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09.04.2014
Al comma 6 si vieta che il socio industriale possa acquisire una partecipazione
1. superiore al 15% dei diritti di voto o dalla quale indipendentemente dalla
percentuale potesse derivare il controllo sulla banca. All’iter autorizzativo si
accompagnava un limite quantitativo. Si tratta del principio della separatezza tra
banca e industria.
La preoccupazione era talmente significativa che il legislatore dettò un'ulteriore
2. prescrizione per il caso in cui questi soggetti si fossero coalizzati attraverso un
patto parasociale. Il legislatore nel comma 7 aveva previsto che in presenza di
accordi dai quali deriva una rilevante concentrazione di potere in capo a soggetti
industriali per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori di una
banca, in questi casi i soggetti industriali erano tenuti a chiedere l’autorizzazione e
la BI poteva negarla o revocarla qualora avesse ritenuto che potesse derivare un
pregiudizio per la sana e prudente gestione.
Vi furono però problemi di legittimità costituzionale del principio di separatezza tra
banca e industria in relazione all’art. 3 Cost. Altri ritenevano che il principio fosse basato
sulla sana e prudente gestione. La soluzione si è avuta a proposizione dell’UE con la dir.
n. 44/2007, ridisciplinando il quadro normativo del processo autorizzativo faceva
riferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica senza alcun tipo di differenziazione. È
cominciato un processo di abrogazione del principio. Il primo passaggio è l'art. 14 del
d.l. n. 185/2008 convertito in l. n. 2/2009. L’intervento fu un pasticcio, da un lato
vennero abrogati i comma 6 e 7 dell'art. 19. Nello stesso tempo però l'art. 14 prevedeva
comunque in sede di autorizzazione che la BI avesse poteri informativi molto più ampi
rispetto a quelli degli altri soci e venivano mantenuti requisiti in presenza dei quali la BI
poteva negare l'autorizzazione. Tra questi vi è la necessità di accertare requisiti di
professionalità. Per prima cosa non sono definiti e in secondo luogo si tratta di un
elemento tautologico già previsto dalla qualità di soggetto industriale del soggetto. Si
pensa però che si faccia riferimento a professionalità qualificata non in attività industriale
ma bancaria, ma la professionalità perché dev'essere rilevata in un socio dato che c'è una
forte separazione tra gestione e investimento? Non si dovrebbe rilevare la professionalità
in relazione al socio ma in relazione agli amministratori dallo stesso nominato.
L’articolo è poi stato abrogato dal d.lgs. n. 21/2010. Quindi attualmente il quadro
vigente non distingue più a livello di disciplina autorizzativa tra soggetti industriali e non,
allineandosi al quadro comunitario. Ma il principio della separatezza è davvero stato
espulso? Sì e no perché se da una parte la norma è stata abrogata, dall'altra c'è ancora
una modalità particolare di approccio con soggetti industriali come nel caso
dell'autorizzazione dove permangono ampi margini da parte della BI (ex art. 19).
Continuano invece a rimanere dei paletti per quanto riguarda la partecipazione
della banca nel soggetto industriale parametrati al patrimonio della banca partecipante. Il
limite è del 15% del patrimonio di vigilanza della banca partecipante (e quindi delle sue
risorse patrimoniali) e il complesso di partecipazioni in imprese industriali non può
eccedere il 60% del patrimonio di vigilanza sempre della banca partecipante.
Altro tema riguarda una serie di prescrizioni nei confronti di partecipazione in
imprese in caso di temporanea difficoltà finanziaria. In questo caso non si applicano i
limiti predetti. Questo tipo di assistenza finanziaria è possibile, però non è libera in
quanto mette dei limiti all'autonomia negoziale di una banca. Deve essere accompagnata
da un piano di risanamento dell’impresa con durata non superiore ai 5 anni. Il piano deve
essere approvato da entrambi gli organi di gestione (sia dall’ organo di gestione
dell’impresa che della banca) e nel caso in cui l'assistenza finanziaria venga erogata da
un pool di banche deve essere individuata una banca capofila responsabile della verifica