Rapporto di interesse nei contratti di assicurazione
Il rapporto di interesse è uno strumento fondamentale per soddisfare gli interessi ed è comune a tutti i contratti di assicurazione. L'interesse può essere:
Tipologie di interesse
- Diretto: il contraente assicura un bene proprio, la propria vita o un bene di cui ha la disponibilità.
- Indiretto: la protezione del bene assicurato si riflette sulla sfera personale (esempio: datore di lavoro).
L’interesse deve esserci sempre, perché rappresenta la controparte del rischio, altro elemento essenziale. L’interesse è la misura del valore assicurato. Nelle assicurazioni vita si assicura un interesse a vantaggio proprio o dei beneficiari; nelle assicurazioni danni si assicura un interesse proprio.
Normativa di riferimento
Articolo 1891: possibilità di assicurare un altro soggetto.
Articolo 1919: l’interesse esiste anche nel caso in cui ci si assicura sulla propria vita o su quella di terzi. Tuttavia, il contratto sulla morte di un terzo è valido solo se il terzo o il suo rappresentante legale fornisce il consenso.
Valore assicurabile e valore assicurato
Valore assicurabile: valore del bene/salute/incolumità al momento della stipula (non applicabile per polizze vita).
Valore assicurato: somma inserita nel contratto come misura del rischio trasferito alla compagnia. I due valori possono coincidere. Nel caso in cui il valore assicurato sia superiore al valore reale del bene, si parla di sovrassicurazione (vietata dalla legge); nel caso in cui il valore assicurato sia inferiore al valore reale del bene si parla di sottoassicurazione.
Può succedere che durante la vita del contratto il valore del bene si riduca, portando come conseguenza una sovrassicurazione non voluta. Le soluzioni previste per questa problematica sono:
- Assicurare un valore più basso, quindi sottostimare il valore.
- Utilizzare meccanismi di riallineamento che prevedono una riduzione proporzionale dell’indennizzo.
Possono tuttavia esistere dei contratti che non tengono conto delle variazioni di valore, tipicamente per i beni di cui è richiesta la stima da parte di periti specializzati.
Risarcimento e scioglimento del contratto
Articolo 1905: l’assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno emergente e non il lucro cessante, eccetto i casi in cui venga esplicitamente richiesto in polizza.
Azzerramento del rischio: se un bene perisce per un motivo diverso da quello assicurato in polizza, il contratto si scioglie.
Scioglimento del contratto: l’assicuratore ha comunque diritto a incassare i premi per le periodicità in corso; il contratto si estingue nel momento in cui l’assicuratore viene a conoscenza della cessazione del rischio.
Cessazione relativa del rischio: quando il soggetto assicurato cede il rischio a un soggetto terzo. Non c’è passaggio automatico della copertura e il contratto non si estingue. L’assicurato ha tuttavia l’onere di comunicare la cessione del bene.
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