Contratti bancari
I contratti attraverso i quali si estrinseca l'attività imprenditoriale tipica delle banche trovano nella tipicità di tale attività la ragion d'essere della loro regolamentazione giuridica. Non sono bancari quelli ove la banca sia solo parte occasionale del rapporto. La peculiarità di tale contratto è il legame con l'impresa e l'attività bancaria e la natura tipicamente commerciale delle operazioni.
Disciplina dei contratti bancari
Una disciplina organica e compiuta dei contratti bancari avviene per la prima volta con l’entrata in vigore del codice civile del 1942 che, agli artt. 1834-1860, ne regolamenta, come noto, i principali tipi. Il tratto tipizzante dell'attività bancaria era la funzione di intermediazione monetaria fra chi dispone di capitali non immediatamente destinati a consumo e chi ne abbisogna pur non avendone. Ma va precisato che la qualificazione dei contratti bancari oggi non è più limitata alle tipiche operazioni descritte nel codice civile, infatti, il TUB (D.lgs. 385/1993) ha aggiunto a tali storiche prerogative, anche lo svolgimento di ogni altra attività finanziaria nonché le attività connesse o strumentali a quella finanziaria. Attenzione però che raccolta risparmio ed esercizio del credito rimangono attività necessarie!
Servizi di investimento
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le banche possono anche svolgere servizi di investimento nei confronti del pubblico, cioè possono svolgere tutte quelle attività di negoziazione, collocamento, gestione e mediazione aventi ad oggetto strumenti finanziari. Quindi funzione di intermediazione qualificata con “contratti necessariamente bancari” (funzione tipica ed esclusiva) e funzione di intermediazione despecializzata con “contratti parabancari” (tutti i segmenti dell'intermediazione finanziaria).
Conto corrente di corrispondenza
È punto di riferimento essenziale dell'attività bancaria, in esso confluiscono sia le attività di raccolta di risparmio, sia erogazione di credito, sia le principali prestazioni di servizi. Si tratta, di un contratto “socialmente” tipico per il frequente utilizzo e la dettagliata disciplina contenuta nelle NBU, ma “legalmente” atipico, non trovando né una definizione né una compiuta regolamentazione nelle norme di diritto positivo. È l’accordo con cui la banca si impegna verso il cliente, sul presupposto dell’esistenza di una disponibilità monetaria presso di sé, costituita dal cliente (proprietà diviene la banca che può liberamente disporne) sia con immissione di fondi propri, sia ottenuto dalla banca stessa (atto di credito), a “prestare un servizio cassa”, cioè provvedere per conto del cliente correntista, su ordine diretto ed indiretto e con le sue disponibilità, ai pagamenti ed alle riscossioni.
Generalmente, il correntista può disporre del conto corrente tramite assegni bancari, ma per che ciò avvenga occorre che tra la banca ed il correntista ci sia uno specifico accordo, chiamato convenzione d'assegno, la banca sarà tenuta ad eseguire l'ordine di pagamento con la dovuta diligenza, cioè dovrà controllare la provenienza del titolo e la genuinità fisica del documento. Infatti l'assegno bancario è un titolo di credito all'ordine, contiene l'ordine impartito dal correntista alla banca di pagare una somma di denaro a favore del portatore o più spesso di un determinato soggetto indicato sul titolo, ed è suscettibile di circolazione con girata. Il libretto va custodito e lo smarrimento deve essere immediatamente comunicato.
Riscossione e incasso
La banca nell'operazione di incasso agisce in nome e per conto del suo correntista, in capo al quale si producono tutti gli effetti. Le NBU prevedono che l'incasso di assegni e altri titoli similari sia accreditato al conto con la clausola salvo buon fine e che non è disponibile al cliente sino all'effettivo incasso (no saldo effettivo, è saldo contabile). È possibile per ovviare a possibili incertezze sui tempi effettivi di incasso, che le banche ed il cliente concordino tempi definiti, allo scoccare dei quali l'assegno si presume incassato e la banca è tenuta ad accordare la disponibilità della somme.
Assegno circolare
L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia, ed è esigibile a vista presso una qualunque sede, succursale o agenzia della banca emittente. Non è un ordine come l'assegno bancario, ma è una promessa cambiaria di pagamento a vista. Importante è anche il lavoro di riscossione a mezzo di ricevute bancarie che fanno della banca un centro delegato alla riscossione dei crediti d'impresa.
Estratto conto e chiusura del conto
Trimestralmente o mensilmente la banca invia ai correntisti l'estratto conto, contenente informazioni del saldo liquido disponibile sul conto e un riepilogo dei movimenti effettuati. Lo scioglimento del rapporto di conto corrente, di norma essendo un contratto a tempo indeterminato le parti possono liberamente recedere determinando lo scioglimento del rapporto. L'articolo 1855 prescrive preavviso conforme agli usi o in mancanza 15 giorni. Altro scioglimento è determinato da sopravvenuto fallimento del correntista, scioglimento ipso iure con la pubblicità della sentenza dichiarativa del fallimento o scioglimento dalla data dell'iscrizione nel registro imprese quando gli effetti del fallimento si producono verso i terzi.
Cointestazioni
Può avvenire che uno stesso cliente sia titolare di conti correnti diversi. La banca deve garantire la separazione dei rapporti, anche nelle NBU si è ribadito che la banca non deve mescolare i fondi tra i conti di uno stesso cliente.
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