della scuola canonista, in Francia, che fruisce di una teologia raffinata rappresentata dalla Nouvelle theologie e degli studi di Lubac e Congar, i quali a differenza delle vicende italiane, non sono stati particolarmente condizionati da una cultura giuridica formalistica e da preoccupazioni di carattere confessionale. L’importanza francese va riconosciuta nell’importanza data alla circolazione fra gli studi di sociologia religiosa e gli studi di diritto canonico, impostazione fortemente voluta da Les Bras, il quale elabora un proprio metodo di indagine sociologica.
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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MF90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zanotti Andrea.
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