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[5.2] Natura del diritto a morire (chiarimento concetti non univoci).

Questione qui posta: possibilità di riconoscere un diritto a morire dal punto di vista

morale, partendo dal caso più semplice come appello esplicito del diritto (negativo) a

non subire inutili sofferenze (es. Ramon Sampedro, Quinlan, E. E.).

Il diritto a morire può essere fatto valere principalmente come diritto negativo:

pretesa a non subire sofferenze o limitazioni della propria libertà fisica contro la propria

volontà. È, in questo caso, giustificato sulla base della minimizzazione delle

sofferenze non volute.

Prendendo questo interpretato come parte di un diritto all’autonomia, sarebbe la

manifestazione del diritto a condurre autonomamente la propria vita pretesa

positiva: salvaguardia della vita di ciascuna persona, giustificata con un principio che

considera parte della felicità generale la salvaguardia di autonomia di ognuno per

quanto riguarda la propria vita. Tralasciando il ricordo ai diritti naturali, si potrebbe

– – all’argomentazione di Mill

ricorrere per giustificare ciò per cui, con il diffondersi

di autonomia e libertà individuali si diffonde anche la felicità individuale e, così, quella

generale. Diversa questa concezione da quella di Charlesworth o Jonas che considerano

la persona umana come concezione metafisica.

[5.3] Limiti: fino a che punto estendere la sfera di decisione; come garantire il diritto.

Lecaldano parte, qui, approfondendo le diverse nozioni (che non sono sinonimi per lo

stesso fenomeno del morire ma tentativi di individuare situazioni diverse) poiché la

maggior parte dei problemi etici si crea con la difficoltà di fornire definizioni compiute,

adeguate ed universali a certi concetti (→ larga parte della vaghezza semantica deriva

dalla risonanza emotiva e persuasiva di questi termini, il cui significato descrittivo è

secondario e dipendente). esclusi dall’area di riferimento.]

[Definire: tracciare un confine tra casi inclusi ed

Tutti questi modi del morire si differenziano dai modi “naturali” di morire, poiché entra

(morire: causato dall’azione del morente o da altri).

in causa la nozione di volontà

dell’appello al diritto a morire

[5.4] Liceità che spinga fino al suicidio; partendo dalla

caratterizzazione formale della nozione di “suicidio” (unica volontà qui in gioco: del

morente).

Bisogna qui fare riferimento al “suicidio morte causata da un’azione del

razionale”:

morente, lucido, che cerca una via per evitare sofferenze (fisiche e morali) insostenibili.

Problemi aperti relativamente alla caratterizzazione delle “capacità” o “competenze”

c’è chi si spinge a dire che il fatto stesso di compiere

che rendono un suicidio razionale; →

escluda l’essere razionale

un suicidio pretese di definire in modo assoluto e neutro

ciò che è razionale.

In una caratterizzazione etica: è razionale la condotta che siamo pronti a difendere sulla

base dei nostri princìpi morali. 1

Lecaldano: è, qui, possibile distinguere tra un suicidio di una persona depressa ed una

Questa è un’etica che ammette come

consapevole. moralmente legittimo il suicidio

razionale.

Tipo di accettazione: diversa è l’etica che ritiene il suicidio razionale solo in certe

circostanze (non è diritto a morire quando non ci sono ragioni morali dietro) e quella

(Hume) che lo considera un dovere in certe circostanze. I primi considerano

moralmente legittimo l’atto di suicidio in quanto valuteranno come accettabili e lecite

le ragioni. Incomprensibile come una volta riconosciuto che ci sono ragioni obbliganti

per spingere qualcuno a suicidarsi ci si rifiuti di considerare moralmente legittima la

sua richiesta di aiuto a morire in caso non sia in grado di farlo da solo.

Ultimi decenni: amplia discussione sulla distinzione tra suicidio razionale e suicidio

assistito. Legittimità morale della richiesta di morire.

Due livelli: distinguere empiricamente le due situazioni (suicidio razionale ed assistito)

e affrontare la questione del giudizio etico da dare ad esse.

È già, spesso, negata empiricamente la possibilità di riconoscere il suicidio assistito;

largamente derivata dalla considerazione giuridica di scegliere rigidamente tra due sole

fattispecie, suicidio ed omicidio.

Lecaldano: differenze tra le situazioni.

Suicidio razionale, suicidio assistito, eutanasia attiva.

l’intervento

Suicidio assistito: rilevante che viene offerto da chi assiste colui che ha

espresso volontà di morire e le condizioni/ragioni che il morente avanza per giustificare

razionalmente il suo suicidio.

Diversa sarà, quindi, (1) la situazione in cui ciò che si fa è assistere chi è in condizioni

di usare un mezzo che gli è stato, eventualmente, procurato, (2) da quella in cui

qualcuno aiuta materialmente a morire partecipando al processo della morte.

Da una parte, quindi, si può ritenere una forma di assistenza la prima (assistenza che

non è parte del processo); difficile ritenere tale la seconda (spinge il suo aiuto alla morte

– come il dottore Kevorkian aiutò a morire introducendo un ago nella vena anche se

lasciava decidere al morente il tipo di liquido). Non si tratta di dare un giudizio positivo

o negativo ma di segnare le differenze empiriche tra le due linee di comportamento.

L’assistenza al suicidio (2) è comunque differente da un atto eutanasico poiché non

richiede accertamento medico sulla condizione sanitaria del paziente (parte integrante

dell’eutanasia attiva).

contrastare l’idea che il suicidio assistito possa essere assimilato alla sospensione

Qui: o all’eutanasia attiva, poiché rifiutato o approvato in base ad

di strumenti vicarianti

argomentazioni non adeguate a ciò che realmente accade (specificità di questo modo

situazioni in cui il suicidio assistito (come l’eutanasia)

di morire). Etica qui sottoscritta:

può essere del tutto moralmente legittimo (Ramon Sampedro). 2

La decisione sulla legittimità chiama in causa libertà e competenza di colui che

richiede assistenza al suicidio (compiuto da lui stesso) e la non costrizione di chi dà

tale aiuto.

[5.5] Distinguere le condizioni del morire e, in esse, la possibilità di riconoscere la

liceità o meno di fare appello ad un “diritto a morire”.

prima situazione in cui far valere l’appello al diritto di

Rifiutare il trattamento medico:

morire diritto da parte di una persona cosciente e consapevole di rifiutare il

trattamento medico in caso di sofferenze senza speranza. Jonas: situazioni così

aumentate per i progressi della medicina in generale benefici poiché prolungano le

vite poiché ci sono situazioni in cui ricorrere a tutti i mezzi medici disponibili è

moralmente disapprovabile (“accanimento terapeutico”). →

contro l’accanimento terapeutico (spesso solo verbale

Apparente convergenza già

con la forma “accanimento”) ci sono differenze. Non si capisce in che modo non ricada

in forma di “accanimento terapeutico” la posizione di chi, accettando anche la

possibilità di andare incontro alla richiesta idi un morente di sospendere un trattamento,

finisce con il limitare questa possibilità.

Strategie argomentative: per esempio, una radicale (specialmente cura medica italiana,

ispirata dalla morale cattolica) è quella di escludere dalle terapie interventi come

alimentazione e idratazione artificiali, considerati mezzi necessari e quindi mai

sospendibili. Un’altra è quella di ricorrere a distinzioni tra “cure straordinarie” che si

possono sospendere e “cure ordinarie” che non si possono sospendere.

La distinzione tra cure straordinarie e cure ordinarie crea problemi etici e scientifici:

dal punto di vista etico dà per scontato l’ultima parola sulla morte al medico, dal punto

di vista scientifico dà per scontato che sia semplice distinguere tra mezzi straordinari

ed ordinari. È una casistica interna alla morale cattolica (Pio XII).

Difficoltose sono le situazioni in cui si chiede di essere lasciato morire e anche di

alleviare sofferenze insostenibili Jonas: in uno stadio finale insensibile a trattamenti,

la richiesta di calmanti e persino l’accorciamento della vita dovrebbero trovare ascolto.

Non è possibile porre su uno stesso piano, né morale né giuridico, l’uccidere con una

sorta di scambio concordato con il paziente.

Lecaldano: questa strada potrebbe equivalere a giungere che il riconoscimento di un

diritto a morire equivale ad ammettere la legittimità di interventi attivi in certe

condizioni per abbreviare la vita del malato. Non è la stessa conclusione di Jonas, che

ritiene che la salvaguardia del diritto del morente ad una morte per lui dignitosa debba

estendersi fino ad uno “scambio concordato con il medico. Il riconoscimento di questo

diritto fa nascere la questione di quanto sia accettabile lasciar la salvaguardia alla

compassione o al paternalismo altrui e quanto si debba cercare di fissarla

giuridicamente. 3

Come si sostiene criticamente in questo libro, è approvabile moralmente la volontà

giusta l’azione del medico che

espressa di morire seguendo una linea responsabile; è

va incontro alle richieste del morente. Dunque, non si potrò non ritenere un diritto di

ogni essere umano quello di essere libero di fronte alla morte e fare in modo che questo

diritto abbia un riconoscimento o che si spinga fino ad una regolamentazione giuridica

adeguata.

Diversa è la situazione dei casi come quello di Quinlan o di E. E., cioè di una persona

che si trova in coma, poiché quasi sempre è una condizione terminale che può

→ “coma

prolungarsi in cui la persona non è cosciente e (per quel che si sa) non soffre

vegetativo permanente”. Significativa, qui, diventa la possibile differenza di persone

espresse a favore della sospensione del trattamento precedentemente al coma e chi ha

espresso negativamente o chi non si è espresso. Ne consegue, quindi: 1. Cosa fare in

assenza di indicazioni della volontà della persona (soluzione oggettivistica va

– –

mantenuto in vita o a discapito dei medici; soluzione soggettivistica parere dei

com’è intesa e contrasti tra i familiari stessi);

familiari, e ancora classe dei familiari 2.

Cosa fare per favorire la disponibilità della vita del morente.

[5.6] Tentativo di rendere disponibile una più ampia conoscenza delle volontà di

ognuno sulla fine della propria vita con il diffondersi delle carte di

autodeterminazione.

Mettendo in pratica l’etica dell’autonomia, in casi come quello di Quinlan o E. E., in

linea di principio molti problemi potrebbero essere risolti o impostati in modo corretto,

laddove si disponesse della volontà espressa in precedenza dalla persona coinvolta.

Preliminare: quale nozione privilegiare per caratterizzare il documento con cui si

esprime la volontà della persona riguardo ai trattamenti. Molteplicità di formulazioni:

in Italia corrente è “testamento di vita”, corrispondente al “living will” inglese, ma

sono giusti i dubbi riguardanti l’omologazione tra volontà della persona e su che fine

Un’espressione usata è “dichiarazione anticipate

farebbero i suoi beni dopo la morte.

di trattamento”, da evitare poiché la dichiarazione fa perdere di vista il ruolo normativo

e descrittivo che i documenti vogliono avere sulla condotta degli altri. Accanto alla

“carta è privilegiata la nozione di “direttiva

di autodeterminazione” anticipata di

che riprende la nozione di “direttiva”

trattamento”, e quindi usi linguistici prescrittivi

o normativi (Scarpelli).

Necessità dei fautori dell’etica dell’autonomia di disporre di “direttive anticipate” da

→ delle “carte di

parte del morente promuovere la istituzionalizzazione

autodeterminazione” e vere leggi che ne riconoscano la validità giuridica. Ciò

implicherebbe un conseguente dovere di riconoscere le volontà espresse in questi

documenti da parte del personale sanitario. Per essere effettiva, questa, deve essere

legata ad un qualche dovere da parte dei cittadini e anche giuridicamente sanzionato.

La discussione su ciò, dunque, verte sulla formulazione delle parti che la costituiscono

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e sul peso che tale carta può avere sulle azioni altrui, non solo da un punto di vista

morale ma anche da un punto di vista giuridico.

Occorre, dunque, stabilire la base di obbligatorietà di queste carte: se vincolino anche

colui che le sottoscrive in modo da limitare una sua stessa volontà successiva. Va

chiarita la differenza tra gli obblighi a cui ci si impegna quando si sottoscrive una

promessa e ciò che moralmente implica la firma. La sottoscrizione va vista come una

procedura con cui il firmatario fornisce una eroga, sempre revocabile, ad altri, e non

come un suo obbligo. Non sono rilevanti, quindi, le obiezioni che sottolineano

l’eventualità di cambiare decisione, poiché è l’ultima volontà espressa

consapevolmente quella eticamente rilevante, anche se va in senso contrario ad un

documento già sottoscritto.

Rimangono, comunque, le questioni delle capacità personali sia per sottoscrivere, sia

questa concezione razionalistica dell’agente morale:

per annullare tali carte. Da

difficoltà non solo per valutare la competenza razionale nella sottoscrizione, ma

soprattutto per valutarla in uno stadio successivo di annullamento deroga.

Difficoltà a cui va incontro un principio di salvaguardia dell’autonomia razionale

dell’agente: superate non perdendo di vista quei pazienti morali con diritto di

trattamento morale anche quando abbiano perso o mai avuto competenza per essere

moralmente (razionalmente) responsabili far valere una più ridotta concezione

dell’agente morale in termini di capacità di esprimere preferenze sulla propria vita

per l’inclusione nell’universo della moralità

condizione minima sarà la capacità di

essere sensibili alle sofferenze altrui per non trattarle diversamente dalla

considerazione che chiediamo per le nostre sofferenze (e non la formulazione di

principi universali). Così, condizione di possibilità delle carte di autodeterminazione è

una volontà cosciente delle sofferenze che sono davanti alla persona coinvolta.

Meno complesso annullare una volontà precedentemente espressa, di più sottoscriverla

pensando ad una condizione futura. Questa è, in realtà, una capacità di prodotta

prudenziale disponibile a tutti gli esseri umani.

Contestazione del principio di autonomia morale assunto da chi pensa alla diffusione

delle carte di autodeterminazione come unico fondamento di validità etica:

- Critiche di coloro che denunciano le carte per il limite di dare una forma di

autonomia individuale che è irrealizzabile e che comporta una concezione

egoistica della vita morale e, quindi, isolamento e solitudine del morente così

concepito.

Potrebbe, comunque, essere condivisa la richiesta di istituzionalizzare forme di

accompagnamento del morente più attente.

- Critiche più normative sono mosse da etiche differenti che denunciano la

negatività di una concezione morale che ipotizza un agente astratto lasciato in

isolamento.

Bisogna analizzare il tutto per collocare l’autonomia individuale in una concezione

morale che definisce la natura in termini di responsabilità. Il tipo di utilitarismo

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l’autonomia morale individuale

proposto può considerare come un prerequisito

strumentale della realizzazione del bene e del giusto, non perdendo, così, di vista le

condizioni che non realizzano autonomia morale di tanti esseri umani. Il principio

dell’autonomia morale è una componente di una prescrizione etica che raccomanda di

creare le condizioni in cui le persone divengano più autonome. Autonomia morale

come responsabilità che va riconosciuta a tutte le persone in quanto miglior via

disponibile per accrescere la felicità generale. In più, attenzione alle componenti

sentimentali = dipendenza dalle relazioni affettive per realizzare la propria autonomia

morale. Così, le carte di autodeterminazione sarebbero viste come strumento per

accrescere il progresso morale delle persone e se ne potrebbe favorire la diffusione e

riconoscimento giuridico.

Contenuti delle carte: progressivamente possono essere sottoscritte richieste sempre

più eticamente disponibili, dalla sospensione di cure straordinarie/ordinarie

all’intervento L’eutanasia

che aiuti a morire. è la richiesta più forte da affrontare.

L’eventualità che – –

in Paesi che lo permettano giuridicamente possa essere

sottoscritta una richiesta di essere aiutato attivamente a morire, crea problemi relativi

all’obbligatorietà delle carte per gli altri. Per esempio, in strutture quali ospedali o

cliniche, si dovrà garantire la non discriminazione con diverse esigenze morali

nessuna richiesta eticamente rilevante può creare un vincolo morale oggettivo, si deve

ammettere che un’altra persona con una propria coscienza morale possa obiettare. Sul

piano pubblico, però, bisogna prendere decisioni politiche rivolte a mettere condizioni

richieste o pretese legittimate da un puto di vista etico possano essere realizzate, in

qualche modo.

Secondo la concezione alla base delle carte, la volontà espressa nelle direttiv

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-FIL/03 Filosofia morale

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