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PARTE TERZA
ACCERTAMENTO E APPLICAZIONE, OSSERVANZA E INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI DIRITTO INTERNAZIONALE
1) CHI ACCERTA E APPLICA LE REGOLE DI DIRITTO INTERNAZIONALE
A) GLI STATI: Gli Stati sono i soggetti che principalmente si trovano ad applicare quotidianamente le regole di diritto internazionale, quindi ad osservarle o a violarle. In base alla natura consuetudinaria o pattizia, e al contenuto specifico oggetto di applicazione, la sua osservanza o violazione dipenderà dalla condotta degli organi dello Stato appartenenti a tutte e tre le funzioni sovrane fondamentali: legislativa, esecutiva o giudiziaria. Come indicato dalla CDI, la condotta attribuibile allo Stato può consistere in azioni od omissioni, coincidenti, rispettivamente, in obblighi di fare o di astensione. L'attuazione di una regola internazionale è affidata ad organi statali di attività interna, primo tra tutti il parlamento.
Nel caso di inosservanza, da parte degli organi esecutivi - per
omessa applicazione o errata interpretazione di una legge dello Stato – lo Stato può ancora darvi attuazione attraverso i propri organi giudiziari. Ciò ovviamente potrà avvenire se questi vengono aditi dai soggetti lesi dalla errata o mancata attuazione della regola internazionale, trasformata in regola di diritto interno. Come sottolineato dalla CDI, nel testo sulla "Responsabilità internazionale degli Stati", il diritto int. imputa allo Stato non solo il comportamento di organi del governo centrale, ma anche quelli di enti locali o altre autonomie territoriali, come ad es. le regioni. Tenendo ben presente il principio generale (art.17 C. Vienna) per cui uno Stato non può invocare la propria legislazione interna per limitare la portata dei propri obblighi internazionali, in Italia i trattati vengono generalmente recepiti mediante l'intervento del legislatore Parlamento, attraverso il c.d. ordine di esecuzione. Esso costituisce unaforma di adattamento automatico dell'ord. interno aquello int., nel senso che le regole giuridiche internazionali vengono recepite senza che l'ord.interno le riformuli interpretandole. Di regola, l'ordine di esecuzione è contenuto in una legge ordinaria, nella quale il parlamento si limita a riprodurre il testo dell'accordo. In Italia le leggi contenenti l'ordine di esecuzione coincidono con le leggi di autorizzazione alla ratifica del trattato da parte del capo dello Stato, ai sensi dei combinato disposto dagli art.80 e 87 Cost. L'art.87 dispone, infatti, che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati previa autorizzazione delle Camere, richiesta (art.80) quando essi sono di natura politica, importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi. La legge costituzionale 3/2001, c.d. legge sul Federalismo, all'art.3, che modifica l'art.117 Cost., ha introdotto in termini espliciti il principio
La diprevalenza degli obblighi derivanti da fonti internazionali sulle leggi ordinarie dello Stato. Poiché a tale risultato già si perveniva in base all'art.10 Cost. con riguardo a norme int. di natura consuetudinaria, la legge cost. è innovativa con riguardo agli obblighi derivanti da trattato. La differenza rispetto al regime precedente consiste proprio nel fatto che, con l'introduzione di tale legge, gli organi dello Stato saranno costituzionalmente vincolati a dare prevalenza alla legge di esecuzione del trattato su eventuali leggi ordinarie successive con esso incompatibili. A conferma di quanto detto è intervenuta la legge 131/2003, c.d. legge La Loggia di attuazione della legge di riforma cost. del 2001.
L'adattamento del diritto interno al diritto int. di fonte patrizia, oltre che attraverso il procedimento automatico, può avvenire anche mediante una legge statale ordinaria che riformuli e specifichi il contenuto delle disposizioni int. patrizie.
secondo il c.d. procedimento ordinario. Infatti, come esemplificato con riferimento alle convenzioni quadro, gli Stati possono negoziare e adottare accordi internazionali che contengono regole programmatiche o d’indirizzo o, comunque, normativamente incomplete (c.d. non self-executing). Una regola di d.int. è completa, o self-executing, se suscettibile di immediata applicazione, quando contiene in sé tutti gli elementi idonei a consentire, a chi deve applicare le norme interne di adattamento, di ricavare dal contenuto della norma int., il contenuto delle norme interne che servono a dare esecuzione alla norma internazionale. Rispetto a simili regole convenzionali incomplete, l’intervento parlamentare mediante ordine di esecuzione è insufficiente: affinché venga data effettiva esecuzione a trattati del tipo in questione sarà necessaria una ulteriore attività legislativa integrativa e interpretativa del testo convenzionale.
L'oggetto della gran parte degli obblighi internazionali, siano essi consuetudinari o convenzionali, vengono attuati da organi esecutivi. L'articolo 4 del testo sulla Responsabilità internazionale degli Stati preparato dalla CDI, imputa allo Stato l'attività di un proprio organo indipendentemente della sua posizione gerarchica e dal fatto che esso appartenga all'Amministrazione centrale o a enti sub-statali. La norma in esame opera, in particolare, con riferimento agli Stati ad organizzazione decentralizzata o federale. Nel 1999, nella causa LaGrand, la CIG fu adita dalla Germania, la quale sollevò una controversia contro il governo USA poiché magistratura e autorità carcerarie non avevano consentito a propri cittadini, condannati in un procedimento penale, di avvalersi dell'assistenza consolare, in violazione della C. di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari. La Corte indicò come misura provvisoria la sospensione della condanna.
morte per uno dei due individui, riconoscendo che la responsabilità internazionale di uno Stato dipende dagli organi e dalle autorità competenti che vi operano, qualunque essi siano. Tale riferimento, che la Corte chiese al Governo centrale di trasmettere allo Stato dell'Arizona, ribadisce il principio secondo cui lo Stato va inteso come unità complessiva dell'attività di tutti i suoi organi interni. A tale proposito è in egual misura illustrativa la controversia tra una società statunitense, Metaclad, e il Governo messicano per ingiusto trattamento ed espropriazione in violazione dell'accordo NAFTA, risoltasi a favore della società americana. In base all'art.11 di tale accordo, il diritto applicabile dal tribunale arbitrale era costituito da regole contenute nello stesso accordo e nel d.int.generale. Nel '93 Metaclad aveva acquisito una società messicana, Coterin, in seguito all'ottenimento da parte di
quest'ultima di una serie di autorizzazioni federali a costruire ed utilizzare un impianto di smaltimento di rifiuti tossici e una discarica in un'area nel comune di Gualdacazar nello Stato di San Luis Potosi. Dopo anni di contrasti e tensioni, nonostante il Comune stesso avesse perso tutti i ricorsi promossi dinanzi alla Giustizia Amministrativa messicana, fu impedito a Metaclad di attivare i propri impianti: il Governatore dello Stato messicano, infatti, dichiarò la zona parco naturale. Il tribunale Arbitrale condannò gli atti dello Stato e del Comune, in quanto non conformi ai requisiti del NAFTA, dichiarando che il diritto interno non giustifica l'inosservanza di un trattato, di cui il Messico faceva e fa attualmente parte. Elementi analoghi alla causa appena trattata compaiono nella causa El.Si., sigla della società Elettronica Sicula partecipata al 99% da due società americane, che vide la CIG adita dagli USA contro l'Italia. Il governoUn cittadino statunitense affermò che un atto del sindaco di Palermo, risalente al 1968, costringendo la società a mantenere gli impianti aperti dopo che essa aveva deciso di iniziare la procedura di liquidazione, avesse reso inevitabile il suo fallimento. Secondo gli americani tale comportamento avrebbe violato il Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra i due Stati, che prevedeva il diritto dei soggetti di nazionalità degli Stati parti, di svolgere attività di impresa senza interferenze o discriminazioni. Una sezione della Corte stabilì che l'atto adottato dal Sindaco di Palermo, pur essendo viziato da essicco di potere, non costituiva una violazione delle regole del trattato.
In base a quanto previsto nella legge sul federalismo, tanto con riferimento alla funzione legislativa statale-centrale, quanto con riferimento a quella regionale, vi è l'obbligo di rispettare il diritto internazionale. In particolare, la legge LaLoggia prevede che le
regioni diano diretta applicazione ald.int nelle materie di propria competenza legislativa dandone preavviso al governo centrale, salvo ilpotere sostituitivo della amministrazione centrale, sia in caso di inerzia da parte delle regioni, chenel caso di non corretta interpretazione della regola internazionale da parte di queste ultime.Qualora gli obblighi non vengano adempiuti né a livello decentrato, né tramite l’intervento delpotere centrale nell’esercizio del potere sostituitivo-correttivo, la responsabilità int. perinadempimento di tali obblighi ricadrà sullo Stato, che non potrà invocare come scusante l’inerziadi una Regione.La condotta di soggetti dell’ordinamento interno che non hanno nessunrapporto formal conl’apparato di Governo non è di regola imputabile allo Stato. In linea di principio lo Stato non èresponsabile dell’attività dei privati, ma può benissimo essere
internazionalmente responsabile in relazione a tale attività per la inadeguatezza della condotta degli organi interni. In simili frangenti la responsabilità sorge in relazione alla mancata o inadeguata attività di prevenzione e controllo da parte degli organi competenti. La CDI all'art.8 del testo sulla resp. int. degli Stati (adottato in forma di raccomandazione dall'Assemblea Generale strumento di soft law) indica che la condotta di una o più persone è considerata atto di Stato se tali individui agiscono sotto la direzione o il controllo di quello Stato. È il caso della sentenza della CIG nella causa Stati Uniti-Iran, relativa alla occupazione dell'ambasciata americana e alla prolungata detenzione del personale della stessa da parte di studenti militanti. La Corte ha negato l'imputabilità all'Iran della condotta degli studenti, ma ha rilevato una responsabilità per la mancata prevenzione e protezione dei
locali della missionediplomatica da parte delle forze di polizia. Ha inoltre imputato all'Iran il perdurare della detenzionedegli ostaggi in ragione dell'approvazione da parte delle sue massime autorità di tal