[5.2] Natura del diritto a morire (chiarimento concetti non univoci).
Questione qui posta: possibilità di riconoscere un diritto a morire dal punto di vista
morale, partendo dal caso più semplice come appello esplicito del diritto (negativo) a
non subire inutili sofferenze (es. Ramon Sampedro, Quinlan, E. E.).
Il diritto a morire può essere fatto valere principalmente come diritto negativo:
pretesa a non subire sofferenze o limitazioni della propria libertà fisica contro la propria
volontà. È, in questo caso, giustificato sulla base della minimizzazione delle
sofferenze non volute.
Prendendo questo interpretato come parte di un diritto all’autonomia, sarebbe la
→
manifestazione del diritto a condurre autonomamente la propria vita pretesa
positiva: salvaguardia della vita di ciascuna persona, giustificata con un principio che
considera parte della felicità generale la salvaguardia di autonomia di ognuno per
quanto riguarda la propria vita. Tralasciando il ricordo ai diritti naturali, si potrebbe
– – all’argomentazione di Mill
ricorrere per giustificare ciò per cui, con il diffondersi
di autonomia e libertà individuali si diffonde anche la felicità individuale e, così, quella
generale. Diversa questa concezione da quella di Charlesworth o Jonas che considerano
la persona umana come concezione metafisica.
[5.3] Limiti: fino a che punto estendere la sfera di decisione; come garantire il diritto.
Lecaldano parte, qui, approfondendo le diverse nozioni (che non sono sinonimi per lo
stesso fenomeno del morire ma tentativi di individuare situazioni diverse) poiché la
maggior parte dei problemi etici si crea con la difficoltà di fornire definizioni compiute,
adeguate ed universali a certi concetti (→ larga parte della vaghezza semantica deriva
dalla risonanza emotiva e persuasiva di questi termini, il cui significato descrittivo è
secondario e dipendente). esclusi dall’area di riferimento.]
[Definire: tracciare un confine tra casi inclusi ed
Tutti questi modi del morire si differenziano dai modi “naturali” di morire, poiché entra
(morire: causato dall’azione del morente o da altri).
in causa la nozione di volontà
dell’appello al diritto a morire
[5.4] Liceità che spinga fino al suicidio; partendo dalla
caratterizzazione formale della nozione di “suicidio” (unica volontà qui in gioco: del
morente).
Bisogna qui fare riferimento al “suicidio morte causata da un’azione del
razionale”:
morente, lucido, che cerca una via per evitare sofferenze (fisiche e morali) insostenibili.
Problemi aperti relativamente alla caratterizzazione delle “capacità” o “competenze”
c’è chi si spinge a dire che il fatto stesso di compiere
che rendono un suicidio razionale; →
escluda l’essere razionale
un suicidio pretese di definire in modo assoluto e neutro
ciò che è razionale.
In una caratterizzazione etica: è razionale la condotta che siamo pronti a difendere sulla
base dei nostri princìpi morali. 1
Lecaldano: è, qui, possibile distinguere tra un suicidio di una persona depressa ed una
Questa è un’etica che ammette come
consapevole. moralmente legittimo il suicidio
razionale.
Tipo di accettazione: diversa è l’etica che ritiene il suicidio razionale solo in certe
circostanze (non è diritto a morire quando non ci sono ragioni morali dietro) e quella
(Hume) che lo considera un dovere in certe circostanze. I primi considerano
moralmente legittimo l’atto di suicidio in quanto valuteranno come accettabili e lecite
le ragioni. Incomprensibile come una volta riconosciuto che ci sono ragioni obbliganti
per spingere qualcuno a suicidarsi ci si rifiuti di considerare moralmente legittima la
sua richiesta di aiuto a morire in caso non sia in grado di farlo da solo.
Ultimi decenni: amplia discussione sulla distinzione tra suicidio razionale e suicidio
assistito. Legittimità morale della richiesta di morire.
Due livelli: distinguere empiricamente le due situazioni (suicidio razionale ed assistito)
e affrontare la questione del giudizio etico da dare ad esse.
È già, spesso, negata empiricamente la possibilità di riconoscere il suicidio assistito;
largamente derivata dalla considerazione giuridica di scegliere rigidamente tra due sole
fattispecie, suicidio ed omicidio.
Lecaldano: differenze tra le situazioni.
Suicidio razionale, suicidio assistito, eutanasia attiva.
l’intervento
Suicidio assistito: rilevante che viene offerto da chi assiste colui che ha
espresso volontà di morire e le condizioni/ragioni che il morente avanza per giustificare
razionalmente il suo suicidio.
Diversa sarà, quindi, (1) la situazione in cui ciò che si fa è assistere chi è in condizioni
di usare un mezzo che gli è stato, eventualmente, procurato, (2) da quella in cui
qualcuno aiuta materialmente a morire partecipando al processo della morte.
Da una parte, quindi, si può ritenere una forma di assistenza la prima (assistenza che
non è parte del processo); difficile ritenere tale la seconda (spinge il suo aiuto alla morte
– come il dottore Kevorkian aiutò a morire introducendo un ago nella vena anche se
lasciava decidere al morente il tipo di liquido). Non si tratta di dare un giudizio positivo
o negativo ma di segnare le differenze empiriche tra le due linee di comportamento.
L’assistenza al suicidio (2) è comunque differente da un atto eutanasico poiché non
richiede accertamento medico sulla condizione sanitaria del paziente (parte integrante
dell’eutanasia attiva).
contrastare l’idea che il suicidio assistito possa essere assimilato alla sospensione
Qui: o all’eutanasia attiva, poiché rifiutato o approvato in base ad
di strumenti vicarianti
argomentazioni non adeguate a ciò che realmente accade (specificità di questo modo
situazioni in cui il suicidio assistito (come l’eutanasia)
di morire). Etica qui sottoscritta:
può essere del tutto moralmente legittimo (Ramon Sampedro). 2
La decisione sulla legittimità chiama in causa libertà e competenza di colui che
richiede assistenza al suicidio (compiuto da lui stesso) e la non costrizione di chi dà
tale aiuto.
[5.5] Distinguere le condizioni del morire e, in esse, la possibilità di riconoscere la
liceità o meno di fare appello ad un “diritto a morire”.
prima situazione in cui far valere l’appello al diritto di
Rifiutare il trattamento medico:
→
morire diritto da parte di una persona cosciente e consapevole di rifiutare il
trattamento medico in caso di sofferenze senza speranza. Jonas: situazioni così
–
aumentate per i progressi della medicina in generale benefici poiché prolungano le
–
vite poiché ci sono situazioni in cui ricorrere a tutti i mezzi medici disponibili è
moralmente disapprovabile (“accanimento terapeutico”). →
contro l’accanimento terapeutico (spesso solo verbale
Apparente convergenza già
con la forma “accanimento”) ci sono differenze. Non si capisce in che modo non ricada
in forma di “accanimento terapeutico” la posizione di chi, accettando anche la
possibilità di andare incontro alla richiesta idi un morente di sospendere un trattamento,
finisce con il limitare questa possibilità.
Strategie argomentative: per esempio, una radicale (specialmente cura medica italiana,
ispirata dalla morale cattolica) è quella di escludere dalle terapie interventi come
alimentazione e idratazione artificiali, considerati mezzi necessari e quindi mai
sospendibili. Un’altra è quella di ricorrere a distinzioni tra “cure straordinarie” che si
possono sospendere e “cure ordinarie” che non si possono sospendere.
La distinzione tra cure straordinarie e cure ordinarie crea problemi etici e scientifici:
dal punto di vista etico dà per scontato l’ultima parola sulla morte al medico, dal punto
di vista scientifico dà per scontato che sia semplice distinguere tra mezzi straordinari
ed ordinari. È una casistica interna alla morale cattolica (Pio XII).
Difficoltose sono le situazioni in cui si chiede di essere lasciato morire e anche di
→
alleviare sofferenze insostenibili Jonas: in uno stadio finale insensibile a trattamenti,
la richiesta di calmanti e persino l’accorciamento della vita dovrebbero trovare ascolto.
Non è possibile porre su uno stesso piano, né morale né giuridico, l’uccidere con una
sorta di scambio concordato con il paziente.
Lecaldano: questa strada potrebbe equivalere a giungere che il riconoscimento di un
diritto a morire equivale ad ammettere la legittimità di interventi attivi in certe
condizioni per abbreviare la vita del malato. Non è la stessa conclusione di Jonas, che
ritiene che la salvaguardia del diritto del morente ad una morte per lui dignitosa debba
estendersi fino ad uno “scambio concordato con il medico. Il riconoscimento di questo
diritto fa nascere la questione di quanto sia accettabile lasciar la salvaguardia alla
compassione o al paternalismo altrui e quanto si debba cercare di fissarla
giuridicamente. 3
Come si sostiene criticamente in questo libro, è approvabile moralmente la volontà
giusta l’azione del medico che
espressa di morire seguendo una linea responsabile; è
va incontro alle richieste del morente. Dunque, non si potrò non ritenere un diritto di
ogni essere umano quello di essere libero di fronte alla morte e fare in modo che questo
diritto abbia un riconoscimento o che si spinga fino ad una regolamentazione giuridica
adeguata.
Diversa è la situazione dei casi come quello di Quinlan o di E. E., cioè di una persona
che si trova in coma, poiché quasi sempre è una condizione terminale che può
→ “coma
prolungarsi in cui la persona non è cosciente e (per quel che si sa) non soffre
vegetativo permanente”. Significativa, qui, diventa la possibile differenza di persone
espresse a favore della sospensione del trattamento precedentemente al coma e chi ha
espresso negativamente o chi non si è espresso. Ne consegue, quindi: 1. Cosa fare in
–
assenza di indicazioni della volontà della persona (soluzione oggettivistica va
– –
mantenuto in vita o a discapito dei medici; soluzione soggettivistica parere dei
com’è intesa e contrasti tra i familiari stessi);
familiari, e ancora classe dei familiari 2.
Cosa fare per favorire la disponibilità della vita del morente.
[5.6] Tentativo di rendere disponibile una più ampia conoscenza delle volontà di
ognuno sulla fine della propria vita con il diffondersi delle carte di
autodeterminazione.
Mettendo in pratica l’etica dell’autonomia, in casi come quello di Quinlan o E. E., in
linea di principio molti problemi potrebbero essere risolti o impostati in modo corretto,
laddove si disponesse della volontà espressa in precedenza dalla persona coinvolta.
Preliminare: quale nozione privilegiare per caratterizzare il documento con cui si
esprime la volontà della persona riguardo ai trattamenti. Molteplicità di formulazioni:
in Italia corrente è “testamento di vita”, corrispondente al “living will” inglese, ma
sono giusti i dubbi riguardanti l’omologazione tra volontà della persona e su che fine
Un’espressione usata è “dichiarazione anticipate
farebbero i suoi beni dopo la morte.
di trattamento”, da evitare poiché la dichiarazione fa perdere di vista il ruolo normativo
e descrittivo che i documenti vogliono avere sulla condotta degli altri. Accanto alla
“carta è privilegiata la nozione di “direttiva
di autodeterminazione” anticipata di
che riprende la nozione di “direttiva”
trattamento”, e quindi usi linguistici prescrittivi
o normativi (Scarpelli).
Necessità dei fautori dell’etica dell’autonomia di disporre di “direttive anticipate” da
→ delle “carte di
parte del morente promuovere la istituzionalizzazione
autodeterminazione” e vere leggi che ne riconoscano la validità giuridica. Ciò
implicherebbe un conseguente dovere di riconoscere le volontà espresse in questi
documenti da parte del personale sanitario. Per essere effettiva, questa, deve essere
legata ad un qualche dovere da parte dei cittadini e anche giuridicamente sanzionato.
La discussione su ciò, dunque, verte sulla formulazione delle parti che la costituiscono
4
e sul peso che tale carta può avere sulle azioni altrui, non solo da un punto di vista
morale ma anche da un punto di vista giuridico.
Occorre, dunque, stabilire la base di obbligatorietà di queste carte: se vincolino anche
colui che le sottoscrive in modo da limitare una sua stessa volontà successiva. Va
chiarita la differenza tra gli obblighi a cui ci si impegna quando si sottoscrive una
promessa e ciò che moralmente implica la firma. La sottoscrizione va vista come una
procedura con cui il firmatario fornisce una eroga, sempre revocabile, ad altri, e non
come un suo obbligo. Non sono rilevanti, quindi, le obiezioni che sottolineano
l’eventualità di cambiare decisione, poiché è l’ultima volontà espressa
consapevolmente quella eticamente rilevante, anche se va in senso contrario ad un
documento già sottoscritto.
Rimangono, comunque, le questioni delle capacità personali sia per sottoscrivere, sia
questa concezione razionalistica dell’agente morale:
per annullare tali carte. Da
difficoltà non solo per valutare la competenza razionale nella sottoscrizione, ma
soprattutto per valutarla in uno stadio successivo di annullamento deroga.
Difficoltà a cui va incontro un principio di salvaguardia dell’autonomia razionale
dell’agente: superate non perdendo di vista quei pazienti morali con diritto di
trattamento morale anche quando abbiano perso o mai avuto competenza per essere
→
moralmente (razionalmente) responsabili far valere una più ridotta concezione
→
dell’agente morale in termini di capacità di esprimere preferenze sulla propria vita
per l’inclusione nell’universo della moralità
condizione minima sarà la capacità di
essere sensibili alle sofferenze altrui per non trattarle diversamente dalla
considerazione che chiediamo per le nostre sofferenze (e non la formulazione di
principi universali). Così, condizione di possibilità delle carte di autodeterminazione è
una volontà cosciente delle sofferenze che sono davanti alla persona coinvolta.
Meno complesso annullare una volontà precedentemente espressa, di più sottoscriverla
pensando ad una condizione futura. Questa è, in realtà, una capacità di prodotta
prudenziale disponibile a tutti gli esseri umani.
Contestazione del principio di autonomia morale assunto da chi pensa alla diffusione
delle carte di autodeterminazione come unico fondamento di validità etica:
- Critiche di coloro che denunciano le carte per il limite di dare una forma di
autonomia individuale che è irrealizzabile e che comporta una concezione
egoistica della vita morale e, quindi, isolamento e solitudine del morente così
concepito.
Potrebbe, comunque, essere condivisa la richiesta di istituzionalizzare forme di
accompagnamento del morente più attente.
- Critiche più normative sono mosse da etiche differenti che denunciano la
negatività di una concezione morale che ipotizza un agente astratto lasciato in
isolamento.
Bisogna analizzare il tutto per collocare l’autonomia individuale in una concezione
morale che definisce la natura in termini di responsabilità. Il tipo di utilitarismo
5
l’autonomia morale individuale
proposto può considerare come un prerequisito
strumentale della realizzazione del bene e del giusto, non perdendo, così, di vista le
condizioni che non realizzano autonomia morale di tanti esseri umani. Il principio
dell’autonomia morale è una componente di una prescrizione etica che raccomanda di
creare le condizioni in cui le persone divengano più autonome. Autonomia morale
come responsabilità che va riconosciuta a tutte le persone in quanto miglior via
disponibile per accrescere la felicità generale. In più, attenzione alle componenti
sentimentali = dipendenza dalle relazioni affettive per realizzare la propria autonomia
morale. Così, le carte di autodeterminazione sarebbero viste come strumento per
accrescere il progresso morale delle persone e se ne potrebbe favorire la diffusione e
riconoscimento giuridico.
Contenuti delle carte: progressivamente possono essere sottoscritte richieste sempre
più eticamente disponibili, dalla sospensione di cure straordinarie/ordinarie
all’intervento L’eutanasia
che aiuti a morire. è la richiesta più forte da affrontare.
L’eventualità che – –
in Paesi che lo permettano giuridicamente possa essere
sottoscritta una richiesta di essere aiutato attivamente a morire, crea problemi relativi
all’obbligatorietà delle carte per gli altri. Per esempio, in strutture quali ospedali o
→
cliniche, si dovrà garantire la non discriminazione con diverse esigenze morali
nessuna richiesta eticamente rilevante può creare un vincolo morale oggettivo, si deve
ammettere che un’altra persona con una propria coscienza morale possa obiettare. Sul
piano pubblico, però, bisogna prendere decisioni politiche rivolte a mettere condizioni
richieste o pretese legittimate da un puto di vista etico possano essere realizzate, in
qualche modo.
Secondo la concezione alla base delle carte, la volontà espressa nelle direttiv
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