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Nn si estende l’esaurimento ai casi di noleggio o prestito, riproduzione temporanea, comunicazione e messa

a disposizione del pubblico cd. interattiva. Il produttore ha un diritto morale a vedere indicata la propria

qualità di produttore sui videogrammi in circolazione o su ogni altra opera che usi un videogramma. Dubbio:

questo diritto alla paternità comprende solo la facoltà di reagire contro chi dichiari falsamente la paternità?

I diritti connessi del produttore sorgono con la fissazione delle img su un supporto qualunque, i termini di

durata sn di 50 anni prima comunicazione o distribuzione al pubblico contando dall’1 gennaio dell’anno

successivo al verificarsi dell’evento costitutivo del diritto. Anche se nel 78ter nn si citano le utilizzazioni

libere si può far ricorso agli art. 65 ss. l.a.; i diritti del produttore possono essere trasferiti secondo tutte le

forme a norma di legge.

I diritti connessi del produttore possono essere gestiti dal produttore stesso o da associazioni di categoria

collettivamente tenendo presente che nell’ambito degli audiovisivi non esiste una riserva in favore della

SIAE (intermediario) che gestisce solo i diritti di ritrasmissione via cavo. La + importante associazione di

categoria è l’Univideo, che ha come scopo promuovere gli interessi collettivi nazionali e internazionali ma

non provvedere alla gestione collettiva dei diritti (come la Siae) ex art. 78ter, e può agire in giudizio a nome

della categoria e in sua difesa. Un ruolo rilevante è anche svolto da SCF in difesa dei produttori fonografici.

Chi intende realizzare un videogramma che riproduca un'opera dell'ingegno nn ancora di dominio pubblico

deve ottenere l'autorizzazione dal titolare dei diritti ex art. 12. Il legislatore tutela anche l'audiovisivo

realizzato senza il consenso dell'autore dell'opera che vi è prodotta, che può xò chiedere l'adozione di tt le

misure ripristinatorie e risarcitorie dei diritti lesi. nell'ipotesi tipica in cui un videogramma riproduca un'opera

dell'ingegno, sullo stesso prodotto si cumulano tutela d'autore (x la forma espressiva) e diritto connesso (x la

fissazione di img su un supporto materiale).

Storicamente una prima forma di protezione delle industrie di audiovisivi è stata apprestata dalla l. 400

dell'85, recante “norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e

vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche”. Norma abrogata dal d. lgs. 685

del '94, e la materia è regolata ex novo dall'art. 17 ter l.a.

CAPO 1-ter - Diritti audiovisivi sportivi. Art. 78-quater Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19

luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in

quanto compatibili.

CAPO II – Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva. INTRODUZIONE – Fonti normative con

l'art. 79 l.a., novellato da:

d.p.r. 490 del 1974

d.lgs 685 del 1994 (attuaz.d.CE 100 del ’92 – diritto di noleggio e prestito)

d.lgs. 581 del 1996 (attuaz.d.CE 83 del ’93 – coord.d.aut/dir.conn e trasm v.satellite e cavo)

d.lgs. 154 del 1997 (attuaz.d.CE 98 del ’93 – armonizz.durata d.aut e connessi)

d.lgs. 68 del 2003 (attuaz.d.CE 29 del ’01 – armonizz.d.aut.e conn. Società d’informazione)

oltre a:

- Convenz.di Roma del 1961, ratif. 1973 in vig. dal 1975 (diritti connessi al riguardo delle emittenze

radiotelevisive e non dei distributori via cavo).

- Convenz.di Bruxelles del 1974, ratif. 1977 in vig. dal 1981 (distribuzione segnali satellitari).

- Convenz.di Strasburgo del 1989, ratif. 1991 (tv transfrontaliere).

E ancora:

CE n.100 del 1992 sul diritto di noleggio e prestito e taluni diritti connessi al d.a. in materia di proprietà

intellettuale (d.lgs. 685/94).

CE n. 83 del 1993 su radiodiffusione via satellite e cavo attuata con d.lgs. 581/96 – art. 85 bis l.a.

CE n. 98 del 1993 su armonizzazione durata d.a. e connessi attuata con d.lgs. 154/1997.

Accordo TRIPs (Uruguay Round) del 94 a Marrakesh, ratif. l.747 del 1994 in vig. dal 1996.

CE n. 29 del 2001 su armonizzazione aspetti società di informazione attuata con d.lgs 68/2003.

le emittenti radiofoniche possono poi valersi dei rimedi generali ex art. 2043 e 2598 c.c.

Penalmente l’art. 171 l.a. sanziona atti di registrazione e ritrasmissione non autorizzati e il 171octies la

produzione e uso di apparecchi atti a decodificare trasmissioni tv ad accesso condizionato, x es. le Pay tv.

In caso di carenza nelle leggi italiane x interpretare la normativa vigente si può far ricorso alle disposizioni

della CR - diritto internazionale pattizio - e delle normative comunitarie. L'esercizio delle attività di

radiodiffusione tv riveste x la collettività un interesse di carattere generale, quindi il tt è regolamentato da

norme di carattere pubblicistico ora raccolte nel d.lgs. 117/2005, Testo Unico della radiotelevisione.

Fondamento Costituzionale di tutela si ritrova genericamente: art.9 Cost. x promozione cultura, ma nn attesta

il diritto di privativa (ius excludendi) xkè la promozione culturale può seguire altre vie. Sul piano

dell'ordinamento costituzionale comunitario ecco art. 151 CE. L'attribuzione all'organismo emittente di un

diritto esclusivo sull'emissione radio o tv ricalca lo schema di allocazione dei diritti patrimoniali di

sfruttamento delle creazioni intellettuali adottato a favore dell'autore di un'opera dell'ingegno. Il fondamento

della privativa (diritti patrimoniali) va ricercato negli art. 41 (libera iniziativa economica) e 42 Cost. (diritto

della proprietà privata). Questo fondamento delle norme di tutela delle emittenti radiofoniche e + in generale

le funzioni giuridiche a esse attribuite dal legislatore italiano giustificano un'interpretazione estensiva dei

diritti di utilizzazione economica dell'emissione attribuita all'organismo emittente, e l'integrazione delle

regole di protezione delle imprese radiofoniche x mezzo di un'interpretazione analogica delle disposizioni in

materia di d.a. e di diritti di produttore fonografico.

In tema di diritto comunitario e internazionale pattizio, il Trattato costitutivo CE nn fa cenno ai diritti

connessi che rientrano invece nel campo di applicazione del Trattato di Roma: è la Convenzione

internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di

radiodiffusione, stipulata in Roma nel 1961, a cui aderiscono attualmente circa 40 Paesi. In essa si afferma

che l'artista potrà porre ostacolo: 1) alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico della sua esecuzione

senza il suo consenso; 2) alla fissazione senza consenso della esecuzione su supporto materiale (cioè

registrazione su disco); 3) alla riproduzione senza consenso di una fissazione della sua esecuzione.

Tornando al tema, eventuali divieti o restrizioni alla libera circolazione intracomunitaria delle emissioni

radiofoniche e tv stabiliti dalle legislazioni nazionali a tutela degli organismi emittenti sn compatibili col

Trattato CE entro i limiti previsti dall'art. 30 CE, che risulta applicabile anche a un diritto connesso al d.a..

La tendenza delle direttive CE è di equiparare o avvicinare le tutele delle emittenze radiotelevisive a quella

del diritto d’autore con particolare riguardo ai diritto d’autore patrimoniali relativi ad opere di ingegno e

indirizza ad una gestione collettiva del diritto d’autore con i diritti connessi. Si trova conferma poi nel diritto

internazionale pattizio del coordinamento dei d.a. e dei diritti dell'imprese radiotv sulla base di un rapporto di

pariordinazione e di reciproca indipendenza.

Oggetto della tutela: emissione radiofonica e televisiva tramite onde herziane o via cavo con rilievo +

all’emissione che alle modalità, quindi la tutela copre l’effettivamente emesso dagli impianti. Ne impedisce

la ripresa tale e quale da parte dei terzi, che pure organizzandone ex novo la trasmissione potrebbero

lecitamente realizzare emissioni contenenti x es. le medesime opere dell'ingegno.

La tutela copre le trasmissioni ex novo ma anche le ritrasmissioni, in chiaro o codificate, prescinde dal

contenuto che non deve essere x forza creativo, prescinde da uno scopo di lucro e non è condizionata dalla

liceità della trasmissione stessa. Mira a difendere l’emittente da sfruttamento illecito di terzi ossia di uno

sfruttamento economico parassitario dello sforzo economico-organizzativo del produttore della trasmissione.

La tutelabilità ex art. 79 delle emissioni radiotv nn è condizionata dalla loro liceità: nn rileva che

un'emissione radiotv sia stata realizzata senza il consenso dei titolari dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle

interpretazioni artistiche, sui videogrammi o sui fonogrammi trasmessi. La protezione nn rende lecito lo

sfruttamento economico, che permane subordinato all'autorizzazione del titolare del d.a. o connesso violato.

L’art. 79 nn chiarisce se vi sia distinguo x trasmissioni punto a punto ossia dirette a un pubblico nn

indifferenziato, ai servizi Video-on-demand (streaming via Internet) ma pare dalla d.CE 89/552 che i servizi

su richiesta individuale non siano inglobabili nelle trasmissioni radiotelevisive ma in quelle telematiche.

Tuttavia anche se nell’on demand l’interazione consente la modifica del palinsesto, questa avviene su un

corpus di possibilità preordinato da cui notevoli analogie con la trasmissione classica radiotelevisiva. Quindi

la fattispecie nn può perfezionarsi nel caso di mera trasmissione via etere o cavo di info, suoni e/o img nn

organizzate in un vero e proprio palinsesto, vedi la posta elettronica inviata a mezzo delle reti telematiche.

Nessun problema si pone x l'applicazione dell'art. 79 alle emissioni codificate delle tv pay-per-view, che

rientrano nelle pay tv e sono caratterizzate dal particolare rapporto commerciale emittenza-utente che

acquista il pacchetto di volta in volta da un corpus preordinato.

I diritti dell’emittenza radio-televisiva nascono ab origine in relazione all’esercizio dell’attività

organizzativo-imprenditoriale x la fissazione del palinsesto e attrezzature necessarie e/o concessioni e

all’effettiva distribuzione al pubblico dei segnali con l’intenzione che sia diretta ad un pubblico

indifferenziato (la radiodiffusione classica vede, all'emissione del segnale radiotv x mezzo delle onde

radioelettriche, corrispondere automaticamente la messa a disposizione dei programmi trasmessi a favore di

tt gli utenti presenti nel bacino di utenza cui è indirizzata l'emissione) o nel caso di Pay tv che la disponibilità

di accedere pagando al segnale nn abbia vincoli soggettivi (alcuni sì altri no).

Nessun diritto connesso spetta nell’attivit&agrav

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
156 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emanuel6985 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto d'autore e della pubblicità e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Ubertazzi Luigi Carlo.