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12.05.2014
LA VIGILANZA DELLA CONSOB (COMMISSIONE NAZIONALE PER LA
SOCIETÀ E LA BORSA)
Le autorità di vigilanza, autorità creditizie le abbiamo già viste. Nell’art. 1 TUB però si fa
riferimento anche alla Consob. Ci sono varie norme che la richiamano anche se non ne
trattano specificamente. L’art. 7 TUB parla di collaborazione con le autorità. C’è un
obbligo di collaborazione e scambio d'informazioni tra BI e Consob. Si rinvia alla CONSOB
anche negli artt. 15 e 16 in materia di apertura di succursali e all’esercizio di attività
bancaria nell’UE. Nel processo informativo è quindi coinvolta anche la CONSOB. Vi è
anche l'art. 54 in materia di vigilanza ispettiva, la BI informa all'esito dell'ispezione
presso un ente creditizio prima comunica i provvedimenti da applicare alla CONSOB.
Inoltre anche l'art. 127 in relazione all'attuazione normativa dei principi di trasparenza
che regolano i rapporti tra banca e cliente ed è anche coinvolta in relazione a queste
regole. La CONSOB non rientra nelle autorità creditizie ma nelle autorità che hanno
influenza sugli enti creditizi. In nessuna norma del TUB c'è una definizione della Consob
ma l'impostazione del tu da per sottinteso che le funzioni della Consob siano utili.
La rilevanza della Consob in relazione al sistema bancario già lo troviamo alla radice
dell'istituzione della Consob. d.l. n. 95/1974. Nel 1974 c’era stato lo scandalo della
Banca Privata Italiana di Michele Sindona. Si svolsero ispezioni concluse con la LCA con la
nomina del commissario liquidatore Ambrosoli. Nel nostro sistema vi era una
interconnessione tra attività bancaria e di investimento. In Italia mancavano presidi e
controlli sul mercato dell'investimento, a quel tempo esclusivamente rimesso alla Borsa.
Quindi si istituì la Consob, sede principale a Roma, secondaria e operativa a Milano. Si
tratta di una commissione con personalità giuridica di diritto pubblico ma con piena
autonomia, quindi non è ascrivibile alla PA e al potere esecutivo. È la prima autorità
amministrativa indipendente. Diversamente dalla BI la commissione non ha struttura
associativa.
Competenze: nel 1974 i poteri sono minimali e riguardano il funzionamento dei mercati
mobiliari o mercato dell'investimento: quel segmento del sistema finanziario nel quale
vengono emessi e scambiati strumenti finanziari. Questo potere di vigilanza rimane
tuttora ovviamente ha subito una significativa evoluzione ed è disciplinato nel TUF. Dal
‘74 al ‘98 si è assistito ad una trasformazione dei mercati mobiliari. Nel 1974 l'unico
mercato mobiliare era rappresentato dalla borsa. I soggetti che vi operavano erano gli
agenti di cambio che operavano con i valori mobiliari. Si trattava quindi di persone
fisiche. Ora la borsa italiana spa è un ente privato. Tutto avviene su base telematica e
insieme a questo gli intermediari possono soltanto essere delle società, in particolare
banche oppure società di intermediazione mobiliare. La competenza sui mercati e sui
soggetti quotati è prevista dagli artt. 60-ter e ss. TUF. Per quanto riguarda gli emittenti
(società quotate) dall'artt. 90 e ss. TUF. La CONSOB vigila quindi sul funzionamento di
un mercato nel quale la banca opera sia come intermediario (attività d’investimento per
conto della clientela), che quando svolge attività d'investimento in proprio. L’altro aspetto
si verifica quando le banche sono quotate, in questo caso i poteri di vigilanza della
Consob sono svolti anche in relazione a questi soggetti. Gli assetti di vigilanza sono quindi
particolarmente compositi: CICR, BI, ministro dell'economia e CONSOB.
L’esercizio di questi poteri di vigilanza da parte della CONSOB nel tempo si è evoluto e
complicato. Originariamente i poteri di vigilanza della CONSOB erano prevalentemente di
vigilanza informativa. Le società quotate devono trasmettere alla Consob una serie di
informazioni relative alla propria operatività. Dagli inizi degli anni 2000 il ruolo della
CONSOB ha cominciato a diventare più incisivo anche nei confronti delle società quotate,