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3. PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI UNA BANCA
L’aspetto delle partecipazioni al capitale di una banca è trattato negli articoli dal 19 al
24 del TUB del 1993. Nella concessione di un autorizzazione alla partecipazione al capitale di
una banca, BdI è tenuta a valutare l’esperienza dell’acquirente. La procedura di
autorizzazione coinvolge anche altre autorità di vigilanza: Antitrust quando si trasferisce il
controllo della banca, CONSOB se la banca è quotata in borsa.
Art 19 TUB Autorizzazioni
1 C BdI autorizza preventivamente l’acquisizione a qualsiasi titolo di
partecipazioni rilevanti in una banca. In ogni caso BdI deve autorizzare
acquisizioni di capitale che conducano in capo ad un singolo socio il 5% del
capitale rappresentato da azioni o quote aventi diritto di voto. Quindi a tali fini
vanno considerate anche le azioni o le quote già possedute dal socio.
2 C BdI autorizza preventivamente le variazioni di partecipazioni rilevanti quando
oltrepassino i limiti stabiliti da BdI stessa. In ogni caso BdI autorizza variazioni
di partecipazioni che trasferiscono il controllo della banca.
3 C Il primo comma si estende anche per acquisizioni che trasferiscono il controllo
di una società che detiene le partecipazioni relative al primo comma.
4 C Nel caso in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni siano scorporati dalla
titolarità della medesima. Sarà BdI a dover distinguere quali soggetti dovranno
richiedere l’autorizzazione. Il caso più ricorrente è quello dei titoli costituiti in
pegno o in usufrutto. Le obbligazioni ed i warrant non si conteggiano fino alla
conversione.
5 C BdI concede autorizzazione quando non rileva complicazioni alla sana e
prudente gestione della banca. Tale autorizzazione può essere sospesa o
revocata. 13
Appunti di Diritto Bancario ed Assicurativo Facoltà di Economia
6 C BdI nega autorizzazione a società, non bancarie ne finanziarie, quando
l’acquisizione della partecipazione comporta un trasferimento complessivo del
15% dei diritti di voto. L’autorizzazione è in ogni caso negata quando si
trasferisce il controllo della banca. Le precedenti casistiche si applicano anche
quando l’acquisizione avviene tramite società controllate. A tali fini BdI
individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti. Questo comma impone un
doppio limite alle partecipazioni incrociate banca – impresa. Il primo limite è
assoluto e fermo al 15%, il secondo di carattere relativo è riferito al controllo:
un’impresa industriale non potrà mai giungere a controllare una banca, neppure
attraverso una sua controllata.
7 C BdI nega o revoca autorizzazione quando in capo ai soggetti previsti al sesto
comma vengono ad accumularsi, in maniera durevole, quantità di voti idonei a
nominare e revocare i vertici della banca. Questo al fine di non pregiudicare la
sana e prudente gestione della banca stessa. In pratica, oltre al limite di
partecipazione di una impresa industriale in una banca, si vuole anche evitare
che vari industriali partecipanti al capitale si organizzino formando dei comitati
di voto che permettano di controllare la banca.
8 C Con riferimento ai commi 1 e 3. Se tali operazioni fossero poste in essere da un
soggetto appartenente a stati extracomunitari che non assicurano condizioni di
reciprocità. BdI deve comunicare domanda di autorizzazione al MEF. Su
proposta del MEF, il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare
autorizzazione.
8 C Bis Le autorizzazioni previste dal corrente articolo ed il divieto previsto al sesto
comma si applicano anche all’acquisizione, diretta o indiretta, del controllo
della banca derivante da un contratto con la stessa o da una clausola del proprio
statuto.
9 C BdI in conformità al CICR emana disposizioni attuative del presente articolo.
Art 20 TUB Obblighi di comunicazione. Gli amministratori di una società sono soggetti a
vincolo di verità. Questo in funzione delle norme sulla Trasparenza. 14
Appunti di Diritto Bancario ed Assicurativo Facoltà di Economia
1 C Chiunque detiene partecipazioni rilevanti in una banca è obbligato a
comunicarlo a BdI ed alla banca stessa. Le variazioni delle partecipazioni
seguono medesimo obbligo quando superano i limiti stabiliti da BdI.
2 C Ogni accordo che comporti l’esercizio di concertato del voto deve essere
comunicato a BdI. L’accordo deve essere comunicato entro 5 giorni dalla sua
stipulazione. Se l’accordo pregiudica la sana e prudente gestione della banca,
BdI può intervenire e sospendere i voti dei soggetti partecipanti all’accordo.
3 C BdI determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal
secondo comma.
4 C BdI al fine di verificare l’osservanza del primo e secondo comma può
richiedere in qualsiasi momento informazioni ai soggetti interessati.
Art 21 TUB Richiesta di Informazioni. BdI si colloca in una posizione attiva.
1 C BdI può richiedere a qualsiasi soggetto che detenga una partecipazione nelle
banche l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo
quanto risulta da libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o dai dati a loro
disposizione.
2 C BdI può richiedere ad amministratori delle società e degli enti titolari di
partecipazioni, indicazioni sui controllanti.
3 C BdI può richiedere le generalità dei sfiducianti alle società fiduciarie che
detengono partecipazioni.
4 C Le richieste di informazioni finora previste possono essere rivolte anche a
soggetti stranieri
5 C BdI informa CONSOB sulle informazioni che vengono richieste a società
aventi titoli negoziati sui mercati regolamentati. 15
Appunti di Diritto Bancario ed Assicurativo Facoltà di Economia
Art 22 TUB Partecipazioni Indirette. Si considerano indirette quelle partecipazioni detenute
tramite società fiduciarie, controllate o per interposta persona. Anche in questi
casi si applica la disciplina prevista dai capi III e IV.
Art 23 TUB Nozione di Controllo
1 C In pratica si definisce controllo il potere di esercitare attività di direzione e
coordinamento. L’esercizio di tale potere può derivare da partecipazioni, da
accordi di voto, da contratti, da clausole dello statuto.
2 C Il controllo consiste nell’influenza dominante salvo prova contraria. Uno stato
di influenza dominante si ha al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1) esistenza di un soggetto che sulla base di accordi, ha il diritto di
nominare/revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza.
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire azioni di cui al punto 1
3) sussistenza, anhe tra soci, di rapporti di carattere finanziario ed organizzativo
idonei a consentire uno dei seguenti effetti:
a) trasmissione degli utili o delle perdite;
b) coordinamento tra gestioni di impresa per conseguire scopi comuni;
c) attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
partecipazioni possedute;
d) l’attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati dalla titolarità
delle partecipazioni, di poteri di cui al punto 1
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi.
Art 24 TUB Sospensione del diritto di voto, degli altri diritti e obbligo di alienazione.
Chi non comunica la mancanza del diritto di voto comporta in sede di
deliberazioni un vizio della delibera e quindi questa potrà essere impugnata
dagli aventi diritto o da BdI. 16
Appunti di Diritto Bancario ed Assicurativo Facoltà di Economia
1 C I diritti derivanti da partecipazioni non sono esercitabili laddove vengano meno
le autorizzazioni previste da Art 19 TUB. Tali diritti non sono esercitabili
neppure nel caso di oissione delle comunicazioni previste da Art 20 TUB.
2 C Le delibere prese con vizio dipendente dalla sospensione dei diritti di voto sono
impugnabili secondo quanto prescrive il codice civile. Anche BdI ha facoltà di
impugnare tali delibere come previsto anche al 3 C Art 25 TUB.
3 C Le partecipazioni detenute in assenza di autorizzazione ex Art 19 TUB, oppure
le partecipazioni detenute in violazione del 6 C Art 19 TUB devono essere
alienate nei termini previsti da BdI. Con riferimento al secondo caso, se
l’obbligo di alienazione non viene rispettato, i l tribunale di competenza, su
richiesta di BdI può imporre la vendita delle partecipazioni.
3 C Bis Non possono essere esercitati i diritti derivanti da contratti o clausole statutarie,
per i quali le autorizzazioni previste da Art 19 TUB non siano state ottenute
ovvero siano state sospese o revocate. 17
Appunti di Diritto Bancario ed Assicurativo Facoltà di Economia
4. APERTURA SUCCURSALI
La Legge Bancaria Fascista attribuiva a BdI illimitati poteri e quindi una
discrezionalità totale. BdI autorizzava anche l’apertura di nuovi sportelli bancari, ma solo,
laddove non ve ne fossero. Tra il 1978 ed il 1982, BdI mette in atto un piano programmato di
apertura sportelli. Tutto ciò a discapito della libera iniziativa privata e della concorrenza.
La situazione cambia con l’avvento dell’Unione Europea, in particolare con la
liberalizzazione del mercato bancario e con la Direttiva Comunitaria 646 / 1989 la quale
introduce una definizione europea di Banca. La definizione ingloba tutti i diversi soggetti di
natura bancaria operanti nell’Europa Comunitaria, non solo, sulla base del principio del
mutuo riconoscimento incorpora nella norma anche una serie di soggetti non direttamente
inseriti nella definizione ( Armonizzazione Minima degli Ordinamenti ). Viene istituito il
Registro Bancario Europeo.
Non solo, la Direttiva Comunitaria 646 / 1989 viene applicata anche a Società
Finanziarie, se sussistono i seguenti presupposti: società controllata da banca per una quota
non inferiore al 90%, società finanziaria soggetta a vigilanza, banca offre garanzie su
obbligazioni emesse da società finanziaria.
In situazioni simili, come si può ben immaginare, possono incorrere problemi di
vigilanza, per ovviare ai quali, è stato introdotto il Principio di Collaborazione tra le Autorità
di Vigilanza a livello comunitario ed il principio dell’Home Country Control..
Art 15 TUB Succursali.
1 C Le banche Italiane possono stabilire succursali nel territorio della repubblica e
negli Stati Comunitari. Vale il principio del Silenzio – Assenso da parte di BdI.
L’autorizzazione ad aprire una succursale è sempre concessa fino a
comunicazione contraria.
2 C Le banche italiane possono stabilire succursali in Stati Extracomunitari solo se
espressamente autorizzate da BdI. 18
Appunti di Diritto Bancario ed Assicurativo Facoltà di Economia
3 C Le banche comunitarie possono stabil