Modelli di bioetica a confronto
Il motivo cardine della bioetica americana è da rinvenirsi nei principi di autonomia e di libertà, cioè la possibilità di decidere le questioni afferenti al proprio corpo in maniera libera da intrusioni statali, nelle questioni che riguardano l’aborto (in America l’interruzione di gravidanza è un diritto, in Europa invece è un rimedio contro il rischio di danno alla vita o alla salute della madre), la fecondazione assistita e l’eutanasia. La dignità della persona d’oltreoceano viene quindi definita soggettivamente dall’individuo che ne è portatore, ma è tipica delle sole persone in grado di esercitare la loro autonomia. Ciò però porterebbe a pensare che chi non sia in grado di esercitare questa autonomia, sarebbe dotato di una “dignità inferiore”.
Al contrario, in sistema europeo il concetto di dignità ha un altro volto ed è nel rispetto della solidarietà e dell’eguaglianza di tutti, essendo la dignità stessa una qualità della persona umana, intesa come soggetto socialmente partecipe e responsabile. Nel nostro ordinamento non sono possibili né l’eutanasia, né il testamento biologico.
Eutanasia
All’area del diritto penale appartengono l’eutanasia attiva volontaria (suicidio assistito) e l’eutanasia attiva non volontaria (per pazienti incoscienti). Invece, l’eutanasia passiva volontaria (rifiuto del trattamento) viene affrontata nel contesto della validità degli atti di disposizione del corpo (art. 5 c.c. prevede infatti l’impossibilità di procurarsi lesioni) e del consenso informato. A cavallo tra questi tipi di eutanasia si colloca l’eutanasia passiva non volontaria (neonati malformati o pazienti in stato vegetativo tenuti in vita artificialmente) al fine di escludere una sorta di accanimento terapeutico. Si parla di accanimento quando ogni ulteriore intervento risulti in concreto vano perché non in grado di impedire un decesso comunque imminente. I pazienti in stato vegetativo persistente non stanno morendo: la loro condizione non è terminale!
Testamento biologico
L’interrogativo centrale del discorso sul testamento biologico: come può avvenire una qualsiasi maturazione di scelta relativa alla propria salute e di volontà da parte del paziente? Infatti, la volontà può essere revocabile oppure modificata in un secondo momento, secondo anche gli eventi sopraggiunti nella vita. Questa volontà è viziata? È possibile poi delegare a terzi una qualsiasi scelta in presenza o meno della capacità di intendere e di volere? È necessario che la volontà dell’individuo sia pura, cioè non viziata.
I vizi della volontà cui la legge attribuisce rilevanza sono:
- Errore: Consiste in una falsa conoscenza della realtà. L’errore si considera riconoscibile quando la controparte, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene.
- Dolo: Per l’annullabilità dell’atto devono concorrere il raggiro (azione idonea a trarre in inganno la vittima), l’errore del raggirato, la provenienza dell’inganno dalla controparte. In pratica la volontà è stata deviata!
- Violenza: Si ha quando un soggetto compie un atto di volontà andando però contro la propria. Si distingue in violenza fisica (in pratica la volontà non esiste affatto) e violenza morale, ossia nelle minacce rivolte ad una persona allo specifico scopo di estorcere il consenso alla stipulazione di un contratto.
Il Codice Dottrina e Giurisprudenza concordano nel riconoscere il diritto del paziente a partecipare alle scelte relative alla sua salute. La regola applicabile è l’art. 5 c.c. suscettibile di essere riletto anche alla luce dell’art. 13 e 32 della Costituzione:
- Articolo 5 del C.C.: Atti a disposizione del proprio corpo. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
- Articolo 13 della Costituzione: La libertà personale è inviolabile.
- Articolo 32 della Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Si può arguire di conseguenza che, in merito alla inviolabilità fisica, non esiste un diritto sulla propria persona, o sul proprio corpo e, men che mai, un diritto sul corpo altrui. L’art. 32 Cost. sancisce il carattere volontario ad ogni trattamento sanitario. Le finalità perseguite dal medico, oltre al fatto che egli per legge è obbligato a prestare soccorso, devono tendere sempre alla realizzazione di valori costituzionalmente tutelati (vedi artt. 13 e 32). Ma questi principi devono, a loro volta, sottostare ad un super-principio a cui neppure la legge può fare eccezione: ossia il principio del rispetto della persona umana. È difficile coniugare tutti questi elementi, soprattutto in casi limite. Il rifiuto del paziente a sottoporsi a delle terapie si qualifica come “atto di disposizione negativo” del proprio corpo (vedi art. 5), assumendo la fisionomia di un atto di volontà dell’individuo, a cui la legge attribuisce rilevanza giuridica.
Procreazione medicalmente assistita (Legge 40/2004)
Art. 1. (Finalità). Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, soprattutto del concepito. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito solamente qualora siano stati fatti in precedenza accertamenti e tentati tutti i possibili metodi terapeutici che non sono poi risultati efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
Art. 2. (Interventi contro la sterilità e la infertilità). Il Ministro della salute può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle, può promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
Art. 4. (Accesso alle tecniche). Il ricorso alle tecniche di procreazione assistita è consentito solo quando vi siano stati precedenti negativi di altre terapie ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate oppure accertate e refertate mediante atto medico. Le tecniche di procreazione assistita sono applicate in base ai seguenti principi:
- Gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività.
- Consenso informato. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo etero.
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