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ANATOCISMO

Per anatocismo si intendono gli interessi su interessi scaduti e non pagati e questi hanno natura moratoria e dunque penale. La misura deve essere equa e su questi dovrebbe essere applicato il 1224 più il 1384 ma non è così. Si applica una regola diversa che è quella stabilita nel 1283 ovvero riguardante, appunto, il fenomeno di anatocismo il che ci dice che non va applicato il 1224. Tale regola ci dice sostanzialmente che gli interessi su interessi si capitalizzano dal giorno in cui presenta la domanda giudiziale in quanto prima della domanda giudiziale si potrebbe dare del tempo al debitore per rientrare nel debito. Nel caso in cui questo non avvenga allora si andranno a chiedere gli interessi su interessi scaduti e non pagati. Inoltre, al fine di produrre interessi su interessi, questi dovevano essere dovuti, e quindi scaduti, da almeno 6 mesi; se gli interessi sono scaduti da sei mesi o più allora si iniziano a capitalizzare, l’interesse.

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deve essere maturato da almeno 6 mesi. In una ratatrimestrale, gli interessi dovuti da almeno 6 mesi sono quelli nati nel primo giorno. Allascadenza della rata trimestrale, posso accordarmi per la capitalizzazione degliinteressi? No, perché non sono maturati per almeno 6 mesi.È molto importante questo aspetto perché risponde a quell’esigenza di evitare lamoltiplicazione degli interessi e quindi di evitare l’usura. Questo riguarda gli interessicorrispettivi. Questo “Patto” viene fatto successivamente alla prima scadenzadell’interesse. Tuttavia, ci chiediamo perché tale patto avviene dopo e non prima? Ildebitore è nel bisogno e quindi fisiologicamente direbbe di SI al momento della stipuladel contratto e quindi viene fatto dopo perché sa quanto sono gli interessi. Il 1283soddisfa, dunque, una esigenza di trasparenza in senso stretto e una esigenza diequilibrio. La prima si riferisce alla posteriorità della

Convenzione sulla capitalizzazione di interessi mentre la seconda fa riferimento al requisito di maturazione di almeno 6 mesi vista la moltiplicazione spontanea del debito. Con riguardo, dunque, al fenomeno dell'anatocismo, due sono le considerazioni importanti:

  1. È un fenomeno di inadempimento in quanto riguarda la produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati.
  2. In deviazione dalle regole generali sulla mora del debitore nelle obbligazioni pecuniarie, il 1283 pone dei limiti alla responsabilità del debitore per l'inadempimento di quella obbligazione pecuniaria costituita dagli interessi. Questo perché la responsabilità si dà solo se c'è una convezione posteriore.

Questi limiti valgono solo se nel settore in cui è nato il debito degli interessi non si sono formati degli usi. La regola vale solo in mancanza di usi, se non ci sono gli usi allora valgono i limiti di cui abbiamo parlato. Cerchiamo di capire cosa sono gli usi.

Gli usi si caratterizzano per una componente oggettiva e una soggettiva dove per componente soggettiva si intende che il soggetto è convinto che il suo comportamento sia legato ad una norma, tuttavia questo convincimento è di difficile indagine ovvero difficilmente dimostrabile.

Per gli usi si parla inoltre di spontaneità del processo di formazione dell'uso e questo significa che, ad esempio, in una comunità si producono interessi su interessi anche senza la condizione prevista dall'articolo 1283. È stata la cassazione nel 1999 a definire che l'uso deve essere connotato dal carattere della spontaneità.

Ipotizziamo che dopo 3 mesi scadono gli interessi e dunque si formano interessi composti e il debitore accetta di pagarli in quanto il creditore lo spaventa con dei cani. In questo caso abbiamo un accordo sotto minaccia e dunque questo accordo può essere considerato come uso?

La legge deve essere democratica e dunque anche.

L'uso deve rispettare i principi di uguaglianza e libertà. Da qui si evince che la spontaneità di formazione del processo dell'uso deve essere formale e sostanziale tra le parti. Fino al 1999, la cassazione prevedeva che il fenomeno di anatocismo prevedesse inizialmente la chiusura con addebito/accredito dei c/c fosse trimestrale e se a fine trimestre vi erano interessi maturati e non pagati allora questi si capitalizzavano. Clausola analoga era prevista anche nei contratti di mutuo su tutte le componenti, ovvero rata, quota capitale + quota interessi. Tuttavia, tale clausola non risultava conforme all'articolo 1283 del Codice civile perché si trattava di accordo stipulato prima della scadenza degli interessi scaduti e inoltre anche la frequenza era 3 mesi e non 6. Quindi tale clausola era vista come un uso. Solo nel 1999 la cassazione con 2 sentenze ci ripensa e stabilendo che la prassi di tale clausola non fosse conforme ad un uso. Era una clausola imposta.

Ai clienti e questa è stata definita vessatoria sia nella struttura che nel contenuto e che dunque non vi fosse parità. La clausola annullata è sostituita con ciò che prevede l'articolo 1283. Nel caso di c/c aperti prima che hanno già pagato la capitalizzazione degli interessi a fronte di inadempimento è prevista l'applicazione dell'articolo 2033 il quale prevede il pagamento indebito ovvero che le banche debbano restituire il denaro. Una volta che vi è stata la restituzione degli interessi anatocistici ingiustamente pagati e dell'ammontare dei debiti restitutori, un altro problema per le anche era come in futuro potevano applicare l'anatocismo. Nel 2016 viene introdotta una norma particolare per la capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari. L'articolo 120 del TUB prevede che il CICR stabilisce le modalità e i criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni attuate della banca. In particolare:

Gli interessi creditori e debitori devono essere conteggiati con la stessa periodicità, mai inferiori ad un anno, ovvero conteggiati al 31 dicembre di ogni anno.

Gli interessi debitori maturati ma non scaduti non possono produrre interessi ulteriori se non quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Gli interessi di mora si producono in caso di ritardo nel pagamento, dunque si presuppone una scadenza e finché non scadono non si può avere la capitalizzazione degli interessi (questa è la differenza con il 1283).

Per l'apertura di credito regolato in c/c e in conto pagamento, per gli sconfinamenti:

  • Gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo successivo a quelli in cui sono maturati (ovvero due mesi dopo). Nel caso di chiusura di rapporto gli interessi sono esigibili immediatamente. Nel periodo che va dal 31 dicembre al 1° marzo, l'autorizzazione è revocabile in ogni
momentopurché prima che l'addebito abbia avuto luogo. Dunque, realizza la stessa esigenza del 1283 dando la possibilità di recedere con ogni conseguenza che questo può comportare. Se questo accade quindi, revoca la deroga e la banca può agire secondo il 1283 e fare domanda giudiziale- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui sono esigibili. La somma addebitata è considerata somma capitale. Per "preventivamente" si intende che il cliente può decidere anche prima della scadenza o maturazione. Se il conto è incapiente allora si iniziano a produrre interessi moratori perché sono visti come debito (sorte capitale) Nella prima parte della norma vi è tuttavia un dubbio che dobbiamo risolvere. Nella prima parte della norma, nei rapporti regolati in conto, come le carte di credito revolving, diversi dai fidi e dagli sconfinamenti, gli interessi nonpossono produrre interessi ulteriori salvo quelli di mora. Questo potrebbe significare che, a meno che non sia specificato diversamente, la capitalizzazione degli interessi è ammessa solo una volta. In pratica, se gli interessi maturano per un anno e non vengono pagati, allora si capitalizzano e producono ulteriori interessi. Questi ulteriori interessi matureranno per un altro anno e saranno a loro volta capitalizzati. Questa regola si applica ai fidi e agli sconfinamenti. Per gli altri conti, potremmo presumere che la capitalizzazione sia ammessa solo una volta. Ad esempio, per i mutui che vengono suddivisi in rate trimestrali e addebitate sul conto, se una rata rimane scoperta sia per il capitale che per gli interessi a causa di un conto insufficiente, non si verificherà ulteriore capitalizzazione.l’ipotesi sia quella che la norma ammette che la prima volta che gli interessi che non vengono pagati allora si capitalizzano. Tuttavia, ciò che non torna è perché nei fidi gli interessi dovrebbero essere maturati per un anno per essere capitalizzati mentre per i mutui non è così. Abbiamo questa incongruenza. Se non si potesse spiegare tale incongruenza allora per interessi di mora si intenderebbero interessi moratori calcolati sulla sorta capitale come sembra indicare il prosieguo della prima parte della norma. Per concludere l’argomento sull’anatocismo è necessario fare un’ultima precisazione. Abbiamo visto che gli interessi anatocistici sono interessi moratori e la capitalizzazione degli interessi è una forma di risarcimento del danno che deriva dall’inadempimento degli interessi. Se abbiamo capito questo dobbiamo poi concludere che la legge sull’usura non applicandosi sugli interessi moratori allora non si.

applica nemmeno agli interessi anatocistici che sono interessi moratori. Questo vuol dire che quando verifico l'usurarietà del tasso di interessi corrispettivi, quel tasso lo considero al lordo non solo del TAEG di tutte le altre remunerazioni ma quel tasso non lo considero al lordo della capitalizzazione eventuale in quanto la capitalizzazione è essa stessa eventuale in quanto si applica solo se gli interessi corrispettivi rimangono impagati e perché gli interessi composti che si producono non sarebbero a loro volta corrispettivi ma sarebbero moratori. L'anatocismo non gravita nell'orbita dell'usura.

Il sistema torna ma dobbiamo fare una riflessione ulteriore. Di per sé gli interessi moratori inclusi quelli anatocistici sono soggetti ad un'altra disciplina rispetto a quelli corrispettivi volta a limitarne l'identità, una disciplina sempre anti-usuraria ma con contenuto diverso. Supponiamo che le rate sono trimestrali, come d'uso,

e poi dico che il tasso di interesse corrispettivo è del 10%, come dì
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Publisher
A.A. 2021-2022
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gianniventri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Bancario e dei Mercati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Mucciarone Gianluca.