IL RAPPORTO TRA STATO E CHIESE, IL I
EMENDAMENTO E LA SUA INTERPRETAZIONE.
ALCUNE CONSIDERAIONI INTRODUTTIVE
1.PRINCIPI FONDAMENTALI E NUOVE QUESTIONI: IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA
Dal primo articolo del Bill of Rights scaturisce sia la tutela costituzionale della libertà religiosa sia il
principio della separazione tra stato e chiese.
Italia + Stati Uniti La straordinaria modernità di alcune scelte compiute qualche decennio prima
non può appagare i bisogni di tutti i diversi soggetti in gioco e le trasformazioni sono così profonde
da richiedere un costante adeguamento dei principi che guidano la disciplina in materia religiosa.
Italia Si tratta di un passaggio impegnativo che il legislatore fatica a percorrere efficacemente.
La sua incertezza, paralizzato dalle polemiche che accompagnano ogni ipotesi di disciplina delle
questioni e la sua lentezza nell’elaborare risposte efficaci a situazioni che non aveva finora mai
dovuto affrontare, fanno si che il compito di risolvere i casi pratici che continuano ad emergere
giorno dopo giorno venga inevitabilmente assunto dalla giurisprudenza le cui decisioni con il
passare del tempo formano altrettanto inevitabilmente una sorta di modello di disciplina reale
della libertà religiosa.
2. COMPLEMENTARIETA’ E TENSIONE TRA LE CLAUSOLE DEL I EMENDAMENTO
Complementarietà clausole I emendamento entrambe tutelano la libertà religiosa vuoi quando
si manifesta attraverso il pensiero vuoi quando si manifesta attraverso le azioni.
Vi possono essere ipotesi di tensione nel I emendamento l’attività dell’amministrazione volta a
facilitare l’esercizio della libertà di religione può configurarsi come un’illegittima ipotesi di
interferenza dello stato nella religione stessa e viceversa.
La comparazione tra Italia e Stati Uniti può rivelarsi particolarmente fruttuosa poiché fa emergere
una sorta di terza via fondata sulla possibilità che lo stato si impegni in determinate ipotesi a
facilitare l’esercizio della libertà di religione ma non arrivi ad assumere in proprio la realizzazione
di questo diritto.
Tutte le volte in cui lo stato agisce per tutelare la libertà di culto, il suo scopo primario risulterà
quello di promuovere il culto stesso.
Le corti si trovano ad affrontare casi difficili in cui il bilanciamento tra i principi costituzionali
diversi e talvolta in tensione tra loro ha prodotto una giurisprudenza copiosa e non sempre
coerente.
3. ORIGINAL INTENT E INTERPRETAZIONE DEL I EMENDAMENTO
Metodi classici di interpretazione costituzionale impiegati dalla corte suprema americana
ORIGINAL INTENT = ricerca da parte dei giudici del significato originale, sotto il profilo storico, del
testo della carta fondamentale.
Le due clausole che il I emendamento dedica alla religione non si sono sottratte a questo
tentativo.
Giudice BRENNAN una ricerca troppo letterale da parte dei padri fondatori su questi casi mi
sembra inutile per diverse ragioni.
Sulla scia del pensiero di Brennan, si è spesso affermata, fino alla seconda metà degli anni 80, una
lettura delle più aperte disposizioni costituzionali e soprattutto di quelle contenute nel I
emendamento, volta ad ampliare i diritti di libertà in generale e la libertà religiosa in particolare.
Secondo questo approccio chiaramente opposto a quello basato sull’original intent, l’idea di
libertà religiosa subisce ovviamente profonde trasformazioni da una generazione all’altra.
I giudici americani continuano ad invocare il riferimento al passato.
Tra i numerosi dubbi che può suscitare l’original intent vi sono anche quelli legati agli enormi
mutamenti avvenuti in america dai tempi in cui fu adottato il I emendamento.
Italia Non solo il riferimento alla storia non è altrettanto comune nella elaborazione della
dottrina e della giurisprudenza ma soprattutto esso non ha mai supportato interpretazioni
divergenti e contrastanti. Il richiamo al passato è stato sempre funzionale a mantenere in vita
preesistenti differenze di trattamento tra la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose.
4. LA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI RELIGIONE
La corte suprema ha sempre evitato di spiegare che cosa debba intendersi per religione.
Questo problema si è posto alle corti americane chiamate a decidere se un corso scolastico in
“meditazione trascendentale” costituisse una violazione del principio separatista. Il desiderio di
salvaguardare il diritto alla meditazione trascendentale può spingere verso una definizione più
ampia del concetto di religione così da ricomprendervi anche questa attività. Tuttavia ammettere
che le scuole pubbliche offrono un corso di tal genere può spingere verso una definizione di
religione più restrittiva al fine di escludere dalle aule i corsi di meditazione trascendentale. Questo
caso si rileva particolarmente interessante in quanto l’autore del corso negava il carattere religioso
della meditazione. Tale vicenda solleva il quesito relativo alla possibilità che lo stato possa andare
oltre l’autoqualificazione del soggetto, attribuendo natura religiosa a una pratica che il gruppo
stesso non definisce come tale.
La corte suprema non ha formulato una definizione precisa della nozione di religione, tuttavia si è
pronunciata in 3 diversi contesti:
1) Nei casi relativi al Selective Service Act la corte ha affrontato il problema definitorio della
religione per decidere in quali circostanze ammettere l’obiezione di coscienza.
2) La ha corte ha stabilito che nel definire la portata della tutela costituzionale della fede
religiosa si debba indagare se il credo sia sincero.
3) La corte ha precisato che un credo religioso sincero è tutelato dal I emendamento anche se
non coincide con la versione ortodossa di una chiesa particolare.
Italia Dopo un periodo di grande attenzione che trova il suo picco nelle questioni che hanno
coinvolto la chiesa di Scientology, la questione relativa alla nozione di confessione religiosa è stata
confinata dalla dottrina più recente ai margini della riflessione. La corte costituzionale una volta
rigettata la posizione teorica favorevole alla semplice auto qualificazione del gruppo ha fornito
alcuni elementi da valutare ai fini dell’individuazione della confessione religiosa:
- Presenza di una intesa con lo stato
- Ricorrenza di precedenti riconoscimenti pubblici
Possesso di uno statuto che ne attesti chiaramente i caratteri
-
- Comune considerazione
Successivamente la corte di cassazione ha provveduto a precisare tali criteri e ad aggiungerne altri
evidenziando in particolare come una confessione non debba necessariamente esprimere una
visione originale del mondo e non debba obbligatoriamente presupporre l’esistenza di un essere
supremo trascendente.
ESTABLISHMENT CLAUSE E LAICITA’
1.IL RAPPORTO TRA STATO E CHIESE: STRICT SEPARATION, NEUTRALITY,
ACCOMODATION/EQUALITY
Giurisprudenza + dottrina Approcci teorici al principio della separazione tra stato e chiesa che
sono strettamente connessi al modo in cui i giudici tendono a risolvere le questioni relative
all’interpretazione del dettato costituzionale. Possono individuarsi 3 ipotesi principali che anche se
con qualche eccezione si sono succedute nel tempo e mostrano un processo evolutivo.
1) STRICT SEPARATION ( Thomas Jefferson) Secondo tale teoria chiesta e stato dovrebbero
essere separati da un muro ovvero nessun contatto dovrebbe verificarsi tra la sfera
pubblica e quella pri
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