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DANNI CAGIONATI DAL VIZIO DELLA COSA
- Art 1906 - Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della
cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in
cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
La norma disciplina il caso in cui l'assicurato abbia concluso il contratto di assicurazione ignorando
l'esistenza di un vizio nella cosa assicurata che non è stato quindi comunicato all'assicuratore.
Mentre nelle dichiarazioni inesatte o reticenti l’assicurato volutamente non ha comunicato i difetti della cosa,
qui l’assicurato può non essere a conoscenza del vizio intrinseco.
Viene distinto dalla norma il caso in cui il vizio costituisce la causa del danno o il caso in cui aggrava il
danno.
Nella prima ipotesi l'assicuratore non è tenuto a indennizzare, nella seconda, è tenuto a risarcire nei limiti del
danno che l'assicurato avesse patito qualora il vizio non esistesse.
In entrambe le ipotesi sono fatti salvi i patti contrari.
VALORE DELLA COSA ASSICURATA
- Art 1908 - nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore
a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al
tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima
la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti
avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Questa disposizione costituisce la principale applicazione del principio indennitario stabilendo che il valore
della cosa assicurata deve essere determinato al momento del sinistro e che l'entità del risarcimento non può
superare tale valore.
Durante la vita del contratto, normalmente il bene assicurato perde il suo valore originale.
La norma ci dice che si va a guardare il valore del bene al momento del sinistro.
Le parti possono pattuire, a monte, la somma indennizzabile a prescindere del valore del bene.
Il valore del bene può essere convenuto dalle parti ma solitamente il bene viene fatto esaminare da un perito
terzo.
Eccezione: nel caso in cui si tratti di prodotti del suolo il valore dell’indennizzo si calcola sul valore che i
beni che avrebbero avuto una volta maturi.
ASSICURAZIONE PER SOMMA ECCEDENTE IL VALORE DELLE COSE
- Art 1909 - l’assicurazione per somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è
stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di
assicurazione in corso. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla
concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una
proporzionale riduzione del premio.
L’assicuratore potrebbe assicurare per un valore eccedente alla cosa.
L'assicurazione non è valida se c’è stato dolo da parte dell’assicurato.
Se il maggior valore attribuito in sede di stipula non è frutto di dolo ma deriva da uno errore di valutazione, il
contraente ha il diritto ad avere una riduzione dei primi successivi.
OBBLIGO DI SALVATAGGIO
- Art 1914 - (obbligo di salvataggio): l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il
danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicurazione, in proporzione del valore
assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente
a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che
l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati
dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati
adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non
pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato,
anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
L’assicurato nel momento in cui accade il sinistro deve comportarsi secondo buona fede, facendo quanto è
possibile per limitare il danno e avvisando tempestivamente l'assicuratore. Fare quanto è possibile si intende
agire in modo ragionevole, usando ordinaria diligenza. L’assicurato coopera con l’assicuratore per far in
modo che l'indennizzo sia il più contenuto possibile.
Le spese sostenute dall’assicurato in esecuzione all’obbligo di salvataggio sono a carico dell’assicuratore
secondo un criterio di razionalità; se le spese sostenute non sono risultate efficaci a limitare il danno non
importa, esse sono rimborsate lo stesso.
INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
- Art. 1915 - l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il
diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto
di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
L’assicurato che intenzionalmente (dolosamente) non procede ad avvisare tempestivamente l’assicuratore né
al salvataggio, perde il diritto all’indennizzo.
Sostanzialmente quindi se l’assicurato dolosamente non attua il salvataggio e non avvisa l’assicuratore libera
l’assicuratore dalla prestazione assicurativa.
Se vi è colpa grave, invece, vi è una riduzione dell'indennizzo in proporzione al pregiudizio sofferto.
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE
- Art. 1916 - l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di
essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo
se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato
stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Tale norma presuppone che l'assicurato abbia patito un danno e che il risarcimento di tale danno, oltre che
dovuto dall'assicuratore, sia anche riconducibile alla responsabilità di un terzo.
In tale maniera l'assicurato si trova a poter chiedere il risarcimento sia all'assicuratore, nei limiti del rapporto
assicurativo, sia al terzo.
L'articolo ci dice che, nel caso in cui l'assicuratore abbia indennizzato l'assicurato, si sostituisce nel diritto
vantato dal primo nei confronti del responsabile del danno, il quale, di conseguenza, si troverà ad avere un
nuovo creditore.
La surrogazione (sostituzione) avverrà nei soli limiti dell'ammontare della somma pagata dall'assicuratore.
Si configurano due obblighi per il danneggiante:
1) corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato per quanto non già ricevuto dall'assicuratore
2) corrispondere all'assicuratore la somma da questi pagata in forza del contratto di assicurazione
Ci sono altri tipi di danno (come per esempio i danni morali) che sono danni civili ma non assicurabili.
Quindi il danneggiato non può rivalersi sull’assicurazione ma solo sul danneggiante. La surrogazione non
vale se il danno è causato da parenti, da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
ALIENAZIONE DELLA COSA ASSICURATA
- Art. 1918 - L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del
contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data
dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del
contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione,
non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in
tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere
dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data
all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.
La norma disciplina il caso in cui la cosa assicurata venga venduta o regalata (passa di mano).
Il fatto che la cosa assicurata cambi proprietario non incide sull'esistenza del contratto di assicurazione.
L'assicurato deve comunicare
1) all'assicuratore l'avvenuta alienazione
2) l'esistenza del contratto di assicurazione al terzo soggetto.
Il pagamento del premio e il diritto all'indennizzo, nonché tutti gli obblighi e i diritti dell'assicurato, passano
all'acquirente se questi ha ricevuto la comunicazione dall'assicurato relativamente all'esistenza del contratto.
L'acquirente ha la facoltà di rifiutare l'assicurazione comunicando tale scelta, per iscritto, entro 10 giorni
ASSICURAZIONE SULLA VITA
L'elemento comune tra queste norme è che stiamo parlando della vita di una persona. Il rischio è dato dalla
probabilità che il soggetto sia o non sia in vita ad una cera data (evento demografico).
ASSICURAZIONE SULLA VITA PROPRIA O DI UN TERZO
- Art. 1919 - l’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L’assicurazione
contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il
consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Nell'assicurazione sulla propria vita coincidono le figure del contraente e dell'assicurato mentre in quella
contratta sulla vita di un terzo ciò non avviene.
Qualora il contratto riguardi al morte di un terzo la norma richiede, pena nullità, il consenso scritto
dell'assicurato.
ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO
- Art. 192