Legge 29 gennaio 2014, n. 5 (conversione di decreto IMU-Bankitalia)
Con questa legislazione la BI non è stata privatizzata, è stato semplicemente normato uno status quo, prevedendo che i soggetti che partecipano debbano avere una determinata natura giuridica. Possono essere soltanto banche, società di assicurazioni e istituti ed enti di previdenza. Perché nell’ottica di aprire le banche al mercato si è limitata la partecipazione a BI solo alle banche? Ci potevano essere altri soggetti finanziari. Non sembra esserci un argomento giuridico.
Considerazioni sulla natura dei partecipanti
Nel 1936 il segmento finanziario era sostanzialmente coincidente con quello finanziario, oggi nel 2014 non è più così e si poteva stimolare lo spostamento del baricentro del nostro sistema finanziario. Quindi forse è possibile che l'intenzione del legislatore sia stata quella di tutelare ancora le istanze di questo tipo di soggetti. Ritenendo che le banche siano investitori istituzionali di medio-lungo periodo più stabili di altri soggetti finanziari, anche se di fatto non è sempre così. Inoltre si deve trattare di soggetti con sede legale e direzione generale nei territori della Repubblica Italiana. Si vuole quindi mantenere un collegamento funzionale tra BI e soggetti vigilati, collegamento di tipo territoriale comprensibile e giustificato.
Conseguenze della perdita del requisito della italianità
- Congelato il diritto di voto relativo alle quote in partecipazione
- Obbligo da parte della banca di alienare la propria quota partecipativa (art. 4, comma 4bis l. n. 5/2014)
Sembra si sia cercato di avvicinare la disciplina giuridica delle quote partecipative della BI alla disciplina delle azioni di una SPA, mutuando soluzioni di disciplina che il TUB prevede per le SPA bancarie. La sospensione del diritto di voto è prevista dal legislatore anche nelle società quotate in caso di particolari inadempimenti da parte dei soci. Nell’articolo 4 troviamo già una svista del legislatore: i diritti agli utili rimangono, ma perché se si perde il diritto di voto? Gli utili e i dividendi che i soci percepiscono hanno una decisa consistenza, a differenza del diritto di voto. Il rimedio potrebbe essere quello di imputare i dividendi del partecipante che ha perso il requisito della territorialità a riserve statutarie.
Inoltre si qualificano i partecipanti al capitale della BI come azionisti! Le quote di partecipazione alla BI non sono azioni anche se molto vicine. Un altro elemento di novità è l'introduzione di un limite al possesso delle quote partecipative al capitale della BI (3% del capitale della BI). Qual è la ratio? Un tema è quello di evitare con...
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Diritto bancario - Banche Cooperative, le Banche Popolari
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