Estratto del documento

Diritto anglo americano

Prof. Sara Benvenuti - diritto e letteratura

Il lavoro è dedicato allo studio dei rapporti tra diritto e letteratura, nel primo estratto sotto il profilo principale dell’analisi del contributo che la letteratura può offrire agli studi giuridici. Il dibattito costituisce in ambito accademico europeo ed americano, un campo di indagine a sé diritto e letteratura.

Ipotesi di prospettive tematiche

  • Prospettiva di storia e antropologia giuridica: letteratura come fonte sia per la comprensione delle origini della regolamentazione normativa della convivenza sociale e politica, sia per la comprensione delle fondamentali nozioni giuridiche.
  • Prospettiva sociologico-giuridica: letteratura come fecondo terreno per esaminare i comportamenti sociali riferiti all’ordinamento giuridico e alle singole norme.
  • Prospettiva filosofico-politica: letteratura come strumento per costruire il senso di comunità e per promuovere la solidarietà fondata sulla condivisione dei modelli linguistici, comportamentali ed umani comuni.
  • Prospettiva della filosofia del diritto che si occupa della teoria della giustizia: letteratura come campo per indagare e affermare il fondamento della giustizia, del diritto e dei principi giuridici.
  • Prospettiva della filosofia del diritto che si occupa della teoria generale del diritto: comparazione tra testo giuridico e testo normativo sviluppata sotto i profili della semiotica giuridica, dell’analisi del ragionamento giuridico e della teoria dell’interpretazione.

Si descrive il campo del diritto e letteratura mediante la presentazione dei principali saggi dedicati al tema: primi studi risalenti agli inizi del 1900 sino all’affermazione dell’attuale dibattito sulla materia nel periodo a cavallo tra il 1970 e il 1980, quando in specie nella cultura angloamericana l’esame interdisciplinare è emerso definitivamente grazie alla pubblicazione di studi monografici, dell’organizzazione di simposi da riviste giuridiche e letterarie, dalla creazione di stabili organizzazioni accademiche e dell’istituzione di insegnamenti universitari dedicati al tema.

Il campo del diritto e letteratura si occupa in via generale della ricognizione di aspetti della problematica e dell’esperienza giuridica esposti nelle opere letterarie e dell’esame del contributo della letteratura nella formazione della cultura giuridica. Inoltre, valuta ipotesi di estensione dei metodi della critica letteraria all’analisi del ragionamento giuridico e all’interpretazione della norma giuridica e della sentenza giudiziaria.

Siaffaccia agli inizi del 1900, quando alcuni autori iniziano a tracciare un quadro sul senso e sulla validità della ricerca interdisciplinare tra le due materie; tre periodi principali:

  • Inizi 900 coi primi veri e propri scritti.
  • Periodo intermedio di continuità di produzione delle prime ricerche fino al 1970; maggiore fecondità degli studi europei negli anni '40/'50 e della cosiddetta rinascita americana del Literature nel 1970.
  • Definitiva affermazione a decorrere dal 1980 del movimento.

La ricerca si colloca sostanzialmente nel 1900 con due precisazioni: i temi del rapporto vengono in rilievo sotto un profilo storico, giuridico, filosofico, sociologico e letterario prima ed indipendentemente dal delinearsi del dibattito sul diritto e letteratura; in proposito Antonio d’Amato, in uno dei primi saggi italiani del diritto e letteratura risalente al 1936, osserva “dalla premessa ciceroniana, ai corollari nei sistemi filosofici, il pensiero si mostrò sempre propenso a considerare la letteratura antica come un materiale prezioso, per se stesso capace di spiegare le origini e l’evolversi dei vari istituti legislativi” (in tal senso, gli studi di filosofia e storia del diritto condotti sulla letteratura greca per apprendere l’origine dell’ordinamento giuridico, delle nozioni fondamentali e dei singoli istituti).

Inoltre, deve premettersi che ricorrono autori e dottrine che hanno in qualche modo precorso il diritto e letteratura, in particolare negli studi di area germanica con le prime indagini della Scuola storica del diritto e Jacop Grimm. Nell’ambito dei precursori, si collocano autori americani, che già a decorrere dalla metà ‘800, hanno sottolineato l’importanza dell’educazione umanistica per la formazione del giurista, redigendo le “lists of novels”.

Nell’analisi di diritto e letteratura, il termine diritto è inteso nel senso più generale, norma scritta o esperienza giuridica, diritto positivo o diritto naturale. Il termine letteratura comprende narrativa, epica, prosa, poesia, per quanto il campo di riferimento dominante sia la narrativa.

Punto di partenza: può esser fatto risalire, in Europa, alla pubblicazione dei saggi dell’italiano Antonio D’Amato e dello svizzero Hans Fehr; in America, alla pubblicazione dei saggi di John Wigmore e Benjamin Nathan Cardozo.

L’analisi si accomuna per il rilievo attribuito all’indagine e per il metodo adottato, organizzando gli studi principalmente in due filoni: il diritto nella letteratura (ricerca dei singoli aspetti della problematica e dell’esperienza giuridica esposti nella letteratura) e la letteratura nel diritto (ricerca delle qualità letterarie del diritto e l’estensione dell’applicazione dei metodi di analisi e di interpretazione elaborati all critica letteraria).

Italia: il diritto e letteratura si pone alla definitiva attenzione degli italiani quando nel 196 A. D’Amato pubblica il saggio “La letteratura e la vita del diritto”. Nella prefazione, de Marsico commenta “non abbondano studi simili, perché richiedono larghezza di vera cultura… dopo aver dato alle singole branche delle discipline speculative autonomia… si sente ormai il bisogno di elaborazione che sovrastino il limite e riaffermino il confluire di tali rivoli nell’unico studio dei modi onde lo spirito umano storicamente si rivela e si evolve.

L’opera passa in rassegna introduttiva i precedenti studi sul tema, in Italia, in lingua tedesca, in America e pone il rilievo sui due filoni. L’autore reputa la formula della letteratura nel diritto un modo per esaltare la componente estetica del diritto che rispecchia il “desiderio dei giuristi di fare cosa bella e armoniosa”; esamina poi l’assenza di studi del filone del diritto nella letteratura, laddove questa è ritenuta attenta osservatrice delle valenze psicologiche che sfuggono ai giuristi, capace di fermarsi “sui fatti più tipici che si riferiscono alla vita del diritto” esplicando una funzione civilizzatrice. D’Amato, ispirandosi al pensiero di Benedetto Croce è propenso a riavvicinare le due branche del diritto e della letterature “nell’unica attività dello spirito”; entrambe sono manifestazione delle aspirazioni ed esigenze della coscienza collettiva e si incontrano nella “zona comune dello spirito”. La letteratura è intesa come interprete autentica dei bisogni e delle aspirazioni del popolo ed attribuisce una funzione al servizio della formazione ed evoluzione del diritto: “ogni qualvolta il diritto è in piena armonia collo spirito generale e risponde al ritmo della coscienza collettiva, la letteratura lungi dal contraddirlo; e ogni qualvolta temporeggia prima di evolversi e affermarsi in una norma del vivere sociale, la letteratura riesce anche a precorrerlo”.

America: gli inizi degli studi

Prendono inizio gli studi con la pubblicazione dei saggi di John Wigmore A List of Legal Novels Law and Literature del 1908 e di Benjamin Nathan Cardozo del 1924-25. Il saggio di Wigmore fonda il filone delle ricerche riconducibili al Law in Literature, e quello di Cardozo del Law as Literature.

In uno scritto introduttivo del Movement dal titolo The Place of Law and Literature, William Page espone: “il campo moderno del diritto e letteratura iniziò nel 1907 con la pubblicazione di Wigmore della lista di racconti legati al diritto. Il lavoro è significativo perché per decadi il campo è rimasto una lista di letture assemblate per ampliare le prospettive degli avvocati”.

Richard Posner nello scritto Law and Literature: a relation reargued, fa risalire il campo ai primi saggi di Wigmore e Cardozo: “il campo non è nuovo. Gli avvocati inglesi del 1900 hanno scritto in proposito su Shakespeare, Dickens e altri famosi scrittori. Wigmore pensava che gli avvocati dovessero leggere i grandi scrittori per imparare la natura umana. Cardozo analizza lo stile letterario dell’opinione giuridica”.

Richard Weinsberg: “due date marcano il rinnovamento degli studi del diritto e letteratura nel 20esimo secolo; la sua rinascita”.

John H. Wigmore cui si riferisce la rinascita redige la sua List of legal novels (1908) al fine di offrire al giurista uno strumento per ottemperare al “general duty” di essere “a cultivated man” poiché la cultura contempera la propensione alla specializzazione della professione forense con le esigenze di giustizia sostanziale manifestate dalla società. Wigmore cataloga e classifica eterogenei e molteplici romanzi della narrativa moderna, in particolare anglosassone, in cui emerge la trattazione di tematiche giuridiche, secondo la rilevanza: romanzi in cui scene di processi/giudizi sono descritti; romanzi in cui i tratti tipici di un avvocato o giudice o la vita professionale sono ritratti; racconti in cui il metodo di legge nella prosecuzione e punizione del crimine sono delineate; romanzi in cui alcuni punti di legge, riguardo diritti o condotte dei personaggi, rientrano nella trama.

Proseguono la via il saggio di Loesch “Is acquaintance with legal novels essential to a lawyer?” (1924) sulle capacità della letteratura di formare la coscienza etica e sociale degli avvocati e il saggio successivo di Hitchler “The Reading of lawyers” (1925) dove si sostiene che la letteratura può aiutare a ricercare le emozioni più profonde nella nostra anima e quindi qualificare pienamente l’azione nell’amministrare la legge e la sicurezza di giustizia.

Benjamin Nathan Cardozo, giudice presso la corte d’appello di NY e poi presso la corte suprema degli USA, nel saggio “Law and Literature and other essays and addresses” (1924-25) esamina le qualità letterarie del diritto domandandosi se una opinione giuridica abbia nulla a che vedere con la letteratura. Propone di leggere ed interpretare le stesse sentenze come esempi di letteratura, ricordando che “gli scrittori francesi erano soliti dire che c’era solo un esempio di stile perfetto, ed è quello del Code Napoleon”. La specificità letteraria delle sentenze si manifesta nel perseguimento della clearness e della persuasive force.

Classifica così i diversi tipi di sentenza:

  • Magisteriale o imperativa
  • Laconica o sentenziosa
  • Conversational e casalinga
  • Rifinita o artificiale
  • Dimostrativa o persuasiva

Cenni sui precursori

Lawyers in Literature, Larremore 1980; Literature and the Law, Hawes 1899; The Lawyer in Literature, Test 1913 (per Law in Literature); Law and Letters, Lord MacMillan 1930 (per Law as Literature, che analizza potenzialità della letteratura di offrire utili insegnamenti per l’apprendimento della scrittura degli atti legali).

Periodo intermedio: l'approfondimento europeo sul tema segna una tappa fondamentale tra il '40-'50 con l'opera italiana di Ferruccio Pergolesi; è significativa in relazione alla mole degli scritti dedicati all'argomento, del metodo adottato e della sistematicità dell'esame svolto sul complessivo campo dei rapporti tra diritto e letteratura.

Nell'area di lingua tedesca, alcuni saggi, di modesto effetto sulla cultura accademica fino alla pubblicazione dei primi lavori di Luderssen. La ricerca americana trova sviluppo, con un gruppo di scritti minori; nel 1960 un’importante antologia, “The World of Law” composta da due volumi: Law in Literature e Law as Literature; del 1970 i saggi di James B. White, nel cosiddetto rinascimento del movimento.

Anni ’40

  • Hunt, Hellyer, Llewellyn, Wolfson (che analizza le prospettive di un approccio estetico al diritto).
  • Edumnd Fuller (con pseudonimo Amicus Curiae, cura antologia significativa in cui raccoglie scritti di epoche ed autori diversi così divisa: libertà [vangeli, Balzac, Scott], morals [vangeli apocrifi], giustizia [Plutarco, Swift, Cervantes], crimini [Melville, Twain, Caroll]; di rilievo l’introduzione di Roscoe Pound).
  • Fallon (che nel 1949 commenta le qualità letterarie della prosa legale).
  • Birkett (che nel 1950 osserva l’utilità della letteratura per la formazione delle capacità oratorie dell’avvocato).

Anni ’50

  • Evidenzia specialmente la compilazione delle cosiddette Lists of legal novels Davenport (cura nel 1955 la bibliografia Readings in the legal literature, dove premette che gli avvocati sono conosciuti per essere dei buoni lettori e la relazione tra legge e letteratura è una delle più vecchie e forti), Julius Marke (1958, A dean’s List of recommended Reading for pre-law and law students per promuovere la cultura umanistica tra gli studenti della facoltà di giurisprudenza per dare “some orientations and background to legal thinking have been compiled over the years”; l’opera consiste di 694 titoli), Ephrain London (1960, antologia The world of law, composta da due volumi: law in literature e law as literature; l’opera è di rilievo per organicità e metodologia adottata) > l’antologia di London è stata accolta come manifesto della difesa dei principi che presiedono alla realizzazione dello stato di diritto e alla garanzia delle libertà fondamentali dell’individuo.

A seguire, negli anni '60, principiano le proposte di inserimento dell’insegnamento del law and literature nelle accademie americane, con protagonisti: Weeks e Reich, per cui la legge tocca tutte le aree della vita.

Anni '70

Si avvia un fenomeno di scritti convegni e dibattiti che da luogo a quello che viene successivamente definito il rinascimento del law and literature; al rinascimento dà il via nel 1973 James Boyd White The legal imagination: Studies in the nature of the legal thought and expression; farà seguito nel 1980 la definitiva affermazione della ricerca nell’ambito del Law and Literature Movement. La metafora del rinascimento viene usata per la prima volta nel 1979 da J. Allen Smith nell’articolo The coming renaissance of law and literature e successivamente mutuata dagli altri commentatori (es. Posner 1998 e Camilleri 1990). Questi autori sono soliti far risalire all’opera di White il rinnovato interesse.

Precisamente, il saggio di White si compone di una raccolta di brani tratti da opere letterarie, sentenze giudiziarie, leggi e statuti, e di scritti dello stesso autore; White si propone di dimostrare che il diritto è un sistema culturale, cui partecipano l’immaginazione e la creatività letteraria, come componenti del ragionamento giuridico. La legge è l’arte di parlare e scrivere, che opera attraverso capacità di convincimento e persuasione retorica. La stessa attività di interpretazione determina la partecipazione del lettore alla community of the text in una interactive experience (“habits of mind and expectations, what might also be called a culture”).

Gli anni del rinascimento sono inoltre caratterizzati dalle ricerche di J. Allen Smith e dalla organizzazione di special sessione dedicate al tema. Smith sottolinea l’importanza di un ritorno, attraverso il law and literature, ad una educazione umanistica, interprete delle aspirazioni di giustizia del popolo. Nel 1976, l’articolo Law and Humanities: a preface, in cui scrive che non è da sottovalutare l’influenza delle discipline umanistiche sul diritto, specialmente nella common law, con enfasi sulla parola “common”; successivamente nell’articolo del 1979 afferma che sulle basi si una considerevole ma disparata evidenza, è possibile predire una rinascita in America ad aumentare la relazione tra diritto e letteratura, “le fonti della legge sono variabili; nel nostro tempo, è la letteratura che ci unisce nella legge”.

Significativi anche i simposi organizzati dalla Rutgers Law Review nel 1976 e dalla ALSA Forum nel 1977; in particolare il convegno del 1976 che viene introdotto da Smith col commentato articolo Law and the humanities: a preface; di rilievo anche l’articolo di Axelrod, Law and the Humanities: notes from the underground, in cui si pone subito il problema della giustificazione della ricerca “Do the humanities have anything to contribute to the law?”

Può concludersi che il rinnovato successo e l’affermazione di un vero movimento trovano spiegazione nell’esigenza di riproporre attraverso lo studio delle opere letterarie valori umanistici eterni ed assoluti.

Scrive White: it is not really a new movement but a return to a sense of law as a humanistic discipline.

La definitiva affermazione nel 1980

Con collocazione epistemologica ed accademica definitiva, declinando le seguenti evoluzioni:

  • L’originario interesse per l’esame interdisciplinare del diritto e della letteratura si afferma come materia autonoma, oggetto di studio ed insegnamento.
  • La law and literature Enterprise raccoglie definitivamente la partecipazione di quella molteplicità di consensi di teorici e filosofi del diritto, di giudici e letterati, che dà luogo al Law and Literature Movement.
  • Alla focalizzazione del law and literature sull’esigenza, ragione dominante del rinascimento nel 1970, di restore law to its humanistic tradition si affiancano nuovi motivi e temi relativi all’analisi delle teorie del linguaggio, interpretazione, retorica e narrativa (fase dei theory years).

La definitiva affermazione è conseguenza di precisi eventi: realizzazione di conferenze universit... (testo troncato a causa della lunghezza originale).

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 44
diritto angloamericano Pag. 1 diritto angloamericano Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto angloamericano Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto angloamericano Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto angloamericano Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto angloamericano Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto angloamericano Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto angloamericano Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto angloamericano Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
diritto angloamericano Pag. 41
1 su 44
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dado.davide di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto angloamericano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Benvenuti Sara.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community