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Casse di risparmio
Le casse di risparmio erano enti di diritto pubblico con natura di associazione o fondazione. Avevano personalità giuridica, con il 70% degli utili destinati a riserva e il 30% in beneficenza.
Monti di pegno
I monti di pegno erano enti di tipo associazione o fondazione che concedevano prestiti di importi anche limitatissimi a modesti tassi, con garanzia di pegno.
Imprese individuali esercenti attività bancaria
Le imprese individuali esercenti attività bancaria erano ammesse solo in via transitoria. Le ispezioni della Banca d'Italia potevano estendersi anche all'attività estranea dell'imprenditore, ed era obbligatorio comunicare periodicamente non solo la situazione e i bilanci dell'azienda bancaria, ma anche quelli dell'ulteriore attività.
Banche popolari
Le banche popolari potevano costituirsi esclusivamente nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata.
Casse rurali ed artigiane
Le casse rurali ed artigiane potevano costituirsi come cooperative a responsabilità limitata o illimitata.
Filiali delle banche
Potevano iniziare l'attività solo con la specifica autorizzazione del CICR, potevano avere struttura e tipo diverso da quelli regolati dalle L. italiana
Gli istituti di credito speciale - medio/lungo termine - La loro personalità giuridica era normalmente pubblica; il credito a M/L termine poteva essere concesso anche da sezioni autonome/speciali delle banche ordinarie.
Con il TU e con la despecializzazione dell'attività bancaria la figura dell'istituto è sostanzialmente superata.
La ristrutturazione della banca pubblica nell'esperienza degli anni '80
La ricapitalizzazione degli istituiti di credito di diritto pubblico e delle casse di risparmio - Generalità: la ricapitalizzazione delle banche private era più semplice dato che poteva reperire capitali di rischio sul mercato; la banca pubblica poteva o autofinanziarsi utilizzando le riserve (7/10) o nell'aumento del fondo di dotazione da parte del tesoro.
BP dovettero così ricorrere al mercato finanziario, l’emissione di quote di portafoglio e non come quote digestione e inferiori a quelle di capitale pubblico precludevano l’acquisizione di quote di portafoglio.
La partecipazione privata al capitale della banca pubblica –le quote-Emissione di titoli di credito atipici:
- quote di partecipazione: partecipazione agli utili, intervento nella gestione dell’impresa –organi assembleari con poteridecisionali graduati a seconda dei casi
- quote di risparmio: diritti economici senza alcun potere di partecipazione
- quote di risparmio partecipativo: potere di gestione attenuato –assemblee speciali on poteri consultivi o di controllo.
L’attuazione della ricapitalizzazione con l’emissione di titoli atipici pone il problema dell’individuazione dellaprocedura: se sia sufficiente una semplice modifica statutaria o occorra il ricorso alla legge. Per il gli istituti di credito didiritto pubblico era
società pubbliche in una sola società per azioni (SpA). La legge prevede che la trasformazione avvenga mediante l'approvazione di uno statuto che definisca la nuova forma giuridica e le modalità di gestione dell'ente pubblico. La legge Amato ha introdotto anche la possibilità di fusione tra enti pubblici, consentendo la creazione di un'unica società per azioni che riunisca le attività e le risorse degli enti coinvolti. Inoltre, la legge prevede la possibilità di scorporo dell'azienda dall'ente pubblico e il conferimento della stessa in una società costituita dall'ente stesso. Queste modalità offrono agli enti pubblici la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze del mercato e per attrarre investitori privati interessati ai rendimenti dei titoli di Stato. La ristrutturazione delle casse di risparmio in società per azioni si è rivelata la soluzione più idonea per consentire aumenti di capitale e garantire una gestione efficiente delle risorse.Società creditizie e finanziarie in grado di soddisfare le più ampie esigenze del mercato (banca universale). L'art. 1 l 218/90 consente agli enti creditizi pubblici di assumere la struttura della Spa compiendo trasformazioni o fusioni (e fusioni per incorporazioni), oppure di conferire l'azienda bancaria in una Spa già esistente o all'uopo costituita.
Principi ispiratori del nuovo sistema:
- La banca pubblica assume la struttura delle Spa ma gli enti pubblici devono mantenere il controllo
- Modello organizzativo più agile e snello
- Statuto assolutamente speciale, difforme da quello della Spa.
- Criteri singolari per la partecipazione dei soci pubblici e per l'attribuzione e l'amministrazione delle partecipazioni.
- Tutte le operazioni di ristrutturazione devono essere approvate con decreto del tesoro sentito il CICR
Direttiva DINI dm tesoro 94 modificato dm Tesoro 95. Tende ad imporre alle fondazioni di cedere il controllo delle banche.
conferitarie entro cinque anni dall'emanazione della direttiva.
Legge delega n.461/98
Le fondazioni:
- diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale in seguito all'adeguamento degli statuti alle disposizioni dettate dai decreti attuati dalla nuova legge
- perdono ai fini fiscali la qualifica di ente non commerciale se entro 4 anni dall'entrata in vigore mantengono una posizione di controllo nelle spa
- promuovono lo sviluppo
- devolvono gli utili
- sono sottoposte sotto il controllo del tesoro
- debbono cessare di svolgere attività bancaria entro 4 anni, proroga di 2, ma perdono i benefici fiscali, dopodiché il tesoro scioglierà gli organi amministrativi, nominerà un commissario ad acta che avrà il compito di cedere il controllo delle banche. Le fondazioni che manterranno il controllo saranno dichiarate fuori legge.
Il sistema bancario dopo la riforma D lgs n 481/92 (che recepiva la seconda direttiva CEE)
–modello della banca universale-- tutte le banche possono operare a breve/medio/lungo termine ed esercitare il credito speciale od ordinario (banca universale)
- tutte le banche (pubbliche o private) operano in condizione di assoluta uguaglianza ed in regime di concorrenza
- non esiste più limite territoriale all'operatività delle banche (potendo esse operare su tutto il territorio nazionale e comunitario)
- l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche; è pure riservata alle banche la raccolta del risparmio con obbligo di rimborso
La struttura giuridica delle banche può essere solo quella della Spa o società cooperative per azioni a responsabilità limitata
Le tipologie bancarie:
- Banche nazionali: hanno la sede in Italia, sono ammesse nella forma di Spa o Scparl, l'esercizio è subordinato ad autorizzazione da parte della Banca d'Italia. La Spa è la struttura tipo per
L'esercizio bancario. Le banche cooperative per azioni a responsabilità limitata si dividono in banche popolari e in banche di credito cooperativo.
Le banche popolari: min 200 soci, forma ScpArl, utile: 10% a riserva il resto libero.
Banche di credito cooperativo: min 200 soci, utile: 70% a riserva, 30% diviso tra fondo mutualistico (3%) e remunerazione soci.
Banche comunitarie: hanno la loro sede legale e l'amministrazione in uno stato comunitario, può stabilire una propria succursale nel territorio italiano previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede. L'insediamento della 1^ succursale deve essere comunicato alla Banca d'Italia che non ne può negare l'esercizio, trascorsi 2 mesi può liberamente svolgere attività.
Le banche extracomunitarie devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia (art 14 TU) previa autorizzazione del ministro del tesoro di concerto con la Banca d'Italia.
In presenza di elementi oggettivi (congruità patrimoniale) e soggettivi (affidabilità degli esponenti)
Le succursali bancarie
La sede della società è il luogo dove si svolge la gestione sociale, ove è collocata la direzione generale della società.
Le sedi secondarie: filiali e succursali sono intesi quali uffici amministrativi con competenza limitata ad un determinato territorio
Succursali bancarie → sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica (non autonomia soggettiva), di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca. Non hanno certamente un'autonomia patrimoniale nei confronti della banca madre, ma sono complessi di beni speciali, separati, aventi autonomia in confronto del rimanente patrimonio.
Il gruppo bancario - i gruppi di società (polifunzionale)
Il gruppo è un'aggregazione di società formalmente autonome ed indipendenti, ma assoggettate
ad una direzione unitaria (società capogruppo o madre) per il perseguimento di uno scopo economico: interesse di gruppo. (è impresa sotto il profilo economico più che giuridico)
L'autonomia giuridica delle società del gruppo esclude di regola la responsabilità delle une per le obbligazioni delle altre.
Il gruppo bancario può realizzarsi attraverso 2 strumenti:
- l'assunzione di partecipazioni da parte di una società (holding) in altre società - controllo di diritto e di fatto-
- il contratto o convenzione di dominato, con il quale una società si assicura il potere di dominare i gestori di un'altra società ed imporre le scelte necessarie a realizzare l'interesse di gruppo.
Il gruppo bancario polifunzionale (banca universale) TU art 59.69 (disciplina originaria-legge amato)
Gruppo di società bancarie, finanziarie e strumentali che operano nei vari settori dell'intermediazione finanziaria (estrumentali),
ma con la prevalenza in quello bancario facenti capo e sotto il controllo di una capogruppo (banca o società finanziaria italiana)
La capogruppo opera come collettore delle direttive degli organi di vigilanza (Banca d'Italia)
Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla banca d'Italia (pubblicità)
Crisi di gruppo art 98 99 TU distinzione crisi tra capogruppo e società di gruppo/ circoscritta o diffusa
Circoscritta: alle società si applicano le procedure di uso loro proprie
Diffusa: capogruppo assoggettata all'amministrazione straordinaria, società del gruppo procedure bancarie
Es. 10 società, 1 finanziaria viene dichiarata fallita, la Banca d'Italia decide se la crisi è circoscritta o diffusa. La banca può fare ricorso al tar o al consiglio di stato o al cicr, se la banca d'Italia decide che è diffusa (mentre la banca dice che è circoscritta).
Diritto Bancario
- Il controllo bancario
- Definizione
- Finalità
- Strumenti utilizzati
- La vigilanza bancaria
- Organi di vigilanza
- Funzioni e compiti
- Normative di riferimento
- La responsabilità della banca
- Responsabilità contrattuale
- Responsabilità extracontrattuale
- Prescrizione delle azioni
CAPITOLO VI. IL CONTROLLO INTERNO
Il controllo interno nelle banche
- Definizione
- Obiettivi
- Componenti
Il ruolo dell'internal audit
- Definizione
- Funzioni
- Metodologie di lavoro