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Nn si estende l’esaurimento ai casi di noleggio o prestito, riproduzione temporanea, comunicazione e messa
a disposizione del pubblico cd. interattiva. Il produttore ha un diritto morale a vedere indicata la propria
qualità di produttore sui videogrammi in circolazione o su ogni altra opera che usi un videogramma. Dubbio:
questo diritto alla paternità comprende solo la facoltà di reagire contro chi dichiari falsamente la paternità?
I diritti connessi del produttore sorgono con la fissazione delle img su un supporto qualunque, i termini di
durata sn di 50 anni prima comunicazione o distribuzione al pubblico contando dall’1 gennaio dell’anno
successivo al verificarsi dell’evento costitutivo del diritto. Anche se nel 78ter nn si citano le utilizzazioni
libere si può far ricorso agli art. 65 ss. l.a.; i diritti del produttore possono essere trasferiti secondo tutte le
forme a norma di legge.
I diritti connessi del produttore possono essere gestiti dal produttore stesso o da associazioni di categoria
collettivamente tenendo presente che nell’ambito degli audiovisivi non esiste una riserva in favore della
SIAE (intermediario) che gestisce solo i diritti di ritrasmissione via cavo. La + importante associazione di
categoria è l’Univideo, che ha come scopo promuovere gli interessi collettivi nazionali e internazionali ma
non provvedere alla gestione collettiva dei diritti (come la Siae) ex art. 78ter, e può agire in giudizio a nome
della categoria e in sua difesa. Un ruolo rilevante è anche svolto da SCF in difesa dei produttori fonografici.
Chi intende realizzare un videogramma che riproduca un'opera dell'ingegno nn ancora di dominio pubblico
deve ottenere l'autorizzazione dal titolare dei diritti ex art. 12. Il legislatore tutela anche l'audiovisivo
realizzato senza il consenso dell'autore dell'opera che vi è prodotta, che può xò chiedere l'adozione di tt le
misure ripristinatorie e risarcitorie dei diritti lesi. nell'ipotesi tipica in cui un videogramma riproduca un'opera
dell'ingegno, sullo stesso prodotto si cumulano tutela d'autore (x la forma espressiva) e diritto connesso (x la
fissazione di img su un supporto materiale).
Storicamente una prima forma di protezione delle industrie di audiovisivi è stata apprestata dalla l. 400
dell'85, recante “norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e
vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche”. Norma abrogata dal d. lgs. 685
del '94, e la materia è regolata ex novo dall'art. 17 ter l.a.
CAPO 1-ter - Diritti audiovisivi sportivi. Art. 78-quater Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19
luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in
quanto compatibili.
CAPO II – Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva. INTRODUZIONE – Fonti normative con
l'art. 79 l.a., novellato da:
d.p.r. 490 del 1974
d.lgs 685 del 1994 (attuaz.d.CE 100 del ’92 – diritto di noleggio e prestito)
d.lgs. 581 del 1996 (attuaz.d.CE 83 del ’93 – coord.d.aut/dir.conn e trasm v.satellite e cavo)
d.lgs. 154 del 1997 (attuaz.d.CE 98 del ’93 – armonizz.durata d.aut e connessi)
d.lgs. 68 del 2003 (attuaz.d.CE 29 del ’01 – armonizz.d.aut.e conn. Società d’informazione)
oltre a:
- Convenz.di Roma del 1961, ratif. 1973 in vig. dal 1975 (diritti connessi al riguardo delle emittenze
radiotelevisive e non dei distributori via cavo).
- Convenz.di Bruxelles del 1974, ratif. 1977 in vig. dal 1981 (distribuzione segnali satellitari).
- Convenz.di Strasburgo del 1989, ratif. 1991 (tv transfrontaliere).
E ancora:
CE n.100 del 1992 sul diritto di noleggio e prestito e taluni diritti connessi al d.a. in materia di proprietà
intellettuale (d.lgs. 685/94).
CE n. 83 del 1993 su radiodiffusione via satellite e cavo attuata con d.lgs. 581/96 – art. 85 bis l.a.
CE n. 98 del 1993 su armonizzazione durata d.a. e connessi attuata con d.lgs. 154/1997.
Accordo TRIPs (Uruguay Round) del 94 a Marrakesh, ratif. l.747 del 1994 in vig. dal 1996.
CE n. 29 del 2001 su armonizzazione aspetti società di informazione attuata con d.lgs 68/2003.
le emittenti radiofoniche possono poi valersi dei rimedi generali ex art. 2043 e 2598 c.c.
Penalmente l’art. 171 l.a. sanziona atti di registrazione e ritrasmissione non autorizzati e il 171octies la
produzione e uso di apparecchi atti a decodificare trasmissioni tv ad accesso condizionato, x es. le Pay tv.
In caso di carenza nelle leggi italiane x interpretare la normativa vigente si può far ricorso alle disposizioni
della CR - diritto internazionale pattizio - e delle normative comunitarie. L'esercizio delle attività di
radiodiffusione tv riveste x la collettività un interesse di carattere generale, quindi il tt è regolamentato da
norme di carattere pubblicistico ora raccolte nel d.lgs. 117/2005, Testo Unico della radiotelevisione.
Fondamento Costituzionale di tutela si ritrova genericamente: art.9 Cost. x promozione cultura, ma nn attesta
il diritto di privativa (ius excludendi) xkè la promozione culturale può seguire altre vie. Sul piano
dell'ordinamento costituzionale comunitario ecco art. 151 CE. L'attribuzione all'organismo emittente di un
diritto esclusivo sull'emissione radio o tv ricalca lo schema di allocazione dei diritti patrimoniali di
sfruttamento delle creazioni intellettuali adottato a favore dell'autore di un'opera dell'ingegno. Il fondamento
della privativa (diritti patrimoniali) va ricercato negli art. 41 (libera iniziativa economica) e 42 Cost. (diritto
della proprietà privata). Questo fondamento delle norme di tutela delle emittenti radiofoniche e + in generale
le funzioni giuridiche a esse attribuite dal legislatore italiano giustificano un'interpretazione estensiva dei
diritti di utilizzazione economica dell'emissione attribuita all'organismo emittente, e l'integrazione delle
regole di protezione delle imprese radiofoniche x mezzo di un'interpretazione analogica delle disposizioni in
materia di d.a. e di diritti di produttore fonografico.
In tema di diritto comunitario e internazionale pattizio, il Trattato costitutivo CE nn fa cenno ai diritti
connessi che rientrano invece nel campo di applicazione del Trattato di Roma: è la Convenzione
internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione, stipulata in Roma nel 1961, a cui aderiscono attualmente circa 40 Paesi. In essa si afferma
che l'artista potrà porre ostacolo: 1) alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico della sua esecuzione
senza il suo consenso; 2) alla fissazione senza consenso della esecuzione su supporto materiale (cioè
registrazione su disco); 3) alla riproduzione senza consenso di una fissazione della sua esecuzione.
Tornando al tema, eventuali divieti o restrizioni alla libera circolazione intracomunitaria delle emissioni
radiofoniche e tv stabiliti dalle legislazioni nazionali a tutela degli organismi emittenti sn compatibili col
Trattato CE entro i limiti previsti dall'art. 30 CE, che risulta applicabile anche a un diritto connesso al d.a..
La tendenza delle direttive CE è di equiparare o avvicinare le tutele delle emittenze radiotelevisive a quella
del diritto d’autore con particolare riguardo ai diritto d’autore patrimoniali relativi ad opere di ingegno e
indirizza ad una gestione collettiva del diritto d’autore con i diritti connessi. Si trova conferma poi nel diritto
internazionale pattizio del coordinamento dei d.a. e dei diritti dell'imprese radiotv sulla base di un rapporto di
pariordinazione e di reciproca indipendenza.
Oggetto della tutela: emissione radiofonica e televisiva tramite onde herziane o via cavo con rilievo +
all’emissione che alle modalità, quindi la tutela copre l’effettivamente emesso dagli impianti. Ne impedisce
la ripresa tale e quale da parte dei terzi, che pure organizzandone ex novo la trasmissione potrebbero
lecitamente realizzare emissioni contenenti x es. le medesime opere dell'ingegno.
La tutela copre le trasmissioni ex novo ma anche le ritrasmissioni, in chiaro o codificate, prescinde dal
contenuto che non deve essere x forza creativo, prescinde da uno scopo di lucro e non è condizionata dalla
liceità della trasmissione stessa. Mira a difendere l’emittente da sfruttamento illecito di terzi ossia di uno
sfruttamento economico parassitario dello sforzo economico-organizzativo del produttore della trasmissione.
La tutelabilità ex art. 79 delle emissioni radiotv nn è condizionata dalla loro liceità: nn rileva che
un'emissione radiotv sia stata realizzata senza il consenso dei titolari dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle
interpretazioni artistiche, sui videogrammi o sui fonogrammi trasmessi. La protezione nn rende lecito lo
sfruttamento economico, che permane subordinato all'autorizzazione del titolare del d.a. o connesso violato.
L’art. 79 nn chiarisce se vi sia distinguo x trasmissioni punto a punto ossia dirette a un pubblico nn
indifferenziato, ai servizi Video-on-demand (streaming via Internet) ma pare dalla d.CE 89/552 che i servizi
su richiesta individuale non siano inglobabili nelle trasmissioni radiotelevisive ma in quelle telematiche.
Tuttavia anche se nell’on demand l’interazione consente la modifica del palinsesto, questa avviene su un
corpus di possibilità preordinato da cui notevoli analogie con la trasmissione classica radiotelevisiva. Quindi
la fattispecie nn può perfezionarsi nel caso di mera trasmissione via etere o cavo di info, suoni e/o img nn
organizzate in un vero e proprio palinsesto, vedi la posta elettronica inviata a mezzo delle reti telematiche.
Nessun problema si pone x l'applicazione dell'art. 79 alle emissioni codificate delle tv pay-per-view, che
rientrano nelle pay tv e sono caratterizzate dal particolare rapporto commerciale emittenza-utente che
acquista il pacchetto di volta in volta da un corpus preordinato.
I diritti dell’emittenza radio-televisiva nascono ab origine in relazione all’esercizio dell’attività
organizzativo-imprenditoriale x la fissazione del palinsesto e attrezzature necessarie e/o concessioni e
all’effettiva distribuzione al pubblico dei segnali con l’intenzione che sia diretta ad un pubblico
indifferenziato (la radiodiffusione classica vede, all'emissione del segnale radiotv x mezzo delle onde
radioelettriche, corrispondere automaticamente la messa a disposizione dei programmi trasmessi a favore di
tt gli utenti presenti nel bacino di utenza cui è indirizzata l'emissione) o nel caso di Pay tv che la disponibilità
di accedere pagando al segnale nn abbia vincoli soggettivi (alcuni sì altri no).
Nessun diritto connesso spetta nell’attivit&agrav