Estratto del documento

Legge 22 aprile 1941 n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Introduzione

Produzione e pubblicazione delle opere dell'ingegno rappresentano manifestazioni tutelate dalla costituzione, articoli 3, 21 e 33. Libera la creazione e pubblicazione dell’opera ma gli art. in sé della costituzione non vietano lo sfruttamento da parte di terzi né attestano che chiunque può sfruttare l’ingegno altrui per proprio vantaggio economico. È un fatto che l’esclusiva d’autore non comprime l’altrui libertà di pensiero. Il riconoscimento dei diritti esclusivi d'autore può invece essere più convincente fondato sulla tutela costituzionale internazionale e interna del diritto di proprietà.

La produzione di opere dell'ingegno rientra pure negli interessi generali allo sviluppo della cultura tutelati dall'art. 9 cost. e dall'art. 128 Tr. CE. Anche la promozione della cultura costituzionale non prevede implicitamente o in modo manifesto un riconoscimento dei diritti esclusivi d’autore. L’interesse può comunque essere perseguito per vie diverse dalla ius excludendi (in assenza l.a.):

  • Finanziamento pubblico delle attività intellettuali (per settori non remunerativi).
  • Sistemi di “dominio pubblico pagante” (uso libero dell’opera pagando i diritti all’autore).

Nello spirito dell’interesse generale, la tutela degli autori e il riconoscimento di diritti esclusivi degli stessi è costituzionalmente legittimata, come in conseguenza la disciplina penalistica che persegue utilizzazioni illecite delle opere d’ingegno. Parimenti il monopolio Siae (art.180 l.a) è legittimato come intermediario dei diritti sulle opere di ingegno.

Il riconoscimento di diritti esclusivi in capo agli autori non contrasta con l'interesse a un'ampia fruizione dell'opera artistica e alla diffusione della cultura. La privativa incentiva non solo la creazione ma anche atti di sfruttamento economico che rendono l'opera disponibile per i terzi.

Sul diritto morale

L’autore ha il diritto all’apprezzamento collettivo della sua opera e al riconoscimento della paternità della stessa. È un diritto inviolabile della persona come tutelato dall’art. 2 della Cost. Altri fondamenti del diritto morale d’autore agli art. 4, 9 e 33 della Costituzione. La tutela del diritto morale parrebbe inoltre costituire un principio generale comunitario, ricostruibile sulla base dell'art. 17 co.2 della carta dei diritti fondamentali dell'Ue.

Sul diritto patrimoniale

Il diritto d’autore protegge interessi eterogenei: a remunerare il lavoro creativo a prescindere da interventi pubblici (art. 35 Cost. = Repubblica tutela il lavoro); a remunerare gli investimenti imprenditoriali anche in assenza di elementi fortemente creativi (art. 41 Cost. = l’iniziativa economica privata è libera nel rispetto della società: utilità sociale, sicurezza, libertà, dignità umana).

È stato rilevato che nessuno di questi interessi o norme impone l'introduzione di diritti esclusivi d'autore, potendo astrattamente il lavoro creativo e gli investimenti trovare una remunerazione basata su sistemi alternativi. L'attribuzione di diritti esclusivi non può probabilmente giustificarsi nemmeno in una prospettiva economicistica: sia essa da intendere in chiave di efficienza allocativa di tipo paretiano sia essa quantificabile in base al benessere complessivo di consumatori e imprese. La protezione del d.a. non può fondersi sulla libertà di concorrenza, che non può essere ricostruita univocamente sulla base della scienza economica né sulla base delle legittimazioni e della giurisprudenza europea e nazionale.

Il riconoscimento dei diritti esclusivi d'autore è stato più convincentemente ricondotto a interessi analoghi a quelli su cui si fonda il riconoscimento costituzionale del diritto di proprietà. Quest'ultima tesi pare coerente con: origini giusnaturalistiche dei d.a.; interesse alla protezione del lavoro creativo; orientamenti generali della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha interpretato in senso ampio la nozione di bene protetto dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il fondamento proprietario del d.a. vale anche a giustificarne la disponibilità mediante i meccanismi di contrattazione tipici dell'economia di mercato. In tale prospettiva l'esclusiva appare riconducibile ai principi dell'art. 41 cost., e riflette la stretta correlazione fra lavoro, diritto di proprietà e libertà d'impresa che caratterizza gli ordinamenti ispirati all'economia di mercato.

Parte della dottrina ritiene che il sostenere la giustezza dell’esclusiva costituisca una limitazione del principio della libera concorrenza tale da richiamare normativa antitrust per contrastare un presunto modello monopolistico in capo agli autori titolari di diritti esclusivi. L’esclusività precluderebbe l’ampia circolazione dei risultati di cultura, opere, idee. Ma la necessità della tutela del lavoro (art. 35) attribuisce al creatore la titolarità originaria dei diritti patrimoniali d’aut. e che gli spettino i compensi derivanti quale remunerazione proporzionata al lavoro profuso (36 Cost.= lavoratore ha diritto al compenso adeguato per vita dignitosa).

Possibili limitazioni del d.a.

I diritti d’autore possono essere compressi in ragione di interessi di rango superiore (vedi esigenze art. 1 e 2 del protocollo addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e l'art. 17co.2 della carta dei diritti fondamentali dell'Ue) ma non vi è dubbio che non si possa sottrarre al titolare la possibilità di utilizzazione dell’opera frutto del proprio lavoro. Le restrizioni devono comunque perseguire interessi generali con mezzi ragionevolmente proporzionati allo scopo e rispettare la legalità.

Limiti all'estensione dello ius excludendi possono essere giustificati dalle norme costituzionali su cui si fonda il riconoscimento della privativa, e perciò dall'esigenza di armonizzare la proprietà e l'iniziativa imprenditoriale con fini di socialità. Possono inoltre essere legittimati da interessi di rango costituzionale pari o superiore al diritto di proprietà e alla libertà di impresa. Vedi art. 9 e 33 costituzione.

Titolo I - Disposizioni sul diritto di autore

Capo I - Opere protette

Art. 1 - Protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono a letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Commento

Inizialmente non c'era tutta la seconda parte. Testo modificato una prima volta nel dicembre 1992, ma ancora non si parlava di banche dati, cosa poi introdotta con l'art. 1 d.lgs. 6 maggio 1999 n.169.

Le opere dell'ingegno protette

La l.a. non definisce cosa debba intendersi per opere protette dal d.a.; parte della dottrina e della giurisprudenza fa leva sulle caratteristiche dei beni oggetto di privativa industriale (invenzioni, topografia di conduttori, ecc..) contrapponendole a quelle delle opere degli art. 1 e 2, e circoscrive la tutela d'autore alle sole creazioni che appartengono al campo dell'estetica o che siano comunque idonee a soddisfare interessi culturali o artistici del pubblico. Non convince: di per sé l'art. 1 menziona generi così lontani tra loro da non lasciarsi agevolmente ridurre a unità (vale per esempio per i programmi di elaboratore e per i disegni industriali).

Altra parte della dottrina ha individuato l'elemento comune alle creazioni tutelare dalla l.a. nella loro destinazione a comunicare a terzi un contenuto di fatti, conoscenze, idee, opinioni e sentimenti, e quindi informazioni. Se inteso in senso lato il concetto di “destinazione” a trasmettere un'informazione a terzi sembra elemento comune anche alle creazioni oggetto di tutela brevettabile o di marchio d'impresa. Si arriva a escludere le informazioni dalla tutela del d.a. e a limitare per corollario questa tutela alle sole forme espressive non necessitate impiegate per trasmettere informazioni a terzi.

Secondo ultima tesi l'idoneità a soddisfare esigenze intellettuali come quella a comunicare un contenuto informativo non costituirebbero il tratto comune alle opere protette dal d.a., posto che la l.a. tutela oggi creazioni appartenenti al campo dell'utile o della tecnica allo stesso modo di quelle del campo dell'estetica. Si può anche pensare che l'elemento comune alle opere dell'ingegno protette vada cercato nell'essere queste creazioni dell'ingegno umano dotate del requisito di creatività. Si discute inoltre se l'elenco dell'art. 1 abbia carattere esemplificativo (lo pensano CARNEVALI, UBERTAZZI, SENA) o tassativo (FABIANI, FLORIDIA). A sostegno della tesi più restrittiva è spesso addotto l'argomento del carattere eccezionale delle privative industriali: non convince. Inoltre non è chiaro perché mai il legislatore dovrebbe accordare protezione solo a chi abbia creato un'opera appartenente a uno dei generi menzionati dall'art. 1 discriminando gli altri.

Le categorie di opere protette

Sul piano oggettivo della struttura le opere possono essere:

  • Semplici, costituite da un unico contributo creativo di uno o più autori (musica, manuale).
  • Complesse:
    • Collettive - fatte da più contributi a se stanti che non si compenetrano pur con un disegno unitario (enciclopedia, giornale).
    • Composte - fatte da più contributi creativi che si compenetrano e formano un insieme organico, ma conservano un'autonomia che li rende suscettibili di utilizzazione economica separata (musica con parole, film, videoclip).
    • Derivate - accanto al contributo personale ci sono elementi espressivi di un'opera preesistente (traduzioni, riduzioni, trasformazioni tra generi diversi).

Sul piano soggettivo si possono avere uno o più autori. I due piani vanno tenuti distinti.

Le idee

All'interno di un'opera tradizionalmente si distinguono 3 componenti che corrispondono alla sequenza dello stesso processo creativo: idea, espressione e supporto materiale. Il d.a. non tutela le idee in quanto tali (o più correttamente le informazioni contenute nell'opera), siano esse frutto dell'immaginazione dell'autore o di dominio pubblico (vedi avvenimenti cronaca). Questa affermazione trova concordi dottrina e giurisprudenza dominanti. Occorre dare atto di una diversa opinione secondo cui il d.a. tutelerebbe anche le idee espresse in un'opera purché originali. È comunque minoritaria. Il principio della non proteggibilità delle idee col d.a. si trova infatti codificato in numerose disposizioni di diritto internazionale (art. 9 trips, art. 2 Wct), comunitario (art. 1 d.CE 91/250) e nazionale (art. 2.8 e 2.9 l.a.). Lo stesso principio è ricavabile dal'art. 2 l.i.; non esiste però consenso unanime su cosa debba intendersi per idee non tutelate.

Un primo orientamento definisce queste ultime come le parti dell'iter creativo che per la loro astrattezza non potrebbero mai dar luogo a una produzione tutelabile. Un secondo orientamento le identifica con il tema originale non ancora elaborato di un'opera dell'ingegno. Un tesi ulteriore ritiene invece che idea non protetta sia il contenuto sostanziale di nozioni, concetti, impressioni e sentimenti che l'autore ha inteso esprimere.

Altri autori distinguono tra: ideas as concept in cui rientrerebbe per esempio quella di organizzare una sfilata di moda; ideas as solutions, cioè procedure, metodi logici o matematici, sistemi, regole e tecniche impiegate o espresse in un'opera dell'ingegno; ideas as building blocks comprensive tra l'altro di colori, tecniche grafiche, forme geometriche più semplici, note e accordi, stile e titolo posti alla base di un'opera. Un'opinione ha quindi suggerito che idee non protette dal d.a. sono in generale e informazioni intese quali combinazioni di segni che diano forma a una frazione del sapere umano.

Secondo la giurisprudenza sono idee non protette per esempio: profilo geografico di una regione rappresentato in cartina geografica; insegnamenti tecnici o scientifici contenuti in un'opera; avvenimenti di cronaca narrati; idea di rappresentare animali con sembianze umane.

Idee elaborate

Si intende uno schema che serva da traccia nello svolgimento di un'attività diretta alla successiva realizzazione di un'opera dell'ingegno completa. Vedi format programma tv, trama opera, personaggio di fantasia, idea di un progetto architettonico, il progetto architettonico di massima, il soggetto cinematografico. Le idee elaborate si pongono in una zona di confine tra quelle semplici non tutelate e l'espressione protetta da d.a.; è fuori discussione che la rappresentazione grafica di uno schema di un'opera ancora da creare possa di per sé costituire oggetto di tutela purché sufficientemente creativa.

Il problema è vedere se e quando l'autore possa appropriarsi in via esclusiva delle idee e delle soluzioni originali racchiuse nel progetto di un'opera ancora da sviluppare. Una prima opinione nega che le idee elaborate in quanto tali siano proteggibili col d.a., che tutela solo la sequenza di segni scelti e disposti dall'autore in modo tale da esprimere significati appartenenti alle aree del sapere umano dell'art. 1, ma non anche le idee per quanto elaborate e originali espresse nell'opera. Al contrario una linea di demarcazione tra idee protette perché elaborate e di dominio pubblico perché semplici è stata in certi casi tracciata dalla giurisprudenza tenendo conto del loro livello di dettaglio, quindi ecco per esempio tutela a un programma tv con struttura articolata in modo preciso (tratti psicologici dei personaggi, descrizione luoghi). La giurisprudenza è giunta a conclusioni analoghe in tema di protezione del personaggio di fantasia e della trama dell'opera.

Espressione idee

Il d.a. tutela solo il modo in cui un'idea viene espressa, vale a dire la forma dell'opera. In quest'ultimo concetto si comprendono quelli di forma interna ed esterna. La forma esterna sarebbe l'elemento di un'opera immediatamente percepibile ai sensi ed esteriorizzato attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli art. 1 e 2 l.a.; si è soliti affermare che protetta sia anche la forma interna, cioè il modo personale e particolare dell'autore di raggruppare, sviluppare e intrecciare idee, concetti e img espresse in un'opera, per esempio: trama racconto; selezione e organizzazione in sequenza degli avvenimenti narrati in opera a carattere scientifico, storico o didattico; organizzazione interna di un programma per elaboratore; struttura banca dati; format programma radio o tv.

La distinzione tra forma interna ed esterna non ha trovato consensi unanimi: alcuni hanno proposto di individuare gli elementi di un'opera tutelati dal d.a. semplicemente in base al loro carattere rappresentativo, tratto comune delle creazioni protette sarebbe quello di rappresentare nel mondo esterno un contenuto di fatti, idee, sensazioni o sentimenti. BERTANI invece dice che l'esclusiva cadrebbe solo nella sequenza di segni scelti e disposti dall'autore in modo tale da esprimere significati appartenenti alle aree dell'art. 1. Più in particolare il legislatore dichiarerebbe di voler proteggere solo quelle dotate di carattere creativo, cioè nuove e non necessitate. Si è suggerito di sostituire il test tradizionale che scompone l'opera in forma esterna, interna e contenuto con una verifica più semplice che mira ad accertare se le sequenze di segni possono o no essere rimpiazzate da diverse sequenze di segni capaci di esprimere le stesse informazioni.

Supporto materiale

La forma esterna dell'opera va distinta da quella del supporto materiale su cui essa trova esteriorizzazione. Il d.a. tutela solo la prima ma non si può escludere a priori che anche il supporto materiale abbia a sua volta una forma tutelabile ex art. 1 l.a.; questo potrebbe essere il caso di una poesia scolpita su una lapide decorata. Esistono poi casi in cui la forma di opera ed esemplare coincidono, vedi le creazioni di architettura, scultura e pittura. Si è così posta la distinzione tra opere in esemplare unico e riproducibili all'infinito in ragione del loro supporto (libri, musicassette). C'è stata discussione, anche perché si è notato che l'avvento di internet ha fatto emergere un terzo genere di opere costituito dalle creazioni che circolano senza supporto materiale; sono state evidenziate alcune differenze nella disciplina applicabile alle opere dell'ingegno, determinate dalla caratteristica del supporto.

Creatività semplice

La l.a. tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo. Questo primo requisito riguarda unicamente la forma espressiva di un'opera la cui tutelabilità non è preclusa dal fatto di rappresentare idee o nozioni semplici, banali o di dominio pubblico. Non c'è consenso su cosa debba intendersi per creatività: secondo una prima ricostruzione la l.a. richiederebbe una creatività semplice, basta che ci sia scelta discrezionale. Così ecco alcuni corollari: il primo esclude che siano proteggibili col d.a. le forme necessitate o imposte dalla funzione utilitaria o distintiva dell'opera, banali o standardizzate. Un autore ha suggerito che anche forme espressive astrattamente discrezionali (vedi codice oggetto sw) non sono protette dal d.a. quando, per la particolare funzione culturale loro assegnata, divengono incapaci di varianti espressive. Il secondo corollario richiede che l'opera dell'ingegno presenti almeno un certo grado di complessità espressiva.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 156
Riassunto esame Diritto d'Autore e della Pubblicità, prof. Ubertazzi Pag. 1 Riassunto esame Diritto d'Autore e della Pubblicità, prof. Ubertazzi Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto d'Autore e della Pubblicità, prof. Ubertazzi Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto d'Autore e della Pubblicità, prof. Ubertazzi Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto d'Autore e della Pubblicità, prof. Ubertazzi Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto d'Autore e della Pubblicità, prof. Ubertazzi Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto d'Autore e della Pubblicità, prof. Ubertazzi Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto d'Autore e della Pubblicità, prof. Ubertazzi Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto d'Autore e della Pubblicità, prof. Ubertazzi Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto d'Autore e della Pubblicità, prof. Ubertazzi Pag. 41
1 su 156
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emanuel6985 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto d'autore e della pubblicità e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Ubertazzi Luigi Carlo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community