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Estratto del documento

09.04.2014

Al comma 6 si vieta che il socio industriale possa acquisire una partecipazione

1. superiore al 15% dei diritti di voto o dalla quale indipendentemente dalla

percentuale potesse derivare il controllo sulla banca. All’iter autorizzativo si

accompagnava un limite quantitativo. Si tratta del principio della separatezza tra

banca e industria.

La preoccupazione era talmente significativa che il legislatore dettò un'ulteriore

2. prescrizione per il caso in cui questi soggetti si fossero coalizzati attraverso un

patto parasociale. Il legislatore nel comma 7 aveva previsto che in presenza di

accordi dai quali deriva una rilevante concentrazione di potere in capo a soggetti

industriali per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori di una

banca, in questi casi i soggetti industriali erano tenuti a chiedere l’autorizzazione e

la BI poteva negarla o revocarla qualora avesse ritenuto che potesse derivare un

pregiudizio per la sana e prudente gestione.

Vi furono però problemi di legittimità costituzionale del principio di separatezza tra

banca e industria in relazione all’art. 3 Cost. Altri ritenevano che il principio fosse basato

sulla sana e prudente gestione. La soluzione si è avuta a proposizione dell’UE con la dir.

n. 44/2007, ridisciplinando il quadro normativo del processo autorizzativo faceva

riferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica senza alcun tipo di differenziazione. È

cominciato un processo di abrogazione del principio. Il primo passaggio è l'art. 14 del

d.l. n. 185/2008 convertito in l. n. 2/2009. L’intervento fu un pasticcio, da un lato

vennero abrogati i comma 6 e 7 dell'art. 19. Nello stesso tempo però l'art. 14 prevedeva

comunque in sede di autorizzazione che la BI avesse poteri informativi molto più ampi

rispetto a quelli degli altri soci e venivano mantenuti requisiti in presenza dei quali la BI

poteva negare l'autorizzazione. Tra questi vi è la necessità di accertare requisiti di

professionalità. Per prima cosa non sono definiti e in secondo luogo si tratta di un

elemento tautologico già previsto dalla qualità di soggetto industriale del soggetto. Si

pensa però che si faccia riferimento a professionalità qualificata non in attività industriale

ma bancaria, ma la professionalità perché dev'essere rilevata in un socio dato che c'è una

forte separazione tra gestione e investimento? Non si dovrebbe rilevare la professionalità

in relazione al socio ma in relazione agli amministratori dallo stesso nominato.

L’articolo è poi stato abrogato dal d.lgs. n. 21/2010. Quindi attualmente il quadro

vigente non distingue più a livello di disciplina autorizzativa tra soggetti industriali e non,

allineandosi al quadro comunitario. Ma il principio della separatezza è davvero stato

espulso? Sì e no perché se da una parte la norma è stata abrogata, dall'altra c'è ancora

una modalità particolare di approccio con soggetti industriali come nel caso

dell'autorizzazione dove permangono ampi margini da parte della BI (ex art. 19).

Continuano invece a rimanere dei paletti per quanto riguarda la partecipazione

della banca nel soggetto industriale parametrati al patrimonio della banca partecipante. Il

limite è del 15% del patrimonio di vigilanza della banca partecipante (e quindi delle sue

risorse patrimoniali) e il complesso di partecipazioni in imprese industriali non può

eccedere il 60% del patrimonio di vigilanza sempre della banca partecipante.

Altro tema riguarda una serie di prescrizioni nei confronti di partecipazione in

imprese in caso di temporanea difficoltà finanziaria. In questo caso non si applicano i

limiti predetti. Questo tipo di assistenza finanziaria è possibile, però non è libera in

quanto mette dei limiti all'autonomia negoziale di una banca. Deve essere accompagnata

da un piano di risanamento dell’impresa con durata non superiore ai 5 anni. Il piano deve

essere approvato da entrambi gli organi di gestione (sia dall’ organo di gestione

dell’impresa che della banca) e nel caso in cui l'assistenza finanziaria venga erogata da

un pool di banche deve essere individuata una banca capofila responsabile della verifica

Dettagli
A.A. 2014-2015
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher liuk91-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rosa Alessandra.